Chiusura agevolata delle liti pendenti: modello e istruzioni
L’Agenzia delle Entrate il 5 luglio ha diffuso modello e istruzioni per la chiusura agevolata delle controversie tributarie. I termini per il pagamento delle prime tre rate, comuni ad ambedue le opzioni di rateizzazione, sono 30 settembre, 31 ottobre 2023, 20 dicembre 2023.
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1. Il provvedimento del 5 luglio
L’AdE col provvedimento del 5 luglio (testo in calce) recante “Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate” ha approvato il fac simile per chiudere in via agevolata le controversie col Fisco, aggiornando lo schema pubblicato nel febbraio scorso, unitamente alle istruzioni, finalizzato a recepire le più recenti modifiche normative. Il “decreto Bollette” (d.l. n. 34/2023) aveva posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per aderire, introdotto l’opzione per la rateazione mensile e aggiornato il calendario dei versamenti delle prime tre rate. Le nuove scadenze sono:
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30 settembre 2023,
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31 ottobre 2023,
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20 dicembre 2023.
L’update comprende pure la piattaforma per la trasmissione telematica delle istanze.
2. Tipologie di liti da chiudere in via agevolata
Le controversie che possono essere definite devono presentare i seguenti elementi:
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sono attribuite alla giurisdizione tributaria,
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è parte l’Agenzia delle Entrate,
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pendono al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio.
3. Termine al 30 settembre e rateizzazione “lunga”
Entro il 30 settembre, per ogni controversia tributaria autonoma deve essere presentata in via telematica all’AdE una distinta istanza di definizione e versato l’intero importo dovuto o la prima rata.
Il pagamento rateale, ammesso per cifre maggiori di 1.000 euro, può avvenire in un massimo di 20 rate di stesso importo con una rateizzazione trimestrale per le rate successive alle prime 3.
In alternativa, dopo aver versato le prime 3 rate, è possibile saldare il dovuto in 51 mensilità, a decorrere da gennaio 2024, per un totale di 54 rate.
4. I termini
Le scadenze per il pagamento delle prime tre rate, comuni a entrambe le opzioni di rateizzazione, sono:
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30 settembre 2023, prima rata;
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31 ottobre 2023, seconda rata;
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20 dicembre 2023, terza rata.
Ove il contribuente opti per il sistema di rateizzazione trimestrale, il pagamento in un massimo di 17 rate, successive alle prime tre, deve essere effettuato entro il:
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31 marzo,
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30 giugno,
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30 settembre,
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20 dicembre,
di ciascun anno.
Nell’ipotesi ove il contribuente opti per il sistema di rateizzazione mensile, il pagamento in un massimo di 51 rate, successive alle prime tre, scade l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ogni anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.
Per le rate successive alla prima devono essere corrisposti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata.
