Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese investimento: attuazione direttiva 2014/59/UE

Decreto legislativo, 16/11/2015 n° 180
DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 180

Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio. (15G00195) 

(GU n. 267 del 16-11-2015)

Vigente al: 16-11-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e in, particolare, l'art. 8, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/59/UE;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia; 

Emana 

il seguente decreto legislativo:
                               Titolo I 

                  DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
 
                                Art. 1 
 
                              Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  «accordo  di  netting»:  un  accordo  in  virtu'  del   quale
determinati crediti o obbligazioni possono essere  convertiti  in  un
unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto  legislativo  21
maggio 2004, n. 170; 
    b) «alta dirigenza»:  il  direttore  generale,  i  vice-direttori
generali e le  cariche  ad  esse  assimilate,  i  responsabili  della
principali aree di affari e coloro che sono  rispondono  direttamente
all'organo amministrativo; 
    c) «autorita' competente»: la Banca d'Italia, la  Banca  centrale
europea relativamente ai compiti specifici  ad  essa  attribuiti  dal
Regolamento (UE) n. 1024/2013, o altra autorita' competente straniera
per l'esercizio della vigilanza ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1,
punto 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013; 
    d) «autorita' di vigilanza su base consolidata»:  l'autorita'  di
vigilanza come definita all'articolo 4, paragrafo 1,  punto  41,  del
Regolamento (UE) n. 575/2013; 
    e)  «autorita'  di  risoluzione  di   gruppo»:   l'autorita'   di
risoluzione  dello  Stato  membro  in  cui  ha  sede  l'autorita'  di
vigilanza su base consolidata; 
    f)  «azione  di  risoluzione»:  la  decisione  di  sottoporre  un
soggetto a risoluzione ai sensi dell'articolo 32, l'esercizio di  uno
o piu' poteri di cui al Titolo IV, Capo V  oppure  l'applicazione  di
una o piu' misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV; 
    g) «bail-in»: la riduzione  o  la  conversione  in  capitale  dei
diritti degli azionisti e dei creditori, secondo quanto previsto  dal
Titolo IV, Capo IV, Sezione III; 
    h) «banca»: una banca come  definita  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), del Testo Unico Bancario; 
    i) «capitale primario di classe 1»: le azioni, le riserve  e  gli
altri strumenti  finanziari  computabili  nel  capitale  primario  di
classe 1 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013; 
    l) «capogruppo»: la capogruppo di un  gruppo  bancario  ai  sensi
dell'articolo 61 del Testo Unico Bancario; 
    m) «cessionario»: il soggetto al quale sono ceduti azioni,  altre
partecipazioni, titoli di debito, attivita', diritti o passivita',  o
una combinazione degli stessi, dall'ente sottoposto a risoluzione; 
    n) «clausola di close-out netting»: una  clausola  come  definita
all'articolo 1, comma 1,  lettera  f),  del  decreto  legislativo  21
maggio 2004, n. 170; 
    o) «contratti finanziari» i seguenti contratti e accordi: 
      1) contratti su valori mobiliari, fra cui: 
        i) contratti di acquisto, vendita o prestito di un  titolo  o
gruppi o indici di titoli; 
        ii) opzioni su un titolo o gruppi o indici di titoli; 
        iii) operazioni di vendita attive  o  passive  con  patto  di
riacquisto su ciascuno di questi titoli, o gruppi o indici di titoli; 
      2) contratti connessi a merci, fra cui: 
        i) contratti di acquisto,  vendita  o  prestito  di  merci  o
gruppi o indici di merci per consegna futura; 
        ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci; 
        iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto  attive  o
passive su merci o gruppi o indici di merci; 
      3) contratti standardizzati a  termine  (futures)  e  contratti
differenziali  a  termine  (forward),  compresi   i   contratti   per
l'acquisto, la vendita o la cessione, a un dato  prezzo  a  una  data
futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi,  diritti  o
interessi; 
      4) accordi di swap, tra cui: 
        i) swap e opzioni su  tassi  d'interesse;  accordi  a  pronti
(spot) o altri accordi su cambi, valute, indici  azionari  o  azioni,
indici obbligazionari o titoli di debito, indici di  merci  o  merci,
variabili climatiche, quote di emissione o tassi di inflazione; 
        ii) total return swap, credit default swap o credit swap; 
        iii) accordi o transazioni analoghe agli accordi  di  cui  ai
punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati degli  swap  o  dei
derivati; 
    5) accordi di prestito  interbancario  in  cui  la  scadenza  del
prestito e' pari o inferiore a tre mesi; 
    6) accordi quadro per i contratti o accordi di cui ai  numeri  1,
2, 3, 4 e 5; 
      p) «controparte centrale»: un soggetto di cui  all'articolo  2,
punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012; 
      q) «depositi»: i crediti  relativi  ai  fondi  acquisiti  dalle
banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i  crediti
relativi a fondi acquisiti dalla  banca  debitrice  rappresentati  da
strumenti finanziari indicati dall'articolo 1,  comma  2,  del  Testo
Unico della Finanza, o il cui capitale non e' rimborsabile alla pari,
o il cui  capitale  e'  rimborsabile  alla  pari  solo  in  forza  di
specifici accordi  o  garanzie  concordati  con  la  banca  o  terzi;
costituiscono  depositi  i  certificati  di  deposito   purche'   non
rappresentati da valori mobiliari emessi in serie; 
      r) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi
dell'articolo 96-bis, commi 3 e 4, del  Testo  Unico  Bancario,  sono
astrattamente idonei a essere rimborsati da un  sistema  di  garanzia
dei depositanti; 
      s) «depositi protetti»: i depositi ammissibili al rimborso  che
non superano il limite di rimborso da parte del sistema  di  garanzia
dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis,  comma  5,  del  Testo
Unico Bancario; 
      t)   «derivato»:   uno   strumento   derivato   come   definito
all'articolo 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012; 
      u) «elementi di classe  2»:  gli  strumenti  di  capitale  e  i
prestiti subordinati ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013  (Tier
2)  o  della  direttiva  2006/48/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e delle relative disposizioni di attuazione; 
      v) «ente-ponte»: la societa' di capitali  costituita  ai  sensi
del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione II,  per  acquisire,
detenere  e  vendere,  in  tutto  o  in   parte,   azioni   o   altre
partecipazioni  emesse  da  un  ente  sottoposto  a  risoluzione,   o
attivita', diritti e passivita' di  uno  o  piu'  enti  sottoposti  a
risoluzione per preservarne le funzioni essenziali; 
      z) «ente sottoposto a risoluzione»: uno dei  soggetti  indicati
all'articolo  2  in  relazione  al  quale  e'  avviata  un'azione  di
risoluzione; 
        aa) «evento determinante  l'escussione  della  garanzia»:  un
evento come definito all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170; 
        bb) «funzioni essenziali»: attivita', servizi o operazioni la
cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o  piu'
Stati membri di servizi essenziali per  il  sistema  economico  o  la
stabilita' finanziaria, in ragione della dimensione, della  quota  di
mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessita'
o dell'operativita' transfrontaliera di una banca o di un gruppo, con
particolare riguardo alla sostituibilita' dell'attivita', dei servizi
o delle operazioni; 
        cc) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne  il  sabato,
la domenica o le festivita' pubbliche; 
        dd) «gruppo»: una societa' controllante e le societa' da essa
controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario; 
        ee) «infrastruttura  di  mercato»:  un  sistema  di  gestione
accentrata, un  sistema  di  pagamento,  un  sistema  di  regolamento
titoli, una controparte  centrale  o  un  repertorio  di  dati  sulle
negoziazioni; 
        ff) «legge fallimentare»: il r.d. 16 marzo 1942,  n.  267,  e
successive modificazioni; 
        hh) «linee di operativita' principali»: linee di operativita'
e servizi connessi che rappresentano fonti significative di  entrate,
di utili o di valore di avviamento della banca o di un gruppo di  cui
fa parte una banca; 
        ii) «meccanismi terminativi»: clausole che attribuiscono alle
parti di un contratto il diritto di scioglierlo contratto o chiuderlo
per close-out, di esigere  l'intera  prestazione  con  decadenza  dal
beneficio del termine, di compensare obbligazioni, anche  secondo  un
meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione  che  consente  la
sospensione, la modifica o l'estinzione di un'obbligazione  da  parte
di un contraente o che impedisce l'insorgere di un  obbligo  previsto
dal contratto; 
        ll)  «misura  di  gestione   della   crisi»:   un'azione   di
risoluzione  o  la  nomina  di  un  commissario  speciale  ai   sensi
dell'articolo 37; 
        mm) «misura di  prevenzione  della  crisi»:  l'esercizio  dei
poteri previsti dall'articolo 69-sexies, comma  3,  del  Testo  Unico
Bancario, l'applicazione  di  una  misura  di  intervento  precoce  o
dell'amministrazione straordinaria a norma del Testo Unico  Bancario,
l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 15 e  dei  poteri
di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II; 
        nn) «obbligazioni bancarie garantite»: i titoli di debito  di
cui all'articolo 7-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
        oo) «organo di amministrazione»: l'organo o gli organi di una
societa' cui e'  conferito  il  potere  di  stabilire  gli  indirizzi
strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano
e monitorano le decisioni della dirigenza e  comprendono  le  persone
che dirigono  di  fatto  la  societa';  nelle  societa'  per  azioni,
societa' in accomandita per azioni e societa' cooperative per  azioni
a  responsabilita'  limitata  aventi  sede  legale  in  Italia,  esso
identifica: (i) quando e' adottato il sistema tradizionale  o  quello
monistico, il consiglio di amministrazione; (ii) quando  e'  adottato
il sistema dualistico, il consiglio di gestione; nel caso in cui  sia
adottato il sistema dualistico e lo statuto attribuisca al  consiglio
di sorveglianza il compito di deliberare in  ordine  alle  operazioni
strategiche e ai piani industriali e  finanziari  della  societa'  ai
sensi dell'articolo  2409-terdecies,  comma  1,  lettera  f-bis,  del
codice civile, anche il consiglio di sorveglianza; 
        pp)  «partecipazioni»:   azioni,   quote,   altri   strumenti
finanziari che attribuiscono  diritti  amministrativi  o  comunque  i
diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile,
nonche' titoli convertibili in - o che  conferiscono  il  diritto  di
acquisire, o che rappresentano - azioni, quote  o  i  suddetti  altri
strumenti finanziari; 
        qq) «passivita' ammissibili»: gli strumenti di  capitale  non
computabili nel patrimonio di vigilanza e le altre  passivita'  e  di
uno dei soggetti indicati all'articolo 2, non escluse dall'ambito  di
applicazione del bail-in in virtu' dell'articolo 49, comma 1; 
        rr) «passivita' garantita»: una passivita' per  la  quale  il
diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento e'
garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di  garanzia
con trasferimento del titolo in  proprieta'  o  con  costituzione  di
garanzia reale, comprese le passivita'  derivanti  da  operazioni  di
vendita con patto di riacquisto; 
        ss) «prestazione della garanzia»: il  compimento  degli  atti
indicati all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 170; 
        tt) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: un  soggetto  di
cui all'articolo 2, punto 2, del Regolamento (UE) n. 648/2012; 
        uu)  «risoluzione»:  l'applicazione  di  una  o  piu'  misure
previste al Titolo IV, Capo IV, per realizzare gli obiettivi indicati
nell'articolo 21; 
        vv) «sede di  negoziazione»:  un  mercato  regolamentato,  un
sistema multilaterale di negoziazione o  un  sistema  organizzato  di
negoziazione  come  definiti  dall'articolo  4,  paragrafo  1,  della
direttiva 2014/65/UE; 
        zz) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza  finanziaria  di
cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  h-bis),  del  Testo  Unico
Bancario; 
        aaa) «SIM»: una societa' di intermediazione  mobiliare,  come
definita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  o  un'impresa  di  investimento
avente sede legale in un altro Stato membro, come definita  ai  sensi
dell'articolo 4, paragrafo  1,  punto  2,  del  Regolamento  (UE)  n.
575/2013 che presta uno o piu' dei seguenti servizi  o  attivita'  di
investimento: 
      1) negoziazione per conto proprio; 
      2) sottoscrizione e/o collocamento con  assunzione  a  fermo  o
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
      3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; 
        bbb) «sistema di gestione accentrata»: un soggetto che presta
i servizi di cui alla Sezione A, punti  1  e/o  2,  dell'Allegato  al
Regolamento (UE) n. 909/2014; 
        ccc) «sistema di pagamento»: un accordo di  cui  all'articolo
2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 795/2014; 
        ddd) «sistema di  regolamento  titoli»:  un  sistema  di  cui
all'articolo 2, paragrafo  1,  punto  10,  del  Regolamento  (UE)  n.
909/2014; 
        eee) «sistema di tutela istituzionale» o  «IPS»:  un  accordo
riconosciuto  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'articolo   113,
paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013; 
        fff) «societa' controllante»:  la  societa'  controllante  ai
sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario; 
        ggg) «societa' controllate»: le societa' che sono controllate
ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario; 
        hhh) «societa' finanziarie»: le societa' di cui  all'articolo
59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario; 
        lll) «societa' veicolo per la gestione delle attivita'»:  una
societa' di capitali costituita ai sensi  del  Titolo  IV,  Capo  IV,
Sezione II, Sottosezione III, per acquisire, in tutto o in parte,  le
attivita', i diritti o le passivita' di uno o piu' enti sottoposti  a
risoluzione o di un ente-ponte; 
        mmm) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: un  aiuto
di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1,  del  Trattato  sul
Funzionamento  dell'Unione  Europea  o   qualsiasi   altro   sostegno
finanziario pubblico  a  livello  sovranazionale  che  se  erogato  a
livello nazionale configurerebbe  un  aiuto  di  stato,  fornito  per
mantenere  o  ripristinare  la  solidita',   la   liquidita'   o   la
solvibilita' di uno dei soggetti indicati all'articolo 2; 
        nnn) «Stato terzo»: uno Stato non facente  parte  dell'Unione
Europea; 
        ooo) «Stato membro»:  uno  Stato  facente  parte  dell'Unione
Europea; 
        ppp) «strumenti  di  capitale»:  gli  strumenti  di  capitale
aggiuntivo di classe 1 e gli  elementi  di  classe  2  ai  sensi  del
Regolamento  (UE)  n.  575/2013  o  della  direttiva  2006/48/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  relative  disposizioni  di
attuazione; 
        qqq) «strumenti di capitale  aggiuntivo  di  classe  1»:  gli
strumenti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del  Regolamento  (UE)
n. 575/2013 o alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio e relative disposizioni di attuazione; 
        rrr) «succursale significativa»: una  succursale  considerata
significativa nello Stato membro nel quale essa e' stabilita ai sensi
dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE; 
        sss)  «Testo  Unico  Bancario»:  il  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385; 
        uuu) «Testo Unico della Finanza»: il decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
        vvv) «titoli di debito»: le obbligazioni  e  altre  forme  di
debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito
e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito. 

                               Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai seguenti soggetti: 
    a) banche aventi sede legale in Italia; 
    b) societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario e  societa'
appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del
Testo Unico Bancario; 
    c)  societa'  incluse  nella  vigilanza  consolidata   ai   sensi
dell'artizolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo Unico Bancario; 
    d) societa' aventi sede legale in Italia incluse nella  vigilanza
consolidata in un altro Stato membro. 

                             Titolo II 

                              AUTORITA'

                               Art. 3 
 
                           Banca d'Italia 
 
  1. La Banca d'Italia  svolge  le  funzioni  ed  esercita  i  poteri
disciplinati  dal  presente  decreto  in  qualita'  di  autorita'  di
risoluzione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2,  quando
essi hanno sede legale in Italia, salvo  ove  diversamente  indicato.
Nei casi previsti dal presente decreto, le stesse funzioni  e  poteri
sono esercitati nei confronti delle succursali stabilite in Italia di
banche extracomunitarie. 
  2. La Banca d'Italia  svolge  le  funzioni  ed  esercita  i  poteri
disciplinati  dal  presente  decreto  in  qualita'  di  autorita'  di
risoluzione di  gruppo  nei  confronti  dei  gruppi  quando  essa  e'
l'autorita' di vigilanza su base consolidata in base  al  Regolamento
(UE) n. 575/2013, anche se la vigilanza su base consolidata e' svolta
dalla Banca  Centrale  Europea  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n.
1024/2013. 
  3. Quando i gruppi di cui al comma 2  includono  componenti  aventi
sede legale in un altro Stato membro dell'Unione  europea,  la  Banca
d'Italia svolge le funzioni attribuite all'autorita'  di  risoluzione
di gruppo in materia di predisposizione e aggiornamento dei piani  di
risoluzione   di   gruppo,    valutazione    della    risolvibilita',
determinazione del requisito minimo di passivita' soggette a  bail-in
ai sensi dell'articolo 50, avvio della risoluzione e  adozione  delle
relative misure anche con riguardo alle componenti del gruppo  aventi
sede legale  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  nel
rispetto delle competenze dell'autorita'  di  risoluzione  di  quello
Stato  e  nei  termini  disciplinati  dal  presente  decreto   e   da
disposizioni dell'Unione europea. 
  4. La Banca d'Italia emana  regolamenti  nei  casi  previsti  dalla
legge, impartisce istruzioni e adotta i  provvedimenti  di  carattere
particolare di sua competenza. Essa inoltre applica le norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione  e  gli  atti  delegati  adottati
dalla Commissione Europea, anche su proposta dell'ABE;  puo'  emanare
disposizioni di attuazione del presente decreto, anche in  attuazione
di orientamenti dell'ABE. 
  5. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini  fissati  da
disposizioni di legge, e  salve  le  deroghe  previste  dal  presente
decreto, stabilisce, per i  procedimenti  di  propria  competenza,  i
termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento  e
indica i motivi delle decisioni. Si applicano, in quanto compatibili,
e salvo che  sia  diversamente  previsto  dal  presente  decreto,  le
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  6. La Banca d'Italia esercita i poteri di  risoluzione  in  armonia
con le disposizioni  dell'Unione  Europea;  collabora  con  la  Banca
Centrale Europea, con le autorita' e i  comitati  che  compongono  il
SEVIF  e  con  le  altre  autorita'  e  istituzioni  indicate   dalle
disposizioni dell'Unione europea; nei casi e nei modi previsti  dalle
disposizioni  dell'Unione   europea,   adempie   agli   obblighi   di
comunicazione nei confronti di essi; nei casi  e  nei  modi  previsti
dalle  disposizioni  dell'Unione  Europea,  la  Banca  d'Italia  puo'
inoltre  concludere  accordi  con  l'ABE  e  con  le   autorita'   di
risoluzione di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione
di compiti, la delega di funzioni e, ferme restando  le  disposizioni
di cui al Titolo IV, Capo VI, ricorrere all'ABE per la risoluzione di
controversie con le autorita' di risoluzione degli altri Stati membri
in situazioni transfrontaliere.  La  Banca  d'Italia,  nell'esercizio
della propria autonomia  organizzativa,  prevede  adeguate  forme  di
separazione tra le funzioni connesse con la gestione delle crisi e le
altre funzioni da essa svolte, in modo da assicurarne  l'indipendenza
operativa, e istituisce forme di collaborazione e  coordinamento  tra
le relative strutture. Essa rende pubbliche le  misure  adottate  per
conseguire gli obiettivi di cui al presente comma. 
  7. La Banca d'Italia informa annualmente il Ministro  dell'economia
e delle finanze degli atti adottati ai sensi dell'articolo 34. 
  8. La Banca d'Italia pubblica i provvedimenti di carattere generale
emanati ai sensi del presente decreto,  nonche'  altri  provvedimenti
rilevanti relativi  ai  soggetti  che  possono  essere  sottoposti  a
risoluzione. 
  9. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia  sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  quando
le disposizioni in essi contenute sono  destinate  anche  a  soggetti
diversi da quelli che possono essere sottoposti a risoluzione. 
  10. Nell'esercizio delle funzioni previste  dal  presente  decreto,
alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi  nonche'  ai  suoi
dipendenti si applica l'articolo 24,  comma  6-bis,  della  legge  28
dicembre 2005, n. 262. 

                               Art. 4 
 
               Ministro dell'economia e delle finanze 
 
  1.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   approva   il
provvedimento di cui  all'articolo  32  con  cui  la  Banca  d'Italia
dispone l'avvio della risoluzione ed  esercita  le  funzioni  di  sua
competenza previste dal presente decreto. 
  2. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e  delle  finanze
concordano   modalita'   per   la   tempestiva   condivisione   delle
informazioni al  fine  di  garantire  efficacia  e  efficienza  della
gestione delle crisi. 

                               Art. 5 
 
                               Segreto 
 
  1. Tutte le notizie, le informazioni e i  dati  in  possesso  della
Banca d'Italia in ragione della sua  attivita'  di  risoluzione  sono
coperti da segreto d'ufficio  anche  nei  confronti  delle  pubbliche
amministrazioni, ad eccezione del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze nell'esercizio delle funzioni previste dal presente  decreto.
Il segreto non puo' essere opposto all'autorita'  giudiziaria  quando
le informazioni richieste  siano  necessarie  per  le  indagini  o  i
procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. 
  2. I dipendenti della Banca d'Italia  sono  vincolati  dal  segreto
d'ufficio. Nell'esercizio delle funzioni di  risoluzione,  essi  sono
pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di  riferire  esclusivamente  al
Direttorio le irregolarita'  constatate,  anche  quando  assumono  la
veste di reati. 
  3. Sono altresi'  coperti  da  segreto  d'ufficio  le  notizie,  le
informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza  o  in  possesso  i
seguenti soggetti in ragione dell'attivita' svolta in relazione  alle
funzioni disciplinate dal presente decreto: 
    a)  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'   il
personale del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    b)  la  Consob,  la  COVIP,  l'IVASS  e   ogni   altra   pubblica
amministrazione  o  autorita'  coinvolta  nella  risoluzione,   fermo
restando l'articolo 6, commi 1 e 2; 
    c) i commissari speciali di cui all'articolo 37; 
  4. Sono obbligati al segreto con riferimento alle informazioni e  i
dati acquisiti nell'ambito di attivita'  svolte  in  connessione  con
l'espletamento di compiti disciplinati dal presente decreto: 
    a)   coloro   che   sono   stati   contattati,   direttamente   o
indirettamente,  dalla  Banca  d'Italia  in  qualita'  di  potenziali
acquirenti  nell'ambito   di   una   risoluzione,   indipendentemente
dall'esito del contatto o  della  sollecitazione,  i  componenti  dei
relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi; 
    b) i soggetti  direttamente  o  indirettamente  incaricati  dalla
Banca  d'Italia  dello  svolgimento  di  funzioni  disciplinate   dal
presente decreto, i componenti  dei  relativi  organi  e  coloro  che
prestano la loro attivita' per essi; 
    c) i  componenti  degli  organi  dei  soggetti  presso  cui  sono
istituiti i fondi di  risoluzione  e  coloro  che  prestano  la  loro
attivita' per questi ultimi; 
    d) un ente-ponte o una societa' veicolo  per  la  gestione  delle
attivita' istituiti ai sensi del presente decreto, nella persona  dei
propri rappresentanti, nonche' i componenti  dei  relativi  organi  e
coloro che prestano la loro attivita' per essi; 
    e) i sistemi  di  garanzia  dei  depositanti,  i  componenti  dei
relativi organi e coloro che prestano la propria attivita' per essi; 
    f) i sistemi di indennizzo degli investitori,  i  componenti  dei
relativi organi e coloro che prestano la propria attivita' per essi. 
  5. La Banca d'Italia e i soggetti di cui al comma 3, lettere  a)  e
b), e di cui al comma 4, adottano adeguati presidi per assicurare  il
rispetto del segreto da parte delle persone coinvolte  nell'esercizio
di attivita' connesse alla risoluzione e  per  valutare  i  possibili
effetti in caso di violazione del segreto. 
  6. Quando necessario  per  pianificare  o  attuare  una  misura  di
risoluzione, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4: 
    a) la Banca d'Italia puo' trasmettere informazioni o autorizzarne
la trasmissione a soggetti terzi; 
    b) i soggetti indicati ai commi  3  e  4  possono  trasmettere  a
soggetti terzi le informazioni, diverse da quelle ad  essi  trasmesse
dalla Banca d'Italia ai sensi della lettera a), acquisite nell'ambito
di attivita' connesse alla risoluzione. 
  7. Nei casi  indicati  nel  comma  6,  i  terzi  destinatari  delle
informazioni sono obbligati al segreto sulle medesime. 

