Mezzi di ricerca della prova

Codice di procedura penale, Libro III, Titolo III

Codice di procedura penale | Libro III - Prove

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CODICE DI PROCEDURA PENALE

PARTE PRIMA

LIBRO TERZO
PROVE

TITOLO III
Mezzi di ricerca della prova

Capo I
Ispezioni

Art. 244.
Casi e forme delle ispezioni.

1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione. (1)

(1) Parole aggiunte dall’art. 8, comma 1, della L. 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 245.
Ispezione personale.

1. Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

2. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

3. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni.

Art. 246.
Ispezione di luoghi o di cose.

1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.

2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.

Capo II
Perquisizioni

Art. 247.
Casi e forme delle perquisizioni.

1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale.

1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorchè protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione. (1)

2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.

3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.

(1) Comma inserito dall’art 8, comma 2, della L 18 marzo 2008, n. 48.
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Cfr. Corte Europea Diritti dell'Uomo, sez. I, sentenza 27 settembre 2018 n° 57278/11

Art. 248.
Richiesta di consegna.

1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.

2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici. (1) In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione.

(1) Parole così modificate dall’art. 8, comma 3, della L. 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 249.
Perquisizioni personali.

1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

Art. 250.
Perquisizioni locali.

1. Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

3. L'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.

Art. 251.
Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali.

1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.

2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.

Art. 252.
Sequestro conseguente a perquisizione.

1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.

Art. 252-bis.
Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero (1)

1. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. 2. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione. 3. Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.

(1) Articolo inserito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Capo III
Sequestri

Art. 253.
Oggetto e formalità del sequestro.

1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.

2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.

4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

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Giurisprudenza

Cassazione penale, SS.UU., sentenza 27 luglio 2018 n° 36072, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 1 luglio 2009, n. 26699 in Altalex Massimario.

Art. 254.
Sequestro di corrispondenza.

1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato. (1)

2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli (2) e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.

(1) Comma così modificato dall'art. 8, comma 4, lett. a) della L 18 marzo 2008, n. 48.
(2) Le parole "o alterarli" sono state inserite dall'art. 8, comma 4, lett. a) della L 18 marzo 2008, n. 48

Art. 254-bis.
Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni. (1)

1. L’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali.

(1) Articolo inserito dall’art. 8, comma 5, della L 18 marzo 2008, n. 48

Art. 255.
Sequestro presso banche.

1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome.

Art. 256.
Dovere di esibizione e segreti.

1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, (1) e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

5. Si applica la disposizione dell'articolo 204.

(1) Le parole: “nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto” sono state inserite dall’art. 8, comma 6, della L. 18 marzo 2008, n. 48.
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Cfr. Cassazione Penale, sez. I, sentenza 4 luglio 2007, n. 25755 in Altalex Massimario.

Art. 256-bis.
Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell’autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza. (1)

1. Quando deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, l’autorità giudiziaria indica nell’ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.

2. L’autorità giudiziaria procede direttamente sul posto all’esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell0indagine. Nell’espletamento di tale attività, l’autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l’autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l’inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.

4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l’esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l’atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinchè vengano assunte le necessarie iniziative presso l’autorità estera per le relative determinazioni in ordine all’apposizione del segreto di Stato.

5. Nell’ipotesi previste al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa.

(1) Articolo inserito dall’art. 15 della L. 3 agosto 2007, n. 124

Art. 256-ter.
Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato. (1)

1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti p altre cose per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di stato, l’esame e la consegna sono sospesi; il documento, l’atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al presidente del Consiglio dei ministri.

2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta gironi dalla trasmissione.

3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa.

(1) Articolo inserito dall’art. 16 della L. 3 agosto 2007, n. 124

Art. 257.
Riesame del decreto di sequestro.

1. Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

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Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 1 luglio 2009, n. 26699 in Altalex Massimario.

Art. 258.
Copie dei documenti sequestrati.

1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.

2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.

3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.

4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.

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Cfr. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 07 settembre 2017 n° 40963

Art. 259.
Custodia delle cose sequestrate.

1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120.

2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria. (1) Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.

(1) Periodo inserito dall’art. 8, comma 7, della L. 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 260.
Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili.

1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico (1), idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.

2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria. (2)

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.

3-bis. L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato (3).

