Tributario

Maxi deduzione del costo del lavoro: dal Ministero le linee guida

L'agevolazione è prevista dal decreto 25 giugno 2024 attuativo del D.Lgs. 216/2023. Come opera e chi sono i destinatari

È del 25 giugno 2024 il tanto atteso decreto attuativo relativo alla maxi deduzione del costo del lavoro introdotta dal Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE


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Sommario

Un decreto molto atteso dagli operatori del settore

A suo tempo la mancanza di un sistema di agevolazioni per le assunzioni sollevò molte critiche alla Legge di Bilancio, le uniche aspettative erano riposte in una misura complessa, a tratti anomala, istituita dal D.Lgs. 216/2023 e fino a pochi giorni fa avvolta ancora nel mistero, data la necessità di un decreto ministeriale in grado di attuarla. A distanza di mesi, il 25 giugno 2024 il Ministero dell’Economia, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha finalmente emanato le tanto attese linee guida e, soprattutto, ha chiarito destinatari e parametri di calcolo.

Deduzione, non incentivo o esonero

Il nome già ci segnala che non si tratta di un esonero contributivo o di un incentivo economico per le nuove assunzioni ma di un importo che sarà dedotto dal reddito d’impresa in aggiunta alla normale deduzione del costo del lavoro permettendo così un risparmio ulteriore per i datori di lavoro.

Chiariamo bene: la deduzione del costo del lavoro esisteva già, la novità consiste nella possibilità di “arricchirla” in forza di nuove assunzioni a tempo indeterminato intervenute nel corso del 2024.

Attenzione ai destinatari

La deduzione è rivolta a tutti i datori di lavoro titolari di reddito d’impresa esercenti attività imprenditoriale, arti e professioni. Sono esclusi i datori di lavoro domestico (in quanto persone fisiche titolari di altra forma di reddito), gli imprenditori agricoli e tutti coloro che, seppur producenti reddito d’impresa, applicano il regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 (tale ultima esclusione è giustificata dal meccanismo di determinazione del reddito, il quale non permette di scaricare costi ma si basa su un indice di produttività determinato dalla legge).

L’incremento occupazionale

La deduzione opera quando le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato (anche part time) effettuate nel 2024 realizzano un incremento della situazione occupazionale in azienda tale da determinare un maggior numero di dipendenti impiegati al 31/12/2024 rispetto al 31/12/2023.

Semplificando:

CASO 1:

  • Dipendenti al 31/12/2023: n. 6

  • Dipendenti al 31/12/2024: n. 6 + 1 (assunto a tempo indet. al 30/06/2024)

In questo caso la deduzione è applicabile

CASO 2:

  • Dipendenti al 31/12/2023: n. 6

  • Assunzione di n. 1 dipendente a tempo indeterminato al 30/06/2024

  • Dimissioni di n. 1 dipendente al 30/11/2024

  • Dipendenti al 31/12/2024: n. 6 (= 6+1-1)

In questo caso la deduzione non è applicabile in quanto l’assunzione c’è stata ma a chiusura dell’esercizio non vi è stata alcuna variazione rispetto all’anno prima.

Un calcolo ad hoc

Per effettuare il calcolo occorre analizzare i valori presenti a conto economico ai sensi dell’art. 2425 del Codice Civile.

È necessario considerare il minor valore tra il costo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato e l’incremento complessivo del costo del personale, così come individuati dal conto economico.

Determinato il valore di costo da utilizzare, questo:

  • va aumentato del 20% in caso di semplice assunzione a tempo indeterminato;

  • va aumentato di un ulteriore 10% in caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore in condizioni di svantaggio (disabili, donne prive di impiego, donne vittime di violenza).

L’importo così ottenuto corrisponderà alla reale deduzione del costo del lavoro da applicare in diminuzione del reddito d’impresa.

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