Assegno divorzile: la guida completa
Cos’è, come funziona, qual è la normativa di riferimento, quali sono i presupposti per ottenerlo: tra teoria e evoluzione giurisprudenziale, tutto ciò che devi sapere sull’assegno divorzile.
1. Che cos’è l’assegno divorzile?
Si definisce assegno divorzile l’obbligo di uno dei due coniugi, a seguito di pronuncia di divorzio, di corrispondere periodicamente all’altro un contributo economico, se questi non ha mezzi adeguati o per ragioni oggettive non se li può procurare. L’assegno di divorzio ha presupposti e finalità diverse dall’assegno di mantenimento, che viene stabilito con la separazione personale dei coniugi.
2 La normativa di riferimento
La disciplina dell’assegno divorzile è contenuta nell’art. 5 comma 6 della Legge sul divorzio (L. 898/1970). La lettera della norma per la verità è piuttosto sintetica, e necessita quindi di essere letta ed integrata alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali date dalla Corte di Cassazione nel corso del tempo, in merito ai presupposti per il riconoscimento dell’assegno ed ai criteri per la sua quantificazione.
L’art. 5 comma 6 L. 898/70 stabilisce che il Tribunale, con la sentenza con cui dispone lo scioglimento del matrimonio, può stabilire l’obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno, quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Secondo l’art. 5 comma 6, la decisione del Tribunale deve tenere conto di una serie di criteri ed in particolare “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
Il successivo comma 7 prevede che il Tribunale indichi in sentenza il criterio di rivalutazione dell’assegno (ad esempio agli indici Istat).
A norma del comma 8 l’assegno può essere corrisposto anche una tantum, ovvero in un’unica soluzione, anziché con corresponsione periodica. In questo caso, non è possibile poi chiedere in futuro ulteriori somme.
Infine, quando il coniuge destinatario dell’assegno divorzile si risposa, il comma 9 stabilisce che l’altro coniuge non sia più tenuto al versamento dell’assegno.
3. L’assegno divorzile: l’evoluzione della giurisprudenza
Come abbiamo accennato, i presupposti indicati dall’art. 5 comma 6 L 898/70 devono essere letti alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali, che nel tempo sono sensibilmente mutate, fino a culminare nella pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018.
Ripercorriamo a rapidi cenni l’iter giurisprudenziale degli ultimi anni, anche per comprendere la portata innovativa della sentenza delle Sezioni Unite.
Il consolidato orientamento, che dagli anni novanta (sent. 1564/1990 Cass) aveva accompagnato l’interpretazione dell’art. 5 comma 6, era conosciuto come criterio del “tenore di vita”, e consisteva di stabilire, in favore del coniuge “debole”, un assegno sufficiente a consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Il predetto orientamento fu repentinamente rovesciato dalla c.d. sentenza Grilli (Cass. civ. I sez. 11 maggio 2017 n. 11504), secondo la quale il tenore di vita rappresentava un criterio adeguato a temperare l’effetto del divorzio, quando nella coscienza sociale il matrimonio era ritenuto “indissolubile”. Superata questa concezione e considerando che il divorzio provoca la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non vi era più giustificazione per tenere in vita obblighi patrimoniali ed assistenziali legati allo status di coniuge. L’unica funzione riconosciuta dalla sentenza all’assegno divorzile, era quella assistenziale, per rispondere all’esigenza di assicurare un sostegno alla persona che si trova nell’impossibilità di procurarsi sufficienti mezzi per vivere. Seguendo questa interpretazione, il percorso decisionale sull’assegno divorzile doveva articolarsi in due passaggi:
- in primo luogo, la valutazione dell’esistenza del diritto all’assegno, da compiere verificando se effettivamente il coniuge “debole” non disponesse di mezzi adeguati o non potesse procurarseli per ragioni oggettive;
- in secondo luogo, la quantificazione dell’importo dell’assegno, tenendo conto di tutti i parametri indicati dall’art. 5 (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, valutando tutti i predetti parametri anche in relazione alla durata del matrimonio)
La sentenza Grilli, ponendosi in rottura con l’orientamento vigente da trent’anni, aveva sollevato un contrasto in giurisprudenza, che ha reso necessario l’intervento delle Sezioni unite.