                               Art. 6 
 
                    Collaborazione tra autorita' 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici  forniscono  le
informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca
d'Italia, in  conformita'  delle  leggi  disciplinanti  i  rispettivi
ordinamenti. 
  2. La Banca d'Italia, la Consob, la COVIP e l'IVASS collaborano tra
loro, anche  mediante  scambio  di  informazioni,  per  agevolare  le
rispettive funzioni e non possono reciprocamente opporsi  il  segreto
d'ufficio. 
  3.  La  Banca  d'Italia  collabora,  anche  mediante   scambio   di
informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono il  SEVIF,
nonche' con le autorita' di risoluzione degli altri Stati membri, per
agevolare le rispettive  funzioni.  Le  informazioni  ricevute  dalla
Banca d'Italia  possono  essere  trasmesse  alle  autorita'  italiane
competenti, salvo diniego dell'autorita' dello Stato  membro  che  ha
fornito le informazioni. 
  4.  Nel  rispetto  delle  condizioni  previste  dalle  disposizioni
dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia  informazioni  con  le
autorita' e i soggetti esteri indicati dalle  disposizioni  medesime.
La collaborazione e lo scambio di informazioni con  le  autorita'  di
Stati terzi sono disciplinati dagli articoli 76 e 77. 

                             Titolo III 

                        MISURE PREPARATORIE 

                               Capo I 

                       Piani di risoluzione

                               Art. 7 
 
                  Piani di risoluzione individuali 
 
  1. La Banca d'Italia predispone, sentita la Banca Centrale  Europea
se questa e' l'autorita' competente,  un  piano  di  risoluzione  per
ciascuna banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata. Se  la
banca ha una o piu' succursali significative in altri  Stati  membri,
sono sentite anche le autorita' di risoluzione di quegli Stati. 
  2. Fatto salvo l'articolo 11, il piano e' preparato  in  base  alle
informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le  modalita'
per l'applicazione alla banca delle misure e dei poteri  da  attivare
in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia,
anche con provvedimenti di carattere generale. 
  3. Nell'elaborare il piano, sono  identificati  eventuali  ostacoli
rilevanti per la risoluzione e stabilite modalita' d'intervento  atte
ad affrontarli, in conformita' al Capo II. 
  4. Il piano e' riesaminato,  e  se  necessario  aggiornato,  almeno
annualmente,  nonche'  in  caso  di  significativo  mutamento   della
struttura  societaria  o  organizzativa,  della  attivita'  o   della
situazione patrimoniale o finanziaria della banca. 

                               Art. 8 
 
                   Piani di risoluzione di gruppo 
 
  1.  Per  ciascun  gruppo  che  include  una  banca   italiana,   e'
predisposto un piano di risoluzione,  che  individua  misure  per  la
risoluzione delle societa' appartenenti al gruppo  bancario  e  delle
societa' incluse nella vigilanza consolidata,  indicate  all'articolo
2, comma 1, lettera c). 
  2. Il piano di risoluzione e' preparato in base  alle  informazioni
fornite  ai  sensi  dell'articolo  9  e  prevede  le  modalita'   per
l'applicazione al gruppo delle misure e dei  poteri  da  attivare  in
caso di risoluzione secondo quanto stabilito  dalla  Banca  d'Italia,
anche con provvedimenti di carattere generale. 
  3. Il  piano  di  risoluzione  e'  riesaminato  e,  se  necessario,
aggiornato almeno  annualmente,  nonche'  in  caso  di  significativo
mutamento della struttura giuridica o  organizzativa  del  gruppo,  o
della sua situazione patrimoniale o finanziaria,  avendo  riguardo  a
ogni componente del gruppo. 
  4. Il piano e' predisposto dalla  Banca  d'Italia  quando  essa  e'
l'autorita' di risoluzione di gruppo. Sono sentite  le  autorita'  di
risoluzione e le autorita' competenti degli Stati membri in cui  sono
stabilite succursali significative delle societa'  del  gruppo;  sono
inoltre sentite le autorita' competenti  per  la  vigilanza  su  base
consolidata. 
  5. Se il gruppo include societa' aventi sede legale in altri  Stati
membri, il piano e' predisposto e aggiornato secondo quanto  previsto
dall'articolo 70, sia quando la  Banca  d'Italia  e'  l'autorita'  di
risoluzione di gruppo sia quando essa e' l'autorita'  di  risoluzione
di una componente del gruppo. 

                               Art. 9 
 
                            Cooperazione 
 
  1. I soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce  collaborano
ai fini della predisposizione  e  del  tempestivo  aggiornamento  del
piano, e forniscono,  anche  per  il  tramite  della  Banca  Centrale
Europea  se  questa  e'  l'autorita'  competente,   le   informazioni
necessarie per la predisposizione, l'aggiornamento  e  l'applicazione
dei piani di risoluzione. Essi conservano documentazione  dettagliata
dei  contratti  finanziari  di  cui  sono  parte  e  la   mettono   a
disposizione della Banca d'Italia secondo i termini e le modalita' da
questa stabiliti. 
  2. Le banche e le capogruppo italiane controllate da  una  societa'
estera inclusa  nella  vigilanza  consolidata  della  Banca  d'Italia
provvedono alla  trasmissione  dei  piani,  delle  informazioni,  dei
documenti, e di ogni altro dato che debba  essere  trasmesso  tra  la
societa' estera controllante e la Banca d'Italia. 
  3. Le societa' aventi sede legale in  Italia  che  controllano  una
banca soggetta a vigilanza  consolidata  in  un  altro  Stato  membro
collaborano con l'autorita' di risoluzione di tale Stato al  fine  di
assicurare la trasmissione delle informazioni, dei  documenti,  e  di
ogni altro  dato  rilevante  per  la  predisposizione  dei  piani  di
risoluzione. 
  4. La Banca d'Italia riceve  dalle  banche  e  dalle  societa'  che
controllano una banca soggetta a  vigilanza  consolidata  in  Italia,
nonche' dalla  Banca  Centrale  Europea,  se  questa  e'  l'autorita'
competente, comunicazione  immediata  di  qualsiasi  cambiamento  che
comporta la necessita' di revisione  o  aggiornamento  dei  piani  di
risoluzione. 

                               Art. 10 
 
                   Trasmissione delle informazioni 
                e dei piani di risoluzione di gruppo 
 
  1. La capogruppo trasmette  alla  Banca  d'Italia  le  informazioni
richieste in conformita' dell'articolo 9. Le informazioni  riguardano
tutti i soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce. 
  2. La Banca d'Italia trasmette le informazioni  acquisite  a  norma
del comma 1 all'ABE, nonche', in caso di gruppo con componenti aventi
sede legale in altri Stati membri: 
    a) alle autorita' di risoluzione delle societa' controllate; 
    b) alle autorita' di risoluzione degli altri Stati membri in  cui
sono stabilite succursali  significative,  per  quanto  attiene  alle
succursali; 
    c) ove rilevanti, alle  autorita'  competenti  rappresentate  nei
collegi delle  autorita'  di  vigilanza  o  con  le  quali  e'  stato
stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione; e 
    d) alle autorita' di risoluzione degli altri Stati membri in  cui
hanno sede legale le societa' diverse da una banca  o  una  SIM,  che
controllano una banca. 
  3. Le informazioni trasmesse alle autorita'  di  cui  al  comma  2,
lettere a), b), c), nonche' alle autorita' competenti delle  societa'
controllate comprendono almeno tutte le informazioni  riguardanti  la
societa' controllata o la succursale significativa di loro rispettiva
competenza. Le informazioni  fornite  all'ABE  comprendono  tutte  le
informazioni  d'interesse  dell'ABE  in   relazione   ai   piani   di
risoluzione  di  gruppo.  Le   informazioni   relative   a   societa'
controllate aventi sede legale in Stati terzi sono  trasmesse  previo
consenso dell'autorita' competente o di risoluzione interessata. 
  4. I piani di risoluzione e  i  piani  di  risoluzione  di  gruppo,
nonche' ogni loro eventuale modifica, sono trasmessi  alle  autorita'
competenti interessate. 
  5. Alla banca interessata e' trasmessa una sintesi  degli  elementi
fondamentali del piano. 

                               Art. 11 
 
             Piani di risoluzione in forma semplificata 
 
  1. La Banca d'Italia puo', con provvedimenti di carattere  generale
o particolare, prevedere modalita' semplificate di adempimento  degli
obblighi stabiliti dal presente Capo, avendo riguardo alle  possibili
conseguenze del dissesto della banca o del gruppo  in  considerazione
delle  loro  caratteristiche,   ivi   inclusi   le   dimensioni,   la
complessita'   operativa,   la   struttura   societaria,   lo   scopo
mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale. 

                               Capo II 

                            Risolvibilita'

                               Art. 12 
 
                  Valutazione della risolvibilita' 
 
  1. La Banca d'Italia valuta,  sentita  la  Banca  Centrale  Europea
quando questa e' l'autorita' competente, se  una  banca  non  facente
parte di un gruppo  e'  risolvibile.  Se  la  banca  ha  una  o  piu'
succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le
autorita' di risoluzione di quegli Stati. 
  2. Una banca si intende risolvibile quando, anche  in  presenza  di
situazioni di instabilita'  finanziaria  generalizzata  o  di  eventi
sistemici,  essa  puo'  essere  assoggettata  a  liquidazione  coatta
amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze  negative
significative per il sistema finanziario  italiano,  di  altri  Stati
membri o dell'Unione europea e nella  prospettiva  di  assicurare  la
continuita' delle funzioni essenziali. 
  3. Per valutare  la  risolvibilita'  si  considerano  gli  elementi
indicati dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti  di  carattere
generale,  e  quanto  stabilito  dai  regolamenti  della  Commissione
Europea. La valutazione non fa affidamento sulle seguenti misure: 
    a)  sostegno  finanziario  pubblico  straordinario,  fatto  salvo
l'utilizzo dei fondi di risoluzione; 
    b) assistenza di liquidita'  di  emergenza  fornita  dalla  banca
centrale; 
    c) assistenza di liquidita'  fornita  dalla  banca  centrale  con
garanzie durata e tasso di interesse non standard. 
  4. La valutazione e' effettuata in occasione della  preparazione  e
dell'aggiornamento  del   piano   di   risoluzione   in   conformita'
dell'articolo 7, che ne tiene debitamente conto. La  Banca  d'Italia,
se  ritiene  che  la  banca   non   e'   risolvibile,   lo   comunica
tempestivamente all'ABE. In tal  caso,  l'obbligo  di  predisporre  o
aggiornare il piano di risoluzione e' sospeso  fino  alla  definitiva
individuazione  delle  misure  per  la  rimozione  degli  impedimenti
sostanziali alla risolvibilita' ai sensi dell'articolo 14. 

                               Art. 13 
 
             Valutazione della risolvibilita' dei gruppi 
 
  1. La Banca d'Italia valuta se un gruppo e' risolvibile, quando  e'
l'autorita' di risoluzione  di  gruppo:  sono  sentite  le  autorita'
competenti per la vigilanza su base consolidata e individuale. Se  le
banche del gruppo hanno una o piu' succursali significative in  altri
Stati membri, sono  sentite  anche  le  autorita'  di  risoluzione  e
competenti di quegli Stati. 
  2.  Un  gruppo  si  intende  risolvibile,  anche  in  presenza   di
situazioni di instabilita'  finanziaria  generalizzata  o  di  eventi
sistemici,  quando  le   componenti   del   gruppo   possono   essere
assoggettate alle procedure concorsuali  rispettivamente  applicabili
oppure alla  risoluzione,  in  modo  da  minimizzare  le  conseguenze
negative significative per il sistema finanziario degli Stati  membri
in cui le componenti del gruppo sono stabilite, di altri Stati membri
o  dell'Unione  europea  e  nella  prospettiva   di   assicurare   la
continuita' delle funzioni essenziali  svolte  dalle  componenti  del
gruppo mediante la loro separazione,  se  facilmente  praticabile  in
modo tempestivo, o con altri mezzi. 
  3. Per valutare  la  risolvibilita'  si  considerano  gli  elementi
indicati dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti  di  carattere
generale,  e  quanto  stabilito  dai  regolamenti  della  Commissione
Europea. La valutazione non  fa  affidamento  sulle  misure  indicate
nell'art. 12, comma 3. 
  4. La valutazione e' effettuata in occasione della  preparazione  e
dell'aggiornamento del piano di risoluzione di gruppo in  conformita'
all'art. 8, che ne tiene debitamente conto.  La  Banca  d'Italia,  in
qualita' di autorita' di risoluzione di gruppo,  se  ritiene  che  il
gruppo non e' risolvibile, lo comunica  tempestivamente  all'ABE.  In
tal  caso,  l'obbligo  di  predisporre  o  aggiornare  il  piano   di
risoluzione di gruppo o di concorrere a una decisione congiunta su di
esso e' sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure  per
la rimozione degli impedimenti  sostanziali  alla  risolvibilita'  ai
sensi dell'art. 15. 

                               Art. 14 
 
           Rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' 
              di banche non facenti parte di un gruppo 
 
  1.  Se,  a  seguito  della  valutazione  effettuata   conformemente
all'articolo   12,    risultano    impedimenti    sostanziali    alla
risolvibilita' di una banca, la Banca d'Italia ne  da'  comunicazione
alla  banca  stessa,  alla  Banca  Centrale  Europea  se  questa   e'
l'autorita' competente, nonche' alle autorita' di  risoluzione  degli
Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. In  caso
di gruppo, si procede a norma dell'articolo 15. 
  2.  Entro  quattro   mesi   dalla   data   di   ricevimento   della
comunicazione, la banca propone misure per superare gli  impedimenti.
Le misure sono approvate se ritenute adeguate e dell'approvazione  e'
data comunicazione alla banca. In caso contrario, la  Banca  d'Italia
indica alla banca, direttamente o per il tramite della Banca Centrale
Europea  quando  questa  e'   l'autorita'   competente,   le   misure
alternative da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi  1
e 2. Esse sono individuate tenuto conto del possibile  impatto  degli
impedimenti sulla stabilita' finanziaria e dell'effetto delle  misure
alternative sull'attivita' della banca, sulla sua stabilita' e  sulla
sua capacita'  di  contribuire  al  sistema  economico,  nonche'  sul
mercato interno dei servizi finanziari e sulla stabilita' finanziaria
di altri Stati membri e dell'Unione. La banca propone entro  un  mese
un piano per conformarsi ad esse. 

                               Art. 15 
 
      Rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' di gruppi 
 
  1.  Se,  a  seguito  della  valutazione  effettuata   conformemente
all'articolo   13,    risultano    impedimenti    sostanziali    alla
risolvibilita' di un gruppo con componenti aventi sede legale solo in
Italia, la Banca d'Italia ne da' comunicazione alla capogruppo,  alla
Banca Centrale Europea se questa e' l'autorita'  competente,  nonche'
alle  autorita'  di  risoluzione  degli  Stati  membri  in  cui  sono
stabilite succursali significative. 
  2. La Banca d'Italia,  in  collaborazione  con  la  Banca  Centrale
Europea se questa e' l'autorita' di vigilanza su base  consolidata  e
con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento
(UE)  n.  1093/2010,  prepara  una  relazione  e  la  trasmette  alla
capogruppo, nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati  membri
in cui sono stabilite succursali significative. La relazione analizza
gli impedimenti sostanziali  alla  risoluzione  e  raccomanda  misure
mirate e  rispondenti  al  principio  di  proporzionalita',  avendone
valutato l'impatto sulle banche o sulle SIM facenti parte del gruppo. 
  3. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della  relazione,  la
capogruppo puo' presentare osservazioni e proporre misure alternative
per superare gli impedimenti individuati nella  relazione.  La  Banca
d'Italia  comunica  alla  Banca  Centrale  Europea,  se   questa   e'
l'autorita' di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorita'
di risoluzione degli Stati membri in cui  sono  stabilite  succursali
significative, le misure proposte dalla capogruppo. 
  4.  La  Banca  d'Italia,  sentite  le  autorita'  competenti  e  le
autorita' di risoluzione degli Stati membri  in  cui  sono  stabilite
succursali  significative,  decide  sulle   misure   proposte   dalla
capogruppo, tenendo conto dell'impatto  delle  misure  in  tutti  gli
Stati membri in cui il gruppo opera ed eventualmente indica le misure
da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2. 
  5. La decisione e' motivata  e  adottata  entro  quattro  mesi  che
decorrono dalla presentazione  di  eventuali  osservazioni  da  parte
della capogruppo o, in mancanza di osservazioni,  alla  scadenza  del
termine di quattro mesi di cui al comma 3. La decisione e'  trasmessa
alla capogruppo. 
  6. In caso di gruppo con componenti aventi  sede  legale  in  altri
Stati membri, si applica la procedura di cui all'articolo 70. 

                               Art. 16 
 
      Misure di rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' 
 
  1. Ai fini degli articoli 14, comma 2, e 15, commi 4 e 6, la  Banca
d'Italia puo' ordinare a una banca di: 
    a) modificare o adottare accordi di finanziamento infragruppo,  o
elaborare contratti di servizio, infragruppo  o  con  terzi,  per  la
prestazione di funzioni essenziali; 
    b)  limitare  il  livello  massimo  di  esposizione  ai   rischi,
individuali e aggregati; 
    c) fornire informazioni  rilevanti  ai  fini  della  risoluzione,
anche su base periodica; 
    d) cedere o dismettere determinati beni o rapporti giuridici; 
    e) limitare, sospendere o cessare determinate attivita', linee di
business, vendita di  prodotti,  o  astenersi  da  intraprenderne  di
nuovi. 
  2. Ai fini degli articoli 14, comma 2, e 15, commi 4 e 6, la  Banca
d'Italia puo' inoltre: 
    a) imporre  modifiche  alla  forma  giuridica  o  alla  struttura
operativa della banca o di societa' del gruppo, o alla struttura  del
gruppo, per ridurne la complessita'  e  assicurare  che  le  funzioni
essenziali possano, in caso di  risoluzione,  essere  separate  dalle
altre funzioni; se per dare attuazione alle modifiche e' richiesto il
conferimento dell'intera azienda bancaria a una societa' controllata,
ai soci non spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437  del
codice civile; 
    b) imporre a una societa' non finanziaria  di  cui  all'art.  65,
comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, anche se  avente  sede
legale in altri Stati membri, di costituire una societa'  finanziaria
intermedia che controlli la banca, se necessario  per  agevolarne  la
risoluzione ed  evitare  che  la  risoluzione  determini  conseguenze
negative sulle componenti non finanziarie del gruppo; 
    c)  ordinare  a  un  soggetto  di  cui  all'art.  2  di  emettere
passivita' ammissibili per ottemperare ai requisiti di  cui  all'art.
50 o adottare altre misure per  rispettare  il  requisito  minimo  di
fondi propri e passivita' ammissibili ai sensi  dell'art.  50,  anche
intraprendendo trattative per modificare le clausole applicabili alle
passivita' ammissibili, agli strumenti aggiuntivi di classe 1 o  agli
elementi di classe 2 emessi per rendere efficace,  secondo  la  legge
che  governa  gli  strumenti,  l'eventuale  riduzione  o  conversione
disposta dalla Banca d'Italia. 

                             Titolo IV 

         RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE CRISI 

                               Capo I 

                        Disposizioni generali 

                              Sezione I 

                       Presupposti e obiettivi

                               Art. 17 
 
                 Presupposti comuni alla risoluzione 
           e alle altre procedure di gestione delle crisi 
 
  1. Una banca e' sottoposta a una delle misure indicate all'articolo
20 quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti: 
    a) la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto secondo quanto
previsto dal comma 2; 
    b) non si possono ragionevolmente prospettare misure  alternative
che permettono di superare la situazione di cui alla  lettera  a)  in
tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o piu' soggetti privati o
di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza,  che
puo' includere  misure  di  intervento  precoce  o  l'amministrazione
straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario. 
  2. La banca e' considerata in dissesto o a rischio di  dissesto  in
una o piu' delle seguenti situazioni: 
    a) risultano irregolarita' nell'amministrazione o  violazioni  di
disposizioni legislative, regolamentarie o  statutarie  che  regolano
l'attivita' della banca di gravita' tale  che  giustificherebbero  la
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'; 
    b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale  gravita',  tali
da  privare  la  banca  dell'intero  patrimonio  o  di   un   importo
significativo del patrimonio; 
    c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita'; 
    d) essa non e' in grado di pagare i propri debiti alla scadenza; 
    e) elementi oggettivi indicano che una o  piu'  delle  situazioni
indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel  prossimo
futuro; 
    f) e' prevista l'erogazione di un sostegno  finanziario  pubblico
straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
18. 
  3. Le misure indicate all'articolo 20 possono essere disposte anche
se non sono  state  precedentemente  adottate  misure  di  intervento
precoce o l'amministrazione straordinaria. 

                               Art. 18 
 
             Sostegno finanziario pubblico straordinario 
 
  1. Ai fini dell'articolo 17, comma 2, lettera f), una banca non  e'
considerata in dissesto o a rischio di dissesto nei casi in cui,  per
evitare o porre rimedio a una  grave  perturbazione  dell'economia  e
preservare  la  stabilita'  finanziaria,  il   sostegno   finanziario
pubblico straordinario viene concesso: 
    a) in una delle seguenti forme: 
      i) una garanzia dello  Stato  a  sostegno  degli  strumenti  di
liquidita' forniti dalla  banca  centrale  alle  condizioni  da  essa
applicate; 
      ii)  una  garanzia  dello  Stato  sulle  passivita'  di   nuova
emissione; 
      iii)  la  sottoscrizione  di  fondi  propri  o  l'acquisto   di
strumenti di capitale  effettuati  a  prezzi  e  condizioni  che  non
conferiscono  un  vantaggio  alla  banca,   se   al   momento   della
sottoscrizione  o  dell'acquisto  questa  non  versa  in  una   delle
situazioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d)  o
e), ne' ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione  ai
sensi del Capo II; 
    b) nonche' a condizione  che  il  sostegno  finanziario  pubblico
straordinario: 
      i) sia erogato previa approvazione ai  sensi  della  disciplina
sugli aiuti di Stato e, nei casi di cui alla lettera a), punti  i)  e
ii), sia riservato a banche con patrimonio netto positivo; 
      ii) sia adottato su base cautelativa e  temporanea,  in  misura
proporzionale alla perturbazione dell'economia; e 
      iii) non venga utilizzato per coprire perdite ha  registrato  o
verosimilmente registrera' nel prossimo futuro. 
  2. Nel caso di cui alla lettera a), punto iii),  la  sottoscrizione
e' effettuata  unicamente  per  far  fronte  a  carenze  di  capitale
evidenziate  nell'ambito  di  prove  di  stress  condotte  a  livello
nazionale, dell'Unione europea, o del Meccanismo di Vigilanza  Unico,
o nell'ambito delle  verifiche  della  qualita'  degli  attivi  o  di
analoghi esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea,  dall'ABE  o
da autorita' nazionali. 

