Decreto penale: sì a norma successiva che sostituisce pena detentiva in pecuniaria
La Terza sezione della Corte di cassazione con sentenza 12 luglio 2019, n. 30691 (testo integrale in calce) ha affermato che il comma 1-bis dell'art. 459 c.p.p., introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, che, in relazione al decreto penale di condanna, ha previsto una deroga a quanto disposto dall'art. 135 c.p. in ordine al ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, è norma processuale con effetti sostanziali, in quanto comporta un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto al precedente, nonostante sia collegato alla scelta del rito, e si applica, quindi, anche nelle ipotesi in cui il decreto penale sia stato emesso precedentemente ma divenuto esecutivo successivamente, ai sensi dell'art. 2 comma 4 c.p.
Sommario
- Il comma 1-bis dell'art. 459 c.p.p. introdotto dalla Riforma Orlando
- Il principio di diritto affermato dalla Corte
- Il rimedio per ottenere l'applicabilità della nuova norma
Il comma 1-bis dell'art. 459 c.p.p. introdotto dalla Riforma Orlando
Come noto, l'art. 1, comma 53 della Legge n. 103 del 23 giugno 2017 (Riforma Orlando), ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 459 c.p.p., inerente al ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive che, precedentemente, era disciplinato dall'art. 135 c.p.. Tale ultimo articolo prevede che la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, si effettui calcolando 250 euro o frazione di 250 euro di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
Con la Riforma Orlando invece viene introdotta una deroga alla disciplina ordinaria, nel caso dei decreti penali di condanna. In tal caso infatti, il computo va effettuato tra una forbice che oscilla tra un minimo di € 75 per il giorno di pena detentiva ad un massimo di € 225, pari al triplo dell'ammontare di € 75. Nella determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria, il Giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare.
La modifica introdotta con la Riforma Orlando è entrata in vigore il 3 agosto 2017, ponendo importanti questioni di diritto intertemporale; ovvero se tale deroga di applichi anche ai decreti penali emessi prima dell'entrata in vigore della riforma, ma divenuti esecutivi successivamente.
Il principio di diritto affermato dalla Corte
La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento.
Nel caso di specie, il difensore dell'imputato proponeva Ricorso per Cassazione avverso il decreto penale di condanna che, nel determinare la pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva, applicava le regole dettate dall'art. 135 c.p., in luogo di quelle, più favorevoli, previste dal nuovo comma 1-bis dell'art. 459 c.p.p.
La Corte di Cassazione ha affermato che il comma 1-bis dell'art. 459 c.p.p., pur essendo una norma processuale, ha indubbiamente delle ricadute sul piano sostanziale, in quanto implica un trattamento sanzionatorio più favorevole, anche se collegato alla scelta del rito.
Già con la sentenza Cass. Pen. sez. IV n. 5034/19, la Corte si era pronunciata sull'applicabilità dell'art. 2 comma 4 c.p. alle riduzioni collegate alla scelta del rito. Infatti, nel caso previsto dall'art. 442 comma 2 c.p.p., così come novellato dalla L. 103/2017 – nella parte in cui prevede che, in ipotesi di contravvenzioni, la diminuzione per la scelta del rito sia della metà e non di un terzo come per i delitti – si applica anche ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, in virtù dell'art. 2 comma 4 c.p., in quanto norma aventi ricadute sul trattamento sanzionatorio e quindi avente effetti sostanziali.
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Ma vi è di più. La Corte, pur condividendo le argomentazioni addotte dalla difesa, ha dichiarato il Ricorso inammissibile in quanto avverso il decreto penale è proponibile dall'imputato solo l'opposizione prevista dall'art. 461 c.p.p.
Quale potrà essere quindi il rimedio esperibile dal difensore dell'imputato nel caso in cui venga emesso un decreto penale che non tenga conto della nuova disciplina introdotta con la Riforma Orlando?
Secondo gli ermellini, l'unico strumento di tutela è l'incidente di esecuzione. Infatti, il ricorrente, una volta divenuto esecutivo il decreto penale, potrà chiedere al giudice dell'esecuzione che venga applicata la disciplina prevista dal comma 1-bis dell'art. 459 c.p.p., in relazione all'art. 2, comma 4 c.p., essendo entrata in vigore la disciplina più favorevole prima della esecutività del decreto penale di condanna.
CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 30691/2019 >> SCARICA IL TESTO PDF
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