Penale

Il difensore

La guida completa: nomina, rinuncia, revoca e sostituzione, difensore d’ufficio, patrocinio per i non abbienti

difensoreIl diritto di difesa è costituzionalmente previsto all’art. 24, comma 2, della Carta costituzionale, il quale sancisce che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. La difesa può essere esercitata direttamente dal soggetto nei confronti del quale si procede (in tal caso si parla di autodifesa), ovvero per il tramite di un difensore (in tal caso si parla, invece, di difesa tecnica).

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Sommario

1. Nomina
2. Rinuncia al mandato
3. Revoca della nomina
4. Il difensore d’ufficio
5
. Il patrocinio per i non abbienti
6. L’esercizio dell’attività difensiva e le prerogative del difensore
7. Il sostituto del difensore
8. Il difensore delle altre parti private

1. Nomina

Affinché il difensore possa agire è necessario che gli venga rilasciata una nomina con dichiarazione resa alla Autorità procedente, consegnata dal difensore o inviata a mezzo raccomandata.

L’imputato privo di difensore se ne vedrà nominato uno d’ufficio.

Ove la persona sia fermata, arrestata, o in stato di custodia cautelare, la nomina - se non fatta dall’interessato - potrà essere fatta nelle medesime forme, da un prossimo congiunto.

Al difensore che abbia ricevuto mandato spettano ex lege (art. 99 c.p.p.) le facoltà e i diritti dell’imputato, salvo la legge non li attribuisca personalmente a quest’ultimo (è, ad esempio, il caso dell’accesso a riti speciali come il patteggiamento e il rito abbreviato per la richiesta dei quali il difensore deve essere munito di apposita procura speciale.

2. Rinuncia al mandato

All’avvocato che, dopo l’assunzione dell’incarico e durante il suo svolgimento, non intenda proseguire il rapporto professionale con il cliente è concessa la facoltà di rinunciare al mandato, a patto che nei confronti dell’assistito siano garantite cautele necessarie volte ad evitare qualsivoglia tipo di pregiudizio.

A tal fine il difensore è tenuto a:

  • dare un congruo preavviso al cliente;
  • informare l’assistito di quanto necessario per evitare un pregiudizio alla propria difesa.

La rinuncia, purché comunicata tempestivamente all’Autorità giudiziaria e all’interessato, non necessita di alcuna motivazione.

3. Revoca della nomina

Al cliente che non intenda proseguire il rapporto con il difensore precedentemente nominato è concessa la facoltà di revocare la nomina.

L’obbligo di comunicazione della revoca all’Autorità giudiziaria è implicito nel fatto che, essendo la revoca un atto contrario alla nomina, essa deve essere necessariamente espressa all’Autorità procedente, pena la prosecuzione dell’incarico.

La rinuncia e la revoca non hanno effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell’art. 108.

4. Il difensore d’ufficio

Ove la persona sottoposta ad indagini non abbia provveduto alla nomina del difensore di fiducia o ne sia rimasto privo, il codice prevede (art. 97, comma 1, c.p.p.), che gliene venga assegnato uno d’ufficio; ciò in quanto il legislatore ha ritenuto necessaria la presenza di un soggetto, diverso dall’assistito (il quale non può difendersi da sé nemmeno se avvocato), dotato di competenze specifiche.

Il D.Lgs. 30/01/2015, n. 6 ha innovato la disciplina relativa alla designazione del difensore d’ufficio, disponendo che il nominativo di tali difensori sia inserito in apposito elenco, predisposto e aggiornato dal Consiglio Nazionale Forense, nel quale sono inseriti gli avvocati - dotati dei requisiti previsti dalla legge - che ne abbiano fatto richiesta.

Presso l’ordine forense di ciascun capoluogo di Corte d’appello è istituito un ufficio al quale l’Autorità giudiziaria, che si trovi a compiere atti per i quali è necessaria la presenza di un difensore per un soggetto che ne sia privo, può richiedere il nominativo di un avvocato. Quest’ultimo, così come previsto dall’art. 97, comma 5, c.p.p., ha l’obbligo di prestare il patrocinio e potrà farsi sostituire solo per giustificato motivo. L’assistito è tenuto alla retribuzione nei confronti del professionista preposto, salvo non sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il codice stabilisce, all’art. 105 c.p.p., che il Consiglio dell’ordine forense possa instaurare un procedimento disciplinare nei confronti del difensore d’ufficio che, senza giustificazione, rifiuti o abbandoni la difesa d’ufficio.

