Amministrativo

Il comportamento e la sua rilevanza giuridica: il rapporto tra diritti e doveri

L’esatta individuazione dei diritti, dei doveri e delle relative eccezioni è di basilare importanza per valutare la sanzionabilità o meno dei singoli comportamenti

Sommario

  1. La “logica” giuridica
  2. La relazione tra legge e violazione

1. La logica giuridica

L’esatta individuazione dei diritti, dei doveri e delle relative eccezioni è di basilare importanza per la valutazione della sanzionabilità, o meno, dei singoli comportamenti.

Perciò, l’ordinamento giuridico è composto da norme che qualificano, a vario titolo e modo, le condotte, in modo da poter individuare la legalità e/o la violazione dei diritti e degli obblighi: a tal fine, esso risulta graduato sulla base di determinati parametri che divengono, di fatto, i principi-guida in sede di valutazione di legittimità o di punibilità delle stesse (condotte).

Nelle more dell’accertamento della legalità (o meno) della condotta specifica, possono, dunque, configurarsi situazioni di giuridicità apparente (o nominale), effettiva (o reale) nonché ipotesi di fattispecie complesse a formazione successiva, in itinere o in stato di pendenza che, cioè, possono perfezionarsi ex post e, persino, con effetti retroattivi.

È da notare che la gravità di una condotta, ergo il suo disvalore d’azione e d’evento, può essere desunta sia sul piano materiale che su quello psicologico e, dunque, sia sulla base della pena edittale che dal profilo soggettivo: rilevano, in tal senso, le modalità della condotta, l’entità del danno o del pericolo, l’abitualità, la reiterazione e/o la molteplicità, o meno, del comportamento stesso, le conseguenze derivatene, l’indole del fatto illecito e la qualità del destinatario del comportamento.

In tal senso, quindi, caratterizzare il comportamento concretamente posto in essere consente di qualificare come legittima l’applicazione di una determinata norma e sanzione oppure l’eccezione ad essa, ad es. in caso di applicabilità di una esimente: in sede processuale, l’ordinamento, cioè, impone generalmente, all’autorità procedente, di operare un giudizio sull'opportunità e sull’utilità, o meno, di ogni pena prevista e non “soltanto” sulla legittimità della stessa.

La base legittima del diritto è, e resta, la violazione della legge ma, prima di spingersi alla coazione del conseguente obbligo inteso come prestazione ope legis, bisogna focalizzare sul perimetro relazionale complessivo del comportamento.

In altri termini, prima ed al fine di poter stabilire correttamente se è giusta, e dunque ammissibile e legittima, l’applicazione (o meno) di una determinata sanzione, è necessario esaminare i particolari della condotta onde poterla rubricare e ricondurre ad una norma ben precisa e, così, pervenire ad un giudizio di legalità o, al contrario, di antigiuridicità: a tal fine, l’analisi va effettuata sul comportamento in sé e, dunque, sulla relazione tra diritti e doveri per ogni soggetto coinvolto nella vicenda concreta e, quindi, sulla violazione configurabile ma anche sui relativi effetti e, cioè, sul danno derivatone.

Lezioni di diritto costituzionale vivente, di Camerlengo Quirino, Furlan Federico, Ed. CEDAM, 2021. Gli Autori del volume hanno ricostruito gli istituti e le norme della Costituzione vivente attraverso la chiave di lettura offerta da storia, prassi e giurisprudenza costituzionale e facendo costante riferimento all’attualità politico-istituzionale.
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2. La relazione tra legge e violazione

a) il rispetto delle norme è universale

La norma non si atteggia in modo differente quando, se non rispettata, la violazione rileva in qualsiasi ambito giuridico.