                               Art. 19 
 
                    Accertamento dei presupposti 
 
  1. L'organo di amministrazione o di controllo di una banca  informa
tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea,  quali
autorita' competenti, se ritiene che la banca  e'  in  dissesto  o  a
rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17, comma 1,  lettera  a).  Se
l'autorita' competente e' la Banca  Centrale  Europea,  essa  ne  da'
senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia. 
  2. La sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17,  comma  1,
lettera a), e' accertata dalla Banca d'Italia o dalla Banca  Centrale
Europea, quali autorita' competenti. Quando la Banca Centrale Europea
e'  l'autorita'  competente,  e'  sentita  la  Banca  d'Italia  quale
autorita' di risoluzione. La Banca d'Italia, in qualita' di autorita'
di risoluzione, puo' inoltre accertare in via autonoma la sussistenza
del presupposto previsto dall'art. 17,  comma  1,  lettera  a);  essa
acquisisce dalla Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita'
competente, un parere e tutte le informazioni necessarie. 
  3.  La  Banca  d'Italia  accerta  la  sussistenza  del  presupposto
previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b), sentita la Banca Centrale
Europea, quando questa e' l'autorita' competente. 

                               Art. 20 
 
               Individuazione della procedura di crisi 
 
  1. Quando risultano accertati i presupposti  indicati  all'articolo
17, e' disposta alternativamente nei confronti di una banca: 
    a) la riduzione o conversione di azioni, di altre  partecipazioni
e di  strumenti  di  capitale  emessi  dalla  banca,  secondo  quanto
previsto dal Capo II, quando cio' consente di rimediare allo stato di
dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo  17,  comma  1,
lettera a); 
    b) la risoluzione della banca secondo quanto  previsto  dal  Capo
III o la liquidazione coatta amministrativa secondo  quanto  previsto
dall'articolo 80 del Testo Unico Bancario se la misura indicata  alla
lettera a) non consente di rimediare allo  stato  di  dissesto  o  di
rischio di dissesto. 
  2. La risoluzione e' disposta quando la Banca d'Italia ha accertato
la  sussistenza  dell'interesse  pubblico  che  ricorre   quando   la
risoluzione e' necessaria e proporzionata per conseguire uno  o  piu'
obiettivi indicati all'articolo 21 e la sottoposizione della banca  a
liquidazione coatta amministrativa non  consentirebbe  di  realizzare
questi obiettivi nella stessa misura. 

                               Art. 21 
 
                     Obiettivi della risoluzione 
 
  1. La Banca d'Italia esercita  i  poteri  ad  essa  attribuiti  dal
presente decreto avendo  riguardo  alla  continuita'  delle  funzioni
essenziali dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  alla  stabilita'
finanziaria, al contenimento  degli  oneri  a  carico  delle  finanze
pubbliche, alla tutela dei depositanti e degli  investitori  protetti
da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonche'  dei  fondi  e  delle
altre attivita' della clientela. 
  2. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, si  tiene  conto
dell'esigenza di minimizzare i costi della risoluzione e di  evitare,
per quanto possibile, distruzione di valore. 

                               Art. 22 
 
                     Principi della risoluzione 
 
  1. La risoluzione si conforma ai seguenti principi: 
    a) le perdite  sono  subite  dagli  azionisti  e  dai  creditori,
nell'ordine e nei modi stabiliti dal presente decreto; 
    b) salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto,  gli
azionisti e i creditori aventi la  stessa  posizione  nell'ordine  di
priorita' applicabile in sede concorsuale ricevono pari trattamento e
subiscono le perdite secondo l'ordine medesimo; 
    c) nessun azionista  e  creditore  subisce  perdite  maggiori  di
quelle  che  subirebbe  se  l'ente  sottoposto  a  risoluzione  fosse
liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata
dal Testo  Unico  Bancario  o  altra  analoga  procedura  concorsuale
applicabile; 
    d) i depositi protetti non subiscono perdite; 
    e) gli organi con funzioni di amministrazione e  di  controllo  e
l'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione sono  sostituiti,
salvo i casi in cui la permanenza in carica di tutti o di  alcuni  di
essi sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione; i
componenti di  tali  organi  forniscono  alla  Banca  d'Italia  o  ai
commissari  speciali  l'assistenza  necessaria,  anche  in  caso   di
cessazione dalla carica; 
    f) agli azionisti, ai creditori e agli altri soggetti interessati
dalla risoluzione sono applicate le salvaguardie previste dal  Titolo
VI; 
    g) i soggetti che hanno dolosamente o colposamente dato  causa  o
contribuito  al  dissesto  dell'ente  sottoposto  a  risoluzione   ne
rispondono secondo quanto previsto dalla legge; 
    h) i provvedimenti adottati ai sensi del  presente  decreto  sono
volti a ridurre al minimo  gli  effetti  negativi  della  risoluzione
sulla stabilita' finanziaria nell'Unione Europea  e  nei  suoi  Stati
membri, nonche', se l'ente sottoposto a risoluzione fa  parte  di  un
gruppo, sulle altre componenti  del  gruppo  e  sul  gruppo  nel  suo
complesso. 
  2. Le  azioni  di  risoluzione  tengono  conto  della  complessita'
operativa,  dimensionale  e  organizzativa  dei  soggetti  coinvolti,
nonche' della natura dell'attivita' svolta; esse sono effettuate  nel
rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato dell'Unione Europea. 

                             Sezione II 

                             Valutazione

                               Art. 23 
 
                             Valutazione 
 
  1. L'avvio della  risoluzione  o  la  riduzione  e  conversione  di
azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale  ai  sensi
del Capo II nei confronti di un soggetto di  cui  all'articolo  2  e'
preceduto da una valutazione equa, prudente e  realistica  delle  sue
attivita' e passivita'. 
  2. La valutazione e' effettuata su incarico della Banca d'Italia da
un esperto indipendente, ivi  incluso  il  commissario  straordinario
nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario. 
  3. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti
dei suoi organi nonche' i suoi dipendenti rispondono in caso di  dolo
o colpa grave. 

                               Art. 24 
 
               Finalita' e contenuto della valutazione 
 
  1. La valutazione e' volta a: 
    a)  fornire  elementi  perche'  sia  accertata  l'esistenza   dei
presupposti per la risoluzione, o  per  la  riduzione  e  conversione
delle  azioni,  delle  altre  partecipazioni  e  degli  strumenti  di
capitale prevista dal Capo II; 
    b) fornire  elementi  perche'  siano  individuate  le  azioni  di
risoluzione piu' appropriate, tenendo anche conto di quanto  previsto
nel piano di risoluzione; 
    c) quantificare l'entita' della  riduzione  o  conversione  delle
azioni, delle altre partecipazioni e  degli  strumenti  di  capitale,
necessaria per coprire  le  perdite  e  assicurare  il  rispetto  dei
requisiti prudenziali; 
    d) se tra le  azioni  di  risoluzione  e'  indicato  il  bail-in,
quantificare l'entita' della riduzione e conversione delle passivita'
ammissibili; 
    e) se tra le azioni di risoluzione e'  indicata  la  cessione  ai
sensi del Capo IV, Sezione II, fornire elementi utili per: 
      i) individuare i beni e i rapporti giuridici che possono essere
ceduti all'ente-ponte o alla societa' veicolo per la  gestione  delle
attivita' e quantificare gli eventuali  corrispettivi  da  pagare,  a
fronte della cessione, all'ente soggetto a risoluzione o,  a  seconda
dei casi, ai titolari delle azioni o di altre partecipazioni; 
      ii) individuare i beni  e  i  rapporti  giuridici  che  possono
essere ceduti  a  soggetti  terzi  diversi  dall'ente-ponte  o  dalla
societa' veicolo per la gestione delle attivita' nonche' accertare le
condizioni commerciali che devono sussistere  a  norma  dell'articolo
40, comma 2. 
  2. La valutazione si fonda su ipotesi prudenti,  anche  per  quanto
concerne i tassi di insolvenza e la gravita'  delle  perdite.  Queste
sono accertate con riferimento al momento in  cui  e'  effettuata  la
valutazione; ove possibile,  e'  altresi'  fornita  una  stima  delle
perdite che potrebbero risultare al momento  dell'applicazione  delle
azioni di risoluzione o dell'esercizio  del  potere  di  riduzione  o
conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e gli  strumenti
di capitale. 
  3. La  valutazione  non  puo'  basarsi  sull'eventualita'  che  sia
concesso   un   sostegno   finanziario   pubblico   straordinario   o
un'assistenza  di  liquidita'  di  emergenza   o   un'assistenza   di
liquidita' della banca centrale con caratteristiche non  standard  di
garanzia, durata e tasso d'interesse. 
  4. La valutazione tiene inoltre conto degli interessi o commissioni
che il fondo di risoluzione puo' imputare per  eventuali  prestiti  o
garanzie forniti all'ente soggetto a risoluzione. 
  5. La valutazione identifica le diverse categorie  di  azionisti  e
creditori in relazione al rispettivo ordine di priorita'  applicabile
in sede concorsuale e stima il trattamento che ciascuna categoria  di
azionisti e creditori riceverebbe se l'ente fosse liquidato,  secondo
la liquidazione coatta amministrativa disciplinata  dal  Testo  Unico
Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile. 
  6. La valutazione  e'  accompagnata  dalle  seguenti  informazioni,
risultanti dai libri e registri contabili: 
    a) stato patrimoniale piu' recente e relazione  sulla  situazione
finanziaria; 
    b) analisi e stima del valore contabile delle attivita'; 
    c) elenco delle passivita' in  bilancio  o  fuori  bilancio,  con
indicazione dell'ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale; 
  7. Quando opportuno per le decisioni di cui al comma 1, lettera e),
l'analisi e la stima del valore contabile  delle  attivita'  e  delle
passivita' sono integrate con una stima del valore di  mercato  delle
attivita' e delle passivita'. 

                               Art. 25 
 
                       Valutazione provvisoria 
 
  1. Quando sussistono  motivi  di  urgenza  che  non  permettono  di
procedere  ai  sensi  dell'articolo  24,  l'avvio  di  un'azione   di
risoluzione e la riduzione o conversione delle  azioni,  delle  altre
partecipazioni e degli strumenti di capitale possono essere  disposti
sulla base di una valutazione provvisoria. 
  2. La valutazione provvisoria e' effettuata dalla Banca d'Italia  o
dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 71  del
Testo Unico Bancario. Essa include una stima  adeguatamente  motivata
di eventuali ulteriori perdite. Si applicano l'articolo 23, commi  1,
primo periodo, e 3, e l'articolo 24, commi 1, 4 e 5, ove possibile. 
  3. La valutazione provvisoria e' seguita, non appena possibile,  da
una valutazione  definitiva  conforme  agli  articoli  23  e  24.  Se
quest'ultima  e'  effettuata  insieme   alla   valutazione   prevista
dall'articolo 88, deve rimanere da essa distinta. 
  4. La valutazione  definitiva  e'  finalizzata  ad  assicurare  che
eventuali perdite siano pienamente  rilevate  e  a  fornire  elementi
utili per la decisione di ripristinare,  in  tutto  o  in  parte,  il
valore dei diritti degli azionisti o dei creditori o incrementare  il
corrispettivo pagato, in conformita' agli articoli 29, comma 3, e 51,
comma 2. 

                               Art. 26 
 
                 Tutela giurisdizionale e indennita' 
         spettanti ai soggetti incaricati della valutazione 
 
  1. La decisione di applicare una misura di risoluzione o esercitare
un potere  di  risoluzione  o  esercitare  il  potere  di  ridurre  o
convertire le azioni, le altre  partecipazioni  e  gli  strumenti  di
capitale si basa sulla valutazione di cui all'art. 23 o all'art.  25.
La valutazione e' parte integrante della decisione. 
  2. Non e' ammessa tutela  giurisdizionale  contro  la  valutazione,
finche' non e' stata adottata la decisione di cui al comma 1. Davanti
al giudice amministrativo non e' ammessa tutela  autonoma  contro  la
valutazione, ma  essa  puo'  essere  oggetto  di  contestazione  solo
nell'ambito dell'impugnazione della decisione, ai sensi dell'art. 95. 
  3.  Alle  indennita'  spettanti  ai   soggetti   incaricati   della
valutazione ai sensi della presente Sezione  si  applica  l'art.  37,
commi 7 e 8. 

                               Capo II 

   Riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di
                        strumenti di capitale

                               Art. 27 
 
                             Presupposti 
 
  1. Le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti  di  capitale
emessi da  un  soggetto  indicato  nell'articolo  2  sono  ridotti  o
convertiti, secondo quanto previsto dal presente Capo: 
    a)  indipendentemente  dall'avvio  della  risoluzione   o   della
liquidazione coatta amministrativa, nei casi  previsti  dall'articolo
20, comma 1, lettera a), anche in combinazione  con  l'intervento  di
uno o piu'  soggetti  terzi,  incluso  un  sistema  di  garanzia  dei
depositanti; o 
    b) in  combinazione  con  un'azione  di  risoluzione,  quando  il
programma di risoluzione di cui all'articolo 32  prevede  misure  che
comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei  loro
diritti o la  conversione  in  capitale;  in  questo  caso,  essa  e'
disposta immediatamente prima o contestualmente  all'applicazione  di
tali misure. 

                               Art. 28 
 
            Strumenti soggetti a riduzione o conversione 
 
  1. La riduzione o la conversione e' disposta con  riferimento  alle
riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni e  gli  strumenti  di
capitale emessi da una banca avente sede legale in Italia computabili
nei fondi propri su base individuale, quando  si  realizzano  per  la
banca i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a). 
  2. Quando i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera
a), si realizzano per il gruppo, la riduzione  o  la  conversione  e'
disposta con riferimento a: 
    a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti
di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri  su
base individuale o consolidata; 
    b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti
di capitale emessi da un soggetto  indicato  all'articolo  2  diverso
dalla  capogruppo  e  computabili  nei  fondi  propri  su  base   sia
individuale sia consolidata; se del  gruppo  fa  parte  una  societa'
avente sede legale in un altro Stato membro, la misura e' disposta in
conformita' dell'articolo 30. 
  3. La riduzione o la conversione e' disposta  nell'ordine  indicato
dall'articolo 52, comma 1, lettera  a),  punti  i),  ii)  e  iii),  e
lettere b) e c). Si applica inoltre l'articolo 52, commi 2, 3, 5 e 6. 

                               Art. 29 
 
                       Riduzione o conversione 
 
  1. La riduzione o la conversione e' disposta dalla Banca d'Italia. 
  2. Si applicano gli articoli 55, 57, e 59 e, anche  ai  fini  della
realizzazione di operazioni di capitalizzazione con  l'intervento  di
soggetti terzi, 58. 
  3. L'importo della riduzione o  della  conversione  e'  determinato
nella misura necessaria  per  coprire  le  perdite  e  assicurare  il
rispetto  dei  requisiti   prudenziali,   come   quantificata   nella
valutazione effettuata ai  sensi  del  Capo  I,  Sezione  II.  Se  la
valutazione e' provvisoria e gli  importi  della  riduzione  o  della
conversione in essa indicati risultano superiori a quelli  risultanti
dalla valutazione  definitiva,  l'importo  della  riduzione  o  della
conversione puo' essere ripristinato per la differenza. 
  4. Nei casi previsti dall'articolo 28, comma  2,  il  valore  delle
azioni, delle altre partecipazioni  e  degli  strumenti  di  capitale
emessi da una societa' controllata e computabili nei fondi propri  su
base consolidata non puo' essere ridotto in misura maggiore o  essere
convertito a condizioni meno favorevoli per il suo titolare  rispetto
alla  misura  della  riduzione  di  valore  o  alle   condizioni   di
conversione  degli  strumenti  dello  stesso   rango   emessi   dalla
capogruppo o dalla societa' posta al vertice del  gruppo  soggetto  a
vigilanza  consolidata  e  computabili  nei  fondi  propri  su   base
consolidata. 

                               Art. 30 
 
                     Cooperazione fra autorita' 
 
  1. La Banca d'Italia collabora con le autorita' degli  altri  Stati
membri   per   l'adozione   della   decisione   congiunta    prevista
dall'articolo 62 della direttiva  2014/59/UE  sulla  sussistenza  dei
presupposti per la riduzione o la conversione quando gli strumenti su
cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri  su  base
individuale e consolidata e ricorre una delle seguenti circostanze: 
    a) il gruppo bancario soggetto alla vigilanza  consolidata  della
Banca d'Italia comprende un soggetto di cui all'articolo 2  con  sede
legale in un altro Stato membro; 
    b) un soggetto di cui all'articolo 2 avente sede legale in Italia
e' sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro. 
  2. La Banca d'Italia attua senza ritardo le decisioni congiunte  di
riduzione del valore o di conversione degli strumenti di capitale nei
confronti di societa' aventi sede in Italia. 
  3. Se non e' raggiunta una decisione congiunta, la  Banca  d'Italia
assume le determinazioni di propria competenza circa  la  sussistenza
dei presupposti per la riduzione o la conversione in relazione a: 
    a) gli strumenti computabili nei fondi propri su base individuale
emessi da banche italiane, ancorche' soggette a vigilanza consolidata
in un altro Stato membro; 
    b) gli strumenti computabili nei fondi propri su base consolidata
emessi da soggetti di cui all'articolo 2, lettere  b)  e  c),  aventi
sede legale in uno Stato membro e inclusi nella vigilanza consolidata
della Banca d'Italia. 
  4. Nell'assumere le determinazioni di propria competenza, la  Banca
d'Italia tiene conto del potenziale impatto della misura di riduzione
o di conversione in tutti gli Stati membri in cui operano la banca  o
il gruppo interessati. 

                               Art. 31 
 
             Ulteriori previsioni in caso di conversione 
 
  1. Ai titolari  degli  strumenti  soggetti  a  conversione  possono
essere attribuite azioni computabili nel capitale primario di  classe
1 emesse, oltre  che  dalla  societa'  nei  cui  confronti  e'  stata
disposta la riduzione o la conversione, anche da altre componenti del
gruppo, inclusa la societa' posta al vertice del  gruppo.  Se  queste
hanno sede legale in un  altro  Stato  membro,  l'attribuzione  degli
strumenti e' disposta previo accordo con l'autorita'  di  risoluzione
dello Stato membro interessato. 
  2. Ai titolari degli strumenti soggetti a conversione  non  possono
essere attribuiti strumenti di capitale  primario  di  classe  1  che
siano stati emessi dopo un apporto di fondi  propri  da  parte  dello
Stato o di societa' controllate dallo Stato. 
  3. All'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione si
applica l'articolo 53. 

                               Capo III 

                 Avvio e chiusura della risoluzione

                               Art. 32 
 
                       Avvio della risoluzione 
 
  1. Quando risultano accertati i presupposti  indicati  all'articolo
20, commi 1, lettera b), e 2, la Banca d'Italia, previa  approvazione
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  dispone  l'avvio  della
risoluzione con un provvedimento che contiene: 
    a) l'indicazione dei presupposti per l'avvio della risoluzione; 
    b) il programma di risoluzione, nel quale, tra l'altro: 
      1) sono individuate le misure di risoluzione da adottare  sulla
base della valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II; 
      2) in caso di applicazione del bail-in, sono  indicati  il  suo
ammontare e le categorie di passivita' escluse ai sensi dell'articolo
49, comma 2; 
      3) e' indicato se si fara' ricorso al fondo di risoluzione; 
      4) vengono, se del caso, indicati i termini e il periodo  della
sospensione o della restrizione di cui agli articoli 66, 67 e 68; 
      5) viene, se del caso, disposta la permanenza nella carica  dei
componenti dell'organo di amministrazione o di controllo o  dell'alta
dirigenza ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d); 
      6) se e' prevista la costituzione di un  ente-ponte  o  di  una
societa' veicolo per la gestione delle attivita', sono indicati: 
        i) i beni e i rapporti giuridici da cedere  all'ente-ponte  o
alla societa'; 
        ii) le modalita'  di  costituzione  dell'ente-ponte  o  della
societa'; 
        iii)  le  modalita'  di  cessione  delle  partecipazioni   al
capitale sociale dell'ente-ponte o delle sue attivita' o passivita'. 
  2. L'approvazione del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
condizione  di  efficacia  del  provvedimento.  La  Banca   d'Italia,
ricevuta   la   comunicazione    dell'approvazione    del    Ministro
dell'economia e delle finanze, determina la decorrenza degli  effetti
del provvedimento, anche in deroga all'articolo 21-bis della legge  7
agosto 1990, n. 241. 
  3. Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della  risoluzione,
unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma  2,  sono
pubblicati per estratto nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, sul  sito  internet  della  Banca  d'Italia,  e  su  quello
dell'ente  sottoposto  a  risoluzione,  nel  registro  delle  imprese
nonche' sugli altri  mezzi  di  comunicazione  indicati  dalla  Banca
d'Italia. 
  4. Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della  risoluzione,
unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma  2,  sono
trasmessi  alla  Banca  Centrale  Europea,  all'ente   sottoposto   a
risoluzione, al sistema di garanzia dei  depositi  e  al  sistema  di
indennizzo degli investitori ai quali l'ente aderisce,  al  fondo  di
risoluzione, alla Commissione europea, all'ABE, all'AESFEM, all'AEAP,
al CERS nonche', se del caso, alla Consob, alle  autorita'  di  altri
Stati membri competenti per la vigilanza su  base  consolidata  o  la
risoluzione di gruppo, alle autorita'  competenti  per  la  vigilanza
sulle succursali dell'ente sottoposto a risoluzione o ai gestori  dei
sistemi  di  pagamento  o  di  regolamento   titoli,   nonche'   alle
controparti centrali cui l'ente aderisce, e alle rispettive autorita'
di vigilanza su tali soggetti. 
  5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono effettuate in  tempi
coerenti con la necessita' di non pregiudicare  gli  obiettivi  della
risoluzione. La Banca d'Italia puo' stabilire  forme  integrative  di
pubblicita'. 
  6.  Il  programma  di  risoluzione  puo'  essere   modificato   con
provvedimento   della   Banca   d'Italia   approvato   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4. Si  applicano
i commi 2, 3, 4 e 5. 
  7. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si  applicano
le disposizioni della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  in  materia  di
partecipazione al procedimento amministrativo. 
  8. 

