Lavoro e previdenza sociale

Azione di interposizione fittizia dell’appalto? Nessuna decadenza

Con l'ordinanza n. 6266/2024 la Cassazione fa il punto sul regime di tutela del lavoratore nei confronti dell'appaltatore/datore formale e dell'appaltante utilizzatore

Non è previsto alcun termine decadenziale per l’esperimento dell’azione di accertamento d’interposizione fittizia di manodopera promossa dal lavoratore.

È, invece, soggetta al regime decadenziale dettato dall’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma articolo 6 della legge 604/66, come novellato dall’articolo 32 della legge 183/10, l’azione di impugnazione del licenziamento, attuata nei confronti dell’appaltatore/datore di lavoro formale.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nell’ordinanza 8 marzo 2024, n. 6266 (testo in calce).

Il caso

La sentenza in commento trae origine dalla vicenda di un lavoratore, il quale non solo aveva impugnato il licenziamento intimatogli dalla società cooperativa-datrice di lavoro, ma anche esperito l’azione volta a far accertare l’interposizione fittizia di manodopera nei confronti di una società appaltante.

La Corte territoriale, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, aveva rilevato l'intervenuta decadenza, ex art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, dell'azione promossa, evidenziando che il termine di decadenza decorreva dall’atto scritto di licenziamento comunicato al lavoratore, dal datore di lavoro con cui era formalmente instaurato il rapporto di lavoro. Avverso tale pronuncia, l’uomo ha proposto ricorso per cassazione.

Lavoro e Previdenza 2023, di AA.VV., Ed. IPSOA, 2023. Il volume analizza il rapporto di lavoro in tutte le sue fasi dalla costituzione all’estinzione, attraversando i vari momenti gestionali che lo contraddistinguono quali, ad esempio, la malattia, gli infortuni, la maternità.
Guarda la scheda del prodotto

La decisione

Ad avviso della Suprema Corte, il ricorso merita accoglimento.

L'art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010 estende l'applicazione dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 anche "ad in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto".

I termini decadenziali previsti dalla suddetta legge si applicano, in caso di azione volta alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di un altro soggetto, solo se vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto.

Nel caso di richiesta di accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che indichi con certezza la decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010. Invero, finchè il lavoratore non riceva un atto scritto, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione.

La Suprema Corte ha anche precisato che, qualora l'appaltatore/datore di lavoro formale licenzi un lavoratore adibito ad un appalto, l'azione di impugnazione del provvedimento espulsivo, diretta a ripristinare il rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltatore, è soggetta al regime di decadenza dettato dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, mentre l'azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, volta ad accertare un uso fraudolento dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza.

Per la decorrenza dei termini, il regime decadenziale previsto dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 richiede un atto scritto; l'atto di licenziamento intimato dall'appaltatore/datore di lavoro formale al ricorrente, nella fattispecie de qua, costituisce un elemento formale sufficiente per consentire l'avvio dei termini di decadenza nei soli confronti del soggetto che ha adottato l'atto, mentre nei confronti dell'appaltante/utilizzatore nessuna decadenza potrà essere invocata.

La Cassazione ha poi rilevato che è necessario distinguere il regime di decadenza a seconda del datore di lavoro formale o di quello effettivo, per cui, l'impugnazione del licenziamento promossa nei confronti dello stesso datore di lavoro formale non costituisce una preclusione ad agire in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un'interposizione fittizia nei confronti dell'utilizzatore, in quanto le vicende relative al rapporto di lavoro formalmente in essere, non vanno ad incidere sul rapporto di lavoro dissimulato intercorrente con diverso datore di lavoro, dovendo applicarsi all'appalto, in via analogica, l'art. 38 del D. Lgs. n. 81 del 2015, relativo alla somministrazione di lavoro.

Il regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010 prevede l'adozione di un atto scritto da parte dell'utilizzatore della prestazione lavorativa, non essendo imputabile all'utilizzatore stesso l'atto di licenziamento intimato dal datore di lavoro formale.

Pertanto, nella vicenda in oggetto, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che l'atto di licenziamento intimato dalla società cooperativa facesse avviare i termini di decadenza, di cui all'art. 32, della l. n. 183 del 2010, anche nei confronti della società appaltante, nonostante quest’ultima non avesse mai adottato alcun atto scritto di contestazione della titolarità del rapporto di lavoro; l'atto di licenziamento, invece, ha consentito l'avvio del regime decadenziale solo nei confronti del datore di lavoro formale/appaltatore, mentre l'azione giudiziale di interposizione fittizia di manodopera, proposta nei soli confronti dell'appaltante/utilizzatore, non poteva ritenersi assoggetta ad alcun regime decadenziale.

Per tali ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso, e cassato la sentenza impugnata.

One LEGALE | Experta LAVORO La soluzione completa di Wolters Kluwer per essere sempre aggiornato sulle novità normative e giurisprudenziali e per gestire al meglio ogni fase dell'attività, dalla costituzione alla cessazione del rapporto di lavoro, fino alla gestione delle relazioni sindacali.

Per approfondire questo argomento leggi anche:

Somministrazione di manodopera ed appalto: differenze e limiti

Codici e Ebook Altalex Gratuiti

Vedi tutti