Imprese e covid-19: al via i contributi a fondo perduto
L’articolo 25 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale prevede lo stanziamento di contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", demanda all'Agenzia delle entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l'attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti (cfr. Decreto Rilancio: il contributo a fondo perduto).
Ricordiamo che, in linea generale, il fondo perduto in questione è calcolato sulla base della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, secondo le seguenti percentuali:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
- In ogni caso è previsto un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.
Come accennato, tuttavia, tali disposizioni di cui all’art. 25 risultavano non operative in ragione del rinvio ad un successivo atto dell’Agenzia delle entrate.
Ebbene, con provvedimento 10 giugno 2020 (testo in calce), l’Agenzia ha finalmente definito le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto informativo dell’istanza da presentare per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui al predetto articolo 25.
Vediamo, dunque, nel dettaglio le disposizioni operative indicate dall’Ufficio ai fini della presentazione dell’istanza.
1. Modalità di predisposizione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
L’istanza di ammissione al contributo a fondo perduto andrà proposta mediante compilazione di apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate ("Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto" (clicca qui per scaricare il modello).
L’Istanza è predisposta in modalità elettronica (cfr. punto 3).
I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, nonché per la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020, sono contenuti nelle istruzioni al modello dell’Istanza.
Criteri specifici sono stabiliti per la determinazione del contributo per i soggetti che abbiano iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 o abbiano sede in territori colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza al 31 gennaio 2020 (cfr. punto 2.4 della circolare dell’Agenzia delle Entrate).
2. Contenuto informativo dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
L’istanza ex art. 25 D.L. 34/2020, deve contenere le seguenti informazioni:
- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- ·nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
- l’indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono:
- inferiori o uguali a 400.000 euro,
- superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro
- superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018;
- l’indicazione se il soggetto al 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza “Covid-19”, aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto;
- l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019;
- l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020;
- l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
- il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa.
L’istanza, inoltre, deve contenere:
- la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al comma 2 del citato articolo 25 del decreto-legge n. 34/2020 (vale a dire soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR, soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103);
- ·nel caso in cui l’ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, sia superiore a 150.000 euro, la sezione (quadro A del modello) relativa alla dichiarazione antimafia, come disciplinata dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tale sezione è prevista l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia (articolo 85 del predetto decreto legislativo). In alternativa il richiedente può dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 3 di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste). Tali informazioni sono rese in dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza.
3. Modalità e termini di trasmissione dell’istanza e di erogazione del contributo
La trasmissione dell’Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente. A tal tal fine, l’intermediario inserisce nell’Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.
In caso di errore, è possibile presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
A seguito della presentazione dell’Istanza, entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ovvero il rigetto motivato della stessa.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza.
4. Attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e sanzioni in caso di contributo non spettante
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate specifica anche quelle che sono le modalità di controllo sulle istanze e le sanzioni irrogabili in caso di percezione di contributo in assenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Sulla base dei dati presenti nell’Istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell’Istanza.
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e ss. del d.P.R. 600/73 ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione 8 da due anni a sei anni.
In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (Confisca). Inoltre, in caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.
AGENZIA ENTRATE, PROVVEDIMENTO 10 GIUGNO 2020 >> SCARICA IL TESTO PDF
AGENZIA ENTRATE, GUIDA "CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO" >> SCARICA IL TESTO PDF
AGENZIA ENTRATE, C0MUNICATO STAMPA 10 GIUGNO 2020 >> SCARICA IL TESTO PDF
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