Codice della crisi d'impresa
Pubblichiamo il testo del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
Codice della crisi d'impresa
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007)
(G.U. n. 38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)
Vigente al: 15-8-2020
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza;
Vista la raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, comma 25, lettera a), che richiede il parere del Consiglio di Stato per l'emanazione di testi unici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2018;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 5 dicembre 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2019;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attivita' commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o societa' pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:
a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;
b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.
3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle societa' pubbliche.
4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; (1)
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore; (12)
f) «società pubbliche»: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
[g) «grandi imprese»: le imprese che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta; (2)]
h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto; (3)
i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) «parti correlate»: si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate; (4)
m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
m-bis) «strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»: le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi; (5)
n) «elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'elenco, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice; (6)
o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa; (7)
o-bis) «esperto»: il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata; (8)
p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; (9)
q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni; (10)
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;
[u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi (11).]
(1) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
(2) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
(3) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
(4) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022.
(5) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.
(6) Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.
(7) Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d), nn. 1) e 2), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.
(8) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
(9) Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020, e dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dalla medesima data del 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del citato D.Lgs. n. 83/2022. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.
(10) Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.
(11) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
(12) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.
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Art. 3.
Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa (1)
1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.
4. Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3: (2)
a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.
Art. 4.
Doveri delle parti (1)
1. Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza. (2)
2. Il debitore ha il dovere di:
a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto;
b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
c) gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e 21.
3. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni, assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione svolta nell'ambito della composizione negoziata è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso dell'esperto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.
4. I creditori e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6. (3)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.
(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lett. b), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.
Art. 5.
Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie (1)
1. Le nomine dei professionisti effettuate dalle commissioni di cui all'articolo 13, comma 6, dall'autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza.
2. Per assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1, il segretario generale della camera di commercio del capoluogo di regione comunica alle autorità che hanno nominato i membri delle commissioni gli incarichi conferiti. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata entro il 15 gennaio di ciascun anno e riguarda gli incarichi conferiti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza vigila sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.
4. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal presente codice sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.
(15) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure (1)
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Economicità delle procedure».
Art. 5-bis.
Pubblicazione delle informazioni, del test pratico e della lista di controllo (1) (2)
1. Nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e sulle procedure di esdebitazione previsti dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d'impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione.
2. Nei siti istituzionali di cui al comma 1 sono altresì disponibili un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, nell'ambito della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Il contenuto della lista di controllo è definito con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 13. (3)
(1) Articolo premesso dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
(2) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.
(3) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.
Art. 6.
Prededucibilità dei crediti (1)
1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:
a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; (2)
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;
d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento (3).
2. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure. (4)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
(2) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, lett. a), n. 1), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.
(3) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, lett. a), n. 2), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.
(4) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.
Art. 7.
Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza (1)
1. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.
2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:
a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;
b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.
3. Ferme le ipotesi di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2. (2)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
(2) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.
Art. 8.
Durata massima delle misure protettive (1)
1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.
2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nei procedimenti disciplinati dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio. (1)
1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD). (1)
2. I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni. (2)
2-bis. Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni. (3)
5. Ai fini della validita' ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata e' equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
[6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal comma 2 sono a carico della massa. (5)]
(2) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, lett. b), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.
(3) Comma inserito dall'art. 4, comma 3, lett. c), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.
(4) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, lett. d), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.
(5) Comma abrogato dall'art. 4, comma 3, lett. e), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, a decorrere dal 28 settembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 136/2024; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 56, comma 4, del citato D.Lgs. n. 136/2024.
2. Avverso il provvedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. E' sempre ammesso il ricorso per cassazione.
3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

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Commentario breve alle leggi su crisi di impresa e insolvenza di Maffei Alberti Alberto