IP, IT e Data protection

Il diritto alla tutela dell’immagine personale

Disciplina, problematiche e modello di liberatoria

Sommario:

  1. Introduzione: perché parlarne
  2. Problematiche di un diritto “inter-dimensionale”
  3. Conclusione: come si scrive una liberatoria per lo sfruttamento dell’immagine altrui?
  4. Modello di liberatoria

persona al computer1. Introduzione: perché parlarne

Si potrebbe commettere l’errore di sottovalutare l’importanza del diritto all’immagine, complice sicuramente il frequente e più immediato utilizzo dell'immagine (o ritratto, lo vedremo) personale, a cominciare dal web.

L’importanza che l’ordinamento riserva all’immagine della persona emerge con evidenza: basta infatti considerare quanti sono i testi normativi a “contendersi” il relativo diritto: il Codice Civile, la Legge sul Diritto d’Autore e la normativa in materia di trattamento dei dati personali (privacy).

A ben vedere, secondo un’interpretazione “personalista” dell’art. 2 Costituzione l’ordinamento tutelerebbe l’individuo in tutte le espressioni della sua personalità e, pertanto, il diritto all’immagine addirittura rientra nel più elevato diritto della personalità.

2. Problematiche di un diritto “inter-dimensionale”

Il diritto all’immagine è innanzitutto tutelato dall’articolo 10 del Codice Civile il quale, pur non fornendone una definizione, regolamenta i comportamenti vietati dalla legge, definendo così i confini di una prima tutela.

La disposizione prevede che, investendo la competente autorità, possano essere richiesti il risarcimento del danno e la cessazione dell’abuso da parte del soggetto che esponga o pubblichi l’immagine altrui, fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione siano consentite dalla legge e/o con pregiudizio al decoro e alla reputazione della persona interessata (o anche dei suoi congiunti).

Per comprendere però quali siano i casi e le circostanze in cui sia ammesso l’utilizzo dell’immagine (ritratto) altrui bisogna guardare alla L. 633 del 1941 (Legge sul diritto d’autore) che, in coerenza alle (sue) restanti previsioni, si cura prevalentemente di disciplinare lo sfruttamento economico del diritto all’immagine.

L’art. 96 L.d.A. prende in esame i casi di esposizione, riproduzione e messa in commercio del ritratto (immagine) di una persona, prevedendo espressamente la necessità di un valido consenso, in assenza del quale siffatti usi sono da ritenersi non legittimi.

Il successivo art. 97 L.d.A., in deroga alla regola generale suindicata, stabilisce che non occorre il consenso della persona ritratta e quindi può ritenersi “libera” (dal consenso) la riproduzione o utilizzazione dell’immagine che sia giustificata (1) dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto dal soggetto ripreso, (2) da necessità di giustizia o di polizia, (3) da scopi scientifici, didattici o culturali, oppure (4) quando la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Ultimo e invalicabile limite, risiede proprio nell’ultimo comma dell’art. 97 L.d.A. che richiama il contenuto del già menzionato art. 10 del Codice Civile, e sulla scorta del quale gli usi dell’immagine (ritratto) altrui non devono in alcun modo recare un pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro nella persona ritratta.

L’occasione di riflettere sul concetto di immagine personale e sulle sue interpretazioni, viene invece grazie alla terza, ma non meno importante, fonte legislativa nazionale in materia di privacy: il D.lgs. n. 196/2003 (cd. Codice Privacy), come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in applicazione del Reg. UE n. 679/2016 (cd. GDPR).

L’immagine personale può coincidere a tutti gli effetti con la definizione di dato personale e, per questo motivo in tali casi, deve soggiacere alle regole dettate in materia di (corretto e lecito) trattamento di dati personali.

Già il Cod. Privacy riconduceva implicitamente l’immagine personale al concetto di dato personale, prevedendo all’art. 4 lett. b) che tale fosse “[..]qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione[..]” e, sebbene  la citata disposizione sia stata abrogata con l’introduzione del D.lgs. 101/2018, la definizione di dato personale è di fatto stata mantenuta (ed estesa) nel più recente art. 4 del Regolamento europeo il quale così recita:“[..]qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identifi­cativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale[…]”.

Di più: sempre in relazione alle Definizioni preliminari (art. 4, al n. 14), il Regolamento europeo precisa come l’immagine possa addirittura rientrare nelle più stringenti maglie di “dato biometrico”, nella misura in cui, sottoposta ad un trattamento tecnico specifico sia potenzialmente in grado di consentire o confermare l'identificazione univoca del soggetto cui appartiene.

Ai fini pratici, l’assoggettamento di questo diritto personale fondamentale (l’immagine) a più normative stimola in capo all’utilizzatore (o quantomeno dovrebbe) la raccolta – laddove necessario – di un consenso valido ai sensi di entrambe le leggi citate.

Da un lato la normativa sul trattamento dei dati personali richiede un consenso esplicito e consapevole, nella misura in cui espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l’interessato manifesti l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di assoggettare il proprio dato personale (per l’appunto, ad esempio la sua immagine personale). Si veda in proposito la lettera del Considerando n. 32 del GDPR.