                               Art. 33 
 
     Presupposti per l'avvio della risoluzione di altri soggetti 
 
  1.  Una  societa'  finanziaria  avente  sede   legale   in   Italia
controllata  da  una  societa'  inclusa  nella  vigilanza   su   base
consolidata puo' essere sottoposta a risoluzione  se  la  sussistenza
dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e  2  e'
verificata in capo a essa e alla societa' controllante inclusa  nella
vigilanza consolidata. 
  2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, una societa', avente sede
legale in Italia, diversa da una banca o da una  SIM,  che  controlla
una banca puo' essere sottoposta a risoluzione se la sussistenza  dei
presupposti di cui all'articolo 20, commi 1,  lettera  b),  e  2,  e'
verificata in capo a essa e ad almeno una banca da  essa  controllata
o, quando la sede legale della banca e' stabilita  fuori  dell'Unione
Europea, se l'autorita' dello Stato terzo ha determinato che per essa
sussistono i presupposti per l'avvio  della  risoluzione  secondo  il
proprio ordinamento. Alle stesse condizioni puo' essere sottoposta  a
risoluzione la societa' avente sede legale in Italia diversa  da  una
banca o da una SIM che controlla una banca avente sede legale  in  un
altro Stato membro. 
  3. Se per  una  societa'  di  cui  al  comma  2  non  sussistono  i
presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b),  e  2,  la
risoluzione puo' essere avviata quando: 
    a) la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi
1, lettera b), e 2, e' verificata con riguardo ad almeno una banca da
essa controllata, e 
    b) la risoluzione della societa' di cui al comma 2 e'  necessaria
per la risoluzione della banca  controllata  o  del  gruppo  nel  suo
complesso, e 
    c) la situazione patrimoniale della banca controllata e' tale che
il suo dissesto minaccia un'altra banca o il gruppo nel suo complesso
oppure la disciplina concorsuale applicabile richiede  che  la  crisi
del gruppo sia trattata in maniera unitaria,  salvo  quanto  previsto
dal comma 5. 
  4. Ai fini della verifica ai sensi dei commi 2  e  3,  lettera  a),
circa la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20,  commi
1, lettera b), e 2, in capo alla banca controllata non si tiene conto
di trasferimenti  infragruppo,  anche  per  effetto  di  riduzione  o
conversione di azioni, altre partecipazioni e strumenti di  capitale,
quando cio' e' stato convenuto con le autorita' di risoluzione estere
coinvolte. 
  5. Quando la societa' indicata al  comma  2  e'  una  societa'  non
finanziaria, la risoluzione non e' avviata nei suoi confronti se: 
    a) la  risoluzione  non  e'  indispensabile  per  conseguire  gli
obiettivi stabiliti dall'articolo 21; o 
    b) la societa' controlla la banca indirettamente  attraverso  una
societa' finanziaria intermedia; in questo caso la  risoluzione  puo'
essere avviata nei confronti della societa'  finanziaria  intermedia,
se ne sussistono i presupposti ai sensi del presente articolo. 
  6. L'organo  di  amministrazione  o  quello  di  controllo  di  una
societa' indicata ai commi 1 e 2  informa  tempestivamente  la  Banca
d'Italia o la Banca Centrale  Europea,  quali  autorita'  competenti,
quando reputa che la societa' versa in una situazione di  dissesto  o
e' a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  lettera
a). In questo  caso,  la  Banca  Centrale  Europea,  quale  autorita'
competente, ne da' senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia. 

                               Art. 34 
 
               Attuazione del programma di risoluzione 
 
  1. La Banca d'Italia da' esecuzione al  programma  di  risoluzione,
come definito con il provvedimento di cui all'articolo 32,  comma  1,
attuando le misure ivi indicate ed esercitando i poteri previsti  dal
Capo V. 
  2. Il programma e' attuato dalla Banca d'Italia in una o piu' delle
seguenti modalita': 
    a) con atti di  uno  o  piu'  commissari  speciali  dalla  stessa
nominati, che esercitano i poteri disciplinati dall'articolo 37 e dal
Capo V; 
    b) con atti che tengono luogo di  quelli  dei  competenti  organi
sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni; 
    c) con provvedimenti di carattere particolare, anche rivolti agli
organi dell'ente sottoposto a risoluzione, ai sensi del comma 4. 
  3. La decorrenza  degli  effetti  dei  provvedimenti  di  carattere
particolare  di  cui  al  comma  2  e'  stabilita  anche  in   deroga
all'articolo 21-bis della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Non  si
applicano le disposizioni della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  in
materia di partecipazione al procedimento amministrativo. 
  4. Gli atti e i provvedimenti con i quali la  Banca  d'Italia  e  i
commissari nominati ai sensi dell'articolo 37 danno  attuazione  alle
misure ed esercitano i poteri indicati al comma 1 sono soggetti  agli
obblighi pubblicitari previsti dall'articolo 32, commi 3 e 5. 

                               Art. 35 
 
                      Effetti della risoluzione 
 
  1.  Quando  il  programma  di  risoluzione  viene  attuato  con  le
modalita' previste dall'articolo  34,  comma  2,  lettere  a)  o  b),
dall'insediamento dei commissari speciali o dal primo  atto  compiuto
dalla Banca d'Italia  in  luogo  dei  competenti  organi  sociali  si
producono i seguenti effetti: 
    a) sono sospesi i diritti  di  voto  in  assemblea  e  gli  altri
diritti  derivanti  da  partecipazioni  che  consentono  di  influire
sull'ente sottoposto a risoluzione; 
    b) decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l'alta
dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione, salvo che  diversamente
disposto dal provvedimento di avvio della risoluzione. 
  2. Gli atti posti in essere nel corso della  risoluzione  non  sono
soggetti ad azioni revocatorie. 
  3. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e  di  quella
dei creditori sociali contro i membri degli organi  amministrativi  e
di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il  soggetto
incaricato della revisione legale dei conti, nonche' dell'azione  del
creditore  sociale  contro  la  societa'  o   l'ente   che   esercita
l'attivita'  di  direzione  e  coordinamento  spetta  ai   commissari
speciali sentito il comitato di sorveglianza,  previa  autorizzazione
della  Banca  d'Italia.  In  mancanza  di  loro  nomina,  l'esercizio
dell'azione spetta al soggetto  a  tal  fine  disegnato  dalla  Banca
d'Italia. 

                               Art. 36 
 
               Dichiarazione dello stato di insolvenza 
 
  1. Se  l'ente  sottoposto  a  risoluzione  si  trova  in  stato  di
insolvenza alla data di adozione del  provvedimento  di  avvio  della
risoluzione di cui all'articolo 32, si applica l'articolo  82,  comma
2,  del  Testo  Unico  Bancario.  La  legittimazione  dei  commissari
liquidatori  ivi  prevista  spetta  ai  commissari  speciali  di  cui
all'articolo 37. Laddove questi ultimi non siano stati  nominati,  il
ricorso puo' essere presentato dalla Banca d'Italia o da un  soggetto
da essa appositamente designato. 
  2. Il tribunale accerta lo stato di insolvenza dell'ente sottoposto
a risoluzione avendo riguardo alla situazione  esistente  al  momento
dell'avvio della risoluzione. Le disposizioni  del  Titolo  VI  della
legge fallimentare trovano applicazione  anche  quando  lo  stato  di
insolvenza e' superato per effetto della risoluzione. 
  3. Accertato giudizialmente lo stato  di  insolvenza  a  norma  del
comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli  atti  compiuti  in
frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a
un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia.  I  termini
di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge
fallimentare decorrono dalla data di  avvio  della  risoluzione.  Non
sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67,  secondo  comma,
della legge fallimentare. 

                               Art. 37 
 
                         Commissari speciali 
 
  1.  I   commissari   speciali,   salva   diversa   previsione   del
provvedimento di nomina, hanno  la  rappresentanza  legale  dell'ente
sottoposto a risoluzione, assumono  i  poteri  degli  azionisti,  dei
titolari di altre partecipazioni e dell'organo di amministrazione  di
quest'ultimo,  promuovono  e  adottano  le  misure   necessarie   per
conseguire gli obiettivi della risoluzione, secondo  quanto  disposto
dalla Banca d'Italia e previa  sua  autorizzazione,  quando  prevista
dall'atto di nomina o successivamente. 
  2. I commissari speciali sono in possesso  di  adeguate  competenze
per lo svolgimento delle funzioni. Il  provvedimento  di  nomina  dei
commissari e' pubblicato per estratto sul sito internet  della  Banca
d'Italia. I commissari speciali, nell'esercizio delle loro  funzioni,
sono pubblici ufficiali. 
  3. Ai commissari speciali si applicano le disposizioni relative  ai
commissari liquidatori contenute  nell'articolo  81,  commi  2  e  3,
nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7,  e  nell'articolo  85  del  Testo
Unico Bancario. 
  4. Al momento della nomina  la  Banca  d'Italia  indica  la  durata
dell'incarico dei commissari. Il periodo puo' essere prorogato. 
  5.  Quando  la  risoluzione  riguarda  un  gruppo,  possono  essere
nominati gli stessi commissari speciali per tutte le  componenti  del
gruppo sottoposte a risoluzione, per agevolare lo  svolgimento  delle
procedure e il ripristino della stabilita' del gruppo. 
  6. Unitamente ai commissari speciali, e' nominato  un  comitato  di
sorveglianza,  composto  da  tre  a  cinque  membri,  che  designa  a
maggioranza di voti il proprio presidente. Al comitato  si  applicano
le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute  negli
articoli 81, commi 2 e 3, e 84 del Testo Unico Bancario. 
  7. Le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai  membri  del
comitato di sorveglianza sono determinate  dalla  Banca  d'Italia  in
base a criteri dalla stessa  stabiliti  e  sono  a  carico  dell'ente
sottoposto a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla  Banca
d'Italia, che si rivale, secondo i casi e in relazione alla misura di
risoluzione utilizzata: 
    a) sul corrispettivo pagato in caso di cessione ai titolari delle
azioni  o  delle  partecipazioni  cedute  o  all'ente  sottoposto   a
risoluzione; 
    b) sull'ente sottoposto a risoluzione; 
    c) sull'eventuale residuo attivo dell'ente-ponte o della societa'
veicolo per la gestione delle attivita' oggetto di liquidazione. 
  8. I crediti per le indennita' spettanti ai commissari  speciali  e
ai membri del comitato di sorveglianza e quello di cui  al  comma  7,
lettere b) e c), sono muniti di privilegio generale e sono,  in  caso
di concorso, prededucibili ai sensi  dell'articolo  111  della  legge
fallimentare. 

                               Art. 38 
 
                     Chiusura della risoluzione 
 
  1. La Banca  d'Italia,  quando  determina  che  la  risoluzione  ha
conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono  essere
piu' utilmente perseguiti, informata la Banca Centrale Europea quando
essa e' l'autorita' competente,  dichiara  chiusa  la  risoluzione  e
ordina ai  commissari  speciali  e  ai  componenti  del  comitato  di
sorveglianza, ove  nominati,  o  agli  organi  di  amministrazione  e
controllo dell'ente sottoposto a risoluzione,  di  redigere  separati
rapporti  sull'attivita'  svolta  nell'ambito  della  risoluzione.  I
rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia. 
  2. Della chiusura della risoluzione e' data notizia mediante avviso
da pubblicarsi secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3. 
  3. Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al  Capo
IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attivita' o passivita'
in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto
a liquidazione coatta  amministrativa  secondo  quanto  previsto  dal
Testo  Unico  Bancario  non  appena  possibile,  tenuto  conto  della
necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonche'  di
assicurare che  l'ente  in  risoluzione  fornisca  al  cessionario  i
servizi necessari ai sensi  dell'articolo  62  per  la  continuazione
dell'attivita' ceduta. Se e' dichiarato lo  stato  di  insolvenza,  i
termini di cui agli articoli 64, 65, 67,  primo  comma,  e  69  della
legge fallimentare  decorrono  dalla  data  determinata  dalla  Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2. 

                               Capo IV 

                        Misure di risoluzione 

                              Sezione I 

                        Disposizioni generali

                               Art. 39 
 
                        Misure di risoluzione 
 
  1. Sono misure di risoluzione: 
  a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo; 
  b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte; 
  c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una societa'  veicolo
per la gestione delle attivita'; 
  d) il bail-in. 
  2. La cessione di beni e rapporti giuridici a una societa'  veicolo
per la gestione delle attivita' e' disposta solo congiuntamente a una
delle altre misure indicate nel comma 1. 

                             Sezione II 

                Cessione di beni e rapporti giuridici 

                           Sottosezione I 

                    Cessione a un soggetto terzo

                               Art. 40 
 
                              Cessione 
 
  1. La cessione, in una o  piu'  soluzioni,  a  un  soggetto  terzo,
diverso da un ente-ponte o da una societa' veicolo  per  la  gestione
delle attivita', ha ad oggetto: 
  a) tutte le azioni o le altre  partecipazioni  emesse  da  un  ente
sottoposto a risoluzione, o parte di esse; 
  b)  tutti  i  diritti,  le  attivita'  o   le   passivita',   anche
individuabili in blocco, di un ente sottoposto a risoluzione, o parte
di essi. 
  2. La cessione e' effettuata a condizioni di mercato secondo quanto
previsto  dal  presente  articolo,  sulla  base   della   valutazione
effettuata a norma del Capo I, Sezione II. 
  3. Il corrispettivo pagato dal cessionario e' corrisposto a: 
  a) i titolari delle azioni o delle altre partecipazioni,  nel  caso
previsto dal comma 1, lettera a); 
  b) l'ente sottoposto a risoluzione, nel caso previsto dal comma  1,
lettera b). 
  4. La cessione e' condotta nel rispetto dei seguenti principi: 
  a)  assicurare  la  massima  trasparenza  e  la  correttezza  delle
informazioni concernenti l'oggetto della cessione, tenuto conto delle
circostanze  e  compatibilmente  con  l'obiettivo  di  preservare  la
stabilita' finanziaria; 
  b) evitare discriminazioni tra i potenziali  cessionari,  prevedere
presidi volti a evitare conflitti di interesse, nonche' tenere  conto
delle esigenze di celerita' di svolgimento della risoluzione; 
  c) ottenere il prezzo piu' alto possibile. 
  5. La cessione puo' essere effettuata sulla base di trattative  con
potenziali cessionari a livello individuale, nel rispetto  di  quanto
stabilito dal comma 4, lettera b), salvo quanto previsto dal comma 7. 
  6. Le comunicazioni al pubblico delle informazioni privilegiate  ai
sensi dell'articolo 17 del Regolamento  (UE)  n.  596/2014,  relative
alla cessione, possono essere differite nel rispetto dei paragrafi  4
o 5 del medesimo articolo. 
  7. La cessione puo' essere disposta in deroga al comma 4, quando e'
ragionevolmente  prevedibile  che  l'applicazione  dei  principi  ivi
indicati comprometterebbe l'esito della cessione o il  raggiungimento
degli obiettivi della risoluzione e aggraverebbe la minaccia  per  la
stabilita' finanziaria. 
  8. La Banca d'Italia, se del caso su richiesta della Banca Centrale
Europea  in  qualita'  di  autorita'  competente,  puo',   in   vista
dell'avvio della risoluzione, chiedere a una banca o a una capogruppo
di contattare potenziali acquirenti per predisporre  la  cessione  di
beni e rapporti giuridici ai sensi del presente articolo nel rispetto
dell'articolo 5. 

                               Art. 41 
 
                           Autorizzazioni 
 
  1. Se la cessione ha ad oggetto  rapporti  afferenti  ad  attivita'
riservate, la pertinente autorizzazione  puo'  essere  rilasciata  al
cessionario che ne sia  privo,  su  istanza  di  quest'ultimo,  anche
contestualmente alla cessione. 
  2. I provvedimenti previsti ai sensi del Titolo II, Capo  III,  del
Testo Unico Bancario sono adottati tempestivamente, anche  in  deroga
ai termini ivi stabiliti. 
  3. Quando i provvedimenti di cui al comma 2 non sono stati adottati
alla data della cessione delle azioni o delle altre partecipazioni: 
  a) la cessione di azioni o altre partecipazioni  e'  immediatamente
efficace; 
  b) sino all'adozione dei provvedimenti o  sino  alla  scadenza  del
termine concesso per l'alienazione ai sensi del comma 4, i diritti di
voto in assemblea e gli altri diritti derivanti dalle  partecipazioni
cedute che consentono di  influire  sulla  societa'  sono  sospesi  e
possono essere esercitati esclusivamente  dalla  Banca  d'Italia,  la
quale non risponde per l'esercizio di tali diritti o per l'astensione
dall'esercizio degli stessi, se non in caso di dolo o colpa grave; 
  c) sino all'adozione dei provvedimenti o  sino  alla  scadenza  del
termine concesso per l'alienazione ai  sensi  del  comma  4,  non  si
applicano le  sanzioni  e  le  altre  misure  amministrative  per  le
violazioni delle norme in  materia  di  acquisizione  e  cessione  di
partecipazioni qualificate previste dal Testo Unico Bancario. 
  4. Non appena adottati, i provvedimenti in merito  all'acquisizione
delle azioni o delle altre partecipazioni sono comunicati alla  Banca
d'Italia e al cessionario. Se l'acquisizione e' stata autorizzata,  i
diritti di voto in assemblea e  gli  altri  diritti  derivanti  dalle
partecipazioni cedute  che  consentono  di  influire  sulla  societa'
possono essere esercitati dal cessionario dal momento  in  cui  viene
ricevuta la comunicazione.  Quando,  invece,  l'acquisizione  non  e'
stata autorizzata: 
  a) per i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti
dalle partecipazioni cedute che consentono di influire sulla societa'
si continua ad applicare il comma 3, lettera b); e 
  b) le azioni o le altre partecipazioni devono essere alienate entro
il termine  stabilito  dalla  Banca  d'Italia,  tenendo  conto  delle
condizioni di mercato. 
  5. In caso di mancata alienazione entro  il  termine  stabilito  ai
sensi del comma 4, lettera b), la Banca d'Italia o la Banca  Centrale
Europea, in qualita' di autorita' competente, d'intesa con  la  Banca
d'Italia, irroga le sanzioni e adotta le altre misure  amministrative
previste per le violazioni delle norme in materia di  acquisizione  e
cessione di partecipazioni qualificate disciplinate dal  Testo  Unico
Bancario. 

                           Sottosezione II

                       Cessione a un ente-ponte

                               Art. 42 
 
            Costituzione e funzionamento dell'ente-ponte 
 
  1. L'ente-ponte e' costituito per gestire beni e rapporti giuridici
acquistati ai sensi dell'articolo 43, con l'obiettivo di mantenere la
continuita'  delle   funzioni   essenziali   precedentemente   svolte
dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato
sono adeguate, cedere a terzi  le  partecipazioni  al  capitale  o  i
diritti, le attivita' o le passivita' acquistate. Sono fatte salve le
eventuali limitazioni stabilite ai sensi della  disciplina  a  tutela
della concorrenza. 
  2.  Il  capitale  dell'ente-ponte  e'  interamente  o  parzialmente
detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche. 
  3.  La  Banca  d'Italia,  con  provvedimento   emanato   ai   sensi
dell'articolo 34, comma 2, lettera c): 
  a) approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente-ponte, nonche'
la strategia e il profilo di rischio; 
  b) approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione
e  controllo  dell'ente-ponte,  l'attribuzione  di   deleghe   e   le
remunerazioni; 
  c)  stabilisce  restrizioni  all'attivita'   dell'ente-ponte,   ove
necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli aiuti di
Stato. 
  4. In caso di applicazione del bail-in ai sensi  dell'articolo  48,
comma 1,  lettera  b),  l'eventuale  conversione  in  capitale  delle
passivita' cedute all'ente-ponte non  preclude  alla  Banca  d'Italia
l'esercizio su quest'ultimo dei poteri  alla  stessa  attribuiti  dal
presente articolo. 
  5. L'ente-ponte esercita l'attivita' bancaria o la  prestazione  di
servizi  e  attivita'  di  investimento  se   e'   autorizzato   allo
svolgimento  delle  medesime  attivita'  ai  sensi  della   normativa
vigente. 
  6. L'ente-ponte, nello svolgimento dell'attivita' bancaria o  nella
prestazione di  servizi  e  attivita'  di  investimento,  rispetta  i
requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013, dal Testo  Unico
Bancario  o  dal  Testo  Unico  della  Finanza   e   dalle   relative
disposizioni attuative. 
  7. In deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6,  l'ente-ponte,  ove
necessario  per  conseguire  gli  obiettivi  della  risoluzione,   e'
autorizzato provvisoriamente a esercitare l'attivita'  bancaria  o  a
prestare servizi e attivita' di investimento anche  se  non  soddisfa
inizialmente i requisiti stabiliti dalla  normativa  applicabile.  La
Banca d'Italia presenta una richiesta all'autorita' responsabile  per
i relativi provvedimenti. 
  8. L'ente-ponte, i componenti dei suoi organi di amministrazione  e
controllo, nonche' l'alta dirigenza rispondono solo per dolo o  colpa
grave  nei  confronti  degli  azionisti  e  dei  creditori  propri  e
dell'ente sottoposto a risoluzione. 

                               Art. 43 
 
                              Cessione 
 
  1. La cessione, in una o piu' soluzioni,  a  un  ente-ponte  ha  ad
oggetto: 
  a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno  o  piu'
enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; 
  b)  tutti  i  diritti,  le  attivita'  o   le   passivita',   anche
individuabili in blocco, di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione,
o parte di essi. 
  2. Il valore complessivo delle passivita' cedute all'ente-ponte non
supera il valore totale  dei  diritti  e  delle  attivita'  ceduti  o
provenienti da altre fonti. 
  3. La Banca d'Italia, su istanza dell'ente-ponte, puo' disporre  la
cessione a un terzo delle azioni o delle altre partecipazioni  o  dei
diritti, delle  attivita'  o  delle  passivita'  da  esso  acquisiti,
secondo una procedura aperta, trasparente,  non  discriminatoria  nei
confronti dei potenziali  acquirenti,  assicurando  che  la  cessione
avvenga a condizioni di mercato. 
  4. Fermo restando l'articolo 47, comma  9,  l'  ente-ponte  succede
all'ente sottoposto a risoluzione  nei  diritti,  nelle  attivita'  o
nelle  passivita'  ceduti,  salvo  che  la  Banca  d'Italia  disponga
diversamente  ove  necessario  per  conseguire  gli  obiettivi  della
risoluzione. 
  5. Si applica l'articolo 40, comma 3. 

                               Art. 44 
 
                     Cessazione dell'ente-ponte 
 
  1.La Banca d'Italia  dichiara  la  cessazione  della  qualifica  di
ente-ponte al verificarsi di una delle seguenti situazioni: 
  a) l'ente-ponte si  fonde  con  un  altro  soggetto  o  i  soggetti
indicati  all'articolo  42,  comma  2,  cedono  a  terzi  la  propria
partecipazione; 
  b) la totalita', o la quasi totalita', dei diritti, delle attivita'
o delle passivita' dell'ente-ponte e' ceduta ad un terzo; 
  c) sono completati la liquidazione delle attivita' e  il  pagamento
delle passivita' dell'ente-ponte; 
  d) e' scaduto il termine di cui al comma 2 o, se del caso, al comma
3. 
  2. La cessazione della qualifica di ente-ponte e'  disposta  quando
e' accertato che nessuna delle situazioni di cui al comma 1,  lettere
a), b) o c), ha ragionevoli probabilita' di verificarsi  e,  in  ogni
caso, entro due anni dalla data in cui e' stata  effettuata  l'ultima
cessione all'ente-ponte. 
  3. Con provvedimento motivato, anche in relazione  alle  condizioni
di mercato attuali e prospettiche, il termine di cui al comma 2  puo'
essere prorogato per uno o piu'  periodi  della  durata  di  un  anno
ciascuno quando: 
  a) nel periodo di  proroga  potrebbero  verificarsi  le  situazioni
indicate al comma 1, lettere a), b) o c); o 
  b) la proroga e' necessaria per mantenere la continuita' di servizi
bancari o finanziari essenziali. 
  4. Quando si verificano le situazioni indicate al comma 1,  lettere
b) o d), l'ente-ponte e' liquidato secondo le modalita' previste  dal
Testo Unico Bancario o dal Testo  Unico  della  Finanza.  L'eventuale
residuo attivo risultante  dal  bilancio  finale  dell'ente-ponte  e'
distribuito tra i suoi soci. Quando l'ente-ponte  e'  cessionario  di
diritti,  attivita'  o  passivita'  di   piu'   enti   sottoposti   a
risoluzione, si  procede  alla  liquidazione  delle  attivita'  o  al
pagamento delle  passivita'  cedute  da  ciascuno  di  questi  e  non
dell'ente-ponte stesso. 

