Amministrativo

Gratuito patrocinio e impugnazione decreto di espulsione: non serve l’istanza di ammissione

Le domande, se presentate al COA, possono essere archiviate o dichiarate inammissibili, ma non rigettate, in quanto non richieste ai fini dell’art. 142 T.U. Spese di giustizia

Il COA di Firenze ha sollevato un quesito in merito al trattamento delle istanze di ammissione al gratuito patrocinio da parte di cittadini non appartenenti all'UE nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione.

Il Consiglio Nazionale Forense è intervenuto con il parere 11 dicembre 2023, n. 54 (testo in calce) ricordando, innanzitutto, che l’art. 142 del Testo Unico sulle spese di giustizia (DPR 115/2002) rappresenta un’ipotesi di ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato, pertanto non è necessaria un’apposita istanza. Il CNF, dopo aver citato la recente giurisprudenza sia di legittimità ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE


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Cass. 11796/2023) sia costituzionale ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

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C. Cost. ord. 439/2004), ha chiarito che, nel caso in cui l’istanza sia presentata, essa potrà essere archiviata o dichiarata inammissibile, ma non rigettata, atteso che la citata disposizione normativa non la richiede.

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Il quesito del COA di Firenze

Il Consiglio dell’Ordine di Firenze ha posto un quesito al Consiglio Nazionale Forense su quale trattamento si debba riservare alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate da cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione.

Prima di analizzare la risposta del CNF, ricordiamo brevemente cosa dispone la norma di riferimento.

L’art. 142 del T.U. sulle spese di giustizia

L’art. 142 DPR 115/2002, rubricato “processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea”, menziona il provvedimento di espulsione amministrativa previsto dall’art. 13 del Testo Unico sull’immigrazione. La norma dispone che, in tale circostanza, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato, nonché all'ausiliario del magistrato, siano a carico dell'erario e vengano liquidati dal magistrato come segue:

  • con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (art. 82 c. 1 DPR cit.)
  • nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale (art. 82 c. 2 DPR cit.),
  • la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione (art. 83 c. 2 DPR cit.)

Il legale può proporre opposizione avverso il decreto di pagamento (art. 84 DPR cit.).

La giurisprudenza di legittimità e la decisione della Consulta

La disposizione in commento è stata oggetto dell’esegesi dei giudici di legittimità (Cass. 11796/2023), i quali hanno ritenuto che essa rappresenti un’ipotesi di ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato e che, in quanto tale, non necessiti di un’apposita istanza di ammissione. Secondo gli ermellini, l’ammissione della parte – in questo caso, lo straniero – al beneficio e il diritto del suo difensore alla liquidazione delle proprie competenze prescindono dalla presentazione di un’istanza come, invece, accade negli altri casi. Pertanto, nei procedimenti di espulsione dello straniero, non sussiste l’onere della parte di documentare l’ammissione mediante la produzione di un provvedimento formale, giacché detta ammissione discende per legge. Il giudice deve limitarsi a verificare:

  • se la parte sia uno straniero extracomunitario,
  • e se il procedimento abbia ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione.

Questi sono gli unici presupposti richiesti, in quanto non è necessaria la produzione di uno specifico provvedimento di ammissione (Cass. 24102/2022).

In origine, la norma di riferimento era contenuta nel Testo Unico sull’immigrazione (artt. 13 c. 5 bis e 14 c. 4 d.lgs. 286/1998) e la Consulta ha ritenuto la soluzione normativa non illegittima. Infatti, la scelta di porre a carico dell'erario le competenze spettanti all’avvocato (e all'ausiliario del magistrato) rientra nel potere discrezionale del legislatore; secondo i giudici costituzionali, siffatta scelta «non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero» (C. Cost. ord. 439/2004). La disciplina trova conferma anche nel succitato art. 142 D.P.R. 115/2002 e, da ultimo, nell’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma art. 18 c. 4 d.lgs. 150/2011.

Conclusioni: no istanza di ammissione

In conclusione, il CNF, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità, afferma quanto segue:

  • «il quadro normativo, così come ricostruito dalla richiamata pronuncia della Corte di Cassazione, è sufficientemente chiaro nell’escludere, dunque, la necessità di una specifica istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con riferimento ai procedimenti de quibus. Ne consegue che, ove presentate al COA per gli adempimenti di competenza, tali istanze possano senz’altro essere archiviate ovvero dichiarate inammissibili – ma non già rigettate – in quanto non richieste ai fini dell’applicazione dell’articolo 142 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 115/2002».

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