Ricorso in Cassazione incoerente e oscuro è inammissibile
L’art. 366 c.p.c. indica il contenuto che il ricorso in Cassazione deve avere a pena di inammissibilità, come l’esposizione sommaria dei fatti di causa (n. 3) e l’indicazione specifica degli atti processuali (n. 6).
In generale, l’atto deve essere redatto in modo perspicuo, con chiarezza espositiva ed esaustività.
Per questa ragione, la Corte di Cassazione con l’ordinanza 28 novembre - 28 maggio 2020, n. 9996 (testo in calce) ha stigmatizzato la redazione del ricorso, predisposto da un avvocato, per l’incoerenza ed oscurità espositiva che lo connotavano. Infatti, la coerenza di contenuti e la chiarezza di forma costituiscono l'imprescindibile presupposto perché un ricorso per cassazione possa essere esaminato e deciso.
Sommario |
La vicenda
Un avvocato agiva in via monitoria per il recupero dei propri compensi professionali contro una s.a.s. La società proponeva opposizione e, nelle more, veniva dichiarata fallita. Il processo di opposizione veniva ripreso dalla curatela fallimentare. Il tribunale dichiarava improcedibile la domanda monitoria proposta dal legale e revocava il decreto ingiuntivo; in sede di gravame, la Corte d’Appello dichiarava improcedibile l’appello per genericità ex art. 342 c.p.c. Si giunge così in Cassazione, ove il ricorrente elenca undici motivi di doglianza e il Supremo Collegio ne dichiara inammissibili dieci per la “irresolubile farraginosità dell’esposizione dei fatti processuali e delle censure”. Di seguito, le ragioni della decisione.
Il ricorso deve essere chiaro e coerente
Gli ermellini dichiarano inammissibili dieci degli undici motivi di ricorso per le modalità con cui l’atto è stato redatto. In particolare, il ricorso proposto dall’avvocato:
- viola l’art. 366 n. 3 c.p.c. ove si prevede l’esposizione sommaria dei fatti di causa, in quanto non menziona le ragioni poste a base dell’opposizione a decreto ingiuntivo, quelle in contrasto e i motivi d’appello;
- contiene rifermenti a fatti e circostanze che non vengono esplicati,
- fa menzione di fatti e circostanze irrilevanti ai fini della decisione (ad esempio, indicando il numero identificativo delle raccomandate spedite al cliente).
Il ricorso redatto dal legale appare incoerente e oscuro, mentre l’atto, per essere deciso, deve essere dotato dei requisiti di coerenza e perspicuità. Tale principio si trova espresso nel codice del processo amministrativo (art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 104/2010) ove si dispone che il giudice e le parti redigano gli atti in maniera chiara e sintetica (TAR Sicilia, sent. 2203/2019). La necessità di chiarezza espositiva non è una prerogativa dell’ordinamento processuale italiano, infatti, la “Guida per avvocati”, approvata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, prevede che il ricorso debba essere redatto in modo che una semplice lettura sia sufficiente alla Corte per cogliere i punti essenziali in fatto e diritto (paragrafo 14 lett. A)1.
I motivi di ricorso devono attenere alla ratio decidendi della sentenza impugnata
La Suprema Corte dichiara inammissibili i dieci motivi di ricorso non solo per la loro redazione confusa e incoerente, ma anche perché li ritiene estranei alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di secondo grado ha dichiaro l’appello inammissibile per genericità; pertanto, il ricorso in Cassazione mira a valutare la correttezza o meno di tale statuizione. Il ricorrente, invece, nelle varie censure ha elencato elementi che non riguardano il contenuto decisorio della sentenza gravata, ad esempio, disquisendo sulla validità della procura o sulla regolarità dell’istruttoria o sulla valutazione delle prove.
Indicazione specifica degli atti su cui si fonda il ricorso
Tra le altre censure, il ricorrente si duole del giudizio di genericità del gravame formulato dal giudice di seconde cure. Tuttavia, egli non riassume o trascrive i termini in cui l’atto d'appello era stato formulato. Per valutare se effettivamente il giudizio di genericità sia erroneo è necessario poter esaminare l’atto su cui tale giudizio si fonda, eppure il ricorrente non lo ha riportato.
La Corte ricorda che quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente deve indicarli in modo specifico, a pena di inammissibilità (art. 366 c. 1 n. 6 c.p.c.). Secondo la giurisprudenza, l’onere di indicazione specifica è assolto allorché:
- sia trascritto il contenuto dell’atto ovvero lo si riassuma esaustivamente;
- venga indicata la fase processuale in cui l’atto è stato prodotto;
- sia indicato il fascicolo in cui è allegato e con quale indicizzazione (Cass. 19048/2016; Cass. 14784/2015; Cass. S.U. 16887/2013; Cass. 2966/2011).
Ebbene, nessuno dei tre succitati oneri, richiesti a pena di inammissibilità, è stato assolto dal ricorrente. Pertanto, anche il nono motivo viene dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Con la decisione in commento, la Suprema Corte censura la redazione dell’atto operata dall’avvocato, perché ritenuta oscura, confusa, incoerente e farraginosa. Dieci degli undici motivi sono dichiarati inammissibili per tale ragione, mentre la censura “residua” è inammissibile in quanto non enuncia in maniera specifica gli atti su cui si fonda il motivo, come invece richiesto dall’art. 366 c. 1 n. 6 c.p.c. Gli ermellini ricordano che:
- «la coerenza di contenuti e la chiarezza di forma costituiscono l'imprescindibile presupposto perché un ricorso per cassazione possa essere esaminato e deciso. E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati».
In conclusione, dopo aver stigmatizzato le modalità di redazione dell’atto, il Collegio lo dichiara inammissibile e dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 9996/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF
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[1] La Cassazione cita anche norme processuali d’oltreoceano, come la Rule 8, lett. (a), n. 2, delle Federal Rules of civil Procedures degli Stati Uniti, secondo cui la domanda va esposta con brevità e semplicità; tale regola è applicata così rigorosamente che, in un caso, fu ritenuto inammissibile un ricorso, perché troppo confuso per stabilire i fatti allegati (caso Stanard v. Nygren, 19.9.2011, n. 091487, Corte d'Appello del VIII Circuito U.S.A.).