Equo processo: le garanzie previste dall’art. 6 CEDU

Articolo, 18/06/2018

La Convenzione e la Corte EDU 

Le violazioni dei diritti sostanziali e processuali riconosciuti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sono sanzionate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, o Corte di Strasburgo (artt. 19 e ss. CEDU). La competenza della Corte EDU è sancita dall’art. 32 CEDU, a norma del quale essa “si estende a tutte le questioni riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che le verranno sottoposti alle condizioni previste dagli artt. 33, 34, 46 e 47”. La Corte ha natura contenziosa, eccetto l’ipotesi dei pareri consultivi. 

Si potrà adire la Corte EDU, nel caso in cui si ritenga che lo Stato contraente non abbia rispettato gli obblighi contrattuali discendenti dall’art. 1 della Convenzione europea. CEDU e Corte sono fondamentali strumenti sovranazionali di tutela dei diritti umani. La modalità di accesso alla Corte prevede due tipi di ricorso: uno è il ricorso interstatale, solo per gli Stati membri, e l’altro il ricorso individuale, per i singoli (rispettivamente, artt. 33 e 34 CEDU). La Corte decide con sentenza definitiva e vincolante, garantendo, nella qualità di giudice ultimo della Convenzione, l’interpretazione conforme delle norme sovranazionali. 

L’art. 6 CEDU 

Fra gli articoli più importanti e discussi della CEDU, vi è senza dubbio l’art. 6, che affronta il tema dell’equo processo, della ragionevole durata (articolo 6 § 1), della presunzione di innocenza (articolo 6 § 2) e delle garanzie processuali dell’imputato in relazione al principio del contraddittorio (articolo 6 § 3). Nell’ottica di tali garanzie, ruolo di primaria importanza ha il c.d. right to be heard, ossia il diritto ad essere ascoltati, riconoscimento all’imputato di potersi confrontare in giudizio con l’accusatore, previsto all’art. 6 § 3 lett. d della CEDU, nell’ambito del più ampio principio del contraddittorio disciplinato anche dalle costituzioni e legislazioni nazionali. 

L’articolo 6 § 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, nell’affermare che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, precisa che la sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale, quando lo esigono gli interessi dei minori, la protezione della vita privata delle parti in causa o rischio di pregiudizio agli interessi della giustizia. Per il § 2: “Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”. Il paragrafo 3 lett. d, stabilisce che ogni accusato ha diritto di: “esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico”. 

Per la giurisprudenza della Corte EDU, nel rispetto dell’art. 6 paragrafo 3 lett. d, vi è la necessità di un contraddittorio effettivo, per cui la condanna non può essere basata solo su dichiarazioni rese in una fase antecedente al dibattimento. Ciò in perfetta sintonia col sistema processuale accusatorio del nostro Paese, per il quale la prova deve essere formata in dibattimento, nel contraddittorio fra le parti. Vengono tuttavia ammesse deroghe a tale principio, secondo la giurisprudenza di Strasburgo, qualora sia stato fatto tutto il possibile da parte dei giudici nazionali per ascoltare il testimone in dibattimento, oppure quando la testimonianza non sia determinante ai fini della sentenza, ossia quando la condanna sia basata su altre prove. Di talché le dichiarazioni acquisite al di fuori del contraddittorio potranno contribuire a fondare un giudizio di condanna, nel pieno rispetto delle garanzie difensive di matrice europea, se supportate da altri elementi. 

L’art. 6 CEDU e i rapporti con la normativa interna

Nonostante il radicamento dei principi CEDU negli ordinamenti nazionali, permangono alcune problematicità di adeguamento del nostro sistema processuale penale al diritto della Convenzione. Se consideriamo l’art. 111 Cost. sul diritto al contraddittorio, possiamo notare che i commi 4 e 5 non coincidono pedissequamente con quanto stabilito dall’art. 6 par. 3 lett. d) della Convenzione. Ciò implica un deficit di garanzie dell’ordinamento interno rispetto ai diritti previsti dalla CEDU, con particolare riguardo alle dichiarazioni assunte in assenza di contraddittorio. Tale lacuna sussiste nonostante la novella costituzionale dell’art. 111 (legge di revisione costituzionale n. 2 del 1999). 

Nel 1999, il Parlamento ha infatti deciso di inserire il principio del processo equo nella Costituzione stessa. L’articolo 111 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, recita: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato [...] abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico [...]. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita”. 

