Responsabilità civile

Assicurazione paga oltre il massimale se non ne prova esistenza e misura

Cassazione, ordinanza n. 26813/2019: a nulla rileva che al momento dell'introduzione del giudizio quel massimale non fosse esaurito

assicurazione autoIl massimale rappresenta un elemento limitativo dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratore, pertanto, grava su di lui l'onere di provarne l'esistenza e la misura.

Nell’assicurazione sulla responsabilità civile, l'assicuratore, che intenda far valere in giudizio i limiti quantitativi contrattualmente fissati alla propria obbligazione, ha l'onere di allegare prima, e provare poi, l'esistenza del patto di massimale e la misura di questo, a nulla rilevando che al momento dell'introduzione del giudizio quel massimale non fosse esaurito.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26813 (testo in calce).

Sommario

La vicenda

Un uomo, a seguito di un sinistro stradale, subiva una frattura vertebrale; in ospedale, i sanitari non si avvedevano della lesione e lo dimettevano; il ritardo diagnostico provocava la trasformazione della frattura vertebrale (da amielica a mielica), determinando dei postumi permanenti più gravi di quelli che si sarebbero verificati in caso di corretta diagnosi. Il danneggiato e i suoi congiunti agivano in giudizio contro l’azienda sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni patiti. L’ospedale si costituiva e chiamava in garanzia la propria assicurazione, per essere tenuto indenne in caso di accoglimento della richiesta risarcitoria. In primo grado e in secondo grado, la domanda attorea veniva accolta e la compagnia assicurativa versava l’indennizzo ai danneggiati; la stessa eccepiva l’esaurimento del massimale. La corte d’appello riteneva tardiva la difesa dell’assicurazione e non la esaminava. La società assicurativa ricorreva in Cassazione.

Superamento del massimale: eccezione o allegazione difensiva?

La censura sollevata dall’assicurazione riguarda la problematica afferente al superamento del massimale. Secondo la società, si tratta di una mera allegazione difensiva, mentre il giudice d’appello la considera un’eccezione, sollevata tardivamente e, quindi, non meritevole di esame. Qual è la differenza? In estrema sintesi:

  • la mera difesa è introducibile anche in sede di gravame,
  • l’eccezione, invece, è soggetta alle preclusioni istruttorie (art. 167, 183 c.p.c.) e non può essere sollevata per la prima volta in appello (art. 345 c.p.c.).

La ricorrente giustifica la propria condotta processuale, sottolineando che l’esaurimento del massimale si era verificato in grado d’appello e, quindi, la relativa deduzione non poteva avvenire in primo grado. Come vedremo, i giudici di legittimità considerano l’esaurimento del massimale come un’eccezione in senso stretto, da sollevare nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie stabilite dagli artt. 167 e 183 c.p.c. Prima si soffermarci su tale aspetto, ricordiamo brevemente cosa sia il massimale.

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Il massimale nel contratto di assicurazione

Nelle polizze assicurative sulla responsabilità civile, quasi sempre, è inserito un massimale: si tratta della somma massima che può essere erogata a titolo di indennizzo per gli eventi coperti dalla garanzia assicurativa. Naturalmente, più alto è il massimale (ossia l’importo che la compagnia assicurativa è disposta a pagare in caso di sinistro), maggiore sarà il premio che l’assicurato dovrà corrispondere. Diverso dal massimale è il concetto di franchigia, ossia la non indennizzabilità di quei danni che non superino una certa soglia.

Il massimale è un elemento essenziale del contratto?

La risposta dei giudici di legittimità è negativa. In particolare, in tema di assicurazione per la responsabilità civile, il contratto può essere validamente stipulato senza la pattuizione del massimale. Del resto, il massimale rappresenta solamente un elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, pertanto, grava su di lui l'onere di provarne l'esistenza e la misura. In mancanza dell’allegazione probatoria sulla presenza e sull’entità del massimale, deve essere accolta la domanda di garanzia proposta dall'assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale stesso (Cass. 3173/2016; Cass. 17459/2006).      

