Contratto di lavoro: le variazioni dell’orario vanno concordate con il lavoratore
Il contratto di lavoro si deve considerare full time ab origine se non c’è stata una contrattazione per il part time. Le modifiche dell’orario di lavoro vanno concordate con il lavoratore, non potendo essere disposte unilateralmente dal datore di lavoro.
E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, nell’ordinanza n. 28862 del 18 ottobre 2023 (testo in calce).
Il caso
Un lavoratore aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma quale differenza tra la retribuzione mensile spettantegli per il lavoro full time e quanto percepito, parametrato a 72 ore di lavoro.
La società proponeva opposizione, con cui chiedeva in via riconvenzionale l'accertamento della sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro part time, secondo i giorni e gli orari specificamente indicati; il lavoratore, a sua volta, si costituiva in giudizio, chiedendo in via riconvenzionale subordinata l’accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il Giudice di prime cure ha accolto la domanda del dipendente, dichiarando sussistente fra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed ha condannato la società a pagare le conseguenti differenze retributive.
Avverso tale pronuncia, il dipendente ha proposto gravame e gravame incidentale la società; la Corte territoriale accoglieva parzialmente quello incidentale e per l'effetto rigettava la domanda del lavoratore, il quale proponeva ricorso in cassazione in quanto il giudice di merito aveva ritenuto inesistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno pur in assenza di un contratto con forma scritta e nonostante la messa in mora, in cui egli aveva dichiarato di mettere a disposizione le proprie energie lavorative per il full time.
La decisione
Innanzitutto, la Suprema Corte ha ribadito che il rapporto di lavoro subordinato si presume costituito full time e così va qualificato sul piano giuridico qualora il part time non risulti da un patto scritto, forma richiesta ad substantiam.
Non essendo stato prodotto nel processo il contratto di lavoro con forma scritta o almeno un patto scritto relativo all'orario di lavoro asseritamente part time, secondo la Cassazione il rapporto di lavoro del ricorrente si intende costituito full time.
Pertanto, sotto tale aspetto, la diversa conclusione affermata dalla Corte territoriale è in parte errata e pertanto va cassata. Inoltre, nel caso in esame, il datore di lavoro avrebbe dovuto provare che vi siano state sospensioni concordate di prestazioni lavorative e di retribuzione, in relazione ad un orario giornaliero oppure a giorni di lavoro. Dagli atti di causa e da quanto accertato dalla Corte territoriale, si ritiene provato che il rapporto di lavoro di si è svolto consensualmente a tempo parziale verticale da moltissimi anni, per cui risulta che ab initio il contratto di lavoro subordinato, pur stipulato senza forma scritta, va qualificato come full time.
Invero, per la riduzione di quel numero minimo di giornate retribuite non basta l’unilaterale determinazione del datore di lavoro, ma è necessario un ulteriore consenso del lavoratore, previsto da un successivo accordo sindacale aziendale. Ciò è opportuno, anche in relazione a una modifica in melius, in quanto il dipendente può aver riposto legittimo affidamento su quella sospensione concordata per compiere altre scelte, lavorative, personali o familiari, che potrebbero rivelarsi incompatibili con una modifica di quel rapporto lavorativo.
Per tali ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviato alla Corte territoriale, la quale si dovrà attenere ai seguenti principi di diritto:
1) pur in presenza di un rapporto di lavoro subordinato full time, il datore di lavoro può provare sospensioni concordate delle prestazioni lavorative e delle correlative retribuzioni anche per facta concludentia;
2) una volta raggiunta la prova di tali sospensioni, esse si traducono in clausole tacite integrative del contratto individuale di lavoro full time;
3) una volta integrato in tal modo il contratto, eventuali modifiche successive di quelle sospensioni concordate richiedono un nuovo consenso del lavoratore e quindi non possono essere disposte né imposte unilateralmente dal datore di lavoro.