                          Sottosezione III 

                   Cessione a una societa' veicolo 
                     per la gestione di attivita'

                               Art. 45 
 
         Costituzione e funzionamento della societa' veicolo 
                   per la gestione delle attivita' 
 
  1.  La  societa'  veicolo  per  la  gestione  delle  attivita'   e'
costituita per amministrare i beni e  i  rapporti  giuridici  a  essa
ceduti con l'obiettivo di  massimizzarne  il  valore  attraverso  una
successiva  cessione  o  la  liquidazione  della   societa'   veicolo
medesima. Il capitale della societa' e'  interamente  o  parzialmente
detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche. 
  2. La Banca d'Italia approva, con provvedimento  emanato  ai  sensi
dell'articolo 34, comma 2, lettera c): 
  a) l'atto costitutivo e  lo  statuto  della  societa',  nonche'  la
strategia e il profilo di rischio; 
  b) la nomina dei  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e
controllo  della   societa',   l'attribuzione   di   deleghe   e   le
remunerazioni. 

                               Art. 46 
 
                              Cessione 
 
  1.  La  cessione  di  diritti,  attivita'  o  passivita'  dell'ente
sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte  a  una  o  piu'  societa'
veicolo per la gestione delle attivita' puo' essere disposta, in  una
o  piu'  soluzioni,  al  verificarsi  di  almeno  uno  dei   seguenti
presupposti: 
  a) le condizioni di mercato  sono  tali  che  la  liquidazione  dei
diritti e delle attivita'  nell'ambito  della  procedura  concorsuale
applicabile potrebbe avere effetti negativi sui mercati finanziari; 
  b)  la  cessione  e'   necessaria   per   garantire   il   corretto
funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte; 
  c) la cessione e' necessaria per massimizzare i proventi ricavabili
dalla liquidazione. 
  2. Il corrispettivo per la cessione e' determinato  in  conformita'
con la valutazione effettuata ai sensi del Capo  I,  Sezione  II.  Il
corrispettivo puo'  essere  simbolico  o  anche  mancare.  Esso  puo'
consistere in titoli di debito emessi dalla societa' veicolo.  Se  il
valore  di  quanto  ceduto  e'  negativo,  l'atto  di  cessione  puo'
prevedere che l'ente sottoposto a risoluzione  o  l'ente-ponte  versi
somme a titolo di corrispettivo per l'assunzione delle passivita' o a
titolo di finanziamento. Resta ferma la  disciplina  sugli  aiuti  di
Stato. 
  3.  La  societa'  veicolo,  i  componenti  dei   suoi   organi   di
amministrazione e controllo, nonche' l'alta dirigenza rispondono solo
per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei  creditori
dell'ente sottoposto a risoluzione, nei confronti degli  azionisti  e
dei creditori dell'ente-ponte e nei confronti degli azionisti  e  dei
creditori della societa' veicolo. 

                          Sottosezione IV 

                         Disposizioni comuni

                               Art. 47 
 
                  Disposizioni comuni alle cessioni 
 
  1. Il presente articolo si applica alle cessioni disciplinate dalle
sottosezioni I, II e III. 
  2. Le cessioni non richiedono il consenso di soggetti  diversi  dal
cessionario. 
  3.  Della  cessione  e'  data  notizia  secondo   quanto   previsto
dall'articolo 32, commi 3 e 5. Se la cessione ha ad oggetto  crediti,
si applica l'articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario. 
  4. Se la cessione ha ad oggetto  contratti,  il  contraente  ceduto
puo'  opporre  al  cessionario  tutte  le  eccezioni  derivanti   dal
contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col  cedente.  Non
trovano applicazione gli articoli 1407, comma 1,  1408,  comma  2,  e
2558, comma 2, del codice civile. 
  5. Se la cessione ha ad oggetto passivita', il cedente e'  liberato
dagli obblighi di adempimento anche in  deroga  agli  articoli  1273,
2112, 2558 e 2560 del codice civile. 
  6. La cessione ha efficacia a seguito della pubblicazione sul  sito
internet della Banca d'Italia  ai  sensi  del  comma  3  e  non  sono
richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di
pubblicita' notizia o  dichiarativa,  ivi  inclusi  quelli  richiesti
dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile.
Non  si  applicano  gli  obblighi  di  comunicazione  previsti  dagli
articoli  68  e  79  del  Codice  delle  assicurazioni  private.   Il
cessionario svolge gli adempimenti  eventualmente  richiesti  a  fini
costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa entro  180  giorni
dall'ultima  cessione  dei  cespiti  acquisiti.  Restano  fermi   gli
obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del Testo  Unico
della Finanza. 
  7. Salvo quanto  e'  disposto  dal  Titolo  VI,  gli  azionisti,  i
titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a
risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attivita', o  passivita'
non sono oggetto di  cessione  non  possono  esercitare  pretese  sui
diritti, sulle attivita' o sulle passivita' oggetto della cessione e,
nelle  cessioni  disciplinate  dalle  sottosezioni  II  e  III,   nei
confronti dei membri degli organi di amministrazione  e  controllo  o
dell'alta dirigenza del cessionario. 
  8. In seguito alla  cessione,  puo'  essere  disposto,  secondo  la
disciplina prevista ai commi 2, 3, 4, 5, 6  e  7  il  ritrasferimento
agli originari titolari o all'ente sottoposto a risoluzione,  o,  nel
caso  di  cessione  alla  societa'  veicolo,  anche   all'ente-ponte,
rispettivamente, delle azioni o delle altre partecipazioni oppure dei
diritti, delle attivita' o delle passivita'  cedute,  nei  termini  e
alle condizioni eventualmente previsti  nell'atto  di  cessione,  se,
alternativamente: 
  a) la possibilita' di ritrasferire e' stata prevista  espressamente
nell'atto di cessione; 
  b) le azioni, le altre partecipazioni, i diritti, le attivita' o le
passivita' ceduti non rientrano  fra  quelli  indicati  nell'atto  di
cessione o comunque non rispettano  le  condizioni  previste  per  la
cessione nel suddetto atto. 
  9. Nelle cessioni  disciplinate  dalle  sottosezioni  I  e  II,  il
cessionario succede all'ente sottoposto a risoluzione,  limitatamente
ai diritti, alle attivita' o alle passivita' ceduti: 
  a) nel diritto alla libera prestazione  dei  servizi  in  un  altro
Stato membro; 
  b) nel diritto allo stabilimento in un altro Stato membro; 
  c) nei diritti di partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione
a infrastrutture di mercato, a sedi di  negoziazione,  a  sistemi  di
indennizzo degli investitori e a sistemi di garanzia dei depositanti,
purche' il cessionario rispetti i requisiti per la  partecipazione  a
detti sistemi. 
  10. In deroga al comma 9, lettera c): 
  a) l'accesso ai sistemi o ai mercati non puo' essere negato per  il
fatto che il cessionario non possiede una valutazione del  merito  di
credito emessa da un'agenzia di valutazione del merito di  credito  o
che la valutazione non  e'  sufficiente  per  ottenere  l'accesso  ai
sistemi o ai mercati; 
  b) se il cessionario non rispetta i requisiti per l'appartenenza  o
l'accesso ai sistemi o ai  mercati,  l'appartenenza  o  l'accesso  ai
sistemi o ai  mercati  puo'  comunque  essere  disposto  dalla  Banca
d'Italia per un periodo non  superiore  a  24  mesi,  rinnovabile  su
richiesta del cessionario. 

                             Sezione III 

                               Bail-in

                               Art. 48 
 
                        Finalita' del bail-in 
 
  1. Il bail-in e' disposto: 
  a)  per  ripristinare  il  patrimonio  di  un   soggetto   di   cui
all'articolo 2 sottoposto a risoluzione nella  misura  necessaria  al
rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la  fiducia
del mercato, se l'applicazione del  bail-in,  anche  unitamente  alle
misure di riorganizzazione aziendale, e' sufficiente  a  prospettarne
il risanamento; o 
  b) in caso di cessione ai sensi della Sezione II,  per  ridurre  il
valore nominale delle passivita' cedute, inclusi i titoli di  debito,
o per convertire queste passivita' in capitale. 
  2. Nei confronti del soggetto al quale viene applicato  il  bail-in
puo' essere disposta la trasformazione della forma  giuridica,  anche
successivamente alla chiusura della risoluzione. Non si applicano gli
articoli 2437, 2497-quater, 2545-undecies, ne' le disposizioni  della
Sezione I del Capo X del Titolo V del Libro V del codice  civile,  ad
eccezione degli articoli 2498 e 2500,  che  si  applicano  in  quanto
compatibili. 

                               Art. 49 
 
                   Passivita' escluse dal bail-in 
 
  1. Sono soggette al bail-in tutte le passivita', ad eccezione delle
seguenti: 
  a) i depositi protetti; 
  b)  le  passivita'  garantite,  incluse  le  obbligazioni  bancarie
garantite, le passivita' derivanti da contratti derivati di copertura
dei  rischi  dei  crediti  e  dei  titoli  ceduti  a  garanzia  delle
obbligazioni, nel limite del valore delle attivita' poste a  garanzia
delle    stesse,    nonche'    le    passivita'     nei     confronti
dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i  relativi
crediti sono assistiti da  privilegio  o  altra  causa  legittima  di
prelazione; 
  c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte  dell'ente
sottoposto a risoluzione di disponibilita' dei  clienti,  inclusa  la
disponibilita' detenuta nella prestazione di servizi e  attivita'  di
investimento  e  accessori  ovvero  da  o  per  conto  di   organismi
d'investimento collettivo o  fondi  di  investimento  alternativi,  a
condizione  che  questi  clienti  siano  protetti   nelle   procedure
concorsuali applicabili; 
  d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di  un  rapporto  fiduciario
tra l'ente sottoposto a  risoluzione  e  un  terzo,  in  qualita'  di
beneficiario,  a  condizione  che  quest'ultimo  sia  protetto  nelle
procedure concorsuali applicabili; 
  e) passivita' con durata originaria inferiore a  sette  giorni  nei
confronti di banche o SIM non  facenti  parte  del  gruppo  dell'ente
sottoposto a risoluzione; 
  f) passivita' con durata  residua  inferiore  a  sette  giorni  nei
confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una
controparte  centrale,  nonche'  dei  suoi  gestori  o  partecipanti,
purche'  le  passivita'  derivino  dalla   partecipazione   dell'ente
sottoposto a risoluzione ai sistemi; 
  g) passivita' nei confronti dei seguenti soggetti: 
  i)  dipendenti,  limitatamente  alle  passivita'   riguardanti   la
retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra componente fissa
della  remunerazione.  Il  bail-in  e'  applicato   alla   componente
variabile della  remunerazione,  salvo  che  essa  sia  stabilita  da
contratti collettivi. In ogni caso, esso e' applicato alla componente
variabile  della   remunerazione   del   personale   piu'   rilevante
identificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2014; 
  ii)  fornitori  di  beni  o  servizi  necessari  per   il   normale
funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione; 
  iii)  sistemi  di  garanzia  dei  depositanti,   limitatamente   ai
contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione  per  l'adesione
ai sistemi. 
  2. Possono eccezionalmente essere escluse, del tutto  o  in  parte,
dall'applicazione del bail-in passivita' diverse da  quelle  elencate
nel comma 1 quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
  a) non sarebbe possibile applicare il bail-in a tali passivita'  in
tempi ragionevoli; 
  b) l'esclusione e' strettamente necessaria e proporzionata per: 
  i) assicurare la continuita'  delle  funzioni  essenziali  e  delle
principali linee di operativita' dell'ente sottoposto a  risoluzione,
in modo da consentirgli di preservare la propria  operativita'  e  la
fornitura di servizi chiave; o 
  ii)  evitare  un   contagio   che   perturberebbe   gravemente   il
funzionamento  dei  mercati  finanziari  e  delle  infrastrutture  di
mercato con gravi ricadute negative sull'economia di uno Stato membro
o dell'Unione europea; 
    c) l'inclusione di tali passivita' nell'applicazione del  bail-in
determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori
sopporterebbero  perdite  maggiori  rispetto  a   quelle   che   essi
subirebbero   in   caso   di   esclusione    di    tali    passivita'
dall'applicazione del bail-in. 
  3. Le esclusioni ai sensi del comma 2 sono disposte avendo riguardo
a: 
  a) il  principio  secondo  cui  le  perdite  sono  sostenute  dagli
azionisti e, solo successivamente, dai creditori dell'ente sottoposto
a risoluzione, secondo il rispettivo ordine di priorita'  applicabile
in sede  concorsuale;  le  passivita'  escluse  dal  bail-in  possono
ricevere  un  trattamento  piu'  favorevole  rispetto  a  quello  che
spetterebbe a passivita' ammissibili dello stesso grado  o  di  grado
sovraordinato se l'ente sottoposto  a  risoluzione  fosse  liquidato,
secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal  Testo
Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile; 
  b) la capacita' di assorbimento delle perdite dell'ente  sottoposto
a risoluzione che ne risulterebbe; 
  c) la necessita' di mantenere risorse adeguate per il finanziamento
di altre procedure di risoluzione; 
  d) quanto previsto negli atti delegati adottati  dalla  Commissione
Europea ai sensi  dell'articolo  44,  paragrafo  11  della  direttiva
2014/59/UE; 
  e) la natura dei titolari delle passivita', ivi inclusi i  titolari
dei depositi di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera a),  numero
1), del Testo unico bancario. 
  4.  L'esclusione  di  passivita'  ai   sensi   del   comma   2   e'
preventivamente notificata  dalla  Banca  d'Italia  alla  Commissione
Europea.  Se  l'esclusione  richiede  il  contributo  del  fondo   di
risoluzione o di una fonte alternativa  di  finanziamento,  la  Banca
d'Italia dispone l'esclusione,  salvo  che  la  Commissione  Europea,
entro 24 ore dal momento  in  cui  e'  stata  informata  dalla  Banca
d'Italia, o entro il diverso  termine  concordato  con  quest'ultima,
comunichi il proprio divieto o chieda di apportare  modifiche.  Negli
altri casi l'esclusione e' disposta senza indugio. 
  5. Se e' disposta l'esclusione ai sensi del comma 2, le perdite che
le passivita' escluse avrebbero  dovuto  assorbire  sono  trasferite,
alternativamente o congiuntamente, su: 
  a) i titolari delle altre passivita' soggette a bail-in mediante la
loro riduzione o conversione in capitale, fatto salvo l'articolo  22,
comma 1, lettera c); 
  b) il fondo  di  risoluzione,  il  quale,  in  tal  caso,  effettua
conferimenti nel  capitale  dell'ente  sottoposto  a  risoluzione  in
misura almeno sufficiente a portare a zero il patrimonio netto  o  da
ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1. 
  6. L'intervento del fondo di risoluzione  ai  sensi  del  comma  5,
lettera b), puo' essere disposto a condizione che: 
  a)  il  contributo   al   ripianamento   delle   perdite   e   alla
ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione  fornito  dalle
riserve, dai suoi azionisti, dai detentori di altre partecipazioni  o
di strumenti di capitale e dai detentori  di  passivita'  soggette  a
bail-in sia pari ad almeno l'8 per  cento  delle  passivita'  totali,
inclusi i fondi propri, dell'ente; e 
  b) il contributo del fondo di risoluzione non superi il 5 per cento
delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, dell'ente sottoposto
a risoluzione. 
  Al fine dell'applicazione del presente comma, le passivita'  totali
dell'ente sottoposto a risoluzione, inclusi i suoi fondi propri, sono
determinati secondo  la  valutazione  disciplinata  da  dal  Capo  I,
Sezione II. 
  7. Il contributo del fondo  di  risoluzione  di  cui  al  comma  5,
lettera b), puo' essere finanziato da: 
  a) i contributi ordinari; 
  b) i contributi straordinari che il fondo puo'  riscuotere  in  tre
anni; 
  c) se gli importi indicati alle lettere a) e b) sono insufficienti,
le altre forme di sostegno  finanziario  previste  dall'articolo  78,
comma 1, lettera c). 
  8. In deroga a quanto disposto dal comma 6, lettera a), puo' essere
disposto l'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma  5,
lettera b), a condizione che: 
  a)  il  contributo   al   ripianamento   delle   perdite   e   alla
ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione  fornito  dalle
riserve, dagli azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o  di
strumenti di capitale  e  dai  detentori  di  passivita'  soggette  a
bail-in sia pari ad almeno il 20 per cento delle attivita'  ponderate
per il rischio dell'ente; e 
  b) il fondo di risoluzione disponga di un importo pari ad almeno il
3 per cento dei depositi protetti di tutte le banche  italiane  e  le
succursali  italiane  di   banche   extracomunitarie   derivante   da
contributi ordinari e l'ente sottoposto a risoluzione abbia un attivo
su base consolidata inferiore a 900 miliardi di euro. 
  9.  In   casi   straordinari,   si   possono   reperire   ulteriori
finanziamenti da fonti alternative a condizione che: 
  a) il contributo del fondo di risoluzione abbia raggiunto il limite
del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b); e 
  b) siano state interamente ridotte o convertite tutte le passivita'
chirografarie soggette a bail-in,  fatta  eccezione  per  i  depositi
ammissibili al rimborso. 
  10. Al ricorrere delle condizioni  indicate  al  comma  9,  possono
altresi' essere utilizzate  eventuali  disponibilita'  del  fondo  di
risoluzione derivanti da contributi ordinari anche  oltre  il  limite
del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b). 

                               Art. 50 
 
          Requisito minimo di passivita' soggette a bail-in 
 
  1.  Per  assicurare  l'applicabilita'   del   bail-in   le   banche
rispettano, su base individuale e consolidata, un requisito minimo di
passivita' soggette al bail-in. 
  2. Il requisito da rispettare su base  individuale  e'  determinato
dalla Banca d'Italia, se del caso previa consultazione con  la  Banca
Centrale Europea quale autorita' competente, avendo riguardo a: 
  a) la necessita' di assicurare che la banca possa essere sottoposta
a  risoluzione  in  modo  da  conseguire   gli   obiettivi   indicati
all'articolo 21; 
  b)  la  necessita'  di  assicurare  che  la  banca,  in   caso   di
applicazione del bail-in, abbia passivita' sufficienti per  assorbire
le perdite e per assicurare il rispetto  del  requisito  di  capitale
primario di classe  1  previsto  per  l'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita' bancaria,  nonche'  per  ingenerare  nel  mercato  una
fiducia sufficiente in essa; 
  c) la necessita' di assicurare che,  se  il  piano  di  risoluzione
prevede che certe categorie di passivita' possono essere escluse  dal
bail-in, la banca  abbia  passivita'  sufficienti  per  assorbire  le
perdite e assicurare il rispetto del requisito di  capitale  primario
di   classe   1   previsto   per    l'autorizzazione    all'esercizio
dell'attivita' bancaria; 
  d) le dimensioni,  le  caratteristiche  operative,  il  modello  di
finanziamento e il profilo di rischio della banca; 
  e) la misura del contributo al finanziamento della  risoluzione  da
parte di un sistema di garanzia dei depositi ai  sensi  dell'articolo
86; 
  f) le  ripercussioni  negative  sulla  stabilita'  finanziaria  che
deriverebbero  dal  dissesto  della  banca,  anche  per  effetto  del
contagio di altri enti. 
  3. La Banca d'Italia, con provvedimenti  di  carattere  generale  o
particolare adottati, se del caso, previa consultazione con la  Banca
Centrale  Europea  quale  autorita'  competente,  puo'  chiedere   il
rispetto del requisito previsto  dal  comma  2  anche  da  parte  dei
soggetti indicati all'articolo 2, diversi da banche. Per le  societa'
non finanziarie di cui all'articolo 65,  comma  1,  lettera  h),  del
Testo Unico Bancario, la facolta' puo' essere esercitata  solo  nella
misura in cui essa sia assolutamente  indispensabile  per  conseguire
gli obiettivi della risoluzione. 
  4. Salvo quanto previsto  dal  comma  5,  la  Banca  d'Italia,  con
provvedimenti di carattere generale o particolare: 
  a) determina, in qualita' di autorita' di  risoluzione  di  gruppo,
sentita, se del caso,  la  Banca  Centrale  Europea  quale  autorita'
competente, il requisito minimo su base consolidata il  cui  rispetto
deve essere assicurato dalla capogruppo, avendo riguardo,  oltre  che
ai criteri stabiliti dal comma 2, alla possibilita' che  le  societa'
controllate  aventi  sede  legale  in  Stati  terzi  debbano   essere
sottoposte a misure di risoluzione distinte secondo  quanto  previsto
dal piano di risoluzione; 
  b) determina il requisito minimo applicabile  su  base  individuale
che deve essere rispettato dalle  societa'  controllate  aventi  sede
legale in Italia, tenendo conto dei criteri indicati dal  comma  2  e
del requisito applicabile su base consolidata ai sensi della  lettera
a); 
  c) puo' disporre, nei casi di esenzione dal rispetto dei  requisiti
individuali previsti dal Regolamento (UE)  n.  575/2013,  l'esenzione
dall'obbligo di rispettare il requisito minimo  su  base  individuale
per le banche capogruppo o che controllano  una  banca  in  un  altro
Stato membro e per le societa'  controllate  aventi  sede  legale  in
Italia. 
  5. In caso di soggetti facenti parte di un  gruppo  con  componenti
aventi  sede  legale  in  altri  Stati  membri   o   con   succursali
significative stabilite in altri Stati membri, la determinazione  del
requisito minimo di  passivita'  soggette  a  bail-in  e'  effettuata
secondo quanto previsto dall'articolo 70. 
  6. La Banca d'Italia disciplina le caratteristiche delle passivita'
computabili ai fini del presente articolo e le modalita' secondo  cui
esse sono computate. Se una passivita' e' disciplinata dal diritto di
uno Stato terzo, essa e' computabile a  condizione  che  la  societa'
interessata abbia dimostrato  alla  Banca  d'Italia  che  l'eventuale
applicazione   del   bail-in   alle   passivita'   sarebbe   efficace
nell'ordinamento di quello Stato. La Banca d'Italia puo' disciplinare
le modalita' con cui questa condizione puo' essere soddisfatta. 
  7. La determinazione del requisito minimo di passivita' soggette  a
bail-in  e  la  verifica  sul  rispetto  di  questo  requisito   sono
effettuate   nell'ambito   dell'attivita'   di   predisposizione    o
aggiornamento del piano di risoluzione, individuale o di gruppo. 
  8. La Banca d'Italia comunica all'ABE le determinazioni assunte  ai
sensi del presente articolo 

                               Art. 51 
 
                         Importo del bail-in 
 
  1. L'importo del bail-in e' determinato in  base  alla  valutazione
effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e tiene conto: 
  a)  della  necessita'  di  ristabilire  nel  mercato  una   fiducia
sufficiente  nei  confronti  dell'ente  sottoposto  a  risoluzione  o
nell'ente-ponte e di permettere a tali enti di rispettare per  almeno
un anno i requisiti prudenziali; 
  b) di una stima prudente del fabbisogno di capitale della  societa'
veicolo  per  la  gestione  delle  attivita',  se  il  programma   di
risoluzione prevede la cessione a essa ai sensi dell'articolo 46; 
  c) del  contributo  del  fondo  di  risoluzione  erogato  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 5, lettera b). 
  2. Se la valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e'
provvisoria  e  l'importo  del  bail-in  in  essa  indicato   risulta
superiore a quello risultante dalla valutazione definitiva, il valore
dei  crediti,  delle  azioni,  delle  altre  partecipazioni  e  degli
strumenti di capitale puo' essere ripristinato per la differenza. 