Con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno respinto l’impostazione della sentenza Grilli che limitava il ruolo dell’assegno divorzile alla funzione meramente assistenziale. Per il Supremo Consesso, l’assegno divorzile svolge invece una composita funzione assistenziale, perequativa e compensativa, nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale. Mentre la sentenza Grilli poneva una netta linea di demarcazione fra la vita matrimoniale e scioglimento del matrimonio, le Sezioni Unite muovono invece dalla considerazione che i principi di autodeterminazione e di responsabilità sono alla base non solo della scelta matrimoniale, ma anche di tutta l’impostazione e la conduzione della vita durante il matrimonio, determinando una definizione dei ruoli tra i coniugi e fissando il contributo di ciascuno alla realizzazione della vita familiare. Accanto alla funzione assistenziale dunque, al momento del divorzio si pone anche la necessità di compensare e riequilibrare le posizioni dei coniugi, tenendo conto dell’apporto che ciascuno di loro ha dato allo svolgimento della vita matrimoniale.
4. L’assegno divorzile: i presupposti
Il prevalente orientamento giurisprudenziale è quindi, oggi, quello che si è affermato a partire dalla sentenza a Sezioni Unite n.18287/2018.
In base a tale orientamento, il procedimento di accertamento che il Tribunale deve seguire per decidere sull’assegno divorzile si snoda nei seguenti passaggi:
- comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi;
- verifica se il richiedente è privo di mezzi “adeguati” o comunque è impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive;
- accertamento rigoroso delle cause della sperequazione tra i coniugi.
Per compiere l’indagine sulle cause della sproporzione delle condizioni economico patrimoniali tra i coniugi, il tribunale dovrà tenere conto dei criteri dettati dall’art. 5 comma 6 L. 898/70, ovvero:
- del contributo che il richiedente l’assegno ha apportato al nucleo familiare e al patrimonio;
- del nesso causale tra le scelte comuni dei coniugi durante il matrimonio e la situazione del richiedente al momento del divorzio, verificando se il richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali per contribuire alla cura della famiglia; (tra le ultime pronunce a riguardo Cassazione, ordinanza 1786 del 28 gennaio 2021)
- delle condizioni personali del richiedente (età, stato di salute, capacità lavorativa etc..) che consentono di compiere una prognosi futura;
- della durata del vincolo matrimoniale.
5. Differenza fra assegno di mantenimento e assegno divorzile
Non vanno confusi assegno di mantenimento ed assegno divorzile, i quali differiscono nella sostanza e non soltanto per il momento in cui vengono stabiliti.
L’assegno di mantenimento, che può essere riconosciuto al coniuge in sede di separazione personale, presuppone l’esistenza del rapporto matrimoniale, con tutti i suoi obblighi patrimoniali e assistenziali legati allo stato di coniugio. La fonte normativa dell’assegno di mantenimento è nell’art. 156 del codice civile. Considerato il presupposto dell’assegno di mantenimento, ovvero la persistenza del vincolo coniugale, può ancora trovare applicazione nella quantificazione dello stesso il criterio del “tenore di vita”, che invece è stato superato in riferimento all’assegno divorzile. (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 27/10/2020, n. 23482)
6. Come si calcola l’assegno divorzile?
L’importo del contributo dell’assegno divorzile deve essere quantificato tenendo conto di tutte e tre le funzioni dell’assegno (assistenziale, compensativa, perequativa). Non sarà quindi sufficiente un contributo che consenta il raggiungimento di una autosufficienza economica “astratta”, ma andrà condotta dal Tribunale una verifica “in concreto” sul livello reddituale adeguato al richiedente, in base al contributo che ha prestato alla realizzazione della vita familiare, tenendo conto anche del sacrificio delle aspettative professionali, avvenuto nel corso del matrimonio.
7. Da quando spetta l’assegno divorzile?
L’assegno divorzile trova la propria fonte nello scioglimento del matrimonio, e la sentenza che riconosce il diritto all’assegno ha efficacia costitutiva dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia sullo scioglimento del vincolo . Avviene sovente tuttavia, che il Tribunale pronunci sentenza non definitiva sullo scioglimento del vincolo e il processo continui solo per la determinazione dell’assegno (art. 4 comma 12 L. 898/70).