In tal senso, il diritto di svolgere una determinata attività professionale per effetto del conseguimento di un apposito provvedimento abilitante dello Stato porta con sé anche il dovere, generale e non soltanto specifico, di rispettare determinati obblighi. Più precisamente, il rispetto dei principi etici, quali probità, dignità e decoro, rileva non soltanto in ambito professionale, nel qual caso consentirebbe l’irrogazione di una misura cautelare, ma anche in quello generale, uti civis: così, la violazione di essi, consistente ad es. nella falsa testimonianza, da parte dell’avvocato rileva anche quando essa è posta in essere in ambito privato ovvero non professionale (Cons. Naz. Forense 13-05-2022 n. 58).

b) l’equilibrio interrelazionale

L’essere titolari di una posizione inquadrabile all’interno dell’ordinamento come funzionalmente superiore non attribuisce necessariamente situazioni giuridiche attive superiori e, dunque, la possibilità di effettuare scelte unilaterali non partecipate: ciò particolarmente quando la condotta possa pregiudicare la lesione di diritti, meritevoli di tutela, della controparte, come ad es. la riservatezza. In tal senso, il docente, prima di registrare le lezioni, è tenuto ad informare preventivamente gli alunni (e genitori), ad acquisire il relativo consenso informato e ad osservare ogni cautela prevista: in mancanza, è legittimo il provvedimento di divieto emesso dal dirigente scolastico (Cass. ordin. 5-05-2022 n. 14270).

In altri termini, l’essere titolari, per legge, di una posizione gerarchicamente superiore, per funzioni, non conferisce, automaticamente e necessariamente, un determinato potere monodirezionale quando ciò può incidere su situazioni giuridiche attive riconoscibili all’altra parte che abbiano, peraltro, una ratio ben precisa: così, il datore di lavoro è tenuto a programmare con il dipendente il periodo di fruizione delle ferie e non può, quindi, scegliere in via unilaterale tale periodo, in quanto esso è finalizzato all’effettivo ristoro per il lavoratore (Cass. 19-08-2022 n. 24977).

c. il presupposto

Generalmente, i diritti sono, tra di loro, autonomi ed indipendenti, come nel caso del riposo giornaliero e del riposo settimanale (Corte Giust. UE 02-03-2023, C-477/21).

In tale ottica, quindi, ciascun diritto si basa su un proprio presupposto e, dunque, deve sussistere un presupposto affinchè possa configurarsi un diritto: ciò significa che il diritto viene meno quando il fatto-fonte non rappresenta più un presupposto. E’ il caso della depenalizzazione di un reato la quale impedisce il risarcimento del danno (Cass. Sez. V Pen. 3-05-2016 n. 18478).

d. il danno e la “rilevanza consapevole”

L’ordinamento giuridico, ai fini dell’azionabilità di un diritto derivante da un pregiudizio subìto, richiede la consapevolezza della relativa rilevanza giuridica: normalmente, cioè, l’individuo (può) pensa(re) di esercitare un proprio diritto (soltanto) quando il fatto-fonte risulta previsto dalla legge.

In altri termini, il diritto sorge con il verificarsi (e, dunque, la conoscenza) del danno ma, pur se già esperibile, richiede anche la conoscenza dell’indennizzabilità del danno stesso: in tal senso, il diritto all’indennizzo da vaccino decade dopo tre anni dalla conoscenza sia del danno che della sua indennizzabilità (Corte Cost. 06-03-2023 n. 35).

e. il “diritto negativo”

Il diritto che determina l’estinzione di un diritto altrui deve essere esercitato con le stesse modalità verso tutti coloro che, a parità di situazioni, sono titolari del medesimo diritto: pertanto, i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, in una procedura di riduzione del personale, devono essere applicati a tutti i lavoratori appartenenti alla stessa azienda (Cass. ordin. 8-11-2021 n. 32474).

f. il “diritto di contesto”

Il diritto che si traduce in un potere può essere esercitato, però, anche limitatamente ad un determinato contesto ed, in tal senso, genera un corrispondente diritto in favore dei soggetti che sono titolari di determinate “qualità” tutelabili dall’ordinamento: così, è legittimo il licenziamento collettivo soltanto verso alcune unità produttive e ciò in caso di un progetto di ristrutturazione aziendale ed a condizione che gli addetti abbiano professionalità specifiche ed infungibili (Cass. ordin. 20-02-2023 n. 5205).

g. la trasversalità

L’ordinamento si articola in norme giuridiche le quali, per struttura e rationes, compongono determinate branche che costituiscono i settori del Diritto: questo non significa che essi siano, necessariamente o totalmente, separati tra loro.

