Responsabilità civile

Prescrizione del bollo auto: la guida

Cosa succede se non lo paghi? Come si calcola il bollo già scaduto? Istanza di annullamento e ricorso

bollo autoIl bollo auto, o tassa automobilistica, è un tributo gestito:

  • dalle Regioni;
  • dalle Province Autonome di Bolzano e Trento.

Pertanto, per le Regioni:

  • Friuli Venezia Giulia,
  • Sardegna,
  • Sicilia, ma solo fino all’anno 2015,

la tassa è gestita dall’Agenzia delle Entrate.

Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA). In ipotesi di veicolo con:

  • contratto di leasing,
  • usufrutto,
  • acquisto con patto di riservato dominio,

sono tenuti al pagamento coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano al PRA essere rispettivamente:

  • utilizzatori,
  • usufruttuari,
  • acquirenti con patto di riservato dominio del veicolo.

A decorrere dal I gennaio 2020, in ipotesi di veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente, sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere utilizzatori del veicolo medesimo.

La prescrizione avviene entro il terzo anno successivo all'anno di scadenza del versamento: l'omesso pagamento del bollo auto si prescrive pertanto a partire dall'anno successivo, trascorsi 3 anni.

Sommario

Bollo auto non pagato: cosa succede?

L’omesso pagamento della tassa automobilistica (nota anche come bollo auto) apre la strada all’accertamento, entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento. La regola è contenuta nell’art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.

Inoltre, ”Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.

In altre parole, il recupero della tassa automobilistica è pari ad anni tre:

  • per l’attività di accertamento,
  • per l’attività di riscossione.

La giurisprudenza, nel corso degli anni, ha convalidato l’interpretazione della norma suesposta, che scandisce in un triennio il termine prescrizionale:

  • n. 3658/2007 Corte di Cassazione
  • n. 44/2007 CTP Taranto
  • n. 137/2005 CTR Lazio.

A ciò deve aggiungersi che la tassa automobilistica rappresenta un tributo di competenza regionale dal 1993 per le sole Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale, è un tributo di tipo erariale. Ciò considerato, discende che, sempre ai fini della prescrizione, bisogna tener presenti eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono, i quali potrebbero estendere il termine entro il quale risulta possibile esercitare il diritto di richiesta della tassa di possesso. Sempre nella medesima ottica, va evidenziato il principio secondo cui il raggiungimento della prescrizione dopo tre anni vieta alle Regioni di prorogare il termine con proprie leggi: questa impostazione ermeneutica ha ricevuto l’avallo della I Sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 3658/1997). Inoltre la Consulta, attraverso la Sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003, ha sancito che le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo auto: “il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito, nonché l’attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo”. Da ciò discende che il medesimo non può definirsi quale tributo proprio della regione bensì “attribuito” alle regioni e non “istituito” dalle stesse.

Quali atti interrompono la prescrizione?

Nell’opera di calcolo finalizzata a conoscere, in modo esatto, se il termine di prescrizione sia stato o meno rispettato, come ad esempio in ipotesi di notifica dell’avviso di accertamento ovvero della cartella esattoriale, è necessario tenere in debita considerazione:

  • tutte le eventuali e precedenti notifiche di tipo interruttivo (notifiche di solleciti di pagamento, avvisi, e via dicendo)
  • le eventuali proroghe che potrebbero essere state emanate, a livello nazionale, attraverso norme di carattere speciale.

Relativamente al bollo auto, il termine di notifica triennale deve essere rispettato:

  • per l’avviso di accertamento,
  • per la cartella di pagamento,

considerato, pertanto, anche esso, un mezzo che realizza l’interruzione della prescrizione.

E’ stato chiarito che la notifica di un atto amministrativo: 

  • avviso di accertamento,
  • cartella esattoriale,
  • ingiunzione fiscale,

comporta l’interruzione dei termini di prescrizione, che in ogni caso cominciano nuovamente a decorrere dal giorno successivo, tuttavia non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall’art. 2953 c.c. (si veda in tal senso anche la sentenza Corte di Cassazione n.12263/2007. 

Come si calcolano i tre anni

Da quanto sopra esposto, consegue che la notifica di un avviso di liquidazione interrompe il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo e per ulteriori tre anni.

La CTP di Cosenza, nella Sentenza n. 1711 del 2015, ha evidenziato che nell’ipotesi della notifica del mancato pagamento del bollo auto entro i termini, non vige il principio del cosiddetto “doppio termine di notifica” per cui il termine:

  • per la parte mittente corrisponde con il momento in cui consegna il plico all’ufficiale giudiziario o all’ufficiale postale,
  • per il destinatario la notifica si considera perfezionata quando riceve l’atto ovvero risulti nella condizione di riceverlo (data attestata dalla relata di notifica).

Secondo la Corte di Cassazione (Sentenze Corte di Cassazione n. 9302/2012 e n. 26804/2013), principio siffatto trova operatività unicamente:

  • quando i termini per la notifica degli atti tributari siano previsti a pena di decadenza,
  • non anche quando siano previsti a pena di prescrizione.

Discende, ulteriormente, che rileva in ogni caso la data di ricezione dell’atto da parte del destinatario che deve sempre essere notificato, a pena di prescrizione, entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo all’anno della violazione.