In questo caso l’art. 4 comma 13 consente al Tribunale, quando emette la sentenza che dispone l’obbligo di corresponsione dell’assegno, di far retrocedere la decorrenza dell’assegno dalla data della domanda di divorzio (anziché da quella del passaggio in giudicato della sentenza).
Si tratta tuttavia di un potere (non di un obbligo) del giudice, che deve essere adeguatamente motivato, sulla base delle circostanze del caso concreto, e che può essere esercitato anche d’ufficio (ovvero anche in assenza di specifica richiesta delle parti) (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/09/2020, n. 19330)
8. L’importo dell’assegno divorzile può essere modificato?
L’art. 9 della Legge 898/70 consente espressamente la possibilità di chiedere la revisione dell’assegno divorzile quando, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, sopravvengano “giustificati motivi”.
E’ il caso ad esempio della perdita definitiva del posto di lavoro da parte dell’obbligato, oppure della moglie beneficiaria dell’assegno divorzile che ottenga un contratto stabile di lavoro (Cassazione civile, ordinanza n. 7230/2020).
La revisione dell’assegno divorzile presuppone l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi capace di variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il provvedimento che ha disposto l’assegno.
La decisione sulla revisione muove dunque dal riconoscimento del mutamento delle condizioni di fatto, e non può consistere solo in una nuova valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile. (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 15/10/2020, n. 22265)
9. Assegno divorzile una tantum
Il comma 8 dell’art. 5 L. 898/70 prevede la possibilità che le parti possano accordarsi per il pagamento al richiedente di una somma, in un’unica soluzione, anziché mediante corresponsione periodica dell’assegno.
L’accordo delle parti deve essere tuttavia sottoposto al giudizio del Tribunale, che dovrà valutarne l’equità.
La scelta dell’una tantum, anziché dell’assegno periodico, preclude in futuro la possibilità di proporre qualunque domanda di contenuto economico.
Di particolare rilievo la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha escluso il diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità al coniuge che al momento del divorzio sia stato definitivamente soddisfatto con la corresponsione della somma una tantum. Il presupposto della pensione di reversibilità, secondo le Sezioni Unite, è da rinvenire infatti “nella titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile al momento della morte dell’ex coniuge”. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 24/09/2018, n. 22434
10. La rivalutazione dell’assegno divorzile
Il comma 7 dell’art. 5 L. 898/70 prevede che il Tribunale, nella pronuncia che dispone l’assegno divorzile, indichi il criterio di rivalutazione dell’importo dello stesso, allo scopo di mantenerlo adeguato al costo di vita, con il passare del tempo. La rivalutazione dell’assegno avviene solitamente attraverso gli indici Istat (indici di prezzi al consumo pubblicati periodicamente in gazzetta ufficiale e sul sito dell’ISTAT). Dopo il primo anno dalla pronuncia del Tribunale, la rivalutazione dell’importo dell’assegno, avviene moltiplicando l’ammontare del contributo stabilito dal Tribunale per l’indice di variazione; di anno in anno il parametro di riferimento sarà costituito dall’ultimo importo dell’assegno, rivalutato secondo il valore degli indici dell’anno precedente.
11. La revoca dell’assegno divorzile
Il comma 10 dell’art. 5 L. 898/1970 prevede che il diritto all’assegno divorzile cessi con il passaggio dell’avente diritto a nuove nozze.
Tuttavia la recente giurisprudenza ha ritenuto causa della perdita dell’assegno anche l’instaurarsi di una convivenza di fatto, purché di natura stabile e duratura.
Recentemente (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/12/2020, n. 28995) è stato rimesso alle Sezioni Unite della Cassazione di per stabilire se, instaurata la convivenza di fatto stabile e duratura, il diritto dell'ex coniuge, si estingua automaticamente, senza la necessità di un vaglio sulla persistenza delle finalità dell’assegno, o se invece, il Tribunale debba valutare la persistenza della funzione compensativa dell’assegno, in ragione del contributo dato dall'avente diritto al patrimonio della famiglia e dell'altro coniuge, anche eventualmente rimodulando l’importo dell’assegno in ragione del nuovo assetto familiare del richiedente.