Sì alla surrogazione dell’INAIL anche per danni diversi da quelli oggetto di copertura
Un lavoratore subisce un infortunio e ottiene un indennizzo dall’INAIL; l’istituto chiede di surrogarsi nel diritto al risarcimento della vittima ma il giudice di merito respinge la domanda. Infatti, il danneggiato aveva ricevuto il risarcimento a titolo di danno biologico e, all’epoca in cui si sono svolti i fatti in esame, l’INAIL non risarciva ancora tale pregiudizio.
L’INAIL ha diritto di surrogazione quando il danno indennizzato dall’ente sia diverso da quello che la vittima ha ottenuto in sede civile?
La Corte di Cassazione, con la sentenza dell’11 maggio 2022 n. 14982 (testo in calce), afferma che l’INAIL abbia sempre diritto di surrogarsi nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. sia per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera che per quelle anticipate a titolo di spese di cura. A tal fine, non rileva che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, né che l'infortunio si sia verificato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 38/2000 (in seguito al quale è previsto l’indennizzo del danno biologico).
Per comprendere meglio, può tornare utile l’esempio pratico riportato in sentenza: considerato un danno biologico di 100 e le spese mediche anticipate dall’INAIL per 30, la conseguenza è che il terzo responsabile ha cagionato un danno di 130, di cui 100 da pagare alla vittima e 30 all’INAIL in sede di surrogazione.
La vicenda
In seguito ad un sinistro stradale, un uomo conveniva in giudizio i due responsabili e i loro assicuratori al fine di ottenere il risarcimento del danno. Una delle compagnie assicurative chiamava in causa l’INAIL, che si costituiva allegando di aver corrisposto alla vittima del sinistro un indennizzo di circa 108 mila euro e formulava domanda di surrogazione nei confronti di tutti i convenuti. Il tribunale accoglieva la domanda attorea ma respingeva la richiesta di surrogazione avanzata dall’ente; il rigetto di tale domanda era confermato anche in sede di gravame. Secondo il giudice di merito, l’INAIL non aveva diritto di surrogarsi nel credito della vittima per danni diversi da quelli che formano oggetto della copertura. Infatti, l’assicuratore sociale, all’epoca dei fatti, indennizzava solo il danno patrimoniale da perdita dell’attitudine al lavoro e non il danno biologico. Il tribunale aveva liquidato a titolo di risarcimento il solo danno biologico senza riferimento alla riduzione del reddito a causa della diminuzione della capacità di guadagno. Pertanto, la domanda di surrogazione veniva rigettata in quanto mancavano i presupposti per accoglierla. Si giunge così in Cassazione.
Premessa: l’indennizzo INAIL e il diritto di surrogazione
Durante lo svolgimento delle proprie mansioni, il lavoratore può patire un infortunio o essere afflitto da una malattia professionale. Per questo motivo, i datori di lavoro sono obbligati ad assicurare i propri dipendenti – legati da un vincolo di lavoro subordinato – presso l’INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). Il danno biologico da origine lavorativa è definito dalla legge come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona e si fa riferimento ad una tipologia di pregiudizio conseguente ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato (art. 13 c. 1 d. lgs. 38/2000). Si ricorda che la tabella INAIL contiene i riferimenti per determinare il risarcimento del danno biologico da origine lavorativa, ossia i pregiudizi subiti in seguito ad infortuni sul lavoro o a malattie professionali. Nella fattispecie in esame, l’infortunio del danneggiato si era verificato anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 38/2000 e, quindi, l’indennizzo erogato dall’INAIL non riguardava il danno biologico ma il danno da perdita dell’attitudine al lavoro.
La legge dispone che, qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale (in questo caso l’INAIL) ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato (art. 142 c. 1 Cod. Ass.). Si tratta del diritto di surrogazione dell’assicuratore sociale; prima di soffermarci su di esso, ricordiamo brevemente l’istituto in parola.
La surrogazione può essere personale o reale.
Il pagamento con surrogazione è una modifica dell’obbligazione dal lato attivo; infatti, il creditore che riceve il pagamento dal terzo può surrogare quest’ultimo nei suoi diritti verso il debitore. Il pagamento con surrogazione comporta il cambiamento della persona del creditore, in altre parole è una successione nell’obbligazione dal lato attivo. Può avvenire per volontà del creditore, del debitore e per legge (art. 1201 c.c. e seguenti). Un esempio tipico di surrogazione legale è previsto dall’art. 1916 c.c. a mente del quale l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
La surrogazione reale – che non viene qui in rilievo – è una modificazione dell’obbligazione sotto il profilo oggettivo (art. 2742 c.c.). Se un bene oggetto di pegno, ipoteca o privilegio “perisce”, le somme dovute dagli assicuratori a titolo di indennizzo vengono versate non già a favore dell’assicurato ma a favore dei creditori privilegiati (praetium succedit in locum rei).
Ciò premesso, torniamo al decisum.
Le doglianze dell’INAIL
Tra le varie censure, l’INAIL lamenta la mancata refusione:
- delle somme versate a titolo di rendita,
- di quelle relative alle cure sostenute direttamente dall’INAIL stesso,
- delle somme versate a titolo di indennità per la perdita della retribuzione nel periodo di assenza dal lavoro.
Secondo le difese dell’INAIL, gli importi di cui sopra hanno evitato che la vittima patisse un danno patrimoniale, pertanto, non poteva applicarsi il principio per cui l’assicuratore sociale non può surrogarsi sulle somme dovute alla vittima a titolo di danni non altrimenti risarciti.
La Suprema Corte considera fondata la doglianza.
