Penale

Continuazione in sede esecutiva e giudizio abbreviato: come si calcola la diminuente per il rito?

Si determina la pena base per il reato più grave, quindi l'aumento per la continuazione e da ultimo la diminuzione per l'abbreviato (Cassazione penale n. 503/2024)

In fase di esecuzione per il calcolo della continuazione tra più condanne provenienti da rito abbreviato, occorre prendere in considerazione la pena prevista per il reato più grave senza considerare la diminuzione derivante dall'abbreviato, la quale va poi applicata sul computo intero della pena.

Questo è quanto emerge dalla sentenza 8 gennaio 2024, n. 503 (testo in calce) della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Con ricorso per cassazione una imputata denunciava la violazione di legge e l'omessa motivazione sulla individuazione del reato più grave e sugli elementi di pena per i reati satellite, senza che fosse applicata la riconosciuta diminuente per il rito abbreviato.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione in modo da rendere noti non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sua pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Cass. pen., Sez. I, 14 maggio 2009, n. 23041).

In tema di reato continuato il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite (Cass. pen., Sez. Un., n. 7930 del 1995).

Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base ed infine il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Cass. pen., Sez. I, 19 luglio 2019, n. 37168).

Nella fattispecie, i giudici del merito non avevano dato conto degli elementi oggetto del ragionamento e dei criteri di cui all'art. 133 c.p., seguiti nell'esercizio del suo potere discrezionale, sia con riferimento alla individuazione della pena del reato più grave, sia per quella relativa a ciascuno dei reati satellite ed aveva ignorato la diminuente prevista per il rito abbreviato scelto dalla ricorrente.

Codice di procedura penale commentatoCodice di procedura penale commentato, cura di Giarda Angelo, Spangher Giorgio, Ed. IPSOA. L'opera fornisce, in 4 tomi e oltre 15.000 pagine, il commento degli articoli del Codice di procedura penale e delle principali leggi complementari.
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