Fatto diverso da quello contestato: la parte civile può impugnare la sentenza d'appello che annulla la condanna
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare per cassazione la sentenza di appello che, ritenuta ai sensi dell'art. 521 c.p.p., la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, annulli la sentenza di condanna dell'imputato in primo grado ed ordini la trasmissione degli atti al PM.
Questo è quanto emerge dalla sentenza 3 maggio 2024, n. 17547 (testo in calce) della Quarta Sezione Penale della Corte di cassazione.
Il caso vedeva la Corte d'appello annullare e disporre la trasmissione degli atti al PM la sentenza con cui aveva condannato un imputato anche al risarcimento del danno alla costituita parte civile, in quanto aveva ritenuto la diversità dell'infortunio subito dalla persona offesa rispetto a quello descritto in imputazione con conseguente radicale differenza dei profili di colpa addebitabili all'imputato.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione la parte civile, rilevando come, in punto di correlazione tra accusa e sentenza, la giurisprudenza abbia chiarito che non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzate sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato in modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie difese.
Sul punto è presente un risalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la decisione con cui la Corte d'appello, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., abbia annullato la sentenza di primo grado per diversità del fatto rispetto a quello contestato nell'imputazione e abbia disposto la trasmissione degli atti al PM (
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Cass. Pen., Sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 6964).
Tuttavia, gli ermellini ritengono di aderire al ricorso della parte civile, ritenendo applicabile il più recente orientamento che ha affermato sussistere l'interesse dell'imputato ad impugnare per cassazione la sentenza di appello che, ritenuta la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, annulli la sentenza assolutoria di primo grado e ordini la trasmissione degli atti al PM, in quanto detta pronuncia, pur avendo natura meramente processuale, comporta l'eliminazione della precedente decisione favorevole (
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Cass. Pen., Sez. II, 21 maggio 2019, n. 22170).
Già in precedenza si era affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado ed ordinato la trasmissione degli atti al PM, sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare (
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Cass. Pen., Sez. VI, 17 giugno 2013, n. 26284).
Conseguentemente viene ribadito il principio secondo il quale, sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare per cassazione la sentenza di appello che, ritenuta ai sensi dell'art. 521 c.p.p., la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, annulli la sentenza di condanna dell'imputato in primo grado ed ordini la trasmissione degli atti al PM, in quanto detta pronuncia, pur avendo natura meramente processuale, comporta l'eliminazione della precedente decisione favorevole in punto di condanna dell'imputato al risarcimento del danno a suo favore.
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