Reclamo avverso il decreto di revoca dell'affidamento preadottivo del minore, proposto dal tutore
CORTE D'APPELLO DI
SEZIONE PER I MINORENNI
RECLAMO EX ART. 24 L. 4.5.1983 N. 184
Il sig.
, nato a
il
, residente in
, via
n. (C.F.
), nella propria qualità di tutore del minore
in forza del provvedimento
(doc. n. 1), rappresentato e difeso dall'avv.
(C.F.
), e domiciliato presso il suo studio in
, via
n.
(pec:
; fax:
), giusta procura ![]()
PREMESSO CHE
- con ordinanza del
n.
il Tribunale per i Minorenni di
, pronunciando in camera di consiglio ai sensi dell'art. 22, comma 6, L. 4.5.1983 n. 184, ha disposto l'affidamento preadottivo del minore
, nato a
, il
(C.F.
), ai sigg.ri
e
, uniti in matrimonio dal ![]()
- con il medesimo provvedimento il Tribunale determinava le seguenti modalità di svolgimento dell'affidamento:
(doc. n. 2);
- l'affidamento ha avuto inizio in data
, quando il minore veniva effettivamente collocato presso la famiglia affidataria, e si è protratto per oltre nove mesi, durante i quali il minore
si è inserito perfettamente nel nuovo ambiente familiare;
- tuttavia, con decreto motivato n.
/
del
il medesimo Tribunale ha revocato l'affidamento preadottivo, rilevando l'esistenza di una situazione di tensione tra i coniugi affidatari, tale da ostacolare la convivenza con il minore e comportare un serio e grave pregiudizio per la serena e corretta crescita dello stesso;
RECLAMA
il decreto motivato n.
/
(doc. n. 3), depositato il
, comunicato il
(doc. n. 4), con il quale il Tribunale per i Minorenni di
in camera di consiglio ha revocato l'affidamento preadottivo del minore
ai coniugi sigg.ri
e
, per i seguenti
MOTIVI
Il provvedimento reclamato è erroneo nella parte in cui ritiene accertata l'esistenza di una situazione di tensione tra i coniugi affidatari tale da ostacolare e comunque rendere pregiudizievole la convivenza. ![]()
La scelta di procedere immediatamente alla revoca dell'affidamento preadottivo, oltre che ingiustificata, non appare nemmeno in sintonia con il dettato normativo dell'art. 22 L. 4.5.1983 n. 184, il cui ultimo comma prevede espressamente che, in caso di accertate difficoltà, il Tribunale debba convocare gli affidatari e il minore, alla presenza se del caso di uno psicologo, disponendo ove necessario interventi di sostegno psicologico e sociale ![]()
Per i suesposti motivi il sig.
, come sopra rappresentato e difeso
CHIEDE
che l'Ecc.ma Corte d'Appello sezione per i minorenni, sentito il reclamante, il Pubblico Ministero ed esperiti gli opportuni accertamenti ed indagini, voglia revocare il decreto motivato n.
/
del
pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di
, disponendo l'affidamento preadottivo del minore
, nato a
, il
, residente in
, via
, (C.F.
), ai coniugi sig.
e sig.ra ![]()
Ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. la difesa del sig.
dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati in epigrafe.
Ai sensi dell'art. 82, 1° comma, L. 4.5.1983 n. 184, il presente atto e la relativa procedura è esente da imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
![]()
Avv. ![]()
Si producono:
1) copia provvedimento
di nomina del tutore;
2) copia autentica del provvedimento n.
/
del Tribunale per i Minorenni di
;
3) comunicazione di cancelleria in data
;
PROCURA ALLE LITI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ![]()
IL CANCELLIERE ![]()
__________________________
Ai sensi dell'art. 82 legge 4 maggio 1983, n. 184, tuttora vigente in quanto non espressamente abrogato dal D.p.r. n. 115/2002 recante il T.U. sulle spese di giustizia gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla legge sull'adozione nei riguardi di minori d'età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici ufficiali.
Il D.L. n. 90/2014 ha statuito l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti endoprocedimentali indicati dall'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012. Le parti, però, hanno la facoltà (non l'obbligo) di depositare telematicamente anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio (cfr. D.L. n. 83/2015 conv. in L. n. 132/2015). L'obbligo di deposito telematico nei tribunali decorre dal 25.6.2014 per i procedimenti iscritti a ruolo dal 30.6.2014; e dal 31.12.2014 per i procedimenti già pendenti alla data del 30.6.2014; mentre nelle Corti di Appello decorre dal 30.6.2015.
A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 38 della L. n. 219/2012 dall'1.1.2013 i provvedimenti del Tribunale ordinario e del Tribunale dei minorenni devono essere presi in camera di consiglio sentito il PM; detti provvedimenti sono immediatamente esecutivi, a meno che il Tribunale non disponga diversamente; ed infine, se il provvedimento è emesso dal Tribunale per i minorenni, il reclamo deve essere proposto avanti alla sezione di Corte d'Appello per i minorenni.