Secondo ampia parte della dottrina permangono dubbi interpretativi anche nella lettura dell’art. 512 c.p.p., alimentati dalla giurisprudenza non sempre concorde dei giudici della Corte di Strasburgo e di quelli nazionali. L’articolo 512 comma 1 del codice di procedura penale recita: “Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell’udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione”. 

Neanche le novelle all’art. 512 bis c.p.p. (con legge n. 479 del 1999, art. 43), riguardante la lettura di dichiarazioni rese da persona residente all’estero, sono riuscite a fugare tutti i dubbi di incompatibilità della norma, sia nei confronti dello stesso art. 111 Cost. che dell’art. 6 paragrafi 1 e 3 d) CEDU, con particolare riguardo alle ragioni di sopravvenuta impossibilità di assunzione della fonte e all’effettività dei tentativi di citazione del testimone. La deroga all’escussione del teste di accusa in dibattimento trova legittimazione solo in caso di eccezionali esigenze, come affermato anche dalla Cassazione, che nel caso della lettura di deposizioni di accusatore resosi irreperibile all’estero, affermava: “perché la lettura sia legittima e le deposizioni utilizzabili, occorre che sia assolutamente impossibile l’esame dibattimentale: il che significa che non sono sufficienti mere difficoltà logistiche per ritenere soddisfatta la condizione voluta dalla legge, ma occorre che l’impossibilità dell’esame sia accertata e di natura oggettiva, come richiesto dall’art. 111 comma 5 Cost. 

Ancora una volta, l’ordinamento sembra suggerire la via della rogatoria mista, ma almeno non ci si fermi al mero dato dell’assenza del teste”. 

Per essere meglio compresi gli articoli 512 e 512 bis vanno, però, osservati da una visuale più ampia, ossia devono essere necessariamente letti alla luce dell’art. 6 CEDU, ed in combinato con l’art. 526 c.p.p. Ai sensi dell’articolo 526 commi 1 e 1bis del c.p.p. “Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore”. A ben vedere tale articolo, che riprende alle lettera parte dell’art. 111 Cost., non lascia dubbi di conformità nei confronti del dettato dell’art. 6 par. 3 lett. d CEDU. 

Sempre con riguardo al diritto nazionale, a seguito della riforma sul c.d. “giusto processo” e del principio del contraddittorio, vi sono state alcune ripercussioni sul regime delle letture dibattimentali. A riguardo, la giurisprudenza di legittimità italiana richiede per la valutazione della dichiarazione irripetibile acquisita ai sensi dell’art. 512 c.p.p., un confronto con altri elementi probatori, ovvero l’esistenza dell’imprevedibilità dell’evento e la natura oggettiva dello stesso (Cass. pen. sez. V, sent. 9665/2011). 

Ove la Corte EDU riconosca le violazioni dei diritti sostanziali, chiede allo Stato inadempiente di rifare il processo. Si rende, dunque, necessario anche con l’intervento delle pronunce giurisprudenziali della Corte di Strasburgo, circoscrivere la portata della deroga a quelle situazioni nelle quali il giudice abbia posto in essere ogni tentativo per garantire il contraddittorio e la dialettica tra le parti. Ove ciò non fosse possibile, la Corte EDU applica l’art. 41 della Convenzione stessa, secondo cui: “se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”. La difficoltà sussiste nel determinare le situazioni in cui lo Stato versi nell’impossibilità di rimuovere le conseguenze negative della decisione ritenuta ingiusta dalla Corte. A tale riguardo si può pacificamente affermare che in rarissimi casi sia possibile rimuovere le conseguenze della violazione o comunque venga compiuta una ricognizione sulle effettive possibilità di rimuoverle, pertanto gli effetti della sentenza della Corte EDU si riducono generalmente ad un mero risarcimento economico. 