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, procede alla distruzione delle merci contraffatte o usurpative sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 (4)

(1) Parole inserite dall’art. 8, comma 8, lett. a) della L. 18 marzo 2008, n. 48
(2) Periodo inserito dall’art. 8, comma 8, lett. b) della L. 18 marzo 2008, n. 48.
(3) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125 , e, successivamente, così sostituito dall'art. 53, comma 1, lett. a), L. 27 dicembre 2023, n. 206, a decorrere dall'11 gennaio 2024.
(4) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125 , e, successivamente, così modificato dall'art. 53, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), L. 27 dicembre 2023, n. 206, a decorrere dall'11 gennaio 2024.

Art. 261.
Rimozione e riapposizione dei sigilli.

1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.

Art. 262.
Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate.

1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.

3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato. (1)

4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.

(1) Comma inserito dall’art. 2, comma 612, della L. 24 dicembre 2007, n. 244

Art. 263.
Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate.

1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.

2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.

4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato.

5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.

6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell'esecuzione.

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Sequestro preventivo: non impugnabile il parere del Pm contrario a revoca, Cassazione penale, sez. III, sentenza 14 aprile 2021, n. 13825

Sequestro preventivo: non impugnabile il parere del Pm contrario alla revoca, Cassazione penale, sez. III, sentenza 14 aprile 2021, n. 13825

Cassazione penale, SS.UU., sentenza 19 ottobre 2017 n° 48126, Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 21 febbraio 2008, n. 7946 in Altalex Massimario.

[Art. 264.
Provvedimenti in caso di mancata restituzione. (1)

1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile , se la richiesta di restituzione non è stata proposta o è stata respinta, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo. Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura della cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al Ministero di grazia e giustizia.

2. L'autorità giudiziaria può disporre la vendita anche prima del termine indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.

3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'articolo 265, sono devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[Art. 265.
Spese relative al sequestro penale.(1)

1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sulle somme e sui valori indicati nell'articolo 264.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Capo IV
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Art. 266.
Limiti di ammissibilità. (1)

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies;

f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice penale;

f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale;

f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.

(1) Articolo, da ultimo modificato, dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.

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Giurisprudenza 

Intercettazioni a strascico, il punto delle Sezioni Unite, Cassazione penale, S.U., sentenza 2 gennaio 2020, n. 51. 

 

Art. 266-bis.
Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.

1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.

Art. 267.
Presupposti e forme del provvedimento.

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile espone con autonoma valutazione le specifiche ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono (1) (2).

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203 (3).

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2 (4).

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria (5).

5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni (6) (7) (8).

(1) Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, a decorrere dal 26 gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 9, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 216/2017. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 4, lett. b), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019, e dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, a decorrere dal 1° gennaio 2020; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 2, comma 8, del medesimo D.L. n. 161/2019. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1-ter, D.L. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2021, n. 178, a decorrere dal 30 novembre 2021, e dall'art. 1, comma 2-bis, D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, a decorrere dal 10 ottobre 2023.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 7-17 luglio 1998, n. 281 (Gazz. Uff. 26 agosto 1998, n. 34 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.
(3) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 1 marzo 2001, n. 63. L'art. 26 della stessa legge ha così disposto: «Art. 26. 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.
2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.
3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.
4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.
5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.».
(4) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, a decorrere dal 26 gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 9, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 216/2017.
Successivamente, il presente comma è stato così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 8, del medesimo D.L. n. 161/2019.
(5) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, a decorrere dal 26 gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 9, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 216/2017. Successivamente, il presente comma è stato così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 3), D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 8, del medesimo D.L. n. 161/2019.
(6) Comma così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 4), D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 8, del medesimo D.L. n. 161/2019.
(7) Vedi, anche, l'art. 13, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza del buon andamento dell'attività amministrativa.
(8) La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 aprile 2002, n. 135 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura penale e, segnatamente, dell'art. 266, comma 2, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3 e 14 Cost. La stessa Corte, con sentenza 30 novembre-4 dicembre 2009, n. 320 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2009, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità degli artt. 234, 266 e seguenti del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 15, 24 e 117, primo comma, Cost.

Art. 268.
Esecuzione delle operazioni. (1)

1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.

2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: «La conversazione omessa non è utile alle indagini». (2)

2-bis. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini (3).


[ 2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge]

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4.

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali o soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima (4).

7. Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7. 

