È nulla la vocatio in iudicium presso il difensore fuori dei casi tipizzati
È nullo il processo in cui la citazione a giudizio sia stata eseguita presso il difensore fuori dei casi in cui la notifica regolare ma non a mani proprie è equiparata alla effettiva conoscenza del processo (Cassazione penale, sentenza n. 34766/2022 - testo in calce).
Il fatto
La sentenza muove dal ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di L’Aquila avverso la condanna alla sola pena detentiva inflitta a due imputati giudicati responsabili del reato di furto in abitazione aggravato e continuato: in particolare l’atto di impugnazione denunciava la violazione di legge in quanto la sentenza gravata aveva omesso di irrogare la pena pecuniaria.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione concludeva per l'annullamento con rinvio, mentre la difesa concludeva per l'erroneità della dichiarazione di assenza del proprio assistito in quanto la citazione a giudizio degli imputati era avvenuta attraverso notifica al difensore d’ufficio in difetto dei presupposti di legge.
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La sentenza
La Quinta Sezione della Corte di cassazione, investita del ricorso, ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto affetta da nullità assoluta per violazione delle norme che presiedono alla dichiarazione di assenza degli imputati.
Nel caso di specie, la citazione a giudizio degli imputati era avvenuta mediante notifica al difensore d’ufficio, previa emissione nei loro confronti del decreto di irreperibilità da parte del pubblico ministero. Il giudice del dibattimento, in mancanza di atti o fatti da cui desumere che gli imputati avevano avuto conoscenza della vocatio in iudicium, aveva disposto la rinnovazione delle ricerche degli imputati stessi, per poi, alla successiva udienza - sempre in mancanza di comparizione degli imputati e alla presenza del difensore d'ufficio (sostituito ex art. 97 c.p.p., comma 4) - assumere la regolarità delle precedenti notifiche ex art. 159 c.p.p., revocando le già disposte nuove ricerche.
Orbene, ha evidenziato la Corte come la procedura ex art. 159 c.p.p. non sia idonea, di per sè, ad assicurare la conoscenza della vocatio in iudicium e, in difetto di qualsiasi elemento dal quale inferire la conoscenza del processo da parte degli imputati, la sentenza emessa a carico degli imputati dichiarati erroneamente assenti è affetta da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Come già hanno avuto modo di chiarire le Sezioni Unite della Corte di cassazione (S.U., n. 23948/2020), espressamente richiamate nella sentenza che si annota, l'articolo 420-bis c.p.p., comma 2 indica i casi in cui, sul presupposto della regolarità delle notifiche, il giudice in fase di costituzione delle parti, verificati gli avvisi, possa procedere al processo ritenendo che vi sia assenza “volontaria”.
Il fondamento del sistema normativo è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza ragion per cui il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato
Su questi presupposti, l'articolo 420-bis c.p.p., comma 2, nell'ottica di facilitare il compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato: l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, l’aver nominato il difensore di fiducia.
Nei suddetti casi è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato e di conseguenza l'attività dell'autorità giudiziaria è facilitata perchè (esclusivamente) alle date condizioni non è ritenuta necessaria la notifica personale ma sufficiente quella prevista dall'articolo 157 c.p.p. sino al comma 7, nonchè la notifica presso un domicilio eletto “effettivo”, o presso il difensore di fiducia.
Nessun effetto può invece conseguire ad una impossibilità di regolare notifica: come precisato dalle S.U., risultare sloggiato al domicilio eletto non consente di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o presso la casa comunale; risultare irreperibile non consente che la pur valida notifica ai sensi dell'articolo 161 c.p.p., comma 4, prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza; aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consente di procedere senza certezza della conoscenza.
In altre parole, in base all'articolo 420-bis c.p.p., ai fini del processo in assenza, al di fuori delle ipotesi espressamente tipizzate, l'unica forma di notifica utile a consentire di procedere è quella a mani proprie. Che la notifica sia effettuata ritualmente, ma in altro modo, non rileva: conta il risultato sostanziale.
Sulla scorta di tali principi enunciati già dal più autorevole Consesso la Quinta Sezione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto trasmettersi gli atti al Tribunale di L'Aquila per il giudizio.
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