5. Il patrocinio per i non abbienti

Il D.P.R. 30/05/2002, n. 115 ha introdotto l’istituto del patrocinio a spese dello Stato al quale, mercé la presentazione di apposita istanza, possono essere ammessi:

  • l’indagato;
  • l’imputato;
  • il condannato;
  • la persona offesa dal reato;
  • il danneggiato che intenda costituirsi parte civile;
  • il responsabile civile;
  • il civilmente obbligato per la pena pecuniaria;

se titolari di un reddito imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.483,82.

Il soggetto non abbiente ha facoltà di scegliere liberamente uno dei difensori ricompresi negli elenchi predisposti dal consiglio dell’ordine.

L’art. 78, D.P.R. n. 115/2002 prevede che l’interessato possa, in ogni stato e grado del processo, presentare la richiesta di ammissione al patrocinio, munita di sottoscrizione e autenticata dal difensore.

Sulla richiesta di ammissione decide, con decreto motivato, il magistrato dinanzi al quale pende il processo, nel termine ordinatorio di dieci giorni.

L’ammissione è revocata quando:

  • l’interessato non comunichi variazioni del proprio reddito;
  • il reddito non consenta più di accedere al gratuito patrocinio;
  • non ricorrano le condizioni previste dalla legge.

6. L’esercizio dell’attività difensiva e le prerogative del difensore

Il legislatore ha predisposto una serie di garanzie volte a tutelare, da qualsiasi interferenza esterna lo svolgimento dell’attività professionale del difensore.

In primis l’art. 103 c.p.p. prevede alcune prerogative volte a tutelare lo studio del difensore in caso di ispezioni, perquisizioni e sequestri; queste sono, infatti, consentite solo quando:

  • lo stesso difensore, altre persone che svolgano una stabile attività nel medesimo ufficio, siano imputati nell’ambito di un procedimento penale, e limitatamente all’accertamento del reato loro attribuito;
  • sia necessario rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o ricercare cose o persone specificatamente predeterminate.

Quanto, specificatamente, ai sequestri presso gli studi dei difensori, investigatori autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici, non è consentito quello di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo non costituiscano corpo del reato.

Qualora debba svolgersi una di tali attività, l’Autorità giudiziaria deve - a pena di nullità - notiziarne il consiglio dell’ordine forense del luogo, affinché il Presidente o un consigliere delegato possano assistere alle relative operazioni.

A ispezioni, perquisizioni e sequestri procede il Giudice personalmente ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il P.M., in forza di decreto motivato di autorizzazione del Giudice.

Altra forma di tutela è costituita dal divieto di eseguire intercettazioni o comunicazioni intercorrenti tra i difensori, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i loro ausiliari, nonché fra lo stesso avvocato ed il proprio assistito.

È, altresì, stabilito il divieto di sequestrare o esaminare in qualsiasi modo la corrispondenza tra l’imputato ed il difensore, salvo l’Autorità giudiziaria procedente ritenga che la stessa costituisca corpo del reato.

7. Il sostituto del difensore

Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio possono farsi sostituire da altro avvocato, previo incarico anche verbale, il quale eserciterà i diritti e assumerà i doveri del difensore nominato (art. 102, comma 1, c.p.p.).

In tema di poteri del sostituto del difensore di fiducia la giurisprudenza di legittimità, a più riprese, ha sostenuto che la legge processuale non accorda rilevanza a eventuali limitazioni apposte dal difensore di fiducia, sicché il sostituto può esercitare tutti i diritti, assumendo altresì tutti i doveri, del difensore (Cass. pen., sez. III, 15/01/2008, n. 7458, Cass. pen., sez. II, 28/09/2005, n. 40230).

Il difensore d’ufficio, in caso di impossibilità di partecipare alle singole attività processuali, deve nominare un proprio sostituto, il quale, se accetta, sarà responsabile dell’adempimento dell’incarico.

La facoltà di nominare un proprio sostituto è riconosciuta, altresì, al difensore di chi assiste una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per tutte le attività per le quali tale sostituzione è consentita; il soggetto designato, peraltro, non è necessario che sia iscritto negli appositi elenchi previsti dal D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia).

Il sostituto risponde del proprio operato all’avvocato nominato, il quale - personalmente - resta il responsabile esclusivo nei confronti del cliente.

8. Il difensore delle altre parti private

Infine, merita segnalare che:

  • la parte civile,
  • il responsabile civile,
  • la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria,

stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore stesso o da altra persona abilitata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine:

  • della dichiarazione di costituzione di parte civile;
  • del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Casi, questi, in cui l’autografia della sottoscrizione è certificata dal difensore.

Laddove nell’atto di procura speciale non sia espressa volontà diversa la stessa, si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo.

Il difensore può compiere e ricevere, nell’interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

Il domicilio delle parti sopra riportate per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore (art. 33 disp. att. c.p.p.).

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