(1) Articolo, da ultimo, così modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.
(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2-ter, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, a decorrere dal 10 ottobre 2023.
(3) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, a decorrere dal 26 gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 9, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 216/2017. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, a decorrere dal 1° gennaio 2020; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 8, del medesimo D.L. n. 161/2019. Infine, il presente comma è stato sostituito, a decorrere dal 29 febbraio 2020, dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7 , e così modificato dall'art. 1, comma 2-ter, lett. b), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, a decorrere dal 10 ottobre 2023 , e dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.
(4) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 3), D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, a decorrere dal 1° gennaio 2020, che ha sostituito il comma 4 con i commi 4, 5, 6, 7 e 8; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 8, del medesimo D.L. n. 161/2019. Successivamente, l'art. 2, comma 1, lett. e), n. 3), D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, e di conseguenza il presente comma, è stato modificato, a decorrere dal 29 febbraio 2020, dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 7. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 2), L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.


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Intercettazioni inutilizzabili senza i verbali delle operazioni compiute, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 1° marzo 2021, n. 8045

Cassazione Penale, sez. V, sentenza 19 dicembre 2007, n. 47092, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 20 maggio 2008, n. 20058, Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 23 settembre 2008, n. 36359 e Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27 maggio 2010, n. 20300.

Articolo 268-bis.
Deposito di verbali e registrazioni (1).
[1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, e forma l'elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova.

2. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell'elenco di cui al comma 1, nonché di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

3. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini.
] (2)

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, a decorrere dal 26 gennaio 2018; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 9, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 216/2017.
(2) Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. q), D.L. 30 dicembre 2019, n. 161convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 2, comma 8, del medesimo D.L. n. 161/2019.

Articolo 268-ter.
Acquisizione al fascicolo delle indagini (1).

[1. L'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l'adozione di una misura cautelare è disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell'elenco formato a norma dell'articolo 268-bis, comma 1, e ne dà contestualmente comunicazione ai difensori.

3. I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2, hanno facoltà di richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 268. Tale termine può essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessità del procedimento e del numero delle intercettazioni.

4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, è depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne cura l'immediata trasmissione al giudice.

5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie.

6. Il pubblico ministero, in relazione alle comunicazioni o conversazioni di cui al comma 1, può chiedere al giudice, con le modalità e nei termini indicati dai commi precedenti, l'eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per elementi sopravvenuti, l'irrilevanza.
] (2)


(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, a decorrere dal 26 gennaio 2018; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 9, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 216/2017.
(2) Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. q), D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 2, comma 8, del medesimo D.L. n. 161/2019.

Articolo 268-quater.
Termini e modalità della decisione del giudice (1).

[1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d'ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. A tal fine può procedere all'ascolto delle conversazioni e comunicazioni.

2. Quando necessario, l'ordinanza è emessa all'esito dell'udienza fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori.

3. Con l'ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione. Essi sono inseriti nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5. A tal fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni di cui all'articolo 268, comma 2, sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

4. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite.

5. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1.

6. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni.
] (2)

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, a decorrere dal 26 gennaio 2018; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 9, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 216/2017.   
(2) Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. q), D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 2, comma 8, del medesimo D.L. n. 161/2019. 

Articolo 269.
Conservazione della documentazione. (1)
1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.

[1-bis. Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5]

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale. 

(1) Articolo, da ultimo, così modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 2, comma 8, del medesimo D.L. n. 161/2019.


Articolo 270.
Utilizzazione in altri procedimenti.

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (1).

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis.

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8. 

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate. 

(1) Comma sostituito, a decorrere dal 29 febbraio 2020, dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 01), D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 8, del medesimo D.L. n. 161/2019. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 2-quater, D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, a decorrere dal 10 ottobre 2023; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 2-quinquies del medesimo D.L. n. 105/2023.

_______________

Cfr. Cassazione Penale, sez. I, sentenza 20 giugno 2007, n. 24178 in Altalex Massimario.

Art. 270-bis.
Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza. (1)

1. L’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.

2. Terminate le intercettazioni, l’autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta dal segreto di Stato.

2. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

5. L’opposizione del segreto di Stato inibisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi indipendenti delle informazioni coperte dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

(1) Articolo inserito dall’art. 28 della L. 3 agosto 2007, n. 124

Art. 271.
Divieti di utilizzazione.

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.

1-bis. Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo (1).

2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1, 1-bis e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato (2).

(1) Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, a decorrere dal 26 gennaio 2018; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 9, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 216/2017.
(2) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, a decorrere dal 26 gennaio 2018; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 9, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 216/2017. 

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Cfr. Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 13 gennaio 2009, n. 1153 in Altalex Massimario.

(Segue>>)


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