Penale

Reato far frequentare la scuola alla figlia non vaccinata?

Integra violazione dell'art. 650 c.p. l'accompagnamento a scuola e la frequentazione delle lezioni contro il divieto del dirigente scolastico (Cass. n. 2885/2022)

vaccino bambiniNon costituisce reato non far vaccinare la figlia con le inoculazioni obbligatorie per frequentare la scuola, bensì accompagnarla e farle presenziare le lezioni, in violazione del diniego di accesso stabilito con provvedimento del Dirigente Scolastico.

Lo ha sentenziato la I Sezione Penale della Suprema Corte, con la pronuncia del 26 gennaio 2022 n. 2885 (testo in calce).

Sommario

La mancata osservanza del divieto di frequentare la scuola perché non vaccinata

Dopo la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, formulata dal P.M., il G.I.P. del Tribunale pronunciava sentenza di proscioglimento, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in favore d due genitori, per l’imputazione di cui all'articolo 650 del codice penale, ai medesimi contestati in concorso. Era stato infatti contestato che, in quanto esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne, non avevano osservato il provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica, emesso dal Dirigente Scolastico verso la bambina, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e il mantenimento delle condizioni di sicurezza epidemiologica. La coppia, dall'ottobre 2018 al giugno 2019, aveva continuato ad accompagnare la figlia a scuola, a dispetto del divieto imposto.

L’assoluzione del G.I.P.

Il G.I.P. rilevava che l'inosservanza dell'obbligo vaccinale (previsto dalle leggi n. 119/2017 e n. 108/2018) afferiva solo a taluni vaccini, costituendo illecito amministrativo, non penale. Richiamava inoltre il principio dell'autodeterminazione in materia di salute, rilevando che il dirigente scolastico è tenuto, in ipotesi di inottemperanza dei genitori all'obbligo di presentare la documentazione attestante l'assolvimento dei doveri vaccinali nei confronti dei figli, a effettuare una segnalazione all'Asl competente, preordinata all'instaurazione di un procedimento suscettibile di risolversi con l'attivazione dei controlli sul corretto esercizio della potestà genitoriale. Al contrario, riteneva che la sospensione della frequenza scolastica rivestisse la natura di atto amministrativo, che non trovava la propria fonte in una norma di legge in assenza di epidemia o contagio in corso, con conseguente irrilevanza penale della condotta ascritta ai due imputati.

Il ricorso del Procuratore

Il procuratore della Repubblica ha interposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione di legge in relazione all'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 73/2017 (convertito in legge n. 119/2017) il quale statuisce come requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, la presentazione della documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi vaccinali. La I sezione di penale della Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso formulato dal Procuratore della Repubblica.

La ratio dell’art. 650 c.p.

La condotta contestata non ottempera a un provvedimento legalmente dato per ragioni di salute dalla pubblica autorità nella persona del dirigente scolastico, quale idonea a integrale il reato previsto e punito dall'articolo 650 c.p. La stessa non è costituita dall'inadempimento degli obblighi di vaccinazione della figlia minorenne, bensì risiede nell'inosservanza del provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica emanato dopo l’omessa presentazione del certificato attestante l'effettuazione delle inoculazioni obbligatorie, che l'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 73/2017 (convertito in legge n. 119/2017) prescrive quale requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia. Secondo l'accusa, tale inosservanza si è sostanziata nell'aver continuato ad accompagnare la figlia minorenne presso la scuola, facendole frequentare le lezioni nonostante il divieto di diniego di accesso.

Per la Corte di Cassazione, riguardo alla natura, ai contenuti e alle regioni del provvedimento del dirigente scolastico, col quale si era negato l’accesso a scuola, il G.I.P. doveva verificare la sussistenza dei requisiti di legalità di emissione e la sussistenza dell'inottemperanza al relativo contenuto precettivo, idonei a integrare il reato di cui all'articolo 650 c.p. Per l'effetto, secondo lo stesso collegio, la sentenza impugnata è incorsa nella violazione di legge denunciata dal procuratore.

La fonte legale del provvedimento del D.S.

Il provvedimento adottato dal dirigente trova fonte normativa nell'articolo 3, commi 1 e 3, del D.L. n. 73/2017, convertito in legge, poiché la previsione del dovere che incombe sui dirigenti scolastici, di richiedere all'atto di iscrizione del minore, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la presentazione del certificato comprovante l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, quale requisito di accesso alla scuola, postula il conseguente esercizio del potere di escludere, tramite provvedimento motivato, l'ammissione del medesimo minore i cui genitori non abbiano adempiuto alla prescrizione di comprovare il possesso del requisito, e a cui la legge subordina la frequentazione scolastica.

L’annullamento con rinvio

La rispondenza del provvedimento emanato dal dirigente scolastico all’impianto normativo dell'articolo 650 c.p., ha determinato l'annullamento della pronuncia impugnata, con rinvio per un nuovo esame della richiesta di emissione del decreto penale al G.I.P. del Tribunale in diversa persona fisica, e sul quale compete di accertare la sussistenza delle condotte inosservanti ascritte agli imputati, riguardanti non la sottoposizione della minore alle vaccinazioni obbligatorie, bensì l’accompagnamento a scuola e la frequentazione delle lezioni, in violazione del diniego di accesso.

CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 2885/2022>> SCARICA IL PDF

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