Separazione e privacy: sì alla visione dei documenti edilizi dell’ex coniuge
La necessità di consentire l’accertamento dell’effettiva consistenza patrimoniale di uno dei soggetti coinvolti nella separazione, giustifica il sacrificio del suo diritto alla riservatezza.
Il Tar Marche-Ancona, con la sentenza 15 febbraio 2025, n. 103 (testo in calce), è ritornato sulla questione del complesso rapporto esistente tra il diritto di accesso agli atti e il diritto alla privacy.
Il giudice amministrativo, nella pronuncia in commento, ha stabilito che, nel caso in cui l’istanza di prendere visione ed estrarre copia della documentazione edilizia dell’ex coniuge, sia finalizzata a consentire al richiedente l’integrale realizzazione del proprio diritto di difesa, nonché l’accertamento dell’effettiva consistenza patrimoniale dell’altro, deve riconoscersi prevalenza al primo (diritto di accesso), rispetto al secondo (diritto alla privacy).
Il caso di specie, integra, infatti, un’ipotesi di giusto bilanciamento tra interessi potenzialmente confliggenti, che non pregiudica, in alcun modo, la sfera privata del soggetto passivo della richiesta.
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1. La vicenda processuale
Il ricorrente, al fine di ottenere l’ostensione integrale dei titoli abilitativi e delle pratiche amministrative relative agli immobili dell’ex coniuge, così da accertarne l’effettiva consistenza patrimoniale, in funzione probatoria rispetto al contestuale giudizio di separazione giudiziale in corso, ha impugnato innanzi al Tar Marche il provvedimento con il quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, Settore Urbanistica, del Comune interessato aveva dato riscontro negativo all’istanza di accesso agli atti formulata dall’istante:
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sia per l’opposizione manifestata dalla controinteressata;
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sia perché l’ente pubblico ha ritenuto che l’istanza non fosse concretamente funzionale a soddisfare gli interessi posti a fondamento della stessa.
Nella contumacia di entrambi i resistenti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, senza ulteriore attività istruttoria.
2. La valutazione del Tar Marche
Il giudice amministrativo, con la sentenza numero 103/2025, ha accolto integralmente il ricorso, sulla base delle seguenti osservazioni di diritto.
In via del tutto preliminare, il Tar ha ricordato:
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come il diritto di accesso agli atti amministrativi debba, comunque, essere garantito per consentire alla parte istante la piena realizzazione della tutela, anche processuale, dei propri diritti;
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e come, laddove l’oggetto dell’istanza ricada su documenti contenenti dati sensibili, sia solo possibile limitarne la visione al tempo strettamente necessario ed indispensabile ad ottenere le informazioni utili alla difesa degli interessi di parte richiedente.
In altre parole, osserva il Tar Marche, la struttura del nostro ordinamento giuridico riconosce una tutela preminente all’accesso documentale, che sia concretamente finalizzato e propedeutico alla miglior tutela possibile delle ragioni dell’istante, in quanto, per espressa previsione normativa, l’interesse perseguito prevale anche su eventuali interessi contrapposti.
La stessa giurisprudenza amministrativa, facendo riferimento ad una lettura costituzionalmente orientata alle previsioni dell’articolo 24 della Costituzione, ha sancito quanto ampio sia l’ambito di applicazione del diritto di accesso agli atti, come sopra delineato, sottolineando a più riprese come tale diritto, preordinato atti a finalità difensive, debba essere riconosciuto in ogni caso, e, dunque, accordato a prescindere dalla fondatezza, nel merito, delle ragioni da tutelare, nonché dalla rilevanza e pertinenza, a fini processuali, dei documenti individuati dall’interessato, che abbia formulato l’istanza di ostensione (TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 9 febbraio 2024, n. 20).
3. La prevalenza dell’acceso agli atti sul diritto alla riservatezza
Fatta questa premessa, il collegio marchigiano ha evidenziato ulteriormente come le necessità difensive, che siano riconducibili alla effettività della tutela garantita dal citato articolo 24 della Costituzione, devono ritenersi, ordinariamente prevalenti rispetto a quelle della riservatezza.
L’applicazione di tale principio, incontra un unico, parziale, limite, nel caso in cui vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, etc.), ovvero dati sensibilissimi (ad esempio, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato).
Solo in tali ipotesi, l’accesso è consentito a particolari condizioni, ossia quelle disciplinate in maniera espressa dall’articolo 60 del Decreto legislativo n. 196/2003.
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4. La discrezionalità limitata della pubblica amministrazione
Ancora, rileva il Tar Marche, come, di fronte ad un’istanza di accesso agli atti che sia effettivamente rispondente ad “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”, secondo quanto stabilito dall’articolo 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990, l’eventuale opposizione dei controinteressati non può vincolare l’Amministrazione, che deve concedere l’accesso, a meno che non si tratti di documenti che, per legge, siano ad esso sottratti per motivazioni di carattere pubblicistico, o di interesse nazionale (
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TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 12 luglio 2023, n. 1790).
5. L’applicazione dei principi al caso concreto
Declinando quanto sopra evidenziato in riferimento al caso concretamente sottoposto al vaglio del Collegio amministrativo, emerge, ad avviso del giudicante, come l’interesse all’accesso, da parte del ricorrente, sia sussistente e congruamente motivato, soprattutto perché da valutarsi in relazione all’esigenza di regolamentare i rapporti di natura patrimoniale con l’ex coniuge, all’interno del giudizio di separazione giudiziale in essere tra le parti.
Ciò induce, senz’altro, a valutare la domanda formulata come non meramente esplorativa, fondata e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego opposto dall’ente resistente, e riconoscimento, in favore dell’istante, del diritto di ottenere l’ostensione richiesta dei titoli abilitativi della controparte.