Penale

Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti: i requisiti della fattispecie

La mera fornitura di sostanze stupefacenti non configura condotta di partecipazione all’associazione (Cassazione penale, sentenza n. 44153/2023)

Con la sentenza n. 44153/2023 (testo in calce), la Corte di Cassazione è intervenuta su una questione quantomai delicata ed attuale: la differenza tra il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” e quello di cui all’art. 73 stesso decreto, avente ad oggetto la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’art. 74 D.P.R. 309/90 non individua i requisiti necessari per la qualificazione di un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, limitandone la descrizione alla laconica definizione del primo comma, secondi cui: “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10…[…] chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.” Il secondo comma prevede la pena (non inferiore a 10 anni), per chi partecipa all’associazione.

Il disposto di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90 non è certamente sufficiente a fornire i criteri per la definizione di un gruppo strutturalmente organizzato per la vendita di stupefacenti.

Diritto penale e processo, Direttore scientifico: Spangher Giorgio, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - La Rivista segue l'evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale.
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Così come in altri casi, la questione viene rimessa, e risolta, dagli interventi giurisprudenziali.

Già in passato, la giurisprudenza di legittimità aveva sancito che l’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti si configura non soltanto quando le condotte dei sodali siano parallele e finalizzate al soddisfacimento di un interesse comune, ma anche quando tra i partecipanti si instauri uno stabile rapporto di fornitura della droga ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574; Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

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Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, Beraj, Rv. 208231).

Condizione necessaria è, però, che tale rapporto non si arresti alla soglia del reciproco affidamento sinallagmatico (contrattuale, potrebbe dirsi, se lo scambio fosse lecito) ma dia vita ad un contributo finalisticamente proiettato a far parte dell’associazione, dando vita alla c.d. affectio societatis.

Per prendere parte attiva all’associazione, quindi, più che di una fornitura, dovrebbe potersi parlare di una somministrazione, stabilmente inserita nella programmazione criminale dell’associazione.

Proprio su questo punto si snoda la motivazione della sentenza in commento, che traccia la differenza tra fornitura non rilevante (ai fini della configurazione del reato associativo) e fornitura del soggetto che, al contrario, si innesta nell’organigramma della consorteria, configurando, così, il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90.

Secondo i Giudici di legittimità, la partecipazione all’associazione, non si può basare su un dato meramente statistico, non essendo sufficiente la mera reiterazione della condotta a far scattare il vincolo associativo, per individuare il quale, invece, sono necessari altri ed ulteriori elementi fattuali, tra i quali:

  • la stabilità e la continuità del rapporto;
  • le modalità dell’erogazione;
  • la rilevanza quantitativa ed economica;
  • l’indispensabilità dell’apporto.

Proprio quest’ultimo punto è quello preso maggiormente in considerazione ai fini della qualificazione del reato.

Secondo i Giudici della nomofilachia, infatti, affinché si possa delineare il reato associativo è necessario che la fornitura sia essenziale, deve cioè potersi ipotizzare, attraverso un giudizio controfattuale, che in assenza della condotta incriminata, l’associazione vedrebbe compromessa la sua stessa esistenza o che, quantomeno, si verifichi un effetto destabilizzante per l’intero sodalizio.

Non si richiede, invece, che il rapporto di fornitura sia caratterizzato anche da esclusività: “Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto tra fornitore e spacciatori al minuto”. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della prova dell'inserimento organico nell'associazione in qualità di fornitore dell'indagato, aveva valorizzato la quantità e la periodicità dei rapporti, ancorché non esclusivi, e la regolare cadenza degli acquisti in conseguenza dei quali gli acquirenti potevano contare su una fonte di approvvigionamento ed i fornitori su una linea di smercio fondamentale per i propri guadagni). (Rigetta, Trib. lib. Salerno, 29/06/2015) ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Cass. pen., Sez. VI, sentenza 8/1/2016, n. 566).

Quanto all’elemento psicologico del reato è necessaria la consapevolezza, in capo a tutti i membri, di partecipare ad un’associazione criminale, di essere parte integrante della consorteria e che vi sia disponibilità di cedere/ricevere sostanza stupefacente con tale continuità da proiettare il rapporto al di là della sfera individuale, come elemento integrante della complessa e articolata struttura organizzativa.

È necessaria, quindi, la coscienza e la volontà di far parte dell’associazione ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE


Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249).

Interessante e originale è, poi, il concetto che i Giudici della Cassazione mutuano dal linguaggio commerciale e definiscono con la locuzione “ramo d’azienda”.

Pur se dotata di autonomia organizzativa e gestionale, è necessario che l’attività di fornitura della sostanza stupefacente, concorra stabilmente al perseguimento del progetto criminoso.

Anche in caso di acquisto è necessario che l’attività del compratore sia continua, stabile e che rivesta importanza per l’associazione criminale, tale da determinare l’assunzione di un ruolo di obiettiva rilevanza dell’acquirente in capo all’associazione.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina, con cui si confermava la misura cautelare custodiale a carico di un soggetto accusato di aver preso parte a cinque episodi di cessione di sostanza stupefacente.

Il giudizio della Corte si basa proprio sul fatto che il Tribunale siciliano aveva fondato la gravità indiziaria sulla mera reiterazione delle condotte di cessione e sull’asserita esclusività del rapporto, omettendo di motivare in ordine all’incidenza della condotta del ricorrente sulla stabilità dell’associazione e sulla sua permanenza in vita.

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