Intercettazioni, ordinanza cautelare e diritto della difesa a copia dei file audio
Con riferimento alle intercettazioni poste a sostegno della misura cautelare, la nullità per compressione del diritto di difesa, nel relativo procedimento, deve essere valutata alla luce dell’opposizione, da parte della Procura, del diniego al rilascio di copia degli atti alla difesa.
E’ quanto si desume dalla sentenza n. 12043/2020 (testo in calce) con cui la III Sezione Penale della Corte di cassazione ha accolto il ricorso, proposto dalla pubblica accusa, avverso un’ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva annullato la misura cautelare per compromissione del diritto di difesa, consistito nel mancato rilascio di copia del file audio delle intercettazioni poste a sostegno dell’istanza cautelare.
Il fatto
Il Tribunale del riesame di Catanzaro annullava l'ordinanza impositiva della misura cautelare emessa a carico dell'indagato, per il reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ritenendo inutilizzabili ai fini cautelari le intercettazioni, delle quali era stato negato al difensore il rilascio di copie del relativo file.
Ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale eccependo la mancata compromissione del diritto di difesa, e assumendo che l’accusa aveva autorizzato, dapprima, l’ascolto delle tracce audio delle conversazioni intercettate presso l'ufficio di Procura – dove l’accesso di fatto non era mai avvenuto – e, successivamente, anche il rilascio di copia integrale degli atti.
Soggiungeva che si profilava, invece, il rischio di un uso arbitrario del diritto di difesa ove esercitato quale strumento di paralisi del processo.
Contestava, altresì, il vizio di motivazione evidenziando che il Collegio aveva erroneamente ritenuto che l’impianto accusatorio fosse basato solo sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche; laddove lo stesso era costituito da altri elementi quali pedinamenti, controlli su strada, sequestri ed arresti.
La sentenza
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso escludendo la compressione del diritto di difesa alla luce dell’autorizzazione al rilascio di copia del file, esistente in atti e allegata al ricorso, che il Tribunale aveva trascurato di valutare, limitandosi a considerare il primo diniego opposto dalla Procura.
Nella parte motiva della sentenza la Corte ha ricordato le pronunce rilevanti in materia emesse dalle massime Autorità.
In particolare, le pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, rispettivamente, hanno riconosciuto, per un verso, il diritto incondizionato della parte ad accedere alle registrazioni effettuate, utilizzate ai fini cautelari, anche prima del loro deposito ai sensi del comma 4 dell’art. 268 c.p.p. stabilendo un obbligo per il pubblico ministero di completa discovery del mezzo di prova utilizzato ai fini della imposizione della misura cautelare (Corte Costituzione, sentenza n. 336 del 10 ottobre 2008) e, per altro verso (Cass. Pen., Sez. Un, n. 20300 del 22/04/2010, Rv 246907), nel caso di diniego di accesso, l’integrazione di una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c), soggetta alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 c.p.p.
Ove tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il giudice definitivamente lo ritenga – ha ricordato ancora la Corte - egli non potrà fondare la sua decisione sul dato di giudizio scaturente dal contenuto delle intercettazioni riportato in forma cartacea, in mancanza della denegata possibilità di riscontrarne la sua effettiva conformità alla traccia fonica.
Tanto esposto in punto di diritto, la Corte ha osservato che, nel caso in esame, risultavano agli atti tempestive e specifiche richieste di rilascio di copia del file audio delle intercettazioni, poste a fondamento della misura cautelare eseguita, in relazione alle quali il pubblico ministero aveva autorizzato, in pari data, solo l’ascolto delle tracce audio.
Per tali provvedimenti la Corte ha riconosciuto che il Tribunale aveva correttamente operato una valutazione di lesività del diritto di difesa. Per contro, il Tribunale aveva omesso di considerare l’autorizzazione al rilascio di copia integrale degli atti successivamente disposta dalla procura a fronte di istanza della difesa.
Tale ultimo provvedimento autorizzativo, richiamato in ricorso ed allegato allo stesso, non era stato preso in considerazione dal Tribunale del riesame, che aveva focalizzato la sua attenzione solo sulle prime due richieste di autorizzazione menzionate, in relazione alle quali l’autorizzazione del pubblico ministero era stata effettivamente limitata al solo ascolto delle tracce audio.
La Corte ha quindi annullato con rinvio per un nuovo esame, avendo il Tribunale pretermesso la valutazione di un atto processuale rilevante ai fini della decisione della questione esaminata in via preliminare..
CASSAZIONE, SEZ. III PENALE, SENTENZA N. 12043/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF
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