Si segnala che un orientamento di legittimità (Cass. 10811/2011), ormai recessivo, considerava il massimale tra gli essentialia negotii, ossia tra gli elementi indispensabili per la conclusione del contratto. La Corte, con la pronuncia oggetto di scrutinio, stigmatizza tale ricostruzione e la confuta argomentando su due punti.

1) Non costituisce un elemento essenziale del contratto

Come abbiamo visto, il massimale rappresenta il limite della portata dell’obbligazione indennitaria gravante sull’assicuratore. Il suddetto limite è simile al valore del bene assicurato nelle assicurazioni sulle cose. Analizziamone le differenze:

  • nelle assicurazioni di cose è vietata la soprassicurazione (art. 1908 c.c.), ossia non si può attribuire alle res un valore superiore a quello effettivo; tale divieto è espressione del principio indennitario, coessenziale all'assicurazione contro i danni; pertanto, la mancanza della pattuizione sul valore snaturerebbe la causa del contratto, nella misura in cui consentirebbe la percezione da parte dell'assicurato di indennizzi superiori al valore della cosa assicurata;
  • nelle assicurazioni di responsabilità, invece, non è  concepibile la nozione di soprassicurazione o sottoassicurazione e la misura del massimale garantito è lasciata alla libera pattuizione delle parti.

Da quanto sopra, emerge che «il contratto potrebbe essere dunque stipulato per un qualsiasi massimale, senza che ciò incida sulla natura o sulla causa del contratto, così come potrebbe essere stipulato per un massimale illimitato, ipotesi non sconosciuta alla prassi commerciale».

2) Non costituisce fonte dell’obbligazione indennitaria

La fonte dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore è da ricercarsi nella verificazione di un sinistro  con le caratteristiche indicate nel regolamento contrattuale. Pertanto, la presenza del massimale e la sua misura non costituiscono i fatti generatori del credito dell'assicurato, ma sono  solo elementi limitativi del debito dell'assicuratore. In quanto tali, essi debbono essere allegati e provati da quest'ultimo, secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c..

Esaurimento del massimale in corso di causa

La Suprema Corte considera irrilevante la circostanza che il massimale si sia esaurito in corso di causa. Infatti, ai fini della limitazione dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore, rileva unicamente la pattuizione del massimale e non il suo esaurimento. Questo perché nell’assicurazione sulla responsabilità civile il massimale potrebbe anche mancare. Pertanto, «l'assicuratore che intenda far valere in giudizio i limiti quantitativi contrattualmente fissati alla propria obbligazione, ha l'onere di allegare prima, e provare poi, l'esistenza del patto di massimale e la misura di questo, a nulla rilevando che al momento dell'introduzione del giudizio quel massimale non fosse esaurito. Allegazione e prova che, ovviamente, riguardando un'eccezione in senso stretto, debbono avvenire nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie stabilite dagli artt. 167 e 183 c.p.c.». Tale orientamento trova il proprio ubi consistam nella circostanza che il limite del massimale sia un fatto impeditivo o modificativo della pretesa dell’assicurato, pertanto spetta all’assicuratore «provarne il fatto costitutivo, ossia che il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione sia inferiore all’indennizzo invocato dall’assicurato» (Cass. 3173/2016).

Conclusioni

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte conferma l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il massimale nell’assicurazione della responsabilità civile non costituisce un elemento essenziale del contratto, che può stipularsi anche senza la pattuizione di esso. Infatti, l’elemento costitutivo della pretesa dell’assicurato è l’avverarsi di un sinistro con le caratteristiche descritte nel contratto. Infine, è sempre onere dell’assicuratore provare l’esistenza e l’ammontare del massimale e tale allegazione va effettuata nel rispetto dei limiti processuali dettati dagli artt. 167, 183 c.p.c. Pertanto, se l’assicuratore non provvede in tal senso tempestivamente, la domanda di garanzia proposta dall’assicurato va accolta comunque, a prescindere da qualsiasi limite di massimale.

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