Sottrazione fraudolenta e profitto confiscabile: i chiarimenti della Cassazione
Il profitto confiscabile del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase (Cassazione penale, sentenza n. 28725/2024 - testo in calce).
Il fatto
La sentenza che si annota muove da ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia avverso l’ordinanza cautelare che – nel dichiararne inammissibile l’appello – confermava nei confronti dell’amministratore di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, dei beni nella sua disponibilità fino alla concorrenza dell'importo di Euro 104.953,00 pari all’importo del debito tributario rimasto inadempiuto (anziché di Euro 894.809, corrispondente al valore complessivo dei beni distratti o dissipati, come richiesto dal P.M.), ritenendo che questo fosse il profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000, per il quale il suddetto amministratore era indagato unitamente ai delitti di bancarotta documentale e patrimoniale.
Il Pubblico Ministero deduceva con ricorso la violazione degli artt. 11 e 12-bis D.Lgs. n. 74 del 2000 osservando che la confisca per equivalente, e quindi il sequestro, devono corrispondere al profitto o al prezzo del reato, che, per il reato di cui all'art 11, corrisponde non all'imposta evasa, ma ai beni e valori sottratti attraverso gli atti fraudolenti e simulati. Il ricorrente evidenziava che tale impostazione fosse coerente con la natura di reato di pericolo dell'art. 11.
La sentenza
La vicenda esitata nella sentenza che si annota assume interesse nella misura in cui pone un problema di delimitazione dell’oggetto del sequestro preventivo correlato al reato di sottrazione fraudolenta.
Il Gip aveva infatti disposto la misura cautelare in via diretta (quanto alle somme nella disponibilità dell’indagato) e, ai sensi dell'art. 12-bis D.Lgs. n. 74, per equivalente (quanto a beni mobili, immobili e mobili registrati riconducibili all’indagato), fino alla concorrenza dell'importo di Euro 104.953,00, pari all'importo del debito tributario rimasto inadempiuto, escludendo la possibilità di "una confisca per un importo maggiore a quanto effettivamente dovuto e pertanto superiore al risparmio di spesa ottenuta costituente il profitto del reato" di cui all’art. 11.
Il PM, invece, sosteneva che ai fini di confisca avrebbe dovuto essere sequestrato l'intero importo corrispondente al valore dei beni oggetto di sottrazione fraudolenta, assumendo che la confisca, anche per equivalente, e dunque il sequestro, devono corrispondere al profitto o al prezzo del reato e che nel delitto di sottrazione fraudolenta il profitto corrisponde non all'imposta evasa ma ai beni e ai valori sottratti attraverso le condotte di sottrazione fraudolenta.
La Corte, anche al fine di evitare parossistiche divaricazioni tra la misura dell'intervento cautelare reale e l'importo effettivamente assoggettabile alla definitiva ablazione (nel caso di specie, la richiesta di sequestro finalizzato alla confisca assumeva dimensioni di quasi nove volte superiori al debito tributario accertato) ha fornito un’interpretazione in linea con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche per equivalente, del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che non è possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione in caso di adempimento integrale del debito tributario" (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 12084/2023,
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Sez. III, n. 39187/2015,
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Sez. III, n. 8226/2021) e ha cercato di interpretare concretamente il passaggio che identifica il profitto nel "valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase" ricercando la risposta nelle disposizioni che regolano la riscossione coattiva nella materia che qui rileva, anche quanto ai limiti della garanzia a disposizione dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero: orbene, quanto ai beni immobili, ha osservato la Corte, l'
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art. 77, primo comma, D.P.R. n. 602 del 1973 (testo unico sulla riscossione delle imposte sul reddito), dispone che, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, "il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede"; quanto ai beni mobili, l'art. 517, primo comma, cod. proc. civ. (applicabile alla riscossione erariale in virtù del richiamo alle norme generali in materia di espropriazione forzata operato dall'
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art. 49, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973), dispone che "il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà".
In questa prospettiva, che la Corte ritiene debba essere seguita, è possibile parametrare la misura del sequestro preventivo, anche per equivalente, alla effettiva entità del profitto confiscabile, che, con riferimento all'attività distrattiva dei beni oggetto dì possibile apprensione da parte dell'Erario, deve essere calcolato con riferimento all'intero debito erariale, comprensivo delle sanzioni collegate e di tutti gli accessori esigibili (cfr.
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Cass. Sez. III, n. 28047/2017).
Alla luce di tali considerazioni la Sezione assegnataria del ricorso ha disposto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di Pistoia per nuovo esame in ordine alla determinazione dei beni da sottoporre a sequestro preventivo.
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