Si può concludere affermando che il legislatore, nell’emanazione di regole processuali debba considerare che esse vanno create in funzione dell’accertamento dei fatti, nel coordinamento fra livello nazionale e sovranazionale, assicurando la prevalenza della condizione ritenuta più favorevole dal punto di vista delle garanzie processuali

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La giurisprudenza della Corte EDU e il caso Cafagna 

Riguardo al caso Cafagna, i giudici di Strasburgo della Corte, con sentenza della prima sezione pubblicata il 12 ottobre 2017 (ricorso n. 26073/2013), si sono pronunciati sulla compatibilità della condanna dell’imputato sulla base delle dichiarazioni unilateralmente raccolte del teste unico o determinante in assenza di contraddittorio, con i principi del giusto processo. Pur applicando i criteri già delineati nella precedente sentenza del 23 giugno 2016 relativa alla causa Ben Moumen contro Italia (ricorso 3977/13), sono giunti nel caso in esame ad una conclusione diametralmente opposta, rilevando la responsabilità dello Stato Italiano per violazione dell’art. 6 par. 1 e 3 lett. d della Convenzione e condannandolo al risarcimento dei danni morali a favore del ricorrente. 

Ai sensi dell’art. 6 CEDU affinché un imputato possa essere dichiarato colpevole è necessario che tutti gli elementi a suo carico vengano prodotti in pubblica udienza così da garantire il contraddittorio e quindi l’esercizio del diritto di difesa: in particolare (par. 3 lett. d), all’imputato deve essere garantita la possibilità di contestare le testimonianze a carico e di interrogare i dichiaranti. Nello specifico, per l’art. 6 paragrafo 3: “In particolare, ogni accusato ha diritto di: […] d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico”. 

La vicenda giudiziaria ha origine da una presunta aggressione a scopo di rapina, e conseguente denuncia presentata dall’aggredito nel 1996 nei confronti del sig. Cafagna, per essersi quest’ultimo impossessato del suo portafogli con l’aiuto di un complice, e per aver da questi ricevuto un colpo sul volto nell’intento di impedirne l’inseguimento. La denuncia veniva raccolta e verbalizzata da un carabiniere. In tale occasione il denunciante procedeva al riconoscimento fotografico degli aggressori. Nonostante i numerosi tentativi di assicurarsi la comparizione in udienza del denunciante, non fu possibile procedere all’audizione di quest’ultimo, in quanto risultava irreperibile per aver abbandonato il proprio domicilio. 

Nel 2004 venivano sentiti il coimputato ed il carabiniere che aveva raccolto la denuncia. Il procuratore informò il tribunale che il denunciante era irreperibile, avendo egli lasciato la casa familiare, e che a suo carico era stato emesso un mandato di arresto per una condanna in altro procedimento penale. Il Tribunale ordinava quindi ai sensi dell’art. 512 c.p.p. l’acquisizione al fascicolo del dibattimento della deposizione fatta al carabiniere il giorno della denuncia, nonostante l’opposizione della difesa con conseguente richiesta di eseguire ulteriori ricerche. L’art. 512 c.p.p. rubricato “Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione” al comma 1 afferma: “Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione”. 

Nel 2005 il tribunale di primo grado condannava il ricorrente alla pena della reclusione di un anno e quattro mesi: la deposizione del denunciante al carabiniere veniva ritenuta dal tribunale precisa e circostanziata, tanto da poter essere posta alla base dell’accertamento della responsabilità penale del ricorrente. Invero, secondo il giudice di prime cure, si era di fronte ad una circostanza imprevedibile, ossia l’irreperibilità, che aveva reso oggettivamente impossibile l’audizione del teste in dibattimento. Il ricorrente interpone appello avverso la sentenza del giudice di prime cure contestando l’utilizzo della deposizione del denunciante quale unico elemento di prova utilizzato a suo carico. La Corte di Appello di Bari avalla la tesi del giudice di primo grado confermando la sentenza. I giudici del collegio osservarono che l’assenza del denunciante non era prevedibile né probabile, e che le sue dichiarazioni relative al riconoscimento del ricorrente fossero precise e avvalorate dalla testimonianza del carabiniere. Il Cafagna proponeva quindi ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte lo rigettava, non riscontrando alcuna illegittimità nell’operato dei giudici di merito. 

