Penale

Statistiche in tema di violenza di genere: la legge pubblicata in Gazzetta

Il testo si propone di disciplinare la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere per monitorare il fenomeno ed elaborare politiche di prevenzione e contrasto (Legge n. 53/2022)

violenza contro le donneÈ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 5 maggio 2022, n. 53 recante "Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere" (testo in calce).

Obiettivi

La legge si propone di disciplinare la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

Con l'espressione “violenza di genere” si indica, come noto, un fenomeno che comprende una pluralità di condotte prevaricatorie di diversa natura, criminosa e non, esercitate nei confronti di una persona per il solo fatto della sua appartenenza a un genere.

Nella legislazione italiana manca una vera e propria definizione di “violenza di genere” ancorché i principi volti a contrastarla siano certamente enucleati nella Costituzione italiana (artt. 2, 3, 51 e 117); la definizione di violenza di genere si rinviene in due testi di derivazione sovranazionale:

  • la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la quale contiene la definizione di violenza di genere al considerando 17 delle premesse (per violenza di genere si intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza)

  • la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 “sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica”, ratificata in Italia con legge 77/2013, la quale all'art. 3 designa la “violenza nei confronti delle donne” come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione «comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata».

La Convenzione di Istanbul indica le strategie per raggiungere l'obiettivo di eliminare ogni forma di violenza e sopraffazione nelle relazioni di genere individuandole nella prevenzione della violenza, nella protezione delle vittime, nella punizione dei responsabili, nonché nell'attuazione da parte degli Stati di politiche organiche e coordinate (cd. approccio delle quattro P).

L’eliminazione delle cause alla radice del fenomeno richiede, infatti, sforzi concertati da parte di una varietà di soggetti (servizi di polizia, giudiziari, sociali, agenzie per la protezione dell’infanzia, operatori sanitari, organizzazioni non governative a difesa delle donne e altri soggetti pertinenti) che vengono esortati a fornire una risposta unitaria alla violenza attraverso politiche integrate, globali e coordinate che pongano al centro le esigenze delle vittime.

La proposta di legge si colloca proprio in tale ultima, ma significativa perchè strumentale, direzione, in quanto si propone di garantire la raccolta di dati e la predisposizione di statistiche, che soddisfino criteri di elevata qualità correlati agli obiettivi specifici perseguiti.

L'articolato normativo

Il testo si compone di sette articoli.

L'articolo 1 esplicita le finalità dell'intervento normativo, che è quello di garantire un flusso informativo adeguato, per cadenza e contenuti, sulla violenza di genere esercitata contro le donne, con il precipuo scopo di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

L'articolo 2 detta disposizioni concernenti l'informazione statistica ufficiale sulla violenza di genere, nonché alcuni obblighi generali di rilevazione e raccolta delle informazioni statistiche.

Quanto al primo profilo, la norma attribuisce al Ministro con delega per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito all'individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e dispone che il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio si avvalga dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e del Sistema statistico nazionale (SISTAN) per la conduzione di indagini campionarie, con cadenza triennale, interamente dedicate alla violenza contro le donne, che producano stime relative ai diversi tipi di violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica, nonché agli atti persecutori), anche avendo riguardo alla parte sommersa dei diversi tipi di violenza e alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime.

Quanto al secondo profilo, la norma dispone che gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, forniscano i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, in modo da assicurare: a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini; b) l'uso di indicatori sensibili al genere.

Infine, la disposizione in questione assegna all'ISTAT il compito di garantire l'attuazione di tali disposizioni nonché di provvedere all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.

L'articolo 3 stabilisce che in merito all'attuazione dell'articolo 2 venga predisposta una relazione ad integrazione della Relazione annuale al Parlamento che il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette annualmente sulle attività svolte dall'ISTAT e dagli altri enti operanti nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) nel corso dell'anno precedente.

L'articolo 4 obbliga tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso a fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne. A tal fine stabilisce che, con decreto interministeriale da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, siano apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, al fine di assicurare che tale sistema sia integrato con un set di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. Tali informazioni, in particolare, devono essere prodotte assicurando l'individuazione della relazione tra autore e vittima del reato e rilevando: a) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima; b) l'eventuale presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e l'eventuale commissione della violenza unitamente ad atti persecutori; c) gli indicatori di rischio di revittimizzazione.

L'articolo 5, al fine di monitorare adeguatamente il fenomeno della violenza di genere, impone al Ministero dell'interno e a quello della giustizia di introdurre nei rispettivi sistemi informativi l'informazione sulla relazione tra la vittima e l'autore del reato, elencando a tal fine i reati per i quali è ritenuta necessaria la ricostruzione del rapporto tra l'autore e la vittima, attraverso la rilevazione delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 2.

La norma prevede poi l'istituzione di un sistema interministeriale di raccolta dati, nel quale confluiscono le informazioni principali riguardanti i suddetti reati nonchè le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, nonché i provvedimenti di archiviazione e le sentenze: tale rilevazione deve avvenire per ogni donna vittima di violenza e per ogni grado del procedimento giudiziario.

L'articolo 6 interviene specificamente sulle rilevazioni statistiche del Ministero della giustizia, prevedendo, fra l'altro, la modifica del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, in materia di tenuta del registro delle notizie di reato affinchè si disponga che nel registro delle notizie di reato, con riferimento ai reati di cui all'art. 5, comma 3, siano annotate le informazioni relative: - alla relazione autore-vittima del reato, ; - alle caratteristiche di età e di genere degli autori e delle vittime; - alla presenza sul luogo del reato dei figli degli autori o delle vittime del reato; - ai luoghi dove è avvenuto il reato; - all'eventuale tipologia di arma utilizzata.

L'articolo 7 intende perfezionare le rilevazioni annuali condotte sulle prestazioni e i servizi offerti dai Centri antiviolenza e dalle case rifugio. In tal senso, ribadisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN per realizzare indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio, con dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio, e li trasmette agli enti territoriali che ne fanno richiesta. Inoltre prevede che le indagini siano arricchite dei seguenti dati informativi a) le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, garantendo l'anonimato dei dati, ivi inclusa la relazione autore-vittima; b) la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti persecutori; c) il numero e le tipologie di interventi di assistenza fornita.

L'elenco dei reati per i quali è ritenuta necessaria la ricostruzione del rapporto tra l'autore e la vittima

Si tratta di delitti previsti nel libro secondo del codice penale, e più nel dettaglio delitti:

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