Consultazioni elettorali e referendarie: 25 e 26 maggio, 8 e 9 giugno
Un decreto-legge scandisce le operazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025, introducendo novità per elettori fuori sede e firma degli impossibilitati. Elezioni amministrative domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuali ballottaggi domenica 8 e lunedì 9 giugno, mentre i cinque referendum abrogativi avverranno in concomitanza del secondo turno delle amministrative, domenica 8 e lunedì 9 giugno.
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1. Le operazioni di votazione
Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie, dell'anno in corso, subiscono qualche eccezione rispetto al passato. Si svolgeranno infatti (in deroga alle previsioni della legge n. 147/2013) nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
In ipotesi di contemporaneo svolgimento di consultazioni referendarie e di un turno di votazione delle amministrative, anche quando disciplinate dalle norme regionali, per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione il decreto assegna operatività alle norme già in vigore per i predetti referendum.
Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, per ogni consultazione, si dovrà procedere alle operazioni di scrutinio dei referendum e, in seguito, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative.
Lo scrutinio delle elezioni circoscrizionali viene rinviato alle ore 9 del martedì.
2. I quesiti referendari (paragrafo a cura della redazione)
Gli italiani saranno chiamati ad esprimersi su 5 referendum abrogativi, cioè volti a cancellare alcune norme in modo da modificare la disciplina in materia di lavoro e di immigrazione o meglio di concessione di cittadinanza italiana:
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Basta con i licenziamenti illegittimi: Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?
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Più tutele per i lavoratori: Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”? -
Riduzione del precariato: Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?
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Più sicurezza sul posto di lavoro: Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?
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Riduzione del tempo necessario per ottenere la cittadinanza: Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE
Clicca il link verde per accedere alla piattaforma legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?
Il primo referendum verte in materia di lavoro e chiede l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act.
Il secondo referendum verte in materia di lavoro e chiede la cancellazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese.
Il terzo referendum verte in materia di lavoro e chiede l’eliminazione di alcune norme sull’utilizzo dei contratti a termine con l’obiettivo di ridurre il precariato.
Il quarto referendum verte in materia di lavoro e chiede di abrogare le norme al fine di estendere la responsabilità dell’imprenditore committente negli appalti.
Il quinto referendum verte in materia di immigrazione e cittadinanza e propone di dimezzare da 10 a 5 anni i tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.
3. Elettori fuori sede
La novità più di rilievo riguarda gli elettori fuori sede. In dettaglio, il decreto stabilisce che in occasione delle consultazioni referendarie, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche risultano temporaneamente domiciliati, per almeno tre mesi nei quali ricade la data di svolgimento delle consultazioni, in un comune situato in una provincia differente da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono presentare o di persona, o tramite delegato, o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati, così da essere ammessi al voto nel medesimo comune.
La domanda viene presentata almeno 35 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione.
Ricevuta la domanda, il comune di temporaneo domicilio acquisisce da quello di residenza la comunicazione sul possesso, da parte del fuori sede, del diritto di elettorato attivo.
Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni potranno istituire sezioni elettorali speciali, pari a una per ogni 800 elettori fuori sede ammessi al voto.
Tali elettori votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciatagli.
4. Firma digitale delle liste di candidati da parte degli impossibilitati ad apporre la firma autografa
In occasione delle consultazioni elettorali, la firma delle liste di candidati può essere apposta con le modalità previste dal CAD (articolo 20, comma 1-bis) dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico, oppure perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare.
Il documento informatico, con la relativa firma digitale, viene consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, corredato dalla certificazione medica che attesta il grave impedimento fisico, oppure la condizione per esercitare il voto domiciliare.