Sentenza della CPT di Milano n. 4718/44/2015. Tale pronuncia:

  • conferma la competenza regionale del bollo per quanto concerne gettito, accertamento e riscossione,
  • precisa che il bollo è tributo proprio dello Stato, con la conseguenza che le Regioni non risultano autorizzate a modificare la disciplina dei termini per l’accertamento o per la riscossione del tributo, e neppure prorogarli autonomamente,
  • conferma che il termine di prescrizionale è pari a tre anni,
  • precisa che l’unica norma regolatrice è quella dettata dal comma 51 dell’art. 5 D.L. n. 953 del 1982,
  • chiarisce che la notifica dell’avviso di accertamento entro il termine per il recupero della tassa interrompe il termine di prescrizione, tuttavia, ai sensi dell’art. 2495 c.c. si riapre l’iniziale periodo di prescrizione, il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento,
  • parifica l’avviso di accertamento alla cartella esattoriale, esplicitando che “(…) quanto alla cartella di pagamento questo Collegio ritiene che essa possa essere notificata entro il primo termine di prescrizione previsto dal comma 51 dell’art. 5 D.L. n. 953 del 1982 valendo come atto interruttivo al pari dell’avviso di accertamento.”

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia n. 23397 del 17 novembre 2016,  ha posto fine ai contrasti, affermando un risolutivo principio di diritto: ”è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. 

L’istanza di annullamento o il ricorso

Nell’ipotesi in cui si abbia ricevuto un avviso di accertamento ove l’Amministrazione regionale abbia provveduto a contestare:

  • l’omesso,
  • l’insufficiente,
  • il ritardato pagamento

della tassa automobilistica, o di un avviso bonario, ossia di un invito al pagamento del bollo auto, che se accolto evita un futuro invio di un avviso di accertamento, si può presentare istanza di annullamento in autotutela entro 30 giorni dalla notifica medesima.

Al contrario, qualora sia stati destinatari della notifica di una cartella esattoriale, la presentazione dell’istanza in via di “autotutela” non interrompe il termine (60 giorni dalla data di notifica) entro il quale ricorrere presso la Commissione Tributaria (Provinciale in I grado, Regionale in II grado). Infatti, in ipotesi di mancato pagamento, nel termine di giorno 60 decorrenti dalla notifica della cartella, il concessionario intraprenderà la riscossione coattiva.

Decreto Fiscale 2019: la sanatoria sul bollo auto

Il Decreto fiscale 2019, noto anche come “strappa-cartelle”, è intervenuto finanche sulla tassa automobilistica, prevedendo la cancellazione d’ufficio dei debiti per il bollo auto non corrisposto dal 2000 al 2010, e fino a concorrenza dell’importo massimo di 1.000 euro. La norma non contiene uno specifico riferimento al bollo auto, così ingenerando dubbi in proposito, che hanno addirittura portato alla contestazione del pagamento degli arretrati da parte delle Regioni, con conseguente ricorso ad opera degli automobilisti, presso la competente Commissione Tributaria, al fine di vedersi cancellare le cartelle, in quanto Equitalia continuava a sollecitare il pagamento degli arretrati. Pertanto, è intervenuto il Ministero, apportando chiarezza, con la conseguenza che il debito in questione:

  • deve essere inferiore a 1.000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni,
  • deve riguardare il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, e tali date si riferiscono alla scadenza del pagamento, e quindi non al mese in più che la legge prevede per mettersi in regola con la tassa,
  • viene cancellato in modo automatico.

Come si calcola il bollo già scaduto

Sul portale web dell’Agenzia delle Entrate è disponibile un servizio che consente di calcolare la tassa automobilistica inserendo la targa del veicolo. Il calcolo è effettuato considerando tutte le informazioni del veicolo presenti a sistema. In particolare, il sistema tiene conto del tariffario della Regione di residenza del proprietario del veicolo. Sullo stesso portale è indicato che il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato in periodi fissi: ad esempio, per un autoveicolo con scadenza del bollo aprile 2021 il versamento della tassa dovrà essere effettuato nel mese di maggio 2020. 

La formula utilizzata dal servizio web effettua il calcolo della tassa automobilistica, indicando anche eventuali sanzioni e interessi, al momento in cui viene effettuata la richiesta:

  • se la richiesta è effettuata nel periodo previsto per il pagamento, non sono indicati importi per sanzioni e interessi
  • se la richiesta è effettuata in una data successiva al periodo previsto per il pagamento, vengono visualizzati anche i relativi importi di sanzioni e interessi.

Ad esempio, se il bollo scade ad aprile 2021, ma la richiesta di calcolo è effettuata:

  • dal 1° al 31 maggio 2020, la formula propone l’importo della tassa senza sanzioni e interessi
  • dopo il 31 maggio 2020 il pagamento è tardivo e sono riportati anche gli importi di sanzioni e interessi

Se la richiesta è effettuata prima di maggio 2020 la formula considera la scadenza precedente (aprile 2020, con periodo di pagamento maggio 2019) e propone anche gli importi di sanzioni e interessi. 

Come controllare i pagamenti già effettuati

Il portale web dell’Agenzia delle Entrate offre, in modo gratuito, un servizio che permette all’utente di controllare i versamenti delle tasse automobilistiche effettuati presso gli intermediari abilitati (quali tabaccherie, agenzie di pratiche auto, Poste, ACI), quindi  trasmessi all’Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari stessi. Tale servizio risulta disponibile finanche per i pagamenti effettuati a beneficio delle Regioni per le quali la tassa automobilistica è gestita dall’Agenzia delle Entrate (Friuli Venezia Giulia e Sardegna). Il servizio risulta inoltre disponibile per le Regioni Marche, Sicilia e Valle D’Aosta.

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