Scuole Forensi: no al certificato di compiuto tirocinio se l’esito dell’esame finale è negativo

Il CNF chiarisce quali sono le conseguenze del mancato superamento della prova per i praticanti avvocati iscritti al Registro a partire dal 1° aprile 2022 (sentenza n. 257/2023)

Nella sentenza n. 257 del 24 novembre 2023 (testo in calce), il Consiglio Nazionale Forense ha affrontato con estrema chiarezza quali sono le conseguenze del mancato superamento della prova finale del corso obbligatorio tenuto dalle Scuole Forensi per i praticanti avvocati iscritti al Registro a partire dal 1° aprile 2022.

Le principali questioni possono essere sintetizzate come di seguito:

  1. ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, oltre che del regolare svolgimento del tirocinio professionale, i praticanti avvocati iscritti al Registro a partire dal 1° aprile 2022 devono seguire con profitto un corso obbligatorio di durata minima non inferiore a 160 ore da svolgersi nei 18 mesi di tirocinio, tenuto dai Consigli dell’Ordine (anche tramite le Scuole Forensi) e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, i cui contenuti – al fine di garantire l’omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale – devono essere strutturati con libera determinazione ma tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense;
  2. la partecipazione positiva ai corsi obbligatori per praticanti avvocati implica la frequenza di almeno l’80% delle lezioni ed il superamento di due verifiche intermedie, che consentono di accedere ad una verifica finale, il cui mancato superamento impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
  3. al riguardo, sebbene le Scuole Forensi non abbiano autonoma personalità giuridica e siano direttamente riferibili ai Consigli dell’Ordine, in tema di corsi obbligatori per i praticanti avvocati l’impugnazione della valutazione dell’esame finale effettuata dalle Scuole Forensi rientra nella giurisdizione del TAR e non del CNF;
  4. invece, le controversie aventi ad oggetto il rilascio o il diniego del certificato di compiuto tirocinio spettano alla giurisdizione speciale esclusiva del Consiglio Nazionale Forense, il quale non può annullare il (doveroso) diniego di compiuta pratica del COA che sia fondato sulla valutazione della Scuola Forense di mancato superamento dell’esame finale del corso obbligatorio per praticanti ma, ove la ritenga viziata o illegittima, ha il potere-dovere di disapplicarla in sede di impugnazione del diniego del certificato di compiuta pratica da parte del COA, costituendo antecedente logico necessario della decisione, presupposto dell’atto impugnato.

Per meglio comprendere le risultanze di cui sopra, occorre ora passare all'esame del caso pratico che ha interessato il CNF.

Il caso

Una praticante iscritta al Registro dell'Ordine di Monza aveva impugnato il provvedimento del Consiglio Forense competente che le aveva negato il rilascio del certificato di compiuta pratica per il mancato superamento del percorso formativo obbligatorio sopra descritto.

La ricorrente specificava di avere frequentato il percorso formativo con profitto, come attestato dai risultati delle due verifiche intermedie, entrambe superate, ma di avere ricevuto giudizio di insufficienza nella verifica finale.

In seguito, il Consiglio dell'Ordine, anche in esito al reclamo della ricorrente (e di altri praticanti nella medesima condizione), confermava la propria delibera di rigetto, ritenendo "di non poter prescindere dall'applicazione del dettato normativo e dalla valutazione di mancato superamento della verifica finale espressa dalla Scuola Forense".

La ricorrente proponeva, quindi, impugnazione, lamentando disparità di trattamento tra praticanti iscritti fino alla data del 31 marzo 2022 e quelli iscritti a far data dal 10 aprile 2022 e la mancanza di uniformità nella gestione delle scuole obbligatorie istituite nei vari Distretti delle Corti d'Appello, ed in particolare all'interno dei Distretti della Lombardia.

La decisione

Il CNF ha, preliminarmente, richiamato la normativa in materia, precisando che i praticanti iscritti al Registro a partire dal 1° aprile 2022, ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione (oltre che al regolare svolgimento del tirocinio professionale), devono seguire con profitto un corso obbligatorio di durata minima non inferiore alle 160 ore da svolgersi nei 18 mesi di tirocinio, tenuto dai Consigli dell'Ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, i cui contenuti — al fine di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale — devono essere strutturati tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense.

Il percorso positivo implica la frequenza di almeno l'80% delle lezioni ed il superamento di due verifiche intermedie, che consentono di accedere ad una verifica finale. Ed il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica. Ai sensi dell'art. 43 co. 2 lett. d) della legge forense, le verifiche intermedie e finale del profitto sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

Ciò considerato, il CNF, in via pregiudiziale, ha valutato la propria competenza a giudicare sulle varie domande oggetto del ricorso.

Certamente, il CNF ha giurisdizione con riferimento al diniego del certificato di compiuta pratica: nella materia della tenuta dell'Albo e dei relativi Registri, infatti, il Consiglio Nazionale Forense ha giurisdizione generalizzata. Il C.N.F. ha giurisdizione speciale esclusiva in relazione ai reclami avverso i provvedimenti conclusivi ed i relativi atti procedimentali che concernono l'iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi (a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa, id est: diritto o interesse legittimo), ivi comprese le impugnazioni avverso il rigetto, da parte dei C.O.A., delle istanze per il rilascio del certificato di iscrizione all'Albo allorché, nonostante la natura endoprocedimentale del provvedimento impugnato, esso sia comunque immediatamente lesivo, incidendo direttamente sull'esercizio di diritti e facoltà discendenti dall'iscrizione all'Albo.

Non sussiste, invece, giurisdizione in merito alle valutazioni effettuate dalla Scuola Forense in sede di valutazione della prova scritta finale, né in sede di riscontro al relativo reclamo. Infatti, ancorchè le Scuole Forensi non abbiano autonoma personalità giuridica e siano direttamente riferibili ai Consigli dell'Ordine, si tratta di materia che non rientra nella competenza giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense in quanto “tutti i provvedimenti impugnati, diversi dal diniego del Consiglio dell'Ordine al rilascio del certificato di compiuta pratica, si sostanziano in provvedimenti amministrativi relativi a posizioni di interesse legittimo, (per cui) la giurisdizione su tali atti — dei quali viene chiesto l'annullamento — spetta in via esclusiva al T.A.R.”.

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