                               Art. 52
 
             Trattamento degli azionisti e dei creditori 
 
  1. Il bail-in e' attuato allocando l'importo determinato  ai  sensi
dell'articolo 51 secondo l'ordine di seguito indicato: 
    a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate
dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione II: 
  i) le riserve e il capitale  rappresentato  da  azioni,  anche  non
computate nel capitale regolamentare, nonche' dagli  altri  strumenti
finanziari  computabili  nel  capitale  primario  di  classe  1,  con
conseguente  estinzione  dei  relativi   diritti   amministrativi   e
patrimoniali; 
  ii) il valore nominale degli strumenti di  capitale  aggiuntivo  di
classe  1,  anche  per  la   parte   non   computata   nel   capitale
regolamentare; 
  iii) il valore nominale degli elementi di classe 2,  anche  per  la
parte non computata nel capitale regolamentare; 
  iv)  il  valore  nominale  dei  debiti  subordinati  diversi  dagli
strumenti di capitale aggiuntivo di classe  1  o  dagli  elementi  di
classe 2; 
  v) il valore nominale delle restanti passivita' ammissibili; 
  b) una volta assorbite le perdite, o in  assenza  di  perdite,  gli
strumenti di capitale aggiuntivo di  classe  1  sono  convertiti,  in
tutto o in parte, in azioni  computabili  nel  capitale  primario  di
classe 1; 
  c) se le misure precedenti non sono sufficienti,  gli  elementi  di
classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni  computabili
nel capitale primario di classe 1; 
  d)  se  le  misure  precedenti  non  sono  sufficienti,  i   debiti
subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di  classe
1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni  computabili
nel capitale primario di classe 1; 
  e) se le  misure  precedenti  non  sono  sufficienti,  le  restanti
passivita' ammissibili sono  convertite  in  azioni  computabili  nel
capitale primario di classe 1. 
  2. Le misure di cui al comma 1 sono disposte: 
  a) in modo uniforme nei  confronti  di  tutti  gli  azionisti  e  i
creditori   dell'ente    appartenenti    alla    stessa    categoria,
proporzionalmente  al  valore  nominale  dei   rispettivi   strumenti
finanziari o  crediti,  secondo  la  gerarchia  applicabile  in  sede
concorsuale e tenuto conto delle clausole  di  subordinazione,  salvo
quanto previsto dall'articolo 49, commi 1 e 2; 
  b)  in  misura  tale  da  assicurare  che  nessun  titolare   degli
strumenti, degli elementi o delle passivita' ammissibili  di  cui  al
comma  1  riceva  un  trattamento  peggiore  rispetto  a  quello  che
riceverebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato  liquidato
nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei  presupposti
per  l'avvio  della  risoluzione,  secondo  la  liquidazione   coatta
amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra  analoga
procedura concorsuale applicabile; 
  c) tenendo conto del valore nominale degli strumenti  finanziari  o
dei crediti,  al  netto  dell'eventuale  compensazionetra  crediti  e
debiti, purche' i relativi effetti siano stati fatti  valere  da  una
delle  parti  prima  dell'avvio  della   risoluzione;   resta   ferma
l'applicazione degli articoli 54 e 91; 
  d) in caso di passivita'  contestate,  sull'ammontare  riconosciuto
dall'ente sottoposto a risoluzione;  definita  la  contestazione,  il
bail-in  e'  esteso  sull'eventuale  eccedenza  e  il  valore   delle
passivita' nei confronti delle quali e' stato attuato il  bail-in  e'
ripristinato per la differenza. 
  3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate  anche  nei  confronti
dei  titolari  di  azioni  o  di  altre  partecipazioni,   emesse   o
attribuite: 
  a) in virtu' della conversione di titoli  di  debito  in  azioni  o
altre partecipazioni,  a  norma  delle  condizioni  contrattuali  dei
medesimi titoli di debito, al verificarsi di un evento  precedente  o
simultaneo al provvedimento di avvio della risoluzione; 
  b) in virtu' della  conversione  degli  strumenti  di  capitale  in
azioni computabili nel capitale primario di classe 1 a norma del Capo
II. 
  4. Prima di applicare la riduzione di cui al comma 1,  lettera  a),
punto v), o la conversione di cui al comma 1, lettera e), e'  ridotto
o convertito, secondo  l'ordine  indicato  nel  comma  1,  il  valore
nominale di tutti gli altri strumenti che contengono clausole  -  non
ancora attivate - in base alle  quali  il  loro  valore  nominale  e'
ridotto o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1 al
verificarsi di eventi  relativi  alla  situazione  finanziaria,  alla
solvibilita' o al livello dei fondi  propri  dell'ente  sottoposto  a
risoluzione. Se il valore nominale di uno strumento e' stato ridotto,
ma non azzerato, per effetto di  una  clausola  di  cui  al  presente
comma, l'ammontare residuo e' soggetto all'applicazione del bail-in. 
  5. La  riduzione  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  ha  effetto
definitivo e ha luogo senza che sia dovuto  alcun  indennizzo,  fatto
salvo quanto stabilito dagli articoli 51, comma 2, e 89, comma 1. Gli
azionisti e i creditori perdono ogni  diritto,  fatta  eccezione  per
quelli gia' maturati e per l'eventuale diritto  al  risarcimento  del
danno in caso di esercizio illegittimo dei poteri di risoluzione. 
  6. In caso di conversione, il numero di  azioni  da  attribuire  ai
titolari di strumenti  di  capitale  e'  determinato  secondo  quanto
previsto dall'articolo 55. 
  7. Salvo patto contrario, in caso di passivita' oggetto di bail-in,
il bail-in non pregiudica il diritto del creditore nei confronti  dei
condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi  a  qualunque
titolo tenuti a rispondere dell'adempimento della passivita'  oggetto
di riduzione. L'eventuale azione di regresso nei confronti  dell'ente
sottoposto a risoluzione o di una componente del gruppo di  cui  esso
fa parte e' ammessa nei limiti di quanto dovuto da  questi  ultimi  a
seguito del bail-in. 

                               Art. 53
 
                           Autorizzazioni 
 
  1. In deroga a quanto previsto dalle  disposizioni  in  materia  di
autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento
di  partecipazioni  qualificate,  se   l'applicazione   del   bail-in
determina  l'acquisizione  o  l'incremento  di   una   partecipazione
qualificataai sensi dell'articolo 19 del  Testo  Unico  Bancario,  le
valutazioni ivi previste sono effettuate tempestivamente in  modo  da
non  ritardare  l'applicazione  dello  strumento  del  bail-in,   ne'
impedire il conseguimento degli obiettivi della risoluzione.  Se  non
sono state completate le valutazioni previste  dall'articolo  19  del
Testo Unico Bancario  alla  data  di  applicazione  del  bail-in,  si
applica l'articolo 41, commi 3, 4 e 5. 
  2. All'assunzione di partecipazioni  conseguente  alla  conversione
non si applicano: 
  a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile; 
  b) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del Testo Unico della
Finanza; 
  c)  eventuali  limiti  di  possesso  azionario   e   requisiti   di
prossimita'  territoriale  previsti  da  disposizioni  legislative  o
statutarie, ivi compresi i limiti previsti dagli articoli 30 e 34 del
Testo Unico Bancario. 
  3. Se il bail-in e' stato  disposto  nei  confronti  di  una  banca
popolare o di una banca di credito  cooperativo,  la  Banca  d'Italia
stabilisce il termine entro  il  quale  deve  essere  ristabilito  il
rispetto dei limiti e dei requisiti previsti al comma 2, lettera  c),
ai sensi del Testo Unico Bancario. Se il termine decorre inutilmente,
la Banca d'Italia dispone la trasformazione in societa' per azioni ai
sensi dell'articolo 48, comma 2. 

                              Art. 54 
 
                              Derivati 
 
  1. Il bail-in di  una  passivita'  risultante  da  un  derivato  e'
disposto solo al momento del close-out del derivato o successivamente
ad esso. A tal fine, salva l'applicazione dell'articolo 49, comma  2,
la Banca d'Italia dispone che qualsiasi  contratto  derivato  da  cui
risulti una passivita' oggetto di bail-in sia sciolto e liquidato per
close-out ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera l). 
  2. Se le operazioni su derivati  sono  soggette  a  un  accordo  di
netting, la Banca  d'Italia  o  un  esperto  indipendente  da  questa
nominato determinano, nell'ambito della valutazione di cui al Capo I,
Sezione II, la passivita' risultante da tali operazioni su base netta
conformemente ai termini dell'accordo. 
  3.  La  Banca  d'Italia  determina  il  valore   delle   passivita'
risultanti da derivati secondo: 
  a) metodologie appropriate per determinare il valore  delle  classi
di derivati, comprese le transazioni soggette ad accordi di netting; 
  b) principi per stabilire il momento appropriato in cui determinare
il valore di una posizione su derivati; e 
  c) metodologie adeguate per confrontare la complessiva  distruzione
di valore che deriverebbe dal close-out  di  derivati  con  l'importo
delle perdite  che  sarebbero  sostenute  dai  loro  titolari  in  un
bail-in. 

                               Art. 55 
 
             Tasso di conversione del debito in capitale 
 
  1. Il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore  per
le perdite subite a seguito della riduzione o della  conversione;  se
la conversione e' disposta quando il patrimonio netto del soggetto al
quale e' applicato  il  bail-in  ha  valore  positivo,  il  tasso  di
conversione e' definito in modo da diluire in  maniera  significativa
l'incidenza delle azioni e delle altre partecipazioni esistenti. 
  2. La Banca d'Italia puo' applicare tassi di conversione diversi  a
categorie di  passivita'  aventi  posizione  diversa  nell'ordine  di
priorita' applicabile in sede concorsuale. Se si applicano  tassi  di
conversione  diversi,  il  tasso  di  conversione  applicabile   alle
passivita'  sovraordinate  in  tale  ordine  e'  maggiore  di  quello
applicabile alle passivita' subordinate. 

                               Art. 56 
 
                 Piano di riorganizzazione aziendale 
 
  1. Quando il bail-in  e'  applicato  per  ricapitalizzare  un  ente
sottoposto a risoluzione, conformemente  all'articolo  48,  comma  1,
lettera a),  e'  redatto  e  attuato  un  piano  di  riorganizzazione
aziendale. 
  2. Il piano e' redatto e attuato da uno o piu' commissari  speciali
nominati ai sensi dell'articolo 37 o dall'organo  di  amministrazione
dell'ente, se non decaduto, e contiene gli  elementi  indicati  dalla
Banca d'Italia con provvedimenti di carattere generale o particolare. 
  3. Il  piano  e'  trasmesso  alla  Banca  d'Italia  entro  un  mese
dall'applicazione del bail-in. In casi eccezionali, il  termine  puo'
essere prorogato di un mese. 
  4. Se il bail-in e' applicato a due o piu' componenti di un  gruppo
e non sono stati incaricati della redazione del  piano  i  commissari
speciali, il piano e' elaborato dalla capogruppo  con  riguardo  alle
banche e alle  SIM  che  continuano  a  far  parte  del  gruppo  dopo
l'applicazione del bail-in; il piano e' redatto secondo la  procedura
prevista per la redazione dei piani di risanamento di gruppo, di  cui
agli articoli 69-quinquies e  69-sexies  del  Testo  Unico  Bancario.
Quando la Banca d'Italia e' l'autorita'  di  risoluzione  di  gruppo,
essa  trasmette  il  piano  alle  altre  autorita'   di   risoluzione
interessate e all'ABE. 
  5. Entro un mese dalla data di presentazione del  piano,  la  Banca
d'Italia, d'intesa con la Banca Centrale  Europea  quando  questa  e'
l'autorita' competente, valuta l'adeguatezza del piano a ripristinare
la sostenibilita' economica a lungo termine  dell'ente  sottoposto  a
risoluzione; in caso positivo, approva il piano. In  caso  contrario,
la  Banca  d'Italia  comunica  all'organo  di  amministrazione  o  ai
commissari speciali i propri rilievi e chiede di modificare il  piano
in modo da tenerne conto. 
  6. Entro due settimane dalla ricezione della comunicazione  di  cui
al comma 3, l'organo  di  amministrazione  o  i  commissari  speciali
sottopongono un piano modificato alla Banca d'Italia. Essa valuta  il
piano e  comunica  all'organo  di  amministrazione  o  ai  commissari
speciali entro una settimana la propria approvazione se  ritiene  che
il piano modificato tenga adeguatamente conto dei rilievi espressi, o
la richiesta di apportarvi ulteriori modifiche, fissando  il  termine
per adempiere. 
  7. L'organo di amministrazione o i commissari speciali  attuano  il
piano approvato dalla Banca d'Italia e presentano alla stessa  almeno
ogni sei mesi una relazione sui  progressi  compiuti  nell'attuazione
del piano. 
  8. Se la Banca d'Italia lo  ritiene  necessario,  d'intesa  con  la
Banca Centrale  Europea  quando  questa  e'  l'autorita'  competente,
l'organo di amministrazione o i commissari speciali rivedono il piano
e sottopongono le eventuali revisioni  all'approvazione  della  Banca
d'Italia. 
  9. Quando e'  applicabile  la  disciplina  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato, il piano e' compatibile con  il  piano  di
ristrutturazione che l'ente sottoposto  a  risoluzione  e'  tenuto  a
presentare alla Commissione europea. Se il piano di  riorganizzazione
e' notificato alla Commissione  europea  ai  sensi  della  disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la  Banca  d'Italia
puo' prorogare il periodo di cui al comma 1 fino a un massimo di  due
mesi o fino al termine  previsto  dalla  disciplina  degli  aiuti  di
Stato, se piu' breve. 

                               Art. 57 
 
                         Effetti del bail-in 
 
  1. La riduzione o  la  conversione  sono  pienamente  efficaci  dal
momento   individuato   ai   sensi   dell'articolo   32,   comma   2,
indipendentemente   dall'esecuzione    di    qualsiasi    adempimento
amministrativo o procedurale connesso, ivi inclusi: 
  a) la modifica di registri, albi o elenchi rilevanti; 
  b) l'esclusione di azioni o altre  partecipazioni  o  strumenti  di
debito dalla negoziazione nelle rispettive sedi di negoziazione; 
  c)  l'ammissione  di  nuove  azioni  o  altre  partecipazioni  alle
negoziazioni in una sede di negoziazione; 
  d) la riammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati o  in
altri sistemi di negoziazione di eventuali strumenti  di  debito  che
sono stati oggetto di riduzione senza il requisito di  pubblicare  un
prospetto. 
  2. Gli adempimenti amministrativi e procedurali sono eseguiti anche
su iniziativa della Banca d'Italia. 
  3. Quando una passivita' e' interamente cancellata, gli obblighi  a
carico dell'ente sottoposto a risoluzione  sorti  in  relazione  alla
passivita' sono estinti a tutti gli effetti e il loro adempimento non
puo' essere richiesto nell'ambito di  successive  procedure  relative
all'ente sottoposto a risoluzione, ne' al suo avente causa. 
  4. Quando una passivita' e' ridotta parzialmente, lo strumento o il
contratto dal quale deriva la passivita' originaria resta efficace in
relazione al debito residuo, salve le  modifiche  dell'importo  degli
interessi da pagare conseguenti alla riduzione e alle altre modifiche
dei termini contrattuali ai sensi dell'articolo 60, comma 1,  lettera
i). 

                               Art. 58 
 
                 Rimozione degli ostacoli al bail-in 
 
  1. Le assemblee dei soggetti di cui  all'articolo  2  delegano  gli
organi  di  amministrazione  a  deliberare  l'aumento   di   capitale
necessario per consentire, in caso  di  bail-in,  la  conversione  di
passivita' in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. 
  2. Non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2443, commi 1 e
2 del codice civile, ne' gli articoli  2438,  comma  1,  e  2441  del
codice civile, nonche' altre limitazioni  previste  dalla  legge,  da
contratti o dallo statuto che possono ostacolare la conversione. 
  3. Resta ferma la possibilita' per la Banca  d'Italia  di  disporre
direttamente l'aumento di capitale, ai sensi dell'articolo 60,  comma
1, lettera h). 

                               Art. 59 
 
               Riconoscimento contrattuale del bail-in 
 
  1. Quando una passivita' soggetta a bail-in a  norma  dell'articolo
49 e' disciplinata dal diritto di uno Stato terzo, i soggetti di  cui
all'articolo 2 includono nel contratto una clausola mediante la quale
il creditore riconosce che  la  passivita'  e'  assoggettabile  a  un
eventuale bail-in disposto dalla Banca d'Italia e accetta di  subirne
gli effetti. La clausola  si  considera  in  ogni  caso  inserita  di
diritto nel contratto, anche in  sostituzione  di  clausole  difformi
eventualmente  apposte  dalle  parti,  senza  che  sia  dovuto  alcun
indennizzo per la sua mancata previsione. 
  2. Il comma 1 si applica  alle  passivita'  contratte  dopo  il  1°
gennaio 2016. 
  3. La Banca d'Italia puo'  chiedere  all'emittente  di  fornire  un
parere  legale  relativo  all'applicabilita'  e  all'efficacia  della
clausola contrattuale inserita. 
  4. L'obbligo previsto al comma 1 non si applica se,  in  base  alla
legislazione dello Stato terzo o a un  trattato  concluso  con  esso,
risulta che il bail-in disposto dalla Banca d'Italia produce  i  suoi
effetti sulle passivita' indicate al comma 1. 
  5. Il bail-in e' comunque disposto e determina i  suoi  effetti  in
via definitiva in relazione ai soggetti di cui all'articolo  2  anche
in caso di assenza o inefficacia della clausola prevista dal comma 1. 

                                Capo V 

                       Poteri di risoluzione

                               Art. 60 
 
                   Poteri generali di risoluzione 
 
  1. Per dare attuazione alle misure disciplinate dal Capo II  e  dal
Capo IV, la Banca d'Italia puo' esercitare i seguenti poteri: 
    a)  richiedere  ai  soggetti  indicati  all'articolo  2  e   alle
succursali italiane di banche  extracomunitarie  la  trasmissione  di
notizie, dati e documenti, nonche' di ogni altra  informazione  utile
ai fini dell'avvio e all'attuazione della risoluzione, ed  effettuare
ispezioni per  acquisire  direttamente  notizie,  dati,  documenti  e
informazioni; 
    b) disporre il  trasferimento  a  terzi  di  azioni  o  di  altre
partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione; 
    c) disporre la cessione a terzi interessati di  beni  e  rapporti
giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione; 
    d) ridurre o azzerare il valore nominale di  azioni  o  di  altre
partecipazioni emesse dall'ente  sottoposto  a  risoluzione,  nonche'
annullare le azioni o i titoli; 
    e)  ridurre  o  azzerare  il  valore  nominale  delle  passivita'
ammissibili dell'ente sottoposto a risoluzione o  il  debito  residuo
derivante dalle medesime passivita'; 
    f) annullare, ove necessario, i titoli di debito emessi dall'ente
sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passivita' garantite  di
cui all'articolo 49, comma 1, lettera b); 
    g)  convertire  passivita'  ammissibili  in  azioni  o  in  altre
partecipazioni dell'ente sottoposto a risoluzione o di  una  societa'
che lo controlla o di un ente-ponte; 
    h) disporre che l'ente sottoposto a risoluzione o la societa' che
lo controlla  emetta  nuove  azioni,  altre  partecipazioni  o  altri
strumenti di capitale, compresi strumenti convertibili in capitale; 
    i) modificare la scadenza dei titoli  di  debito  e  delle  altre
passivita' ammissibili emessi dall'ente sottoposto a  risoluzione,  o
modificare l'importo degli interessi maturati in relazione  a  questi
strumenti e passivita' o la data a partire dalla quale gli  interessi
divengono esigibili, anche sospendendo i relativi  pagamenti  per  un
periodo transitorio; questo potere non  si  applica  alle  passivita'
garantite di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b); 
    l) attivare clausole di close-out o disporre lo scioglimento  dei
contratti finanziari o dei contratti derivati di cui e' parte  l'ente
sottoposto a risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54; 
    m) disporre la  rimozione  o  la  sostituzione  degli  organi  di
amministrazione  e  controllo   e   dell'alta   dirigenza   dell'ente
sottoposto a risoluzione, nel  caso  in  cui  siano  venute  meno  le
condizioni della loro permanenza in carica; 
    n)  chiedere  alla  Banca  Centrale   Europea   quale   autorita'
competente di effettuare la valutazione del potenziale acquirente  di
una partecipazione qualificata in deroga ai termini applicabili. 
  2.  Salvo  quando  diversamente  previsto  dal  presente   decreto,
nell'esercizio dei poteri di risoluzione, la Banca  d'Italia  non  e'
tenuta a: 
    a) ottenere il consenso da parte di qualsiasi soggetto pubblico o
privato,  inclusi  azionisti  o  creditori  dell'ente  sottoposto   a
risoluzione; 
    b) fornire comunicazioni, prima dell'esercizio di  un  potere  di
risoluzione  di  cui  al  presente  Capo,  inclusa  la  pubblicazione
obbligatoria di eventuali avvisi o  prospetti,  ne'  a  depositare  o
registrare documenti presso altre autorita'. 

                               Art. 61 
 
                          Poteri accessori 
 
  1. Nell'esercizio dei poteri  di  risoluzione,  la  Banca  d'Italia
puo', salvi i diritti  di  risarcimento  e  indennizzo  previsti  dal
presente decreto: 
    a) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 92, disporre in caso
di  trasferimento  di  strumenti  finanziari,  diritti,  attivita'  o
passivita', che questi siano acquistati liberi da ogni peso,  vincolo
od onere; 
    b) dichiarare estinto il diritto ad acquisire ulteriori azioni  o
altre partecipazioni; 
    c)  richiedere  ai  soggetti  competenti,  anche  stranieri,   di
disporre l'esclusione o la sospensione  dalla  negoziazione  o  dalla
quotazione ufficiale di strumenti finanziari nella rispettiva sede di
negoziazione o l'esclusione o sospensione di offerte al  pubblico  di
strumenti finanziari; 
    d) prevedere che, in caso di cessione  di  strumenti  finanziari,
diritti, attivita'  o  passivita',  il  cessionario  subentri  -  con
esclusione di diritti e obblighi del cedente - nei  diritti  o  negli
obblighi dell'ente sottoposto a  risoluzione  compresi,  fatto  salvo
l'articolo 47, commi 9 e 10, quelli relativi alla partecipazione alle
infrastrutture di mercato nonche' in tutti i rapporti processuali, in
deroga all'articolo 111 del codice di procedura civile; 
    e) imporre all'ente sottoposto a risoluzione e al cessionario  di
fornirsi reciprocamente informazioni e assistenza; 
    f) modificare o sciogliere contratti di cui l'ente  sottoposto  a
risoluzione e' parte o sostituirne un contraente con il cessionario. 
  2. Se necessario per assicurare l'efficacia della  risoluzione  con
riferimento ai poteri di cui al  comma  1,  possono  essere  adottate
misure volte a garantire la continuita' dell'attivita' di  impresa  o
dei contratti dell'ente  sottoposto  a  risoluzione  o,  in  caso  di
cessione, per permetterne l'esercizio da parte di un cessionario.  Le
misure   comprendono,   ove   necessario,   la   sospensione   o   la
disattivazione dei meccanismi terminativi  esercitabili  in  caso  di
sostituzione del contraente originario o del suo controllante. 
  3. I poteri di cui al comma 1, lettera d), e al  comma  2  lasciano
impregiudicato l'articolo 64, nonche': 
    a) il diritto del dipendente dell'ente sottoposto  a  risoluzione
di sciogliersi dal contratto di lavoro; 
    b) fatti salvi gli articoli 66, 67  e  68,  la  facolta'  per  la
controparte di un contratto di esercitare  i  diritti  derivanti  dal
contratto, incluso lo scioglimento, se gli stessi  sono  esercitabili
in base a presupposti diversi dalla mera sostituzione del  contraente
originario o del suo controllante. 

