Amministrativo

Familiare con carta di soggiorno permanente, non occorre il visto

Il familiare di un cittadino dell’UE, titolare di carta di soggiorno permanente, è esonerato dall’obbligo di visto anche se non ha la cittadinanza di uno Stato membro

immigrazione europaLa Direttiva 2004/38 esonera dall’obbligo del visto di ingresso i familiari di cittadini dell’Unione, privi di cittadinanza di uno Stato membro, purché provvisti di carta di soggiorno familiare (art. 10).

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-754/18 con la sentenza del 18 giugno 2020 (testo in calce) ha affermato che l’esonero dall’obbligo di visto, disciplinato dall’art. 5 della direttiva ed espressamente indicato solo per i possessori della carta familiare, si estende ai familiari titolari di carta di soggiorno permanente (art. 20). Inoltre, il possesso di detta carta costituisce prova sufficiente del fatto che il suo titolare abbia la qualità di familiare di un cittadino dell’Unione.

Sommario

La vicenda

La polizia ungherese, a seguito di controlli effettuati sui passeggeri di un volo proveniente da Londra, accertava che uno di loro non disponeva del visto di ingresso. Si trattava di un cittadino ucraino, munito di carta di soggiorno permanente rilasciata dal Regno Unito ai sensi dell’art. 20 della Direttiva 2004/38. Secondo le autorità ungheresi, il passeggero non era provvisto di tutti i documenti di viaggio necessari per l’ingresso in Ungheria, pertanto, gli veniva negata l’autorizzazione. Inoltre, la compagnia aerea era sanzionata per l’importo di 3 mila euro, per non aver adottato tutte le misure richieste. Il vettore si opponeva, presentava ricorso e si difendeva sostenendo che il passeggero non necessitava del visto di ingresso, in quanto era dotato di una carta di soggiorno permanente. Invocava la Direttiva 2004/38 ed argomentava come segue: l’art. 5 prevede un’esenzione dall’obbligo di visto di ingresso per i titolari di carta di soggiorno familiare; l’art. 20 prevede il rilascio di una carta di soggiorno permanente che postula il previo rilascio della carta familiare, pertanto, l’esenzione di cui all’art. 5 si estende anche alla carta rilasciata ex art. 20. Il giudice adito solleva cinque questioni pregiudiziali, per quanto di interesse si riportano le prime tre:

  1. se il familiare, non cittadino dell’UE, sia esentato dall’obbligo di visto, al momento dell’ingresso nel territorio di uno Stato membro (art. 5 c. 2 Direttiva 2004/38), qualora risulti in possesso o della carta di soggiorno valida (art. 10) o della carta di soggiorno permanente (art. 20);
  2. in caso di risposta affermativa, se il familiare di un cittadino comunitario, sprovvisto di cittadinanza di altro Stato membro, titolare di una carta di soggiorno permanente rilasciata dal Regno Unito, sia esonerato dall’obbligo di essere munito di visto di ingresso, in considerazione del fatto che il Regno Unito non rientra nello spazio Schengen;
  3. in caso di risposta affermativa, se la carta di soggiorno permanente (art. 20) costituisca prova del fatto che il suo titolare sia un familiare di un cittadino dell’UE e, pertanto, il titolare della suddetta carta possa fare ingresso nel territorio di altro Stato membro senza obbligo di visto.

Il quadro normativo

Prima di analizzare la decisione della Corte di Giustizia, ripercorriamo velocemente le norme che vengono in rilievo. Si tratta segnatamente della Direttiva 2004/38 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

  • Art. 5 c. 2 rubricato “Diritto d’ingresso”: «I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono soltanto assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001 o, se del caso, alla legislazione nazionale. Ai fini della presente direttiva il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10, in corso di validità, esonera detti familiari dal requisito di ottenere tale visto […]».
  • Art. 10 rubricato “Rilascio della carta di soggiorno”: «Il diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», che deve avvenire non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda. Una ricevuta della domanda di una carta di soggiorno è rilasciata immediatamente […]».
  • Art. 20 rubricato “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”: «Gli Stati membri rilasciano ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e che sono titolari del diritto di soggiorno permanente, una carta di soggiorno permanente entro sei mesi dalla presentazione della domanda. La carta di soggiorno permanente è rinnovabile di diritto ogni dieci anni […]».

Le questioni pregiudiziali vertono segnatamente sull’interpretazione dell’art. 5 in relazione al contenuto dell’art. 10 (che prevede la carta di soggiorno familiare) e all’art. 20 (che disciplina la carta di soggiorno permanente).

La prima questione pregiudiziale

Il giudice adito chiede alla Corte di Giustizia se l’esenzione dall’obbligo di visto (art. 5 c. 2), letteralmente concessa solo al soggetto munito di carta di soggiorno familiare (art. 10), si estenda anche al titolare di carta di soggiorno permanente (art. 20), privo di cittadinanza di uno Stato membro e familiare di un cittadino comunitario. Il citato articolo 5 c. 2 prevede che i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro:

  • siano assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso,
  • siano esonerati da tale obbligo se titolari della carta di soggiorno in corso di validità (art. 10).