Dall’altro, la vigente normativa sul diritto d’autore non impone a tal fine alcuna forma vincolata, prevedendo che il consenso della persona ritratta alla diffusione della sua immagine possa essere (implicitamente e tacitamente) dedotta dal suo comportamento purché questo sia inequivocabile e non diversamente interpretabile.

3. Conclusione: come si scrive una liberatoria per lo sfruttamento dell’immagine altrui?

Semplicemente considerando l’immagine personale alla stregua delle diverse discipline menzionate, nate e articolate secondo diverse variabili (anche storiche) ma indiscutibilmente  tese a preservare l’individuo in ogni estrinsecazione della sua personalità.

Andranno dunque contemperati gli interessi economici di sfruttamento dell’immagine con quelli inviolabili della persona cui questa appartiene, considerandola al contempo sia “soggetto ritratto” (Legge sul diritto d’autore), sia “interessato” (privacy).

Ne consegue che all’individuo ritratto dovrebbero essere sottoposte sia (1) un’idonea informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - talvolta sufficiente nella versione “breve” – sia (2) una chiara e completa liberatoria per l’utilizzo dell’immagine, fatti salvi naturalmente i casi predetti di cd. utilizzazione libera. Resta evidentemente preferibile, laddove possibile, l’ottenimento di una manifestazione di consenso scritta, ponendo quella implicita diversi limiti soggettivi (in relazione quindi al soggetto a favore del quale il consenso viene prestato) e oggettivi (quali ad es. le finalità per le quali il consenso è stato prestato, le modalità di divulgazione, la validità temporale).

Modello (senza informativa, da fornire separatamente)

LIBERATORIA E CONSENSO ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a_ _________________________________________ nato/a a ____________________________ in data ___/___/_____, residente in (CAP) ____________ nel Comune di _____________________________    provincia ______, al seguente indirizzo ___________________________________________________________________ n°______

in qualità di partecipante o iscritto/a all’evento del **,

(di seguito, anche solo il/la “interessato/a”)

[PARTE EVENTUALE: DA INSERIRE SOLO LADDOVE IL SOGGETTO RITRATTO SIA UN MINORENNE

IN QUALITÀ DI ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DI

________________________________________________________ Nato/a a ____________________________ Prov. __________ il ______/______/_______ residente a ___________________________________________________________ Prov. _______ Via ______________________________________________________________________ n°_________

CF: ________________________________________________________________________

(di seguito, anche solo il “genitore” o “esercente i diritti del/la interessato/a”)]

AI SENSI

anche degli artt. 10 e 320 del Cod. Civ. e degli artt. 96 e 97 Legge n. 633 del 22.04.1941 sul Diritto d’Autore,

 

AUTORIZZA IL/I SEGUENTE/I SOGGETTO/I

-  **

- **

anche attraverso loro collaboratori, dipendenti o liberi professionisti a ciò autorizzati, se del caso,

(in seguito, congiuntamente, anche solo i “licenziatari/o” o gli “organizzatore/i”)

A SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITÀ (OGGETTO)

- riprese fotografiche e video della propria immagine il giorno ** presso ** nel corso dell’evento  **;

- pubblicazione e alla diffusione della stessa immagine, anche in diretta, tramite i seguenti canali **, secondo le modalità ritenute più opportune [oppure secondo le seguenti modalità **];

- conservazione di dette riprese negli archivi preposti, fino ad eventuale revoca della presente, fermi restando gli eventuali obblighi derivanti dalla legge.

Il/la sottoscritto/a, rappresentato/a nelle fotografie [o esercente la responsabilità genitoriale del/della interessato/a], si dichiara consapevole che i licenziatari potranno utilizzare l’immagine di cui sopra nei limiti in cui non pregiudichi la dignità personale, l’onore, il decoro e la sicurezza del/della interessato/a stesso/a.

La presente liberatoria è rilasciata a titolo gratuito [o è rilasciata dietro il pagamento di un prezzo di Euro ** per **] e senza limiti di tempo [o per un periodo di **] e potrà essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta da inviare via ** all’indirizzo ** [o ad altro diversamente reperibile all’interno della separata informativa sul trattamento dei dati personali] con effetti futuri, fatti salvi gli usi giù posti in essere in base alla presente.

Il/la sottoscritto/a dichiara sin d’ora:

- che nulla sarà a pretendere in relazione all’oggetto della presente [rimuovere qualora sia diversamente previsto in precedenza, secondo quanto dettagliato nella liberatoria]

- di rinunciare a qualsiasi menzione in occasione di siffatto utilizzo della sua immagine [rimuovere qualora sia diversamente previsto in precedenza, secondo quanto dettagliato nella liberatoria circa i diritti ceduti];

- di esonerare il/i licenziatario/i da ogni incombenza economica e da ogni forma di responsabilità comunque connessa e/o derivante dall’utilizzo scorretto nel web delle immagini da parte di (utenti) terzi.  

[Luogo, data]                                                                                                                      Firma leggibile del soggetto ripreso

[o dell’esercente la responsabilità genitoriale del soggetto fotografato*]

                                                                                                                                              _______________________________

* per atti di ordinaria amministrazione, è sufficiente la sottoscrizione di un solo genitore

IN COLLABORAZIONE CON

Assodata e Isdifog

>> Scopri tutte le date dei corsi in materia di Privacy di Altalex!

Codici e Ebook Altalex Gratuiti

Vedi tutti