Clausola vista e piaciuta: portata, limiti e vessatorietà
Nell'ambito dei contratti di compravendita, l’art. 1490 c.c. dispone che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore; la norma prevede, inoltre, che il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Sul tema pubblichiamo una traccia e un suo possibile svolgimento.
Traccia
Sempronia, in data 13 aprile 2019, acquistava una moto usata da Mevio il quale la rassicurava circa il buono stato del veicolo, la mancanza di vizi, e lo sporadico uso da parte del precedente proprietario.
Le parti decidevano inoltre di sottoscrivere un contratto di compravendita inserendo la clausola “vista e piaciuta”.
Pochi giorni dopo l’acquisto, mentre percorreva una strada di campagna, Sempronia avvertiva un anomalo rumore proveniente dal motore della moto e conseguentemente si recava immediatamente in un’officina al fine di far esaminare il veicolo.
Il meccanico, dopo essersi riservato alcuni giorni per individuare la causa, informava in data 30 aprile 2019 Sempronia della rottura di un componente meccanico interno e che la riparazione avrebbe avuto un costo di circa 1.800 euro. Il medesimo giorno Sempronia, avendo avuto piena conoscenza del vizio, informava Mevio della sua intenzione di far valere la garanzia per vizi. Il venditore tuttavia negava ogni pretesa invocando la clausola “vista e piaciuta”.
Sempronia allora decideva di rivolgersi ad un legale per avere chiarimenti circa le possibili soluzioni.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronia, rediga motivato parere.
Sommario
Normativa di riferimento
Art. 1476 - Obbligazioni principali del venditore
Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Art. 1490 - Garanzia per i vizi della cosa venduta.
[I]. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Art. 1491 - Esclusione della garanzia.
[I]. Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Art. 1492 - Effetti della garanzia.
Nei casi indicati dall'articolo il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
[II]. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Art. 1494 - Risarcimento del danno.
[I]. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
[II]. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Art. 1495 - Termini e condizioni per l'azione.
[I]. Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
[III]. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
Giurisprudenza di riferimento
Cassazione civile sez. un., 03/05/2019, n. 11748: In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.
Cassazione civile sez. VI, 19/10/2016, n. 21204: Il venditore di una vettura usata è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta «nello stato come vista e piaciuta» e ciò a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma esclusivamente a vizi di costruzione del bene venduto.
Tribunale Torino sez. II, 13/11/2017, n. 5396: In tema di compravendita, l'operatività della garanzia ex articoli 1494 e 1495 del Cc presuppone la natura occulta dei vizi e pone a carico del venditore una presunzione di conoscenza degli stessi. Pertanto, al fine di escludere l'obbligo della garanzia invocata dal compratore in applicazione delle suddette norme, il venditore è tenuto a fornire la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi medesimi. Nel caso di specie, avente a oggetto i vizi e difetti dell'immobile acquisito, una simile prova da parte del venditore è mancata, sicché il giudice non ha potuto arrestare, neppure a tale stadio liminale, lo scrutinio delle pretese attoree.
Risoluzione del parere
Il parere sottoposto all’attenzione del candidato riguarda la situazione di Sempronia che, per acquistare una moto usata, sottoscriveva un contratto di compravendita dotato della clausola “vista e piaciuta”. Dopo qualche giorno emergeva la presenza di un vizio interno al motore della moto la cui riparazione, secondo il preventivo del meccanico, sarebbe costata circa 1.800 euro. Il venditore Mevio, dopo che Sempronia aveva provveduto a denunciare il vizio, declinava ogni responsabilità avvalendosi della clausola vista e piaciuta
In via preliminare e per una corretta disamina della questione è opportuno esaminare quali sono le obbligazioni poste in capo alle parti, dopo la stipula di un contratto di compravendita.
Il compratore è obbligato al pagamento del prezzo nel luogo e nel termine indicato dal venditore, mentre quest’ultimo è obbligato a consegnare la cosa al compratore, a fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto e a garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.