La norma non menziona la carta di soggiorno permanente (art. 20), vale a dire il documento di cui era possessore il cittadino ucraino fermato dalla polizia ungherese. Nondimeno, secondo i giudici europei, tale mancato riferimento non è idoneo dimostrare, a contrario, la volontà del legislatore di escludere i familiari del cittadino comunitario, possessori della carta di soggiorno permanente, dal beneficio dell’esenzione dall’obbligo di visto. Infatti, l’interpretazione di una norma non deve considerare solo la lettera della legge, ma anche il contesto in cui è inserita. In particolare, le due norme, che vengono in rilievo, riguardano:

  • la carta di soggiorno familiare (art. 10) che conferisce ai beneficiari un diritto di soggiorno superiore ai 3 mesi,
  • la carta di soggiorno permanente (art. 20) che conferisce il diritto di soggiorno sine die.

Si tratta di due documenti:

  • rilasciati a familiari di cittadini dell’UE,
  • a soggetti sprovvisti di cittadinanza di uno Stato membro,
  • attestanti il diritto di soggiorno e ingresso nel territorio degli Stati dell’UE.

L’interpretazione favorevole all’esenzione del visto per i titolari di carta di soggiorno, sia essa familiare o permanente, è avvalorata anche dall’ottavo Considerando della Direttiva de qua.

Inoltre, «l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente è soggetta […] alla condizione che i familiari abbiano soggiornato legalmente per un periodo ininterrotto di cinque anni con il cittadino dell’Unione interessato nello Stato membro ospitante, il che implica necessariamente che essi abbiano previamente beneficiato di un diritto di soggiorno superiore a tre mesi sul territorio di quest’ultimo». Lo stesso art. 20 c. 2 postula il previo rilascio della carta di soggiorno familiare al fine dell’ottenimento di quella permanente.

La seconda questione pregiudiziale

Nel caso di specie, la carta di soggiorno permanente era stata rilasciata dal Regno Unito, paese non rientrante nello spazio Schengen. Il giudice adito, quindi, chiede alla Corte di Giustizia se il possesso della carta di soggiorno permanente (art. 20) esoneri il familiare di un cittadino dell’Unione, che ne sia titolare, dall’obbligo di ottenere il visto, qualora tale carta sia stata rilasciata da uno Stato membro che non appartiene allo spazio Schengen. Il giudice europeo ricorda come le disposizioni applicabili allo spazio Schengen non pregiudichino la libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, così come previsto dalla Direttiva 2004/38. La mentovata direttiva si applica a tutti gli Stati membri a prescindere dalla loro appartenenza o meno a Schengen.

La terza questione pregiudiziale

Con la terza questione, il giudice nazionale domanda se il possesso della carta di soggiorno permanente costituisca una prova sufficiente del fatto che il titolare abbia la qualità di familiare di un cittadino dell’Unione, cosicché l’interessato abbia il diritto, senza verifiche o giustificazioni supplementari, di fare ingresso nel territorio di uno Stato membro, sena necessità di visto. Orbene, l’art. 20 prevede che la carta di soggiorno permanente possa essere rilasciata esclusivamente ad un familiare di un cittadino dell’UE, da ciò consegue che la verifica circa lo status di familiare sia stata previamente eseguita dallo Stato che ha rilasciato la carta. A tal proposito, si ricorda che il rilascio della carta di soggiorno familiare (art. 10) deve essere considerato quale constatazione formale della situazione di fatto e di diritto della persona interessata. Lo stesso dicasi per la carta di soggiorno permanente (art. 20); pertanto, il rilascio di quest’ultima è idoneo a giustificare la qualità di familiare di un cittadino dell’Unione della persona che è titolare di detta carta.

Conclusioni

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea risolve le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice nazionale, in relazione all’interpretazione dell’art. 5 c. 2 e dell’art. 20 Direttiva 2004/38, come segue:

  1. il possesso della carta di soggiorno permanente (art. 20) esonera la persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro, ma che è familiare di un cittadino dell’Unione e che è titolare di tale carta, dall’obbligo di ottenere il visto per fare ingresso nel territorio degli Stati membri;
  2. il possesso della carta di soggiorno permanente (art. 20) esonera il familiare di un cittadino dell’Unione, che ne è titolare, dall’obbligo di ottenere il visto quando tale carta è stata rilasciata da uno Stato membro non appartenente allo spazio Schengen;
  3. il possesso della carta di soggiorno permanente (art. 20) costituisce prova sufficiente del fatto che il suo titolare abbia la qualità di familiare di un cittadino dell’Unione, cosicché l’interessato abbia diritto, senza che siano necessarie una verifica o una giustificazione supplementari, di fare ingresso nel territorio di uno Stato membro essendo esonerato dall’obbligo di ottenere il visto.

CORTE UE, SENTENZA 18 GIUGNO 2020 (C-754/18)>> SCARICA IL TESTO IN PDF

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