Del mutuo
Libro Quarto
Delle obbligazioni
Titolo III
Dei singoli contratti
Capo XV
Del mutuo
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Art. 1814.
Trasferimento della proprietà.
Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario.
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.
Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
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Giurisprudenza- Usura e interessi di mora: la decisione delle Sezioni Unite, Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19597
- Interessi moratori vanno assoggettati alla disciplina antiusura?, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26946
- Usura e clausola di salvaguardia, banca deve provare di non aver superato il tasso soglia, Cassazione civile, sez. III, sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286
- Usura: nullo il patto che prevede interessi convenzionali moratori oltre soglia, ordinanza 30 ottobre 2018 n° 27442
- Cassazione civile, sez. I, ordinanza 16 aprile 2018 n° 9298, Cassazione civile, SS.UU, sentenza 20 giugno 2018 n° 16303, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 19 ottobre 2017 n° 24675, Cassazione Civile, sez. VI-1, ordinanza 05 ottobre 2017 n° 23278, Tribunale, Bologna, sez. III civile, ordinanza 09 maggio 2017, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 04 aprile 2017 n° 9405, Tribunale, Brindisi, sentenza 03 marzo 2017, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 04 aprile 2017 n° 9405.
Art. 1816.
Termine per la restituzione fissato dalle parti.
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.
Art. 1817.
Termine per la restituzione fissato dal giudice.
Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.
Art. 1818.
Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione.
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
Art. 1819.
Restituzione rateale.
Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero.
Art. 1820.
Mancato pagamento degli interessi.
Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.
Art. 1821.
Danni al mutuatario per vizi delle cose.
Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.
Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.
(Segue>>)