Processo tributario: la tardiva costituzione del resistente
È un principio di diritto consolidato quello secondo cui l’ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all’art. 23 c. 1 Dlgs. 546/1992 (Codice del Processo Tributario), di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all’ art. 32 c.1 Dlgs 546/1992, di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale.
Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell’art. 23 c. 1 che non prevede, a differenza del precedente art. 22 c. 1, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell’inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato nonché sull’esigenza di salvaguardare il diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost.
Questo orientamento, benché, come detto, ormai pacifico, è, tuttavia, pregiudizievole per gli interessi del ricorrente, spesso semplice persona fisica, in quanto permette, all’ente creditore di costituirsi a ridosso della trattazione della causa, rendendo difficoltose le controdeduzione di parte instante.
Infatti, nei casi di trattazione in camera di consiglio, il ricorrente potrebbe, in base al disposto dell’art. 32 c. 3 Dlgs. 546/1992 , solamente depositare brevi memorie di replica entro 15 giorni dalla costituzione avversaria, mentre nel caso di trattazione in pubblica udienza, avrebbe appena 20 giorni per articolare le proprie difese in udienza, salva l’opzione, meramente eventuale, di ottenere un rinvio della discussione ex art. 34 c. 3 Dlgs. 546/1992.
È ben evidente, insomma, come in una situazione del genere la parte debole del rapporto contenzioso, il ricorrente-contribuente, si possa trovare in una situazione di notevole svantaggio processuale rispetto al resistente-ente pubblico.

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Compendio di diritto tributario Tesauro Francesco, UTET GIURIDICA, 2018Un possibile rimedio a questa disparità è quello individuato da un indirizzo Giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, consolidatosi nel tempo e secondo cui la mancata costituzione del resistente entro i 60 giorni successivi alla notifica del ricorso comporta, similmente a quanto previsto nel processo civile dall’art. 167 c. 2 c.p.c., la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 11943/2016, Cass. 6437/2015, Cass. 2925/2010, Cass. 18962/2005, Cass. 7329/2003, CTR Lazio 2155/2017 e CTP Caltanissetta 424/2014).
L’ancoraggio normativo del suddetto indirizzo è offerto dal terzo comma del già citato art. 23 Dlgs. 546/1992 secondo cui: “Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa”.
La giurisprudenza in oggetto, pur ribadendo anch’essa che la tardiva costituzione del resistente non comporta l’inammissibilità della stessa, specifica che la possibilità di proporre determinate eccezioni è necessariamente legata all’osservanza delle forme prescritte dalla legge (cfr Cass. 7329/2003 cit.) come appunto il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso.
Tale conclusione è, altresì, confermata dalla dottrina (cfr. Finocchiaro, Commentario al nuovo processo tributario, Milano, 1996, 487 e Trovato, Lineamenti del nuovo processo tributario, Padova, 1996, 132) che in essa vede un irrinunciabile nesso di coerenza sistematica con le preclusioni previste nel già citato art. 167 c.p.c. per il processo civile e dal disposto dell’art. 72 Disp. Att. Dlgs. 546/1992 secondo cui, nelle controversie pendenti alla data dell’entrata in vigore del decreto legislativo, parte resistente può costituirsi entro il termine di cui all’art. 32 c. 1; un inciso, questo, che sarebbe ovviamente superfluo se tale regola valesse anche per gli i procedimenti futuri.
Il principio in esame appare, dunque, di grande interesse per le ragioni difensive del contribuente, perché compensa l’evidente squilibrio processuale a favore dell’ente pubblico di potersi costituirsi in giudizio nell’imminenza della trattazione, obbligandolo a depositare entro tempi congrui e certi i propri scritti difensivi che di norma riguardano l’esistenza del credito e la rituale notifica degli atti della riscossione, eccepibili solo su istanza di parte.

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Introduzione al diritto amministrativo Picozza Eugenio, CEDAM, 2018(Altalex, 19 ottobre 2018. Articolo di Andrea Persi)