Conseguentemente al rigetto da parte della Cassazione, il sig. Cafagna adisce la Corte EDU presentando ricorso contro la Repubblica italiana in data 27 marzo 2013, in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 

Il Governo italiano, nella sua difesa, richiama la causa Ben Moumen contro Italia (23 giugno 2016, ricorso n. 3977/2013), simile a quella in esame, nella quale la Corte ha concluso che non vi era stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione. Nella sentenza del caso Cafagna i giudici europei ricordano che il principio sancito dall’art. 6 par. 3 lett. d CEDU, secondo il quale, prima che un imputato possa essere dichiarato colpevole, tutti gli elementi a carico devono in linea di principio essere prodotti in pubblica udienza ai fini di un dibattimento in contraddittorio, non è privo di eccezioni. Queste possono essere tuttavia accolte soltanto fatti salvi i diritti della difesa, che impongono di dare all’imputato una possibilità adeguata e sufficiente di contestare le testimonianze a carico e di interrogarne gli autori, al momento della loro deposizione o in una fase successiva. La Corte deve quindi valutare, secondo i principi della propria giurisprudenza (già esplicitati nella sentenza Schatschaschwili contro Germania, n. 9154/10), se l’impossibilità per la difesa di esaminare o far esaminare un testimone a carico fosse giustificata da seri motivi e se le deposizioni del testimone assente abbiano costituito la prova unica o determinante della colpevolezza del ricorrente. 

Per la Corte, l’assenza del testimone in dibattimento è giustificata se il giudice di merito abbia fatto tutto ciò che era possibile per garantire la comparizione dell’interessato. L’impossibilità per i giudici nazionali di prendere contatti con il testimone in questione o il fatto che egli abbia lasciato il territorio del Paese in cui si svolge il procedimento sono stati considerati insufficienti a soddisfare l’articolo 6 paragrafo 3 d), il quale esige che gli Stati contraenti adottino misure per consentire all’imputato di esaminare o far esaminare i testimoni a carico. Il Governo non ha, difatti, dimostrato che le autorità giurisdizionali italiane abbiano compiuto tutti gli sforzi per assicurare la comparizione del testimone. Tuttavia, l’assenza di un motivo serio che giustifichi la mancata partecipazione del testimone, anche se elemento importante, non costituisce di per sé una violazione dell’articolo 6 della Convenzione. La Corte deve pertanto esaminare se la deposizione sia la base unica o determinante della condanna del ricorrente e se esistano elementi sufficienti a controbilanciare le difficoltà causate alla difesa dall’impossibilità di controinterrogare il testimone. 

La Corte constata che i giudici nazionali hanno basato la condanna del ricorrente esclusivamente o in misura determinante sulle dichiarazioni fatte al deposito della denuncia nel 1996. Non vi è difatti mai stato un confronto diretto tra accusato e accusatore, stante la mancata comparizione del denunciante. Non essendosi realizzato tale confronto nel caso in esame, si deve concludere che le autorità giurisdizionali non hanno potuto apprezzare equamente l’affidabilità della prova. Per questi motivi la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il diritto alla difesa del ricorrente ha subito nel caso di specie una limitazione incompatibile con il principio di equo processo garantito dall’art. 6 par. 1 e 3 d) della Convenzione, condannando perciò lo Stato Italiano. Stabilita la violazione della Convenzione, la Corte EDU applica l’art. 41 della Convenzione stessa, secondo cui: “Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”. Essendo la sentenza divenuta ormai definitiva e avendo già il Cafagna scontato la pena, la Corte accorda, perciò, un risarcimento al ricorrente per danni morali. 

Unica opinione dissenziente alla decisione è quella del polacco Wojtyczek, secondo cui il supposto difetto di equità lamentato dal ricorrente, dovuto alla mancata audizione dell’unico testimone dinanzi al giudice di merito, non sussisterebbe. Se infatti le autorità italiane hanno tentato di localizzare e arrestare il testimone per una condanna penale in altra causa, è difficile contestare loro di non aver assicurato la sua comparizione come testimone per mancanza di diligenza. Nella presente causa vi era un ostacolo oggettivo all’audizione del testimone, di talché il giudice aveva l’obbligo di decidere sulla base delle prove disponibili, ossia della testimonianza raccolta prima del processo, considerata alla luce del principio della libera valutazione delle prove. 

La posizione del Governo italiano può apparire contraddittoria se si considera che le Sezioni Unite, con sentenza n. 27918/2010 avevano dimostrato piena adesione ai principi della giurisprudenza europea, affermando, che “la giurisprudenza di questa Corte più recente ed assolutamente maggioritaria ritiene che è possibile, e quindi doveroso, dare alle norme di valutazione probatoria nazionali una interpretazione adeguatrice che le renda conformi alla norma della CEDU”. La sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Cafagna c. Italia, però, non ha rilevato gravi violazioni dei diritti o contrasti fra l’art. 6 CEDU e la normativa interna, ma ha solo effettuato una difforme lettura dei fatti oggetto della decisione. Essa ha, a ben vedere, confermato i precedenti orientamenti della stessa Corte sul giusto processo. Non ha, perciò, carattere innovativo nei confronti di precedenti decisioni come ad esempio la sentenza relativa alla causa Ben Moumen c. Italia del 2016. I principi enunciati sono infatti identici, mentre ciò che cambia è la decisione che vede soccombere lo Stato italiano. In conclusione, non si ritiene possa esservi una discrasia fra la legislazione italiana e i principi della Convenzione EDU. 

