SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Sezione III Penale
Sentenza 19 aprile - 5 ottobre 2018, n. 44554
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAVALLO Aldo - Presidente -
Dott. ACETO Aldo - Consigliere -
Dott. REYNAUD Gianni Filippo - Consigliere -
Dott. CIRIELLO Antonella - rel. Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA;
nei confronti di:
D.F., nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza dei 06/12/2017 del TRIB. LIBERTA' di COSENZA;
sentita la rela7lone svolta dal Consigliere ANTONELLA CIRIELLO;
udite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Svolgimento del processo
1. Con decreto emesso in data 17.11.2017, il G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza ha disposto n sequestro preventivo del cane di proprietà di D.F., indagato in ordine di reato di cui all'art. 594 ter c.p., poichè sottoponeva a sevizie lo stesso colpendolo ripetutamente con calci, pugni e con una cintura. Contro il disposto sequestro ha proposto istanza di riesame il difensore dell'indagato, chiedendone la revoca.
2. Con ordinanza emessa in data 06.12.2017, il Tribunale per il Riesame di Cosenza ha annullato il decreto di sequestro preventivo, ritenendo assenti i presupposti del reato, giacche lo per cosse sarebbero state inflitte non a titolo gratuito bensì a scopo educativo e non avrebbero lasciato tracce visibili sul corpo dell'animale.
3. Avverso tale ardi nanna ha proposto ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero, chiedendone l'annullamento.
Il PM demente ha dedotto il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 544 ter c.p., in cui sarebbe ricorso il giudice territoriale, poichè la norma citata incrimina diversi comportamenti, tra i quali, in particolare, il cagionare urla lesione all'animale oppure il sottoporlo a sevizie, in assenza di lesioni, precisando che quest'ultima condotta doveva essere ritenuta oggetto di contestazione nel caso di specie.
In tale prospettiva, avrebbe errato il giudice di merito nel valorizzare, per escludere il reato, la mancanza di crudeltà di necessità, trattandosi di profili rilevanti solo con riferimento alla diversa condotta di lesioni; inoltre l'art. 544 ter c.p., con riferimento alla condotta di sottoposizione a sevizie, non richiede neppure che i crudeli maltrattamenti abbiano lasciato segni visibili sul corpo dell'animale.
Motivi della decisione
4- Il ricorso è fondato.
Come è (Ndr: testo originale non comprensibile) ter cod. pen. è una fattispecie penale a forma libera, qualificabile quale "norma a più fattispecie, con modalità diverse di concretizzazione dell'offesa al bene giuridico, la cui eventuale plurima realizzazione configura comunque un solo reato (Sez. 3, n. 39159 del 27/03/2014 - dep. 24/09/2014, Muccini, Rv. 26029501).
In particolare il primo comma differenzia la condotta di aver cagionato all'animale una "lesione" (Ndr: testo originale non comprensibile) senza di necessità, dalla condotta di sottoposizione dell'animale a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.
Questa (Ndr: testo originale non comprensibile) chiarito, per quanto qui rileva, che il requisito della crudeltà e (Ndr: testo originale non comprensibile) previsto per la sola ipotesi della condotta che cagiona "lesioni", e non (Ndr: testo originale non comprensibile) descritte nel primo comma dell'art. 544 ter (in termini Sez. 3, n. 32837 del 27/06/ (Ndr: testo originale non comprensibile) n. 29/07/2013, Prota e altro, Rv. 25591101).
Tale (Ndr: testo originale non comprensibile) anche dai lavori preparatori tale riforma), che ha inteso (Ndr: testo originale non comprensibile) prevista, incriminando, quali delitti, condotte di maltrattamento (Ndr: testo originale non comprensibile) talune delle quali già contemplate della contravvenzione di cui all'art. (Ndr: testo originale non comprensibile) anch'essa di riformulazione (risultando non condivisibile (Ndr: testo originale non comprensibile) giudice di merito, ch condurrebbe ad una inammissibile (Ndr: testo originale non comprensibile) rispetto al regime di cui al previgente art. 727 c.p., quanto (Ndr: testo originale non comprensibile) sottoposizione dell'animale a fatiche insopportabili).
In tale prospettiva, a fronte della contestazione provvisoria in atti, con la quale risulta contestato al ricorrente il reato con riferimento alla condotta di sevizie, cui l'animale è stato sottoposto, senza che si siano prodotte lesioni (come risulta pacifico dalla lettura del provvedimento impugnato, ove, a pag. 3 ove si escludono lesioni conseguenti alla percosse, in quanto il cane presentava solo una micosi) deve ritenersi fondato il ricorso del Pubblico Ministero.
4.1 Ed infatti il Giudice del riesame non ha fornito una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali citati, escludendo il fumus del reato a fronte di una errata interpretazione delle norme di diritto, giustificando le sevizie (consistenti nell'aver colpito l'animale ripetutamente con calci, pugni, con una cintura e persino lanciandolo contro i muri) con presunti scopi educativi, e cioè rifacendosi ad una regione giustificativa che non risulta idonea ad escludere la condotta contestata, che, come visto, assume rilevanza solo con riguardo alla fattispecie delle lesioni.
L'annullamento dell'ordinanza impugnata è pronunciato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Cosenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cosenza, sezione riesame.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018.