IP, IT e Data protection

Sequestro di pc poi restituito: è comunque ammesso il ricorso?

Cassazione penale, SS.UU., sentenza 07/09/2017 n° 40963


“È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati”. È questo il principio di diritto che ha affermato la Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza 7 settembre 2017, n. 40963, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità o meno del ricorso avverso il sequestro di un personal computer anche quando lo stesso  è stato restituito al soggetto indagato.

La questione, rimessa alle Sezioni Unite, ha ad oggetto una ordinanza del Tribunale del Riesame, la quale ha confermato il decreto del PM che aveva convalidato il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria, all’esito della perquisizione personale e locale eseguita nei confronti del soggetto indagato, ed avente ad oggetto il suo computer personale, successivamente restituitogli previa estrazione integrale dei dati informatici memorizzati.

Avverso tale pronuncia, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, in quanto asseriva che l’avvenuta restituzione del computer, previa estrazione di copia dei dati, prima ancora della richiesta di riesame, non avrebbe fatto venir meno il suo interesse alla verifica della legittimità del provvedimento, poiché si sarebbe avuto un indiscriminato ampliamento del mezzo di ricerca della prova, attraverso l’acquisizione di tutto il materiale informatico posseduto e riguardante, inoltre, dati personali e professionali.

Il nostro ordinamento, ha introdotto la disciplina dei reati informatici attraverso la legge n. 48/2008, di ratifica alla Convenzione di Budapest. La legge, ha sancito numerose modifiche alle disposizioni penali in tema di reati informatici ed in merito alla disciplina processuale sulle indagini relative a tali crimini; ha, inoltre, fornito una puntuale definizione di sistema informatico, inteso come “qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse e collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l’elaborazione automatica di dati”.

Con tale sentenza, il Giudice di Legittimità ha compreso la natura e la peculiarità del dato digitale. Ha affermato che si deve effettuare una distinzione fra “contenitore” e “contenuto” del sistema informatico, dovendo effettuare una valutazione dell’oggetto di un eventuale provvedimento di sequestro, il quale può riguardare, qualora ne sussistesse la necessità, l’intero sistema oppure il singolo dato, che ha una sua identità fisica essendo modificabile e misurabile.

Riprendendo la definizione di “documento informatico” contenuta del codice dell’amministrazione digitale, secondo cui lo stesso è la  rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, il Giudice di Legittimità ha statuito che il sequestro può avere ad oggetto anche il singolo dato informatico e non necessariamente l’intero sistema informatico sul quale esso è collocato.

In definitiva, il Giudice di Legittimità a Sezioni Unite, ha ravvisato per i dati ed i sistemi informatici tre diverse situazioni, rispetto alle quali il sequestro probatorio, secondo le diverse necessità, può colpire a) il singolo apparato, b) il dato informatico in sé, c) il medesimo dato inteso quale recipiente di informazioni.

Nella prima ipotesi, è indubbio che l’interesse ad ottenere la restituzione va riferito all’intero apparato o sistema in quanto tale, perché specifico oggetto del sequestro.

Nella seconda ipotesi, il materiale di apprensione riguarda il dato come cristallizzato nel “clone “ identico all’originale e quindi da esso indistinguibile. In tal caso, la restituzione riguarda il dato in sé e non anche il supporto che originariamente lo conteneva o quello sul quale è stato trasferito il clone. Pertanto, la mera restituzione del supporto, non può considerarsi come esaustiva restituzione della cosa in sequestro.

Infine, nella terza ipotesi, si ravvisa il caso in cui un atto o un documento si presenti sotto forma di dato informatico, non rilevando, in tali casi, il dato in sé, bensì quanto in esso è rappresentato.

Alla luce di tale tripartizione, la Suprema Corte di Legittimità sostiene che non trova applicazione, per i primi due casi, l’art. 258 c.p.p., mentre tale disposizione andrebbe considerata quando il dato informatico può essere ricondotto entro la nozione di atto o documento. In quest’ultimo caso, concludono le Sezioni Unite, la restituzione non può considerarsi risolutiva, poiché la mera reintegrazione nella disponibilità della cosa non elimina il pregiudizio, conseguente al mantenimento del vincolo sugli specifici contenuti rispetto al contenitore, incidente su diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto.

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(Altalex, 21 settembre 2017. Nota di Fabrizio Corona)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Sentenza 20 luglio - 7 settembre 2017, n. 40963

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