Con particolare riferimento a questo ultimo aspetto viene subito in rilievo le disposizioni di cui all’art. 1940 ss c.c. che prevedono la garanzia da vizi della cosa venduta. L’art.1491 c.c. disciplina invece il caso di esclusione della garanzia, se al momento della sottoscrizione del contratto i vizi erano noti al compratore ovvero se gli stessi erano facilmente riconoscibili.
Il compratore come rimedio può, entro il termine di otto giorni dalla scoperta qualora si tratti - come nel caso de quo - di vizi occulti, denunciarne l’esistenza al venditore ed avvalersi della garanzia, così come previsto dall’art. 1945 c.c., richiedendo la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
Orbene viste le disposizioni rispettivamente degli artt. 1940, 1941 e 1942 c.c. il caso risulterebbe di facile ed immediata soluzione.
Tuttavia dalla traccia emerge come le parti abbiano sottoscritto un contratto della clausola “vista e piaciuta” ed è quindi opportuno comprendere se tale clausola possa comportare per l’acquirente l’esclusione della garanzia per ogni tipo di vizio, compreso quello occulto. Il comma II dell’art. 1490 c.c. prevede che il patto limitativo della garanzia operi qualora il venditore abbia taciuto in mala fede al compratore i vizi della cosa ed è quindi necessario comprendere se la sua apposizione renda legittima la possibilità, per il compratore, di agire nei confronti del debitore.
È ormai orientamento prevalente della Corte di Cassazione quello per cui “il venditore di una vettura usata è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta «nello stato come vista e piaciuta» e ciò a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma esclusivamente a vizi di costruzione del bene venduto”.
Ed in effetti anche esaminando il tenore letterale della norma, la clausola “ a vista” indica solamente i vizi visibili e agevolmente comprensibili e non quelli occulti, ad aggiungersi che il generale principio di buona fede che governa l’istituto del contratto, prevede che la clausola “vista e piaciuta” non può essere utilizzata dal venditore per risultare esente da responsabilità per vizi che non potevano essere individuati con la normale diligenza.
Orbene per le argomentazioni fino a qui svolte si deve affermare che tra Sempronia e Mevio vi sia stato un contratto valido ed efficace e che la clausola “vista e piaciuta” non esonera il venditore per la responsabilità da vizi occulti.
Nonostante tra la vendita e la denuncia del vizio siano passati più di otto giorni, la denuncia di Sempronia risulta effettuata nei termini dell’art. 1495 c.c. in quanto effettuata nello stesso momento in cui il meccanico informava la stessa circa la presenza del vizio.
L’effettiva conoscenza da parte di Sempronia deve coincidere con il momento il cui il meccanico la informava, con la conseguenza che il termine di otto giorno decorrerà da quella data.
Concludendo, le parti possono legittimamente apporre ad un contratto la clausola “vista e piaciuta”, ma la stessa - in virtù del tenore letterale e del principio di buona fede - non esime il venditore dal garantire la cosa da vizi occulti.
Il vizio di un componente del motore non è immediatamente riconoscibile anche dal compratore più diligente, ma emerge solamente dopo l’intervento di una persona qualificata, come un meccanico.
Da ciò deriva che Mevio, stante la tempistica denuncia da parte di Sempronia, è obbligato a offrire tutela al venditore per i vizi della cosa.
Dato che l’ammontare delle spese di riparazione è stato individuato in 1.800 euro, Sempronia potrà adire il giudice civile competente chiedendo o la riduzione del prezzo d’acquisto ovvero il risarcimento del danno in relazione al costo necessario per riparare il veicolo.
Si consiglia quindi a Sempronia di convenire il giudizio Mevio per ottenere, oltre alla riduzione del prezzo, anche la condanna al pagamento di una somma uguale alle spese sostenute per eliminare il vizio occulto, presente sin dal momento della stipula del contratto.
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