Coerentemente con l’art. 6 CEDU, per il quale è necessario che tutti gli elementi a carico dell’imputato vengano prodotti in pubblica udienza così da garantire il contraddittorio, l’art. 526 c.p.p. afferma che “il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”, e il comma 1 bis stabilisce “la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore”. Lo stesso art. 512 c.p.p. pone un importante limite alla lettura di atti di cui è impossibile la ripetizione in dibattimento, ossia la loro irripetibilità “per fatti o circostanze imprevedibili”. L’enunciazione del principio è perciò condivisa fra il legislatore italiano e la Convenzione. La difficoltà sussiste nello stabilire entro quali limiti i fatti e le circostanze siano considerati imprevedibili, tali da poter costituire una deroga a detto principio. 

Nel caso in esame non vi è dubbio alcuno che l’irreperibilità del denunciante sia stata una circostanza non prevista e non prevedibile, e comunque i giudici hanno opposto qualunque strumento per reperirlo. Condivisibile è, al riguardo, l’opinione del giudice dissenziente della Corte EDU, per il quale, il tentativo delle autorità italiane di localizzare e arrestare il testimone per incarcerarlo a seguito di una condanna penale in un’altra causa, prova che non vi possa essere stata mancanza di diligenza nella ricerca dello stesso. Contro le decisioni dei giudici italiani, non può addursi neanche il comma 1 bis dell’art. 526 c.p.p., in quanto essendo irreperibile, non è comprovato che il denunciante si sia sottratto volontariamente all’esame da parte dell’imputato. 

Ad avviso dello scrivente, in tali casi, pur non potendo considerarsi prove, gli atti possono comunque essere valutati liberamente dal giudice, il quale, facendo leva sulla propria discrezionalità può, motivando in maniera analitica la propria decisione, emettere una sentenza di condanna. Il combinato disposto degli articoli 512 e 526 c.p.p., va perciò letto alla luce dell’art. 192 c.p.p., che attribuisce al giudice un rilevante potere discrezionale, dettando altresì regole pregnanti in tema di apprezzamento della prova indiziaria. 

Non è invece condivisibile l’ipotesi del Governo italiano, per cui la deposizione del denunciante non avrebbe costituito la base unica o determinante della condanna del ricorrente. In realtà l’intero impianto accusatorio è basato proprio sulla denuncia e sul riconoscimento effettuati dall’offeso dal reato davanti al carabiniere. La stessa testimonianza del carabiniere si basa, difatti, esclusivamente su tali dichiarazioni acquisite al momento della denuncia. Nonostante ciò, come affermato dalla stessa Corte EDU nella sentenza in esame secondo un consolidato orientamento, l’impossibilità per la difesa di esaminare o far esaminare un testimone a carico, giustificata da seri motivi, può costituire un’eccezione ammissibile nei confronti del principio enunciato all’art. 6 par. 3 lett. d) CEDU. 

La sentenza della Corte di Strasburgo riguardo il caso Cafagna, ha alimentato le già ampie polemiche sulla effettiva tutela del principio del contraddittorio nell’ordinamento interno dell’Italia. La convinzione, pressoché unanime fra gli operatori del diritto, che l’art. 6 CEDU par. 3 lett. d) offra maggiori tutele nei confronti delle norme del diritto interno e soprattutto dell’art. 111 Cost. non è, però, pienamente condivisibile. Ne è prova il fatto che, a differenza della Convenzione la quale per indicare i dichiaranti a carico usa il termine “testimoni”, l’art. 111 della Costituzione usi il più ampio termine “persone”. Tale scelta è stata fatta per ampliare la portata delle garanzie del contraddittorio e nello specifico per consentire l’attuazione del diritto al confronto anche con dichiaranti incompatibili con la qualità di testimoni.

(Altalex, 18 giugno 2018. Articolo di Alberto Biancardo)

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