Procedura civile

Atto di riassunzione: notifica al contumace solo se muta la preesistente situazione processuale

L’art. 292 c.p.c. contiene l’elenco tassativo degli atti da notificare al contumace e non include l’atto di riassunzione

Un giudizio civile viene sospeso, gli eredi degli originari attori formulano istanza di riassunzione, ma non la notificano al convenuto contumace, il quale deduce la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.

Quindi, il quesito a cui rispondere è il seguente: l’atto di riassunzione (ex art. 297 c.p.c.) deve essere notificato anche alla parte rimasta contumace?

La sentenza del 12 settembre 2022 n. 26800 della Corte di Cassazione (testo in calce) risponde negativamente ma con una precisazione. L’art. 292 c.p.c. contiene un elenco tassativodegli atti che devono essere notificati al contumace e, tra questi, non è menzionato l’atto riassuntivo. Nondimeno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp.att. c.p.c., l’atto di riassunzione va notificato alla parte contumace, allorché si verifichi una modifica sotto il profilo soggettivo o oggettivo della preesistente situazione processuale.

Non rientra in tale fattispecie la prosecuzione del processo in cui gli eredi subentrino ai loro danti causa nella medesima posizione, senza alcuna modifica alle domande ed eccezioni proposte nonché «senza possibilità di mutare in alcun modo la causa petendi o il petitum e pertanto non vi è motivo per il quale il contumace debba essere edotto dell'istanza per la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi del de cuius […]».

Sommario

La vicenda

Nel 1995, i proprietari di alcuni terreni evocavano in giudizio il Comune, chiedendo la determinazione dell’indennità di espropriazione relativa agli stessi. Il giudice disponeva la consulenza tecnica d’ufficio e, nel 2006, il giudizio veniva sospeso in attesa della definizione di altri tre procedimenti pendenti tra lo stesso Comune e gli attori, aventi ad oggetto la richiesta risarcitoria per i danni derivanti dalla trasformazione irreversibile subita dai loro fondi.

Nel 2007, i suddetti giudizi giungevano a sentenza e le domande attoree venivano rigettate. Nel 2008, l’attore originario e gli eredi degli altri due, nelle more deceduti, proponevano istanza di riassunzione del giudizio sospeso (ex artt. 295 e 297 c.p.c.). Gli atti non venivano notificati al Comune rimasto contumace nel giudizio, il quale era condannato al pagamento delle indennità di espropriazione a favore degli attori, oltre alle spese legali.

Avverso tale decisione l’ente pubblico ricorre in Cassazione. 

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Premessa: quali atti devono essere notificati alla parte contumace

Prima di soffermarci sugli atti che devono essere notificati al contumace, ricordiamo cosa si intende con tale termine. La contumacia è «la situazione di inattività unilaterale nell’ambito del principio di disponibilità della tutela che consegue al mancato esercizio del potere-onere di costituzione di una parte […]» (Così C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, Diritto processuale civile, II, Torino, Giappichelli, 2014, 345). Si tratta della situazione in cui si trova la parte che non si costituisce in giudizio. Una volta intervenuta la dichiarazione di contumacia il processo si svolge secondo le regole ordinarie a cui si uniscono quelle dettate per il processo contumaciale. Tra queste regole, viene qui in rilievo l’art. 292 c.p.c., che pone a carico della parte costituita l’onere di notificare al contumace determinati atti, che potrebbero produrre conseguenze gravose sulla parte. La norma dispone che siano notificate personalmente al contumace nei termini fissati dal giudice istruttore:

  • l'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento,
  • le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte,
  • in seguito ad un intervento della Consulta (C. Cost. 250/1986), tra gli atti da notificare rientra anche il verbale in cui si dà atto della produzione di una scrittura privata non indicata in atti precedenti.

L’elenco degli atti suindicati è considerato tassativo.

L’art. 292 c.p.c. prosegue stabilendo che le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale; tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

La difesa del contumace: gli eredi sono soggetti diversi da quelli originari

Il Comune si duole del fatto che l’atto di riassunzione non gli sia stato notificato e, pertanto, deduce la nullità della sentenza gravata per violazione del contraddittorio. Il ricorrente ritiene che l’atto di riassunzione del giudizio dovesse essergli notificato ai sensi dell’art. 292 c.p.c. Infatti, nel caso di specie, l'atto riassuntivo è stato proposto dagli eredi degli originari attori, ossia da soggetti diversi dagli originari, nei cui confronti il contumace potrebbe avere “un interesse nuovo e distinto, rispetto a quello già oggetto di valutazione con riferimento alla situazione processuale preesistente e per la quale aveva deciso di astenersi dal partecipare ai giudizio”.

