Responsabilità civile

Il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro non può testimoniare

La vittima dell'incidente vanta un interesse attuale e concreto all’esito della lite promossa da altro danneggiato contro il responsabile (Cass. n. 14468/2021)

incidenteLa Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 26 maggio 2021 n. 14468 (testo in calce), è tornata sul tema dell’incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.). La giurisprudenza stabilisce che un soggetto sia incapace a deporre quando sia titolare di un interesse attuale e concreto all’esito della lite. In particolare, in materia di sinistri stradali, la vittima, anche se già risarcita, è incapace a testimoniare nel giudizio pendente tra l’altra vittima e il responsabile.

Il terzo trasportato ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta dal vettore contro l'antagonista e viceversa, quindi, non può deporre. Infine, la vittima di un sinistro stradale ha sempre un interesse giuridico all'esito della lite introdotta da un altro danneggiato contro il soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto, egli potrebbe intervenire nel giudizio per far valere il diritto al risarcimento di danni a “decorso occulto” o “lungolatenti” o sopravvenuti all’adempimento.

Sommario

La vicenda

Un automobilista conveniva in giudizio la società proprietaria dell’autocarro da cui era stato tamponato e la compagnia assicurativa. L’assicurazione contestava la domanda attorea e produceva la lettera cautelativa con cui la società negava qualsiasi coinvolgimento nell’incidente, nelle circostanze di tempo e luogo dedotte dall’istante.

In fase istruttoria, veniva ascoltato il dipendente della società, che aveva guidato il veicolo il giorno del sinistro, il quale negava i fatti contestati. L’attore eccepiva l’incapacità a testimoniare del dipendente, in quanto portatore di un interesse attuale e concreto all’esito della controversia (ex art. 246 c.p.c.).

In primo e secondo grado, la domanda attorea veniva rigettata sul presupposto che il danneggiato non avesse dimostrato l’esistenza del danno, le modalità del sinistro e il nesso causale. Inoltre, le dichiarazioni rese dall’unico teste attoreo venivano considerate insufficienti a confutare quelle di controparte. Si giunge così in Cassazione.

Incapacità a testimoniare del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro

Il ricorrente, sin dal giudizio di primo grado, ha contestato la capacità a testimoniare del conducente dell’autocarro coinvolto nell’incidente. La sua testimonianza è stata ritenuta preponderante dai giudici di merito rispetto a quella resa dal teste attoreo. La Suprema Corte considera fondata la doglianza e ricorda che la vittima di un sinistro stradale, anche nel caso in cui abbia già ricevuto il risarcimento, resta incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile (Cass. 19121/2019; Cass. Ord. 12660/2018; Cass. 19258/2015; Cass. 16541/2012; Cass. 13585/2004).

In linea generale, la giurisprudenza (Cass. 1580/1974) considera incapace a testimoniare il soggetto che sia titolare di un interesse concreto e attuale, idoneo ad attribuirgli “la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere”. In tali circostanze, il soggetto è incapace a testimoniare. La valutazione dell’interesse alla controversia va effettuata indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell'interesse. Ad esempio, la possibilità di eccepire la prescrizione non impedisce al soggetto, titolare del diritto prescritto, di partecipare al giudizio; parimenti, non rende tale soggetto carente dell'interesse, attuale e concreto, che è causa dell’incapacità a testimoniare (ex art. 246 c.p.c.).

Interesse attuale e concreto, non di mero fatto

L’art. 246 c.p.c. prevede che siano incapaci a testimoniare le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. In buona sostanza, si tratta di un’incompatibilità tra la posizione di parte del giudizio e di teste. L’incapacità di cui trattasi scaturisce dalla presenza di un interesse giuridico, attuale e concreto (art. 100 c.p.c.), che comporta la legittimazione a proporre l’azione. Per contro, la sussistenza di un interesse di mero fatto non preclude la testimonianza, ma incide sulla sua attendibilità, che dovrà essere valutata dal giudice di merito. Chi è privo della capacità di testimoniare, non la riacquista mercé l’intervento di una fattispecie estintiva del diritto (come, ad esempio, la prescrizione o il pagamento del risarcimento); infatti, l’incapacità testimoniale si valuta a prescindere dalle vicende successive.

Ciò premesso, la Corte ricorda che la vittima di un sinistro stradale nutre sempre un interesse giuridico all’esito della lite che sia stata introdotta da un altro danneggiato contro il soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. Infatti, anche nella circostanza in cui il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli può sempre intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni

  • “a decorso occulto”,
  • o “lungolatenti”
  • o sopravvenuti all’adempimento e non prevedibili al momento del pagamento.

Tali pregiudizi sfuggono:

  • alla prescrizione, che non può maturare con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima,
  • agli effetti del cosiddetto "diritto quesito", quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia.

Incapacità a testimoniare: casistica

L'incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.) si verifica quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, non di mero fatto, “che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione” (Cass. 9353/2012). La Corte riporta una breve casistica sull’applicazione di tale principio:

  • è incapace a testimoniare il mandatario dell'acquirente di un immobile, nonostante il mediatore abbia rinunciato a qualsiasi provvigione nei suoi confronti (Cass. 21106/2013);
  • è capace a testimoniare il mediatore, nella lite pendente tra il venditore e l'acquirente, non perché titolare di un interesse "non concreto e non attuale", sul presupposto che l'oggetto del giudizio (il pagamento del pezzo) sia diverso da quello di interesse del testimone (il pagamento della provvigione) (Cass. 9353/2012).

Tornando ai sinistri stradali, è, altresì, incapace a testimoniare il trasportato danneggiato. Egli ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta:

  • dal vettore contro l'antagonista,
  • dall’antagonista contro il vettore.

Il trasportato può avere interesse ad esempio:

  • all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per beneficiare del cumulo di due massimali assicurativi;
  • all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per potere inoltrare la propria richiesta ad un secondo debitore, nel caso di renitenza od insolvenza del primo;
  • all'accertamento dell'assenza della ricorrenza d'un caso fortuito, per potere evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilità invocando il disposto dell'art. 141 cod. ass.”.

Conclusioni

Nel caso di specie, la sentenza gravata ha fornito una motivazione non esaustiva, inoltre, si è basata sulle dichiarazioni del teste, conducente del camion, coinvolto nel sinistro, e conseguentemente incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c.. Infatti, come ribadito in narrativa, il soggetto portatore di un interesse attuale e concreto (non di mero fatto) è incapace a testimoniare.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale in diversa composizione.

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 14468/2021 >> SCARICA IL PDF

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