Società, Banca e Impresa

Domande contrapposte di banca e cliente: ciascuno deve provare la propria pretesa

Se non è provato il saldo del conto o l'esistenza di un credito o debito nel periodo non documentato, va azzerato il saldo iniziale del primo estratto conto successivo (Cass. n. 23852/2020)

saldoNel rapporto di conto corrente, la previsione di interessi ultra-legali o anatocistici a carico del cliente è invalida. Pertanto, a fronte delle pretese della banca, il correntista può opporre, in via riconvenzionale, la richiesta di ripetizione di quanto indebitamente corrisposto a tale titolo.

Cosa accade se né l’istituto di credito né il correntista producono in giudizio gli estratti conto necessari a ricostruire le movimentazioni?

A tale interrogativo risponde la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23852 (testo in calce). I giudici di legittimità precisano che la proposizione di contrapposte domande, da parte della banca e del correntista, implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. In assenza di elementi probatori che consentano di accertare il saldo del conto, nel periodo non documentato, o di acclarare l'esistenza di un credito (o di un debito) di un certo importo relativamente al medesimo periodo, si deve procedere all'azzeramento del saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti per il periodo successivo.

Sommario

La vicenda

Un istituto di credito otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di due correntisti e dei loro fideiussori per il pagamento di oltre un milione e seicentomila euro. Tale importo riguardava uno scoperto di conto corrente, il saldo debitore di un conto anticipi e il mancato rimborso di un finanziamento. Gli ingiunti proponevano opposizione e chiedevano, in via riconvenzionale, la quantificazione del saldo del contro corrente, previo accertamento dell’illegittimità delle clausole sugli interessi, sulle commissioni di massimo scoperto e sulla capitalizzazione.

Il tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente al pagamento di circa 380 mila euro, oltre interessi. In sede di gravame, la somma dovuta dagli intimati era ridotta a 370 mila euro e l’appello della banca veniva respinto. Secondo i giudici di merito, l’istituto di credito aveva l’onere di produrre la documentazione necessaria a ricostruire il saldo, atteso che, nel giudizio di opposizione, aveva assunto la veste sostanziale di attrice. In difetto di prova, era stato applicato il criterio dell’azzeramento del saldo iniziale al primo degli estratti conto prodotti. Si giunge così in Cassazione.

Banca e correntista sono onerati della prova delle rispettive pretese

La banca, nelle sue difese, contesta la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello, secondo cui, avendo assunto la veste di attrice sostanziale, sarebbe stata gravata dall’onere di produrre la documentazione necessaria all’accertamento del credito vantato. Secondo la ricorrente, infatti, erano i correntisti ad essere onerati dall’onus probandi, giacché avevano agito in via riconvenzionale, chiedendo la rideterminazione del saldo con l’eliminazione degli addebiti illegittimi e domandando, altresì, la condanna della banca al pagamento di circa 160 mila euro.

La censura dell’istituto di credito si fonda sul seguente principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto. L’eventuale deficit probatorio va a danno del correntista. Infatti, in assenza di altre evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201/2015; Cass. 20693/2016; Cass. 24948/2017; Cass. 30822/2018; Cass. 31187/2018; Cass. 11543/2019).

La Suprema Corte rileva come la banca, nel richiamare il principio di cui sopra, non consideri che la domanda riconvenzionale del correntista, con cui chiede l’accertamento del saldo e la ripetizione di quanto indebitamente versato, si contrapponga alla domanda della banca, diretta al pagamento del saldo del rapporto. La suddetta domanda era stata azionata, ab origine, in sede monitoria. Orbene, secondo i giudici di legittimità, sia la banca che il correntista sono onerati della prova delle rispettive richieste. Ciascuno dei contendenti deve provare le operazioni da cui origina il saldo1. Secondo i giudici di legittimità, dunque, ambedue le parti sono onerate della prova dei propri assunti.

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La mancata produzione degli estratti conto, in relazione al rapporto di dare e avere, giustifica un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo privo di rendicontazione. Entrambe le parti rivestono il ruolo di attore in relazione alle proprie pretese (la banca come attrice in senso sostanziale e il correntista nella domanda riconvenzionale), da ciò deriva che nessuna delle due possa giovarsi del mancato adempimento dell’onere probatorio da parte dell’altra.

Azzeramento del saldo debitore iniziale nel caso di domande contrapposte

Secondo la Cassazione, deve essere respinta la domanda della banca nelle fattispecie in cui:

  • l’istituto di credito agisca per ottenere il pagamento del saldo,
  • non riesca a fare chiarezza sul credito vantato dal cliente a causa di pagamenti non dovuti (ad esempio, interessi anatocistici indebitamente versati),
  • risulti impossibile ricostruire il rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo.

Viceversa, se è il correntista ad agire per la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell'indebito, e non dimostri che il saldo dell'intervallo temporale non documentato abbia ad oggetto un debito inferiore o inesistente, o addirittura un credito, si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore (Cass. 11543/2019; Cass. 32016/2019 e Cass. 330/2020).

I criteri suesposti sono inapplicabili nel caso di contrapposte domande della banca e del correntista. In mancanza di prove sulle movimentazioni del conto nel periodo di interesse, emerge che:

  • la banca non può invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti,
  • il correntista non può aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca.

In conclusione, «il rapporto di dare e avere tra le parti va dunque ricostruito in base agli estratti conto acquisiti: il che è quanto dire che, nell'evenienza indicata, il saldo debitore iniziale del primo estratto conto deve essere azzerato».

L’azzeramento del saldo non si verifica nel caso in cui una delle parti ammetta l’esistenza di un saldo nel periodo non documentato, ossia:

  • se la banca vanta un credito di un certo ammontare e il correntista ammette di essere debitore per una somma inferiore rispetto a quella pretesa (non opera l’azzeramento);
  • se la banca ammette che il cliente risulta creditore di una cifra inferiore rispetto a quella pretesa (non opera l’azzeramento).

Viene, pertanto, confutata la tesi della banca, secondo cui sarebbe stato necessario procedere a due distinti ricalcoli, infatti, in tal modo opinando, si sarebbe giunti ad ottenere due saldi diversi in relazione al medesimo rapporto. Del resto, il giudice non può attribuire alla documentazione prodotta un valore probatorio differenziato a seconda dell’onere incombente sulle parti. La regola generale del processo civile prevede che, quando una prova sia introdotta nel processo, si consideri acquisita alla causa e il giudicante possa utilizzarla a prescindere dalla parte che l’ha prodotta (Cass. S.U. 28498/2005). Da ciò consegue che la domanda del correntista, che chieda la ripetizione di quanto indebitamente versato, debba essere accolta, benché egli non abbia allegato gli estratti conto, se una parte di essi, sufficiente per ricostruire le movimentazioni bancarie, sia stata comunque acquisita al processo grazie alla banca.

Conclusioni

In virtù delle argomentazioni sopra esposte, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della banca, enunciando il seguente principio di diritto:

  • «nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; in conseguenza, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, per cui constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto».

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 23852/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF

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[1] In relazione alla fattispecie di domande di pagamento contrapposte e di accertamento negativo si vedano: Cass. 12963/2005; Cass. 3374/2007. «Con specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente versati, mentre la banca spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli importi di cui si assuma creditrice: Cass. 9201/2015».

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