Responsabilità civile

Vendita auto: risultanze del PRA superabili anche tramite testi

Si può provare con ogni mezzo che il trasferimento della proprietà è avvenuto in data anteriore rispetto a quella risultante dal PRA (Cassazione, ordinanza n. 6385/2020)

vendita autoIl contratto di compravendita di un'automobile si perfeziona con il mero consenso, validamente manifestato, tra venditore e acquirente (art. 1376 c.c.). Il negozio può essere concluso anche oralmente e l'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA; si tratta di un mezzo di pubblicità che non incide sulla validità ed efficacia del trasferimento.

I dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi per individuare il proprietario del veicolo e, quindi, possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 6 marzo 2020 n. 6385 (testo in calce).

Sommario

La vicenda

A seguito di un sinistro stradale, una delle auto coinvolte riportava dei danni. Il proprietario evocava in giudizio il titolare del veicolo antagonista e la sua compagnia assicuratrice per ottenere la condanna al risarcimento del danno. Il convenuto rimaneva contumace e l’assicurazione eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell’attore. Infatti, in base alle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), al momento del sinistro, egli non risultava proprietario del mezzo. Il danneggiato si difendeva sostenendo di aver concluso oralmente il contratto di compravendita e di aver provveduto alla trascrizione solo in epoca successiva. A suffragio di tale ricostruzione, adduceva la testimonianza del fratello. Tuttavia, il giudice di pace accoglieva l’eccezione della compagnia convenuta e rigettava la domanda attorea; lo stesso accadeva in sede di gravame. I giudici di merito non consideravano attendibile la deposizione testimoniale del fratello del danneggiato, circa la titolarità del mezzo risalente ad epoca anteriore rispetto alla trascrizione al PRA. Si giunge così in Cassazione.

La vendita di un bene mobile registrato

Secondo l’attore, la compravendita risaliva all’aprile del 2005, ma vista l’inattendibilità della testimonianza del fratello, l’unico elemento certo, per risalire alla data del trasferimento del mezzo, era rappresentato dalla trascrizione al PRA, avvenuta nel novembre dello stesso anno. In ragione di ciò, era fondata l’eccezione del difetto di legittimazione attiva sollevata dal convenuto, in quanto il sinistro era avvenuto a maggio e, in quella data, la compravendita a favore del danneggiato non risultava provata. Per comprendere meglio la questione, occorre chiarire come possa avvenire il trasferimento di un autoveicolo.

Il contratto di compravendita si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore e acquirente, validamente manifestato (art. 1376 c.c.). Non sono richiesti particolari requisiti formali. Infatti, come vedremo, la forma scritta è necessaria per la trascrizione al PRA, ma non costituisce un requisito di validità o di efficacia del negozio.

La forma richiesta per il trasferimento del bene

Il contratto di compravendita di un bene mobile, seppur registrato, non richiede la forma scritta a pena di nullità, in quanto quest’ultima si rende necessaria unicamente ai fini della trascrizione al PRA. Ne consegue che il trasferimento del bene possa avvenire legittimamente anche in forma orale e, quindi, in un momento diverso da quello risultante dal contratto scritto. Nondimeno, spetta alla parte fornire la prova che la vendita sia anteriore al negozio risultante per iscritto.

Riassumendo:

  • la vendita di un bene mobile registrato può avvenire in forma orale,
  • la forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA,
  • la parte può fornire la prova che la vendita abbia data anteriore rispetto a quella risultante dall’atto scritto. 

La testimonianza del congiunto

Circa la valutazione sull’attendibilità della testimonianza, si ricorda che il giudice può considerare:

  • gli elementi oggettivi, come la precisione del teste, la completezza della dichiarazione, l'assenza di contraddizioni;
  • gli elementi soggettivi, come il rapporto di parentela con la parte o la credibilità in relazione alle sue qualità personali.

Secondo la Suprema Corte, «costituisce ius receptum che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo sia sufficiente perché il giudice si esprima nel senso della inattendibilità della prova testimoniale» (Cass. Ord. 21239/2019). Nella fattispecie oggetto di scrutinio, il giudice, in base al proprio prudente apprezzamento, ha ritenuto di non considerare attendibile la testimonianza in virtù dell’accertato rapporto tra il teste e la parte, a prescindere dalla configurazione di uno dei casi di incapacità a testimoniare.

