Dichiarazioni mendaci non sempre comportano l’esclusione dalla gara
Con la sentenza n. 1265 del 19 ottobre 2017, il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana è tornato a pronunciarsi sull’annoso tema dell’efficacia escludente delle dichiarazioni non veritiere rese in sede di gara.
In particolare, Il T.A.R. si è trovato a decidere se l’oggettiva – e incontestata – falsità della dichiarazione resa da un concorrente costituisca ex se circostanza idonea e sufficiente a legittimare l’esclusione del dichiarante ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche nell’ipotesi in cui l’oggetto della dichiarazione sia un elemento irrilevante ai fini della partecipazione alla gara o della valutazione delle offerte.
Il contenzioso dal quale è scaturita la sentenza in esame trae origine dalla revoca da parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione di un appalto di servizi di medico competente e di sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali.
La lex specialis prevedeva quale requisito speciale di partecipazione l’effettivo espletamento da parte delle imprese concorrenti di almeno “due esperienze lavorative professionali maturate nell’ambito del settore oggetto del presente appalto […] nei confronti di Pubbliche Amministrazioni” nel triennio antecedente l’indizione della gara. In coerenza con tale previsione, la ricorrente rendeva apposita dichiarazione con la quale attestava di aver prestato nel periodo rilevante ben cinque servizi di contenuto analogo a quello oggetto della procedura.
Tuttavia, all’esito delle ordinarie verifiche sulle dichiarazioni, la S.A. accertava che uno dei servizi dichiarati dall’impresa non era stato espletato. Sulla base di tale presupposto, l’Amministrazione agiva quindi in autotutela, nonostante la mancata prestazione del servizio non comportava la perdita dei requisiti di partecipazione: da qui il conseguente ricorso dell’impresa.
Chiamata a pronunciarsi sulla descritta vicenda, il T.A.R. Toscana ha dato ragione all’impresa ricorrente.
Nell’accogliere il ricorso, il Collegio ha avallato un’interpretazione sostanzialistica delle norme in materia di contratti pubblici, ponendosi in linea di continuità con la più avveduta giurisprudenza amministrativa formatasi nella vigenza del vecchio codice (cfr. Cons. St., sez. V, 1 agosto 2016, n. 3446; Id., sez. III, 17 novembre 2015, n. 5240, T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, 24 aprile 2015, n. 145).
In base alla sentenza in esame, l’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – che dispone la decadenza dai benefici derivanti da un provvedimento adottato sulla base di una dichiarazione non veritiera – non ha natura sanzionatoria, ma mira a tutelare il buon andamento e lo spedito svolgimento dell’attività amministrativa. Affinché l’effetto decadenziale di cui alla citata norma trovi applicazione, dunque, è necessario che la dichiarazione mendace sia ex se suscettibile di arrecare un pregiudizio – quantomeno potenziale – al corretto svolgimento del relativo procedimento amministrativo e che tra il beneficio conseguito dal dichiarante e l’attestazione non veritiera vi sia un rapporto di stretta correlazione.
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Nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, tale principio si traduce nella necessità, ai fini della legittima esclusione di un concorrente, che l’attestazione mendace riguardi, non una qualsiasi informazione comunque resa nel corso di gara, ma i soli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti o della valutazione delle offerte. Soltanto in tali ipotesi, infatti, il concorrente potrebbe trarre un indebito beneficio dalla dichiarazione mendace e arrecare un pregiudizio alla celere conclusione della procedura selettiva.
Al contrario, ove la falsa dichiarazione riguardi elementi ininfluenti ai fini della partecipazione (o dell’aggiudicazione), l’amministrazione non potrebbe essere indotta in errore con conseguente insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 75.
Né una diversa conclusione potrebbe trovare fondamento nell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale deve essere escluso “l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”. Anche tale disposizione, infatti, deve essere ragionevolmente intesa “nel senso di riferire la falsità determinante l’esclusione alle sole dichiarazioni necessarie ai fini della partecipazione, e non anche a quelle del tutto irrilevanti allo scopo”.
D’altronde, ove si opinasse diversamente, si giungerebbe all’illogico risultato di consentire alle SS.AA. di escludere dalle gare concorrenti in possesso dei necessari requisiti di partecipazione, sulla base di elementi meramente formali e insuscettibili di ledere la par condicio, con conseguente violazione del generale principio di massima partecipazione.
Secondo il Collegio, inoltre, l’accolta tesi sostanzialistica è coerente anche con il principio – condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria – secondo cui “la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara costituisce un valore in sé e può giustificare l’esclusione del concorrente a prescindere dal contenuto intrinseco della circostanza falsamente dichiarata”.
Per il TAR in una fattispecie analoga a quella oggetto di decisione, un’ipotesi di “falso” non è nemmeno astrattamente configurabile. La dichiarazione mendace relativa ad elementi ininfluenti ai fini partecipativi, infatti, è estranea “all’ambito delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione” e resta tale anche nell’ipotesi in cui la lex specialis commini espressamente la sanzione dell’esclusione per qualsiasi falsa dichiarazione resa in sede di gara. Ed invero, in tale secondo caso, la previsione del bando si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, con conseguente nullità della stessa.
In definitiva, la sentenza in esame, proseguendo nel solco già tracciato dalla più attenta giurisprudenza amministrativa, riafferma in via generale il principio secondo cui la non veridicità di una dichiarazione resa in sede di gara non legittima l’esclusione dell’impresa allorché la stessa dichiarazione non sia necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.
Essa, pertanto, offre una condivisibile interpretazione degli artt. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che senza frustrare le esigenze di tutela delle PP.AA., assicura che formalismi ultronei non limitino la massima partecipazioni alle gare e sviino le stesse dal raggiungimento del miglior risultato sostanziale.- Con l’innovativo “In Pratica – Appalti”, sviluppato in collaborazione con UNITEL hai tutte le risposte di chi, come te, affronta le problematiche operative e gli adempimenti sempre più complessi in materia di Appalti. "In Pratica - Appalti" è la soluzione operativa che fornisce un quadro sintetico dell’adempimento, collegate a diversi strumenti operativi e contiene anche tutta la legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia, oltre alla prassi amministrativa ed alla giurisprudenza massimata ed integrale di ogni ordine e grado;
- Codice dei contratti pubblici - Commentario di dottrina e giurisprudenza, a cura di Esposito Gianluca Maria, UTET GIURIDICA, 2017: CLICCA QUI per consultare l'indice e scaricare un estratto gratuito.
(Altalex, 18 dicembre 2017. Nota di Antonio Corrado Assenza)