Avviso di accertamento: il legale che non impugna la sentenza di rigetto risponde per danni?
La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
È quanto ha disposto la Cassazione nell’ordinanza 25 novembre 2022, n. 34787 (testo in calce).
Il caso
Due attori chiedevano la condanna del loro avvocato al risarcimento dei danni, per asserita violazione dei doveri professionali, per mancata impugnazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria relativa ad un procedimento di impugnazione di un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Tale pronuncia, passando in giudicato, avrebbe reso impossibile per gli assistiti sia la proposizione dell'appello sia la sussistenza della "pendenza della lite", quale presupposto per l'accesso alle agevolazioni fiscali di cui al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002 (entrata in vigore successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia a loro sfavorevole).
Il giudice di primo grado, pur ritenendo provata la negligenza del legale, ha stabilito, in ogni caso, che il mancato accesso al condono non potesse essere considerata conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del legale, essendo la relativa disciplina entrata in vigore in data successiva alla definizione dei procedimenti d’impugnazione dell'avviso di accertamento. Pertanto, il legale non poteva essere considerato responsabile delle conseguenze della mancata ammissione alle agevolazioni fiscali.
La sentenza di primo grado è stata confermata in appello, ove il giudice ha ribadito la non configurabilità di un danno corrispondente al mancato accesso al condono, non essendovi prova che “qualora il legale avesse operato con diligenza, l'accesso al condono sarebbe stato certo, sì da poter configurare una perdita di chance”. La possibilità di accesso al condono era un evento imprevedibile e non conoscibile e l'unico elemento presuntivo fornito dagli appellanti era rappresentato dalla sola e diversa probabilità che, all'esito della decisione di primo grado, essi avrebbero proposto appello.
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La decisione
Per il giudice di legittimità, il ricorso non chiarisce perché dovrebbe presumersi che, se fosse stato proposto un tempestivo appello, il procedimento sarebbe stato ancora pendente al momento in cui sopraggiunse il condono; nè riferisce perché il danno (da mancata possibilità di beneficiare del condono) fosse prevedibile al momento dell'inadempimento.
Il ricorso, pertanto, è stato rigettato perché “la sentenza di merito non nega che vi sia stata una condotta negligente del legale nel non comunicare tempestivamente l'esito del ricorso...ma esclude, che, in base ad una valutazione prognostica ex ante, potesse collegarsi a tale inadempimento altro che la sola chance di proposizione dell'appello, restando l'accesso alla procedura di condono, entrata in vigore solo successivamente ai fatti di cui è causa, del tutto estranea alla serie causale degli inadempimenti contestati”.
La sentenza è, sul punto del nesso causale, del tutto conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita".
In conclusione, nella fattispecie, la serie causale che rileva, ai fini della configurazione della responsabilità del legale, si arresta alla valutazione prognostica circa il positivo accoglimento dell'appello, ove lo stesso fosse stato tempestivamente proposto, e non anche alla possibilità di accesso al condono, evento futuro ed incerto, la cui fonte normativa non era nella disponibilità del legale poter prevedere.