                               Art. 62 
 
                        Fornitura di servizi 
 
  1. La Banca d'Italia puo', in caso di cessione, imporre ad un  ente
sottoposto  a  risoluzione  o  ad  altre  componenti  del  gruppo  di
appartenenza di fornire al cessionario i servizi e i mezzi  necessari
per esercitare le attivita' cedute, esclusa ogni  forma  di  sostegno
finanziario. Il presente comma si applica anche se  i  medesimi  enti
sono sottoposti a procedura concorsuale. 
  2. La Banca d'Italia puo' imporre a una componente italiana  di  un
gruppo di fornire i servizi e i mezzi indicati al comma 1, se cio' e'
stato chiesto da un'autorita' di risoluzione di un altro Stato membro
in relazione a una risoluzione avviata da quest'ultima su una diversa
componente del medesimo gruppo, anche quando la  componente  italiana
non e' sottoposta a risoluzione. 
  3. I servizi e i mezzi di cui ai  commi  1  e  2  sono  forniti  al
cessionario: 
    a)  alle  stesse  condizioni   applicate   immediatamente   prima
dell'avvio della risoluzione in forza di un accordo  gia'  in  essere
con  l'ente  sottoposto  a   risoluzione   e   fino   alla   scadenza
dell'accordo; 
    b) a eque condizioni di mercato, in assenza di accordo o dopo  la
scadenza dello stesso. 

                               Art. 63 
 
             Esecuzione di misure disposte da autorita' 
                di risoluzione di altri Stati membri 
 
  1. Quando un'autorita' di risoluzione  di  un  altro  Stato  membro
dispone, nell'ambito di una risoluzione, la cessione  di  azioni,  di
altre partecipazioni o di  attivita',  di  diritti  o  di  passivita'
soggetti al diritto italiano, la cessione ha effetto  in  Italia.  La
Banca d'Italia fornisce all'autorita' di risoluzione che ha  disposto
o  intende  disporre   la   cessione   l'assistenza   ragionevolmente
possibile. 
  2. Quando un'autorita' di risoluzione  di  un  altro  Stato  membro
esercita i poteri di riduzione  o  di  conversione  di  strumenti  di
capitale  o  di  passivita'  ammissibili  disciplinati  dal   diritto
italiano, oppure  di  passivita'  dovute  a  creditori  residenti  in
Italia, la riduzione o la conversione hanno effetto in Italia. 
  3. I rimedi avverso la cessione indicata al comma 1 o la  riduzione
o la conversione indicate al comma 2 sono disciplinati esclusivamente
dall'ordinamento dell'autorita' di risoluzione  che  ha  disposto  la
cessione, la riduzione o la conversione. 

                               Art. 64 
 
                    Attivita', passivita', azioni 
            e altre partecipazioni ubicate in Stati terzi 
 
  1. La Banca d'Italia,  con  riferimento  alle  misure  relative  ad
attivita'  ubicate  in  un   Stato   terzo   o   ad   azioni,   altre
partecipazioni, diritti o passivita' disciplinati dal diritto di  uno
Stato terzo, puo' disporre che: 
    a) il commissario speciale dell'ente sottoposto a  risoluzione  e
il cessionario svolgano tutti gli adempimenti necessari affinche'  la
misura consegua i suoi effetti; 
    b) il commissario speciale dell'ente sottoposto a risoluzione non
dia luogo al trasferimento delle azioni, delle altre  partecipazioni,
delle attivita' o dei diritti o assolva gli obblighi  per  conto  del
cessionario fintantoche' la misura non sia divenuta efficace; 
    c)  le  spese  ragionevolmente  sostenute  dal  cessionario   per
l'esecuzione degli adempimenti indicati alle lettere a)  e  b)  siano
rimborsate ai sensi dell'art. 37, commi 7 e 8. 
  2. Quando, nonostante gli adempimenti ai sensi del comma 1, lettera
a), e' estremamente improbabile che la misura produca  effetti,  essa
non e' disposta e, se gia' disposta, e' ritirata  limitatamente  alle
attivita', alle azioni, agli strumenti e ai diritti o  passivita'  in
questione. 

                               Art. 65 
 
Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione 
 
  1. L'adozione di una misura di  prevenzione  o  di  gestione  della
crisi,  anche  in  presenza  di  una  dichiarazione  dello  stato  di
insolvenza ai sensi dell'articolo 36, o il verificarsi di  un  evento
direttamente  connesso  all'applicazione   di   queste   misure   non
costituisce,   relativamente   ai   contratti   stipulati   dall'ente
sottoposto alle misure, un  evento  determinante  l'escussione  della
garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170,  ne'
una procedura di insolvenza ai fini del decreto legislativo 12 aprile
2001, n. 210, se gli obblighi previsti dal contratto, compresi quelli
di pagamento, di consegna nonche' di prestazione della garanzia,  non
sono stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'articolo  1455  del
codice civile. 
  2. Alle stesse condizioni indicate dal comma 1, l'adozione  di  una
misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di
una dichiarazione dello stato di insolvenza  ai  sensi  dell'articolo
36,  non  costituisce  un  evento  determinante  l'escussione   della
garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170,  ne'
una procedura di insolvenza  ai  sensi  del  decreto  legislativo  12
aprile 2001, n. 210, relativamente ai contratti stipulati  con  terzi
da una componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto  alla
misura, se: 
    a) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti dall'ente, o
gravanti su di esso; 
    b) i contratti comprendono clausole in base alle quali  rilevano,
per l'ente parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente
del gruppo. 
  3. Fintantoche'  gli  obblighi  previsti  dal  contratto,  compresi
quelli di pagamento e  di  consegna,  nonche'  di  prestazione  della
garanzia,  non  sono  stati  oggetto  di   inadempimento   ai   sensi
dell'articolo 1455 del codice civile, l'adozione  di  una  misura  di
prevenzione o di gestione della  crisi,  anche  in  presenza  di  una
dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 36,  o
il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di
una di queste misure non da' di per se' titolo a: 
    a) esercitare  un  diritto  di  recesso,  sospensione,  modifica,
compensazione o attivare una clausola di close-out  relativamente  ai
contratti stipulati dall'ente sottoposto  a  tali  misure  o  da  una
componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto alla misura,
se: 
      i) i contratti prevedono obblighi che  sono  garantiti  da  una
componente del gruppo, o gravanti su di essa; 
      ii)  i  contratti  comprendono  clausole  in  base  alle  quali
rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi relativi a  un'altra
componente del gruppo; 
    b) acquisire il possesso o  il  controllo  di  beni  di  un  ente
sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo ai  sensi  di
un contratto comprendente clausole in base alle quali  rilevano,  per
il  soggetto  parte  del  contratto,  eventi  relativi   a   un'altra
componente del gruppo, o ad escutere un diritto di garanzia su  detti
beni; 
    c) non adempiere gli obblighi a favore di un  ente  sottoposto  a
tali misure o di una componente del gruppo di appartenenza  spettanti
in relazione a un contratto comprendente clausole in base alle  quali
rilevano, per il soggetto parte  del  contratto,  eventi  relativi  a
un'altra componente del gruppo. 
  4. Ai fini del presente articolo, una risoluzione disposta  in  uno
Stato terzo costituisce una misura di gestione della crisi quando  e'
riconosciuta ai sensi dell'articolo 74 o se la Banca d'Italia o altra
autorita' di risoluzione di uno  Stato  membro  ha  disposto  in  tal
senso. 
  5. Ai fini dei commi 1, 2 e 4, una sospensione  degli  obblighi  di
pagamento o consegna, una limitazione dell'escussione di  garanzia  o
una sospensione temporanea di meccanismi terminativi ai  sensi  degli
articoli 66, 67 e 68 non costituiscono inadempimento  di  un  obbligo
contrattuale ne' stato di insolvenza. 
  6. Le disposizioni del presente articolo sono norme di applicazione
necessaria ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 593/2008. 

                               Art. 66 
 
         Sospensione di obblighi di pagamento e di consegna 
 
  1. La Banca d'Italia puo' disporre la sospensione  di  obblighi  di
pagamento o di consegna  a  norma  di  un  contratto  di  cui  l'ente
sottoposto a risoluzione  e'  parte.  La  sospensione  decorre  dalla
pubblicazione  del  programma  di  risoluzione  e  dura   fino   alla
mezzanotte del giorno lavorativo successivo. Per  lo  stesso  periodo
sono sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna, rivenienti  dal
medesimo contratto a carico delle controparti dell'ente sottoposto  a
risoluzione. 
  2. La sospensione a norma del comma 1 non si applica: 
    a) ai depositi ammissibili al rimborso; 
    b) agli obblighi di pagamento e di  consegna  nei  confronti  dei
sistemi  di  pagamento  o  di  regolamento  titoli  o  dei   relativi
operatori, delle controparti centrali e delle banche centrali; 
    c)  ai  crediti  protetti  da  un  sistema  di  indennizzo  degli
investitori. 
  3. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si  tiene
conto  dell'impatto  delle  misure  sul  regolare  funzionamento  dei
mercati finanziari. 

                               Art. 67 
 
               Limitazione dell'escussione di garanzie 
 
  1. La Banca d'Italia puo' limitare l'escussione di garanzie  aventi
a  oggetto  attivita'  dell'ente   sottoposto   a   risoluzione.   La
limitazione decorre dalla pubblicazione del programma di  risoluzione
e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo. 
  2. Il potere di cui al  comma  1  non  si  applica  ai  diritti  di
garanzia attribuiti ai sistemi di pagamento o di regolamento titoli o
ai relativi  operatori,  alle  controparti  centrali  e  alle  banche
centrali in relazione ad attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione
date in pegno o fornite mediante margini o altre forme di garanzia. 
  3. Nei casi in cui si applica l'articolo  94,  la  Banca  d'Italia,
assieme alle altre autorita' di  risoluzione  coinvolte,  si  adopera
affinche' le limitazioni di cui al comma  1  si  applichino  in  modo
coerente per tutte le componenti del gruppo sottoposte a risoluzione. 
  4. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si  tiene
conto  dell'impatto  delle  misure  sul  regolare  funzionamento  dei
mercati finanziari. 

                               Art. 68 
 
                       Sospensione temporanea 
                     dei meccanismi terminativi 
 
  1. La Banca d'Italia puo' sospendere  l'attivazione  di  meccanismi
terminativi riconosciuti alla controparte di un  contratto  stipulato
da un ente sottoposto a risoluzione, a condizione  che  continuino  a
essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna,  nonche'  di
prestazione   della   garanzia.   La   sospensione   decorre    dalla
pubblicazione  del  programma  di  risoluzione  e  dura   fino   alla
mezzanotte del giorno lavorativo successivo. 
  2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, puo'  essere  sospesa
l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte
di un contratto stipulato da una  societa'  controllata  di  un  ente
sottoposto  a  risoluzione  al  ricorrere  congiunto  delle  seguenti
condizioni: 
    a) gli obblighi derivanti dal contratto sono garantiti  dall'ente
sottoposto a risoluzione o fanno comunque capo a esso; 
    b) il presupposto per l'attivazione dei meccanismi terminativi e'
l'insolvenza  dell'ente  sottoposto  a  risoluzione  o  e'   comunque
determinato con riguardo alla situazione finanziaria di quest'ultimo; 
    c) nel caso in cui e' stata realizzata o puo'  essere  realizzata
una cessione di azioni,  di  altre  partecipazioni  o  di  attivita',
diritti o passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione: 
      i)  tutte  le  attivita'  e  le   passivita'   della   societa'
controllata che pertengono al contratto sono state cedute  o  possono
essere cedute; oppure 
      ii) la Banca d'Italia individua adeguati accorgimenti affinche'
gli obblighi di cui alla lettera a) siano altrimenti adempiuti. 
  3. Le sospensioni di cui ai  commi  1  e  2  non  si  applicano  ai
contratti  conclusi  nell'ambito  di  sistemi  di  pagamento   o   di
regolamento  titoli  o  con  i  relativi  operatori,  le  controparti
centrali o le banche centrali. 
  4. La sospensione di un meccanismo terminativo cessa dal momento in
cui la Banca d'Italia comunica alla controparte che i diritti  e  gli
obblighi previsti  dal  contratto  non  saranno  ceduti  a  un  altro
soggetto, ne' subiranno una riduzione o conversione  in  applicazione
dell'articolo 48. 
  5. Al termine del periodo di sospensione,  fatto  salvo  l'articolo
65, i meccanismi terminativi possono essere attivati  secondo  quanto
previsto dal contratto se: 
      a)  in  caso  di  cessione,  i  presupposti  per  attivarli  si
verificano con riferimento al cessionario; 
      b) in assenza di cessione, non e' stato  applicato  il  bail-in
alle passivita' che originano dal contratto medesimo. 
  6. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si  tiene
conto  dell'impatto  delle  misure  sul  regolare  funzionamento  dei
mercati finanziari. 
  7.  La  Banca  d'Italia  puo'  stabilire  obblighi  relativi   alla
conservazione dei contratti finanziari stipulati dai soggetti di  cui
all'articolo 2. I repertori di  dati  sulle  negoziazioni  forniscono
alla Banca d'Italia, su sua richiesta, le informazioni necessarie per
assolvere le proprie responsabilita'  conformemente  all'articolo  81
del Regolamento (UE) n. 648/2012. 
  8. La Banca d'Italia puo' disporre, nei casi da  essa  individuati,
che i contratti  disciplinati  dal  diritto  di  uno  Stato  terzo  e
conclusi dopo la data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
contengano una clausola mediante  la  quale  le  parti  accettano  di
subire gli effetti della sospensione prevista dal presente articolo. 

                               Capo VI 

 Gruppi con componenti aventi sede legale o stabilite in altri Stati
                                membri

                               Art. 69 
 
               Principi e criteri relativi a decisioni 
             o azioni che coinvolgono piu' Stati membri 
 
  1. La  Banca  d'Italia,  nell'assumere  decisioni  o  intraprendere
azioni che possono avere un impatto in altri Stati membri, si attiene
ai seguenti principi e criteri: 
    a)  la  cooperazione  con  autorita'  di  risoluzione,  autorita'
competenti e altre  autorita'  di  altri  Stati  membri  al  fine  di
assicurare il coordinamento e l'efficacia  delle  decisioni  e  delle
azioni; 
    b) la debita considerazione dell'impatto delle decisioni o azioni
sulla stabilita' finanziaria e, piu'  in  generale,  sugli  interessi
degli Stati membri in cui hanno sede legale le componenti del  gruppo
incluse nella vigilanza consolidata; 
    c) il bilanciamento degli  interessi  dei  diversi  Stati  membri
interessati, evitando di pregiudicare o  favorire  indebitamente  gli
interessi di un particolare Stato membro; 
    d) l'applicazione delle previsioni e misure indicate nei piani di
risoluzione, a meno che, in relazione alle circostanze, gli obiettivi
della risoluzione possano essere meglio perseguiti in altro modo. 

                               Art. 70 
 
                       Collegi di risoluzione 
 
  1. In caso di soggetti facenti parte di un  gruppo  con  componenti
aventi  sede  legale  in  altri  Stati  membri   o   con   succursali
significative stabilite in altri Stati membri, la redazione dei piani
di   risoluzione,   la   valutazione   della    risolvibilita',    la
determinazione delle misure  volte  ad  affrontare  o  rimuovere  gli
impedimenti alla  risolvibilita',  la  determinazione  del  requisito
minimo di passivita' soggette a bail-in, nonche' la predisposizione e
l'approvazione dei programmi di  risoluzione,  quando  riguardano  il
gruppo, avvengono nell'ambito dei  collegi  di  risoluzione  previsti
dagli articoli 88 e 89 della direttiva 2014/59/UE  e  in  conformita'
alle norme tecniche di regolamentazione  adottate  dalla  Commissione
Europea.  A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia  istituisce  collegi  di
risoluzione e collegi europei di risoluzione,  partecipa  ai  collegi
istituiti da altre autorita' e attua le decisioni assunte in  seno  a
questi ultimi nei casi e con le modalita'  previste  dall'ordinamento
dell'Unione Europea. 
  2. Per le finalita' indicate al comma 1 le banche e  le  capogruppo
italiane controllate da una societa' estera inclusa  nella  vigilanza
consolidata della Banca d'Italia provvedono  alla  trasmissione  alla
Banca d'Italia di atti, informazioni, documenti  e  ogni  altro  dato
relativi alla societa' estera controllante. 
  3. Per le finalita' indicate al comma 1  le  societa'  aventi  sede
legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un
altro Stato membro collaborano  con  l'autorita'  di  risoluzione  di
questo Stato per assicurare la trasmissione  di  atti,  informazioni,
documenti e ogni altro dato relativi alla banca controllata.

                               Art. 71
 
     Incidenza dei piani di risoluzione sulle finanze pubbliche 
 
  1. Nei casi in cui il piano di risoluzione di  gruppo  deve  essere
adottato o aggiornato con decisione congiunta da parte  di  autorita'
di risoluzione rappresentate nel collegio di  risoluzione,  la  Banca
d'Italia,  se  e'  l'autorita'  di  risoluzione   di   una   societa'
controllata sottoposta a vigilanza  consolidata  in  un  altro  Stato
membro, puo' chiedere il riesame del piano di risoluzione  di  gruppo
che puo' avere effetti sulle finanze pubbliche. Se  la  richiesta  e'
presentata da un'altra autorita' di risoluzione, la  Banca  d'Italia,
quando e' autorita' di risoluzione di gruppo, avvia  un  riesame  del
piano di risoluzione di gruppo, anche riguardo al requisito minimo di
fondi propri e passivita' ammissibili. 
  2. Se un piano di risoluzione di  gruppo  deve  essere  adottato  o
aggiornato  con  decisione  congiunta  da  parte  di   autorita'   di
risoluzione rappresentate nel collegio di risoluzione,  ed  e'  stata
deferita all'ABE una questione ai sensi dell'articolo  19,  paragrafo
3, del Regolamento (UE) n. 1093/2010, la Banca d'Italia puo', sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze,  chiedere  che  l'ABE  si
astenga dal decidere  sulla  questione,  se  la  sua  decisione  puo'
incidere in qualunque modo sulle finanze pubbliche. 

                               Art. 72 
 
Decisioni  sulle  azioni  di  risoluzione  in  seno  ai  collegi   di
                             risoluzione 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze partecipa ai  collegi
di  risoluzione  nei   casi   e   secondo   le   modalita'   previsti
dall'ordinamento dell'Unione Europea. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la  Banca  d'Italia
si coordinano, anche mediante  scambio  di  informazioni,  quando  la
Banca d'Italia concorre alla  decisione  di  un  collegio  avente  ad
oggetto un'azione di risoluzione. 
  3. La Banca d'Italia applica senza indugio le decisioni adottate in
seno ai collegi di risoluzione tenendo debitamente conto dell'urgenza
della situazione. 

                               Art. 73 
 
                       Scambio di informazioni 
 
  1. La Banca d'Italia, quando e' autorita' di risoluzione di gruppo,
coordina il flusso delle informazioni rilevanti tra le  autorita'  di
risoluzione interessate. In  particolare,  trasmette  tempestivamente
alle  autorita'  di  risoluzione  degli   altri   Stati   membri   le
informazioni rilevanti ai fini  dello  svolgimento  dei  compiti  del
collegio di risoluzione. 
  2. Nel caso siano richieste informazioni che la Banca  d'Italia  ha
ricevuto da un'autorita'  di  risoluzione  di  uno  Stato  terzo,  la
trasmissione ai sensi del comma 1 e' effettuata solo in presenza  del
consenso espresso di detta autorita'. 

                              Capo VII 

                      Rapporti con Stati terzi

                               Art. 74 
 
             Riconoscimento e applicazione delle misure 
               di risoluzione adottate in Stati terzi 
 
  1. Il presente articolo  si  applica  in  mancanza  di  un  accordo
internazionale di cooperazione stipulato dall'Unione Europea con  uno
Stato terzo ai  sensi  dell'art.  93,  paragrafo  1  della  direttiva
2014/59/UE, che disciplini il  riconoscimento  e  l'esecuzione  delle
misure di risoluzione adottate in Stati terzi. 
  2. Quando una misura di risoluzione adottata in uno Stato terzo  e'
stata riconosciuta con decisione congiunta da un collegio europeo  di
risoluzione ai sensi  dell'art.  94,  paragrafo  2,  della  direttiva
2014/59/UE,  la  Banca  d'Italia  vi  da'  esecuzione  adottando,  in
conformita'  all'ordinamento  italiano,  le   misure   a   tal   fine
necessarie. 
  3. In mancanza di un collegio  europeo  di  risoluzione  o  di  una
decisione congiunta di riconoscimento ai sensi del comma 2  la  Banca
d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 4, riconosce le  misure  di
risoluzione  adottate  in  Stati  terzi  e  da'  loro  esecuzione  in
conformita' al presente articolo. 
  4. La Banca d'Italia, sentite le  altre  autorita'  di  risoluzione
facenti parte del collegio europeo di risoluzione se istituito,  puo'
decidere di non riconoscere le misure di risoluzione avviate  in  uno
Stato terzo quando essa ritiene che: 
    a) il riconoscimento avrebbe effetti negativi per  la  stabilita'
finanziaria in Italia o in un altro Stato membro; o 
    b) un'azione autonoma di risoluzione  a  norma  dell'art.  75  in
relazione a una succursale nell'Unione sia necessaria per  conseguire
uno o piu' obiettivi della risoluzione; o 
    c) il riconoscimento comporterebbe una disparita' di  trattamento
fra i creditori soggetti alla legge di  uno  Stato  membro  e  quelli
soggetti alla legge dello Stato terzo che si trovano  nella  medesima
posizione giuridica; o 
    d) il riconoscimento comporterebbe rilevanti implicazioni per  le
finanze pubbliche dello Stato italiano; o 
    e) il riconoscimento determinerebbe effetti contrari  a  principi
fondamentali dell'ordinamento italiano. 
  5. Per dare attuazione alle misure di risoluzione adottate  in  uno
Stato terzo e riconosciute ai sensi del presente articolo,  la  Banca
d'Italia puo': 
    a) esercitare i propri poteri di risoluzione in relazione a: 
      i) attivita' di una societa'  sottoposta  a  risoluzione  nello
Stato terzo ubicate in Italia o disciplinate dal diritto italiano; 
      ii)  diritti  o  passivita'  di  una  societa'   sottoposta   a
risoluzione  nello  Stato  terzo  contabilizzati   dalla   succursale
italiana o disciplinati dalla legge italiana o in relazione ai  quali
l'esecuzione puo' avvenire in Italia; 
    b) disporre ai sensi degli articoli 40 e 43 la cessione di azioni
o  altre  partecipazioni  in  una  banca  autorizzata  in  Italia   e
controllata da una societa'  sottoposta  a  risoluzione  nello  Stato
terzo; 
    c) esercitare i poteri di cui agli  articoli  66,  67  e  68  nei
confronti delle parti di un  contratto  stipulato  con  una  societa'
sottoposta a risoluzione nello  Stato  terzo  o  le  sue  controllate
aventi sede legale in Italia; e 
    d) inibire l'esercizio del diritto di sciogliere  o  liquidare  i
contratti stipulati da una societa' sottoposta  a  risoluzione  nello
Stato terzo, dalle sue controllate aventi sede  legale  in  Italia  o
altre societa' del medesimo gruppo, nonche' comunque  di  ogni  altro
diritto, incluso quello di invocare la decadenza  del  beneficio  del
termine: 
      i)  quando  questi  diritti  sono  esercitabili   per   effetto
dell'avvio di un'azione di risoluzione intrapresa  nei  confronti  di
una societa' sottoposta a  risoluzione  nello  Stato  terzo,  di  una
societa' che la controlla o di altre societa' del gruppo  oppure  per
effetto  di  obblighi  legislativi  e  regolamentari  relativi   alla
risoluzione in quello Stato; e 
      ii) a condizione che le obbligazioni  contrattuali  principali,
comprese quelle di pagamento e di consegna, nonche'  la  costituzione
di garanzie reali, siano regolarmente adempiute. 
  6. La Banca  d'Italia  puo',  se  l'interesse  pubblico  lo  esige,
sottoporre a risoluzione una societa' controllante avente sede legale
in Italia, esercitando tutti i relativi  poteri,  quando  l'autorita'
dello Stato terzo stabilisce che per una banca controllata da  quella
societa'  e  avente  sede  legale  in  quello  Stato   sussistono   i
presupposti per la risoluzione secondo l'ordinamento di quest'ultimo.
Si applica l'art. 65. 
  7. Il riconoscimento delle misure di risoluzione  adottate  in  uno
Stato terzo ai sensi del presente articolo non pregiudica l'eventuale
assoggettamento a procedure  concorsuali  ai  sensi  dell'ordinamento
italiano della  banca  autorizzata  in  Italia  e  controllata  dalla
societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo. 

