Tributario

Fringe benefit dipendenti per bollette: fino a 600 euro

La Circolare n. 35/2022 dell’Agenzia Entrate illustra le misure fiscali per il welfare aziendale di cui al D.L. Aiuti bis (art. 12, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115)

La Circolare 4 novembre 2022, n. 35 (testo in calce) dell’Agenzia delle Entrate illustra le misure fiscali per il welfare aziendale di cui al D.L. Aiuti bis (art. 12, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115).

Sommario

Fringe benefit dipendenti di 600 euro

Tenendo conto la necessità e l’urgenza di adottare misure per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale, e per contrastare l’emergenza idrica, l’art. 12 del d.l. Aiuti-bis ha disposto, per il periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF, nel limite di euro 600, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3, TUIR.

Tale disposizione prevede infatti, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, la non concorrenza al reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, nel limite di euro 258,234 nonché, in ipotesi di superamento di quest’ultimo, l’inclusione nel reddito imponibile dell’intero ammontare e non solo della quota eccedente lo stesso limite.

Ambito soggettivo

I beneficiari sono quelli individuati in base alle regole dell’art. 51, c. 3, TUIR, cioè i titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni ex art. 51 TUIR.

Inoltre, nella Circolare si ritiene che i fringe benefit in questione possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

Ambito oggettivo

In deroga all’art. 51, c. 3, TUIR, e solo per il periodo d’imposta 2022, l’art. 12 del d.l. Aiuti-bis interviene per fissare un nuovo limite massimo di esenzione e per ampliare le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore:

  • sono incluse tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600.

Inoltre, ex art. 51, c. 3, TUIR, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Ampliamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche

Viene ampliato l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 51, c. 3, TUIR, prevedendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

La Circolare ritiene che le stesse debbano riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Nel perimetro applicativo della norma vengono ricomprese le utenze per uso domestico (a esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. In tale ultima ipotesi, il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell’agevolazione in commento per le medesime spese, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.

Rapporti col bonus carburante

Il regime dell’art. 51, c. 3, TUIR, limitato all’anno di imposta 2022, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’art. 2, d.l. n. 21/2022, con la conseguenza che, a seguito della modifica intervenuta al regime dell’art. 51, c. 3, per fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ogni dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina, e un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Viene infine precisato che nell’ambito dei premi di risultato, se il valore dei beni ceduti (inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati dalle due norme in commento (euro 600 per il regime temporaneo dell’art. 51, c. 3, TUIR e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

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