Il giudice di merito ha basato il rigetto della domanda dell’INAIL sulla circostanza che, all’epoca dei fatti, l’ente non assicurasse il danno biologico e che il risarcimento liquidato dal tribunale riguardasse unicamente tale posta di danno. Secondo tale ragionamento, l’assicuratore sociale non ha diritto di surrogarsi perché pregiudicherebbe il credito della vittima non indennizzato dall’INAIL.
Orbene, gli ermellini censurano l’iter argomentativo della pronuncia gravata atteso che tale ragionamento «mostra di ritenere che la surrogazione dell'assicuratore sociale debba andare, sempre e comunque, a diffalco del credito risarcitorio vantato dalla vittima verso il responsabile. Non è così». I giudici di legittimità chiariscono che la surrogazione costituisce una successione nella titolarità del credito risarcitorio (Cass. SS. UU. 8620/2015, Cass. Ord. 26647/2019, Cass. Ord. 15870/2019, Cass. 109/1963). Per stabilire se sussista (o meno) il diritto di surrogazione dell’assicuratore sociale non basta rilevare che il danno indennizzato dall’ente sia diverso da quello che la vittima ha ottenuto in sede civile. Al contrario, è necessario acclarare se l’indennizzo pagato dall’INAIL «abbia ristorato o prevenuto un pregiudizio qualificabile come "danno civile", a nulla rilevando che la vittima ne abbia o non ne abbia chiesto il risarcimento al terzo responsabile […]».
Diritto di surrogazione: l’indennizzo deve ristorare o prevenire un danno civile
Nel caso di specie, l’INAIL ha evitato alla vittima un danno patrimoniale, provvedendo al pagamento delle cure mediche, corrispondendo una rendita e pagando la retribuzione per il periodo di assenza dal lavoro. Il danno civile può essere rappresentato da una perdita pecuniaria o dall’insorgenza di un debito.
Per un lavoratore che sia vittima di un infortunio il danno civile può consistere:
a) nella lesione della salute,
b) nella perdita della remunerazione durante il periodo della malattia,
c) nella necessità di sostenere delle cure e, quindi, spendere denaro.
Qualora l’assicuratore sociale indennizzi uno o tutti i pregiudizi sopra elencati «acquista ipso iure il diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile». A tal fine, non rileva che nei primi due casi (sub a) e sub b) l’indennizzo avvenga corrispondendo una somma di denaro e nell’ultimo (sub c) accollandosi le spese relative alle cure. Infatti, l’INAIL acquista per surrogazione:
- il diritto al risarcimento di un danno già verificatosi (nell’ipotesi della lesione della salute e della perdita della remunerazione),
- il diritto al risarcimento della spesa sostenuta per prevenire un danno che, in assenza del suo intervento, si sarebbe verificato (nell’ipotesi dell’accollo delle spese mediche).
In ambedue i casi l’INAIL ha il diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile, esattamente come accade nel caso in cui il fideiussore, con il suo intervento, abbia prevenuto l’inadempimento e la mora del debitore principale.
L’INAIL ha diritto alla refusione delle spese di cura e delle retribuzioni anticipate al lavoratore
Nella fattispecie in esame, l’INAIL aveva indennizzato due tipologie di danno:
- la perdita della retribuzione durante l’assenza per malattia, pagando un’indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione;
- le spese sanitarie che l’ente è tenuto ad anticipare ex artt. 86 e ss. DPR 1124/1965
Per valutare il diritto dell’assicuratore sociale alla refusione degli esborsi di cui sopra, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare che tali importi siano stati effettivamente corrisposti e che siano stati versati “a ragion veduta”, ossia a fronte dell’effettiva assenza dal lavoro per malattia e per la concreta necessità di affrontare delle cure.
La Corte d’appello, invece, ha escluso il diritto di surrogazione in base alla circostanza che, all’epoca dei fatti, l’INAIL non indennizzasse il danno biologico. I giudici di legittimità riconoscono che l’affermazione sia esatta in punto di diritto ma inconferente con la fattispecie concreta.
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«Dire, infatti, che la surrogazione per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea e per spese di cura non possa pregiudicare il credito della vittima per il risarcimento del danno biologico, non vuol affatto dire che l'Inail non abbia mai il diritto di pretenderne la rifusione da parte del terzo responsabile. Infatti, fino a che il massimale resti capiente - circostanza incontroversa nel presente giudizio - al diritto della vittima al risarcimento del danno biologico si aggiungerà quello dell'Inail per la rifusione delle spese di cura e delle retribuzioni anticipate al lavoratore».
Un esempio può essere utile a comprendere meglio:
- considerato un danno biologico di 100,
- e le spese mediche anticipate dall’INAIL per 30,
- il terzo responsabile ha cagionato un danno di 130, di cui 100 da pagare alla vittima e 30 all’INAIL in sede di surrogazione
Anche la seconda affermazione del giudice di merito, secondo cui la vittima non aveva dimostrato un danno da diminuzione della capacità di guadagno, è erronea. Infatti, la sentenza gravata avrebbe dovuto accertare che la vittima abbia avuto effettivamente bisogno di cure e che sia stata assente dal lavoro per malattia. Risulta irrilevante discutere della sussistenza (o meno) di un danno da perdita della capacità di guadagno; infatti, l'INAIL accorda la rifusione della retribuzione durante il periodo di malattia e l'anticipazione delle spese di cura anche alla vittima che conservi la capacità di guadagno (Cass. Ord. 3296/2018, Cass. Ord. 17407/2016).
Conclusioni: il principio di diritto
In conclusione, la Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dall’INAIL, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello che dovrà riesaminare la domanda di surrogazione dell’assicuratore sociale applicando il seguente principio di diritto:
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«nei limiti del massimale assicurativo, l'Inail ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ex art. 68, così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex artt. 86 e segg. D.P.R. cit., a nulla rilevando che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, né che l'infortunio si sia verificato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000»
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