Famiglia, minori e successioni

Divisione giudiziale tra coniugi separati: non si paga l’imposta di registro

Il beneficio è previsto per favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale (Cassazione, ordinanza n. 3074/2021)

separazioneLe legge prevede un beneficio fiscale consistente nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, di bollo e di qualsiasi altra tassa per gli atti relativi a procedimenti di separazione e divorzio. L’agevolazione fiscale si applica anche alla divisione giudiziale seguita alla separazione?

Secondo la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 9 febbraio 2021 n. 3074 (testo in calce), la risposta è affermativa. Infatti, la disposizione è dettata al fine di “favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale, non sottoponendo a tassazione i trasferimenti patrimoniali tra i coniugi compiuti nel difficile momento della separazione e del divorzio, o in un momento ad essi successivo, né lo scioglimento della comunione che insieme ai trasferimenti non sono ragionevolmente indice di capacità contributiva”.

Sommario

La vicenda

Due coniugi si separavano consensualmente, dopo l’omologa della separazione, procedevano allo scioglimento giudiziale della comunione legale. Il tribunale, con sentenza, assegnava un lotto alla moglie condannandola al conguaglio a favore del marito. L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione per la corresponsione dell’imposta di registro ritenendo che la sentenza non fosse esente dall’imposta di registrazione. Il contribuente si opponeva, ritenendo che fosse applicabile la legge 74/1987, il cui art. 19 prevede un’esenzione. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva la domanda che, viceversa, veniva accolta dalla Commissione Tributaria Regionale. L’Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione, giacché ritiene che l’art. 19 legge cit. non sia applicabile, in quanto i coniugi hanno sciolto giudizialmente la comunione. Inoltre, dopo l’omologa della separazione, la comunione legale era divenuta ordinaria; quindi, il successivo giudizio di divisione giudiziale dei beni risulta legato solo occasionalmente alla separazione e fuoriesce dalla portata applicativa della norma.

Riferimenti normativi

La legge 74/1987 reca nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio, in particolare, l’art. 19 dispone quanto segue:

  • Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

La disposizione in parola è stata oggetto di due declaratorie di incostituzionalità:

  • la prima ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 19 legge 74/1987 nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione (Corte Cost. 176/1992);
  • la seconda ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il citato articolo "nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi" (Corte Cost. 154/1999).

Il contenuto necessario ed eventuale della separazione

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 15231/2001; Cass. 24321/2007; Cass. 16909/2015) distingue il contenuto degli accordi di separazione in:

  • contenuto necessario, come il consenso a vivere separati, l’affidamento della prole, l’assegnazione della casa, l’assegno di mantenimento;
  • contenuto eventuale, come gli accordi patrimoniali autonomi che i coniugi assumono in relazione al nuovo regime di vita.

La suddetta distinzione è funzionale a distinguere i patti che riflettono il contenuto tipico della separazione e sono soggetti alla procedura di modifica o revoca (ex art. 156 c.c. e 710 c.p.c.) da quelli che abbiano trovato nella separazione una mera occasione, la cui efficacia rientra nell’art. 1372 c.c.

La Sezione Tributaria, in diverse pronunce, ha ritenuto che l'esenzione dall’imposta di registro:

  • sia applicabile a tutti gli atti che i coniugi realizzano nell'intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i loro rapporti patrimoniali, in caso di separazione o divorzio, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge (Cass. 7493/2002; Cass. 16171/2003) o in favore dei figli (Cass. 860/2014);
  • non sia applicabile quando “si tratti di atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano soltanto occasionalmente generati dalla separazione” (Cass. 7493/2002).

Il nuovo orientamento della Sezione Tributaria

La Sezione Tributaria della Cassazione dal 2013 (Cass. 14157/2013) ha inaugurato un nuovo indirizzo che stigmatizza la distinzione operata in precedenza, ossia quella tra gli accordi propriamente detti e gli accordi conclusi in occasione della separazione. Detti accordi rientrano nei contratti tipici, denominati "contratti della crisi coniugale", la cui causa consiste nel definire la crisi in modo consensuale e definitivo.

Tale lettura è rafforzata dall’introduzione della negoziazione assistita (d.l. 132/2014) che ha attribuito un valore ancor più significativo al consenso tra i coniugi. Pertanto, secondo i giudici di legittimità, va riconosciuta la natura di negoziazione globale agli accordi di separazione che, anche tramite trasferimenti immobiliari, sono diretti a definire la crisi coniugale, destinata a terminare con il divorzio.

La ratio dell’agevolazione fiscale

La ratio della norma che prevede l’esenzione dall’imposta di registro consiste nel favorire la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in crisi, escludendo che derivino loro conseguenze fiscali sfavorevoli da tali accordi (Cass. 8104/2017; Cass. 13340/2016). In questa prospettiva, si inserisce il nuovo orientamento giurisprudenziale. Infatti, l'agevolazione prevista dalla legge, così come corretta dall’intervento della Corte Costituzionale (sent. 154/1999), riguarda gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, in esito alla separazione personale o al divorzio.

Tali pattuizioni si inseriscono nella nuova cornice normativa offerta dalla negoziazione assistita (artt. 6 e 12 d.l. 132/2014) da cui discende la centralità del consenso dei coniugi (Cass. 2111/2016).

In tal senso, l’esenzione dell’imposta di registro è stata considerata applicabile all'atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale, ove si prevedeva la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato; l’atto, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione, è stato ritenuto compreso nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela (Cass. 7966/2019).

Esenzione applicabile anche alla sentenza di divisione giudiziale

Secondo i giudici, rientrano nella nozione di “accordi di separazione e divorzio” anche gli atti diretti a sciogliere la comunione legale. Tale lettura si è ampliata al punto di estenderla alle sentenze di divisione rese necessarie dal mancato raggiungimento di accordi. L'esenzione stabilita dalla legge riguarda tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio, senza alcun distinguo tra:

  • atti "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio" (ai quali soltanto il precedente indirizzo limitava l'esenzione)
  • "atti stipulati in occasione della separazione e del divorzio" (Cass. 13840/2020).

Tale interpretazione è stata inaugurata nel 2013 (Cass. 14157/2013), in quella pronuncia, si è affermato che il beneficio dell'esenzione dalle imposte riguardi:

  • i provvedimenti pronunciati nel corso del giudizio di divorzio,
  • i provvedimenti, non pronunciati nel giudizio di divorzio, ma comunque rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi in ragione della lite matrimoniale.

Infatti, sarebbe un “non senso” escludere dall’esenzione fiscale un provvedimento di divisione giudiziale insorto in relazione ad un procedimento divorzile.

Conclusioni

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte dichiara di aderire all'ultimo indirizzo di legittimità (Cass. 13840/2020; Cass. 3110/2016), inaugurato con una pronuncia del 2013 (Cass. 14157/2013), che ha esteso l'agevolazione anche ai provvedimenti di divisione giudiziale. La ratio del trattamento tributario agevolato previsto dalla legge va ravvisata:

  • nell'intenzione di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale, non sottoponendo, quindi, a tassazione i trasferimenti patrimoniali tra i coniugi compiuti nel difficile momento della separazione e del divorzio, o in un momento ad essi successivi, né lo scioglimento della comunione che insieme ai trasferimenti non sono ragionevolmente indice di capacità contributiva.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate viene respinto.

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 3074/2021 >> SCARICA IL PDF

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