Sul punto giova distinguere due profili che operano su due piani distinti:

la capacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.) dipende dalla presenza di un interesse giuridico – non di mero fatto – che potrebbe indurre il teste a partecipare al giudizio;

l’attendibilità del teste riguarda la veridicità della deposizione, valutata dal giudice alla luce dei criteri oggettivi e soggettivi di cui sopra.

Per completezza espositiva, si ricorda che non sussiste più il divieto di testimoniare dei coniugi e dei parenti (art. 247 c.p.c.), pertanto, il giudice non può aprioristicamente considerare non credibile le deposizioni rese dai soggetti legati alla parte da un rapporto familiare; nondimeno, il giudicante può considerare tale elemento, unitamente agli altri, al fine di valutare la complessiva credibilità del testimone (Cass. 98/2019).

La prova testimoniale può prevalere sulle risultanze del PRA

Nel caso di specie, la testimonianza del fratello della parte era stata giudicata inattendibile, soprattutto per via del rapporto di parentela, ma anche per la mancata indicazione di elementi concreti a supporto di quanto sostenuto. La suddetta valutazione viene censurata dal ricorrente, tuttavia, trattandosi di un giudizio di merito, è sottratta al sindacato di legittimità. La Corte precisa come il giudicante abbia escluso solo l’attendibilità della testimonianza, non già il fatto che, teoricamente, essa possa prevalere sulle risultanze del PRA. Infatti, la giurisprudenza è costante nel ritenere che i dati del Pubblico Registro Automobilistico abbiano natura presuntiva e possano essere vinti con ogni mezzo di prova, inclusa la testimonianza (Cass. 7771/2016; Cass. 8415/2016).
Prima di giungere alle conclusioni, ricordiamo brevemente cosa sia il PRA.

Il Pubblico Registro Automobilistico: PRA

I beni mobili registrati, come navi, aeromobili o veicoli, sono soggetti a trascrizione (art. 2683 c.c.). In particolare, sono contenute nel Pubblico Registro Automobilistico, il PRA, le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni relative agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi (art. 2683 n. 3 c.c.). In buona sostanza, si tratta di un archivio contenente i dati tecnici del veicolo (marca, numero di telaio, cilindrata, cavalli, uso et cetera) e i dati anagrafici del proprietario (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza); inoltre, sono indicati tutti i “passaggi di proprietà” del mezzo, dalla prima immatricolazione, alle compravendite, al leasing, sino alle ipoteche, ai sequestri, ai fermi amministrativi, ai pignoramenti, alla demolizione. La trascrizione al PRA rappresenta un mezzo di pubblicità dichiarativa (art. 2684 c.c.) rivolto:

  • a dirimere conflitti tra più aventi causa dello stesso dante causa;
  • ad individuare il soggetto a cui imputare il pagamento del bollo di circolazione,
  • ad individuare il soggetto a cui ascrivere le sanzioni amministrative ex art. 196 Codice della Strada,
  • ad altri adempimenti, come la revisione dei veicoli.

Conclusioni

In definitiva, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso, in quanto il danneggiato non ha fornito la prova che il contratto di compravendita sia stato stipulato in data anteriore a quella registrata al PRA. La testimonianza del fratello, infatti, è stata considerata inattendibile, in sede di merito, e tale valutazione non è censurabile nel giudizio di legittimità.

Infine, la Corte ripercorre la propria giurisprudenza in subiecta materia e ricorda che:

  • il contratto di compravendita di un bene mobile registrato può essere concluso anche oralmente,
  • il trasferimento del bene avviene mediante il consenso manifestato dalle parti (art. 1376 c.c.),
  • il PRA rappresenta un mezzo di pubblicità volto segnatamente a dirimere conflitti tra più aventi causa dallo stesso dante causa,
  • le risultanze del PRA sono superabili con qualunque mezzo probatorio, inclusa la testimonianza

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 6385/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF

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