Le norme, infatti, “dialogano” tra loro e, dunque, la condotta che viola una norma può avere una rilevanza giuridica anche in più settori: in tal senso, il provvedimento emesso prima da un’Autorità giudiziaria in una determinata sede processuale può essere efficace anche in un’altra e ciò sia se esso sia positivo che negativo.

Così, la sentenza di condanna in sede penale produce effetti anche nel giudizio disciplinare così come se è di proscioglimento se “il fatto non sussiste” o se “l’imputato non lo ha commesso”, precludendo la valutazione del giudice disciplinare, tranne se il proscioglimento è perché “il fatto non costituisce reato” o perché “il fatto non è previsto come reato” (Cass. 13-05-2022 n. 12902, C.N.F. n. 64/2022).

h. la sanzione “cumulativa

L’ordinamento prevede che la violazione di una norma sia punita con apposite sanzioni e che queste siano valutate caso per caso, al fine di ottenere la riparazione del danno e la consapevolezza, da parte del trasgressore, della violazione compiuta onde non reiterarla.

In tale ottica, le sanzioni applicabili possono essere non soltanto quelle specifiche di settore ma anche quelle generali quando la violazione abbia provocato la lesione di diritti costituzionalmente protetti: così, la violazione dei doveri genitoriali, per assistenza e mantenimento, configurabile a carico di un genitore assente (Cass. Sez. III Civ. ordin. 12-05-2022 n. 15148) ed anche per il periodo precedente alla sentenza dichiarativa di paternità (Cass. Sez. I Civ. 22-11-2013 n. 26205), può rientrare nella fattispecie dell’illecito civile non patrimoniale, risarcibile anche in via equitativa.

i. la sanzionabilità “alternativa”

E’ da tenere presente che la non punibilità della condotta per applicazione di un’esimente, quando non escludibile, non impedisce, comunque, l’irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, come la sospensione della patente (Cass. Sez. Un. Pen. 06-04-2016 n. 13681).

l) il fattore esterno

Generalmente, un evento, di pericolo o di danno, è la risultante di un comportamento posto in essere da un soggetto: quando configurabile contrario ad una o più norme giuridiche, esso si qualifica come illecito e, se previsto dall’ordinamento, diviene fonte di risarcimento a favore del soggetto danneggiato.

All’uopo, va ricordato, però, che, onde poter chiedere ed ottenere il relativo risarcimento, deve sussistere un nesso, oggettivo e soggettivo, tra condotta dell’agente-danneggiante e soggetto danneggiato: più precisamente, il danno deve essere stato arrecato, anche involontariamente ma direttamente, dal soggetto agente nei confronti del danneggiato e deve essersi verificato nonostante il danneggiante potesse evitare di arrecarlo. Tale condizione, invece, non sussiste quando il nocumento si è verificato a causa di circostanze eccezionali, esterne alla possibilità di effettivo controllo da parte del soggetto agente-danneggiante, ed in quanto tali non evitabili da quest’ultimo, cui, pertanto, non risulta può essere ascritta una colpa diretta: è il caso del ritardo (o della cancellazione) del volo a causa di un guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante da parte dell’aeroporto gestore (Corte Giust. UE 07-07-2022, C-308/21).

m) la contestazione

La funzione esercitata da un soggetto nei confronti di un altro soggetto ma non prevista dalla legge, non conferita da quest’ultimo o in eccesso di quanto conferito è inefficace verso il rappresentato ed è fonte di responsabilità verso il terzo in buona fede, e non nulla od annullabile (Cass. 17-06-2010 n. 14618): tuttavia, il soggetto è tenuto a contestare tale “situazione” onde evitare che l’attività del falso rappresentante possa qualificarsi tacitamente ratificata (Cass. ordin. 13-09-2022 n. 26871, Trib. Napoli 10-06-2022 n. 5827).

n) l’effettività

L’ordinamento giuridico annovera, tra i criteri utilizzabili per individuare gli effetti delle posizioni soggettive, la stabilità delle relazioni, intese come situazioni-fonte di diritti e di doveri: ad es., per determinare l’autorità giurisdizionale competente nella separazione tra coniugi di Stati europei differenti (Cass. Sez. Un. Civ. ordin. n. 5830/2023). 

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