L’ente comunale prende atto dell’orientamento secondo cui l'atto riassuntivo del processo va notificato – unitamente al decreto di fissazione dell'udienza – solo alle altre parti costituite e non ai contumaci, poiché si tratta di un atto non menzionato dall’art. 292 c.p.c. (Cass. 17557/2002; Cass.8162/2003). Tuttavia, secondo il ricorrente, tale indirizzo giurisprudenziale non trova applicazione allorché intervenga un mutamento oggettivo e/o soggettivo della situazione precedente.

Come vedremo, la Suprema Corte ha considerato infondata la doglianza. 

Notifica solo in caso di radicale mutamento della preesistente situazione processuale

Gli ermellini ribadiscono che, per costante giurisprudenza, l’atto riassuntivo del processo – diretto a far riprendere il giudizio nello stato in cui si trovava al momento della sospensione o interruzione – debba essere notificato solo alle parti costituite. La notifica non va effettuata alle parti rimaste contumaci, atteso che l’atto di riassunzione non rientra nell’elenco tassativo di cui al già citato art. 292 c.p.c.1.

La Suprema Corte ricorda il recente orientamento giurisprudenziale secondo cui l’atto riassuntivo va notificato anche alla parte contumace, qualora sia intervenuta una modifica radicale rispetto alla situazione processuale preesistentesotto il profilo soggettivo o oggetto (in base al combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.). In tale circostanza, il contumace deve essere edotto dell’istanza di prosecuzione del giudizio mediante la notificazione. La ratio è la seguente: il fatto che la parte abbia deciso di non costituirsi nel giudizio precedente non consente di presumere che agirà nello stesso modo anche in seguito alle mutate condizioni, diversamente opinando ne risulterebbe leso il suo diritto di difesa (Cass. 13015/2018; Cass. 13981/2011; Cass. 5341/2004; Cass. 4523/2000).

Invero, secondo gli ermellini, l’art. 125 disp.att. c.p.c. all’ultimo comma, laddove prevede che l’atto con cui è riassunto il processo vada notificato personalmente alle parti non costituite, non significa che l’atto di riassunzione vada sempre notificato anche alla parte rimasta contumace. Ut supra ricordato, la notificazione si rende necessaria solo in caso di mutamento della preesistente situazione processuale. Non rientra in tale fattispecie la prosecuzione del processo in cui gli eredi subentrino ai loro danti causa nella medesima posizione, senza alcuna modifica alle domande ed eccezioni proposte nonché «senza possibilità di mutare in alcun modo la causa petendi o il petitum e pertanto non vi è motivo per il quale il contumace debba essere edotto dell'istanza per la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi del de cuius, né del resto il ricorrente ha spiegato in alcun modo quali eventuali eccezioni avrebbe inteso far valere».

Conclusioni: no alla notifica dell’atto riassuntivo al contumace se non vi sono mutamenti

La Suprema Corte rigetta il ricorso presentato dal Comune, in quanto ritiene che, nel caso di specie, non fosse necessaria la notifica alla parte contumace per le ragioni di cui in narrativa. Non è stata violata alcuna norma posta a tutela della posizione del contumace, pertanto, non è ravvisabile la nullità della sentenza gravata. Inoltre, il ricorrente non ha indicato quali siano le nuove posizioni processuali e i nuovi interessi, diversi rispetto a quelli dedotti nella situazione processuale preesistente nella quale aveva deciso di non partecipare al giudizio.

Il Comune non ha indicato quali ragioni avrebbe inteso far valere contro gli eredi degli originali danti causa né quali preclusioni abbia patito a cagione della mancata notifica dell’atto di riassunzione. Gli ermellini sottolineano come l’ente comunale avrebbe dovuto argomentare concretamente e non «limitarsi a rivendicare solo in astratto e potenzialmente, in termini cioè di mera ipotesi, la possibilità di fare valere nei confronti degli eredi ragioni diverse da quelle che poteva far valere nei confronti dei loro danti causa, apparendo in mancanza il ricorso animato da motivi meramente dilatori».

In conclusione, il ricorrente si è riportato solo a dichiarazioni di principio senza indicare, in concreto, in cosa sia consistita la lamentata lesione del diritto di difesa.

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NOTE

[1] In tal senso si vedano: Cass. 23/05/2003, n. 8162; Cass. 03/09/1998, n. 8728; Cass. 12/03/1994, n. 2389; Cass. 05/03/1987, n. 2315; Cass. 28/05/1984, n. 3262; Cass. 06/06/1981, n. 3654; Cass. 24/07/1975, n. 2897; Cass. 16/06/1972, n. 1898; Cass. 14/10/1969, n. 3304; Cass. 07/08/1967, n. 2098.

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