                               Art. 75 
 
    Risoluzione di succursali italiane di banche extracomunitarie 
 
  1. Quando una succursale italiana di una banca avente  sede  legale
in uno Stato terzo non e' sottoposta a risoluzione  in  questo  Stato
oppure ricorre una delle circostanze di cui all'art. 74, comma 4,  la
Banca d'Italia, se necessario per l'interesse pubblico, puo' adottare
nei confronti della succursale azioni di risoluzione, al ricorrere di
almeno una delle seguenti circostanze: 
    a) la succursale non soddisfa piu', o rischia di non  soddisfare,
le  condizioni   stabilite   per   l'autorizzazione   e   l'esercizio
dell'attivita', e non vi  sono  prospettive  che  un  intervento  del
settore privato, un'azione di vigilanza  o  una  misura  dello  Stato
terzo permetta alla succursale di soddisfare quelle condizioni  o  di
evitare il dissesto in tempi ragionevoli; 
    b) la banca avente sede legale nello Stato terzo non e'  disposta
a, o non e' o non sara' probabilmente  in  grado  di  adempiere  alla
scadenza  le  proprie  obbligazioni  nei  confronti   dei   creditori
residenti o aventi sede legale nell'Unione Europea o le  obbligazioni
sorte o contabilizzate attraverso la succursale, e risulta che non e'
stata aperta ne' verra' presumibilmente aperta in  tempi  ragionevoli
nello Stato terzo una risoluzione o  una  procedura  concorsuale  nei
confronti della banca avente sede legale in quello Stato; 
    c) nello Stato terzo e' stata avviata una risoluzione della banca
o e' stata notificata alla Banca d'Italia l'intenzione dell'autorita'
di risoluzione dello Stato terzo di avviarla. 
  2. Nell'adozione delle  azioni  previste  dal  comma  1,  la  Banca
d'Italia tiene conto degli obiettivi della risoluzione e si  attiene,
in quanto pertinenti, ai principi di  cui  all'art.  22,  nonche'  ai
requisiti relativi all'applicazione delle misure  di  risoluzione  di
cui al Titolo IV, Capo IV. 
  3. Si applica l'art. 65. 

                               Art. 76 
 
           Cooperazione con le autorita' degli Stati terzi 
 
  1.  In  mancanza  di  un  accordo  internazionale  di  cooperazione
stipulato dall'Unione Europea con uno Stato terzo ai sensi  dell'art.
93, paragrafo  1,  della  direttiva  2014/59/UE,  che  disciplini  il
riconoscimento e l'esecuzione delle misure di risoluzione adottate in
Stati  terzi,  la  Banca  d'Italia  puo'  concludere  protocolli   di
cooperazione non vincolanti, conformi agli  accordi  quadro  conclusi
dall'ABE con le autorita' degli Stati terzi. 
  2. I protocolli di cooperazione  conclusi  ai  sensi  del  presente
articolo possono comprendere disposizioni su: 
    a) lo scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e
l'aggiornamento dei piani di risoluzione; 
    b) la consultazione e la cooperazione nell'elaborazione dei piani
di  risoluzione,  nonche'  i  principi  per  l'esercizio  dei  poteri
previsti dagli articoli 74 e 75 e dei poteri  analoghi  previsti  dal
diritto dello Stato terzo; 
    c) lo scambio delle informazioni  necessarie  per  l'applicazione
delle misure di risoluzione, nonche' per l'esercizio  dei  poteri  di
risoluzione e dei poteri analoghi previsti dal  diritto  dello  Stato
terzo; 
    d) i meccanismi di allerta precoce e di  consultazione  reciproca
prima di adottare misure di prevenzione o  di  gestione  delle  crisi
idonee a ripercuotersi sulla banca o sul gruppo; 
    e) il coordinamento delle comunicazioni al pubblico  in  caso  di
azioni congiunte di risoluzione; 
    f) le procedure e le intese per lo scambio di informazioni  e  la
cooperazione, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), compresi,  se
del caso, l'istituzione e il  funzionamento  di  gruppi  di  gestione
delle crisi. 
  3. La stipula di protocolli di cooperazione con autorita' di  Stati
terzi non preclude alla Banca d'Italia la possibilita' di  concludere
accordi bilaterali o multilaterali con le autorita' di Stati terzi ai
sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1093/2010. 
  4. I protocolli di cooperazione conclusi dalla  Banca  d'Italia  ai
sensi del presente articolo sono notificati all'ABE. 

                               Art. 77 
 
                  Scambio di informazioni riservate 
 
  1. La Banca d'Italia e il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
scambiano informazioni riservate  con  le  autorita'  di  risoluzione
extracomunitarie al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni: 
    a) l'autorita' di  risoluzione  extracomunitaria  e'  soggetta  a
obblighi di riservatezza  considerati  almeno  equivalenti  a  quelli
previsti dall'art. 5, ferma  restando  l'applicabilita'  del  diritto
sulla protezione dei dati personali; 
    b) le informazioni  sono  necessarie  per  l'esercizio  da  parte
dell'autorita' extracomunitaria delle funzioni di risoluzione a  essa
affidate, nonche' utilizzate esclusivamente a tali fini. 
  2. Se le informazioni  in  possesso  della  Banca  d'Italia  o  del
Ministero dell'economia e delle finanze provengono da un altro  Stato
membro, esse possono essere comunicate a un'autorita' di  risoluzione
extracomunitaria  solo  al  verificarsi  congiunto   delle   seguenti
condizioni: 
    a) l'autorita' di risoluzione dello Stato membro che ha trasmesso
l'informazione ha dato il proprio assenso alla comunicazione; 
    b) la comunicazione delle informazioni avviene esclusivamente  ai
fini stabiliti dall'autorita' di risoluzione dello Stato  membro  che
ha comunicato l'informazione. 
  3. Ai fini del presente articolo le informazioni  sono  considerate
riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal
diritto dell'Unione Europea. 

                              Titolo V 

                        FONDI DI RISOLUZIONE 

                               Art. 78 
 
                        Fondi di risoluzione 
 
  1. Per permettere di realizzare  gli  obiettivi  della  risoluzione
indicati all'art. 21, in conformita' dei principi stabiliti nell'art.
22, sono istituiti presso la Banca  d'Italia  uno  o  piu'  fondi  di
risoluzione. I fondi sono alimentati da: 
    a) i contributi ordinari di cui all'art. 82, versati dalle banche
aventi sede legale in Italia e dalle succursali  italiane  di  banche
extracomunitarie, ai fini del raggiungimento del livello  specificato
all'art. 81; 
    b) i contributi straordinari di cui all'art.  83,  versati  dagli
stessi  soggetti  indicati  alla  lettera  a),  quando  i  contributi
ordinari sono insufficienti a coprire perdite, costi  o  altre  spese
sostenuti per le finalita' di cui al comma 1; 
    c) prestiti e altre  forme  di  sostegno  finanziario,  quando  i
contributi ordinari non sono sufficienti  a  coprire  le  perdite,  i
costi o le altre spese sostenuti per le finalita' di cui al comma 1 e
i  contributi  straordinari  non  sono  prontamente   disponibili   o
sufficienti; 
    d)  somme  versate   dall'ente   sottoposto   a   risoluzione   o
dall'ente-ponte,  interessi  e  altri  utili  derivanti  dai   propri
investimenti. 
  2. I fondi costituiscono un patrimonio autonomo, distinto  a  tutti
gli effetti dal patrimonio  della  Banca  d'Italia  e  da  quello  di
ciascun  soggetto  che  le  ha  fornite.   Il   patrimonio   risponde
esclusivamente delle obbligazioni  contratte  per  l'esercizio  delle
funzioni previste ai sensi del presente Capo. Su  di  esso  non  sono
ammesse azioni dei creditori della Banca  d'Italia  o  nell'interesse
degli stessi, ne' quelle dei creditori dei soggetti che hanno versato
le risorse raccolte nei fondi o nell'interesse degli stessi. 
  3. La Banca d'Italia puo' delegare, in tutto o in parte, ai sistemi
di garanzia dei depositanti riconosciuti ai sensi  dell'art.  96  del
Testo Unico Bancario le funzioni disciplinate ai sensi  del  presente
Capo. 

                               Art. 79 
 
                  Utilizzo dei fondi di risoluzione 
 
  1. L'utilizzo dei fondi di risoluzione, anche se istituiti ai sensi
dell'articolo  80, e' disposto dalla Banca d'Italia per  una  o  piu'
delle seguenti finalita' e  limitatamente  a  quanto  necessario  per
garantire l'efficacia delle misure di cui al Titolo IV, Capo IV: 
    a) garantire le attivita' o le passivita' dell'ente sottoposto  a
risoluzione, delle  sue  controllate,  di  un  ente-ponte  o  di  una
societa' veicolo per la gestione delle attivita'; 
    b) concedere finanziamenti  all'ente  sottoposto  a  risoluzione,
alle sue controllate, a un ente-ponte o a una societa' veicolo per la
gestione delle attivita'; 
    c) acquistare attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione; 
    d) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e  apporti  al
patrimonio di un ente-ponte o di una societa' veicolo per la gestione
delle attivita'; 
    e)  corrispondere  indennizzi  agli  azionisti  e  ai   creditori
conformemente all'articolo 89; 
    f) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e  apporti  al
patrimonio di un ente sottoposto a risoluzione, quando  e'  applicato
il bail-in ed e' stata disposta l'esclusione  di  creditori  a  norma
dell'articolo 49, comma 2; 
    g) concedere finanziamenti su base volontaria ad altri meccanismi
di finanziamento della risoluzione istituiti in  altri  Stati  membri
secondo il disposto dell'articolo 84; 
    h)  quando  e'  stata  disposta  la  cessione  dell'attivita'  di
impresa, per le stesse finalita' indicate dalle lettere a),  b),  c),
d), e), f) e g), nei confronti del cessionario. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, commi 5, 6,  7,
8, 9 e 10, i fondi di risoluzione non possono essere  utilizzati  per
assorbire  direttamente  le  perdite  di  uno  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 2,  ne'  per  ricapitalizzare  questi  soggetti.  Se  il
ricorso  al  fondo  di  risoluzione   determina   indirettamente   il
trasferimento al fondo di  parte  delle  perdite  di  uno  di  questi
soggetti, si applicano i principi  che  disciplinano  l'utilizzo  del
fondo stabiliti dall'articolo 49. 

                               Art. 80 
 
                Fondi istituiti presso altri soggetti 
 
  1. La Banca d'Italia puo' disporre che i fondi di risoluzione siano
istituiti presso soggetti da essa individuati, ivi inclusi i  sistemi
di garanzia dei depositanti riconosciuti ai  sensi  dell'articolo  96
del Testo Unico Bancario. In questo caso, l'articolo 78, comma 2,  si
applica intendendosi riferito al soggetto presso cui e' istituito  il
fondo di risoluzione in luogo della Banca d'Italia. 
  2. Nei casi previsti dal  comma  1,  i  regolamenti  dei  fondi  di
risoluzione, nonche' gli statuti dei soggetti  presso  i  quali  tali
fondi sono istituiti sono  approvati  dalla  Banca  d'Italia  che  ne
verifica la conformita' con il  presente  decreto.  Restano  fermi  i
poteri della Banca d'Italia previsti dagli articoli 81, 82 e 83. 

                               Art. 81 
 
            Livello-obiettivo della dotazione finanziaria 
 
  1. Entro il 31 dicembre 2024 la dotazione  finanziaria  complessiva
dei fondi di  risoluzione  e'  pari  all'1  per  cento  dei  depositi
protetti, risultanti  alla  data  di  chiusura  dell'ultimo  bilancio
annuale dei soggetti tenuti al versamento  dei  contributi,  da  essi
approvato. 
  2. Per raggiungere il livello indicato al  comma  1,  i  contributi
vengono calcolati e raccolti in conformita' dell'articolo 82 su  base
annuale nel modo piu' uniforme possibile  nel  tempo,  tenendo  anche
conto dell'impatto prociclico che il loro versamento puo' avere sulla
situazione finanziaria dei soggetti obbligati ad effettuarlo. 
  3. La Banca d'Italia puo' prorogare il termine indicato al comma  1
per un massimo di quattro  anni  se  i  fondi  di  risoluzione  hanno
effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo  0,5
per cento dei  depositi  protetti  di  tutti  i  soggetti  tenuti  al
versamento dei contributi. 
  4. Se, dopo il termine di cui al comma 1, la dotazione  finanziaria
scende al di sotto  del  livello  stabilito  allo  stesso  comma,  la
raccolta dei contributi ordinari riprende fino al ripristino di  quel
livello in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 82. Tuttavia,
se, dopo aver raggiunto per la prima volta il livello di cui al comma
1, la dotazione finanziaria si riduce a meno dei due  terzi  di  tale
livello, l'ammontare annuo dei contributi ordinari annuali e' fissato
in modo da consentirne il ripristino entro un periodo di sei anni. 

                               Art. 82 
 
                         Contributi ordinari 
 
  1. Le banche aventi sede legale in Italia e le succursali  italiane
di banche extracomunitarie versano contributi ordinari  ai  fondi  di
risoluzione su base annuale, nell'ammontare determinato  dalla  Banca
d'Italia  in  conformita'  con  quanto  stabilito  dalla  Commissione
Europea ai sensi dell'artticolo 103,  paragrafo  7,  della  direttiva
2014/59/UE. 
  2. La Banca d'Italia puo' prevedere che una  quota  dei  contributi
ordinari, da essa stabilita, sia costituita da impegni  di  pagamento
irrevocabili integralmente garantiti da attivita' a basso rischio non
gravate da diritti di terzi. La quota non puo' comunque  superare  il
30 per cento dell'importo complessivo dei contributi dovuti ai  sensi
del presente articolo. 

                               Art. 83 
 
                       Contributi straordinari 
 
  1. Se la dotazione finanziaria non e' sufficiente  a  sostenere  le
misure di cui all'articolo 79, comma 1, le banche aventi sede  legale
in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie versano
ai fondi di risoluzione contributi  straordinari  a  copertura  degli
oneri aggiuntivi nella misura determinata  dalla  Banca  d'Italia.  I
contributi straordinari sono calcolati in  conformita'  dell'articolo
82,  assicurando  che  il  loro  ammontare  non  superi   il   triplo
dell'importo annuale medio dei contributi  ordinari  dovuti  fino  al
raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1. 
  2. La Banca d'Italia  puo'  rinviare,  in  tutto  o  in  parte,  il
pagamento  dei  contributi  straordinari  quando  esso  metterebbe  a
repentaglio la liquidita'  o  solvibilita'  del  soggetto  tenuto  ad
effettuarlo, in presenza delle circostanze  e  subordinatamente  alle
condizioni   specificate   dalla   Commissione   Europea   ai   sensi
dell'articolo 104, paragrafo 4 della direttiva 2014/59/UE. Il  rinvio
non puo' essere  concesso  per  un  periodo  superiore  a  sei  mesi,
rinnovabile su  richiesta  del  soggetto  interessato.  I  contributi
rinviati in forza del presente comma  sono  corrisposti  anche  prima
della scadenza  del  termine  di  rinvio  quando  la  Banca  d'Italia
determina che il pagamento non mette piu' a repentaglio la liquidita'
o la solvibilita' del soggetto interessato. 

                               Art. 84 
 
                  Prestiti dei fondi di risoluzione 
 
  1. Le risorse dei fondi di  risoluzione  possono  essere  integrate
attraverso  prestiti  contratti  con  meccanismi   di   finanziamento
istituiti in un altro Stato membro, quando: 
    a) i contribuiti ordinari non sono  sufficienti  a  sostenere  le
misure di cui all'articolo 79, comma 1; 
    b) i contributi straordinari non sono prontamente  disponibili  o
sufficienti; e 
    c) i prestiti e le altre forme di sostegno  finanziario  previsti
dall'articolo 78,  comma  1,  lettera  c),  non  sono  immediatamente
accessibili a condizioni ragionevoli. 
  2. I fondi di risoluzione possono concedere prestiti ai  meccanismi
per il finanziamento  della  risoluzione  stabiliti  in  altri  Stati
membri. L'ammontare del prestito e' commisurato alla percentuale  dei
depositi protetti delle banche aventi sede legale in Italia  e  delle
succursali  italiane  di  banche  extracomunitarie  sul  totale   dei
depositi  protetti  dai  meccanismi  di  finanziamento   partecipanti
all'accordo, salvo che tutti  i  partecipanti  non  abbiano  pattuito
diversamente. I prestiti concessi sono considerati fra  le  attivita'
del fondo stesso e vengono computati ai fini del  raggiungimento  del
livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1. 
  3. I prestiti indicati al  comma  2  sono  concessi  previo  parere
favorevole del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Nei  casi
previsti  dall'articolo  80  il  prestito  e'  inoltre  soggetto   ad
autorizzazione della Banca d'Italia. 
  4. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso, nonche' gli  altri
termini contrattuali relativi ai prestiti  contratti  o  concessi  ai
sensi dei commi precedenti sono determinati nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 106 della direttiva 2014/59/UE. 

                               Art. 85 
 
Mutualizzazione del finanziamento in caso di risoluzione  del  gruppo
                con componenti in altri Stati membri 
 
  1. In caso di risoluzione  relativa  a  un  gruppo  con  componenti
aventi  sede  legale  in  altri  Stati  membri   o   con   succursali
significative stabilite in altri Stati membri  di  cui  faccia  parte
almeno una banca avente  sede  legale  in  Italia  o  una  succursale
italiana  di  banca  extracomunitaria,  le  risorse  dei   fondi   di
risoluzione  sono  utilizzate  secondo  un  piano  di   finanziamento
proposto  dall'autorita'  di  risoluzione  di  gruppo   e   approvato
nell'ambito del programma di risoluzione indicato dall'articolo 70. 
  2.  Quando  l'autorita'  di  risoluzione  di  gruppo  e'  la  Banca
d'Italia, il piano di  finanziamento  e'  proposto  da  quest'ultima,
previa consultazione delle autorita' di risoluzione  delle  banche  o
Sim facenti parte del gruppo stabilite  in  altri  Stati  membri,  se
necessario anche prima dell'avvio della risoluzione  o  dell'adozione
di una misura di risoluzione. 
  3. Il piano di finanziamento riporta: 
    a) una valutazione  delle  attivita'  e  delle  passivita'  delle
componenti del gruppo interessate effettuata secondo quanto  previsto
dal Titolo IV, Capo I, Sezione II; 
    b) le perdite accertate da ciascuna componente del gruppo; 
    c) per ciascuna componente del gruppo interessata, le perdite  da
imporre a ogni singola categoria di azionisti e di creditori; 
    d) gli  eventuali  contributi  che  i  sistemi  di  garanzia  dei
depositanti sono tenuti  a  fornire  conformemente  all'articolo  86,
comma 1; 
    e) il contributo complessivo fornito da parte dei  meccanismi  di
finanziamento  della  risoluzione  coinvolti,  anche  in   forma   di
garanzie, nonche' finalita' e modalita' di erogazione del contributo; 
    f) i criteri  per  la  determinazione  dell'importo  che  ciascun
meccanismo  di  finanziamento  e'  tenuto  a  fornire  al   fine   di
raggiungere il contributo complessivo di cui alla lettera e); 
    g) l'importo che ciascun meccanismo di finanziamento dei paesi in
cui hanno sede legale i soggetti interessati e'  chiamato  a  fornire
come contributo per il finanziamento della risoluzione di gruppo e le
relative modalita' di erogazione; 
    h)  l'ammontare  dei  prestiti  erogati  da  soggetti  terzi   ai
meccanismi di finanziamento; 
    i) i termini entro cui  dovranno  essere  utilizzate  le  risorse
messe  a  disposizione  da   parte   dei   suddetti   meccanismi   di
finanziamento, eventualmente prorogabili. 
  4. Nei casi previsti dall'articolo 80, la Banca d'Italia informa il
soggetto presso il quale  il  fondo  e'  istituito  affinche'  questo
provveda a dare attuazione al piano di finanziamento. 
  5. I criteri per la ripartizione tra i meccanismi di  finanziamento
partecipanti del contributo complessivo indicato al comma 3,  lettera
e), sono coerenti con i principi fissati dall'articolo 107, paragrafo
5, della direttiva 2014/59/UE. 
  6.  I  proventi  o  gli  utili  derivanti  dall'uso  dei  fondi  di
risoluzione sono  distribuiti  ai  meccanismi  di  finanziamento  che
partecipano  alla  risoluzione  di  gruppo  ai  sensi  del   presente
articolo, conformemente a i  principi  stabiliti  dall'articolo  107,
paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE. 

                               Art. 86 
 
Intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti nel contesto della
                             risoluzione 
 
  1. Il sistema di garanzia dei depositanti cui la banca sottoposta a
risoluzione aderisce e' tenuto a corrispondere all'ente sottoposto  a
risoluzione una somma in denaro pari a: 
    a) in caso di applicazione del  bail-in,  l'ammontare  di  cui  i
depositi protetti sarebbero stati ridotti ai  fini  dell'assorbimento
delle perdite se a quei depositi fosse stato  applicato  il  bail-in;
oppure 
    b) in caso di cessione di beni e rapporti giuridici a un privato,
all'ente-ponte o  a  una  societa'  veicolo  per  la  gestione  delle
attivita', l'ammontare  delle  perdite  che  i  depositanti  protetti
avrebbero  subito  se  avessero  ricevuto  il  medesimo   trattamento
riservato ai creditori soggetti a perdite aventi lo stesso ordine  di
priorita'. 
  2. In caso di applicazione del bail-in, il sistema di garanzia  dei
depositanti non contribuisce agli  oneri  per  la  ricapitalizzazione
dell'ente o dell'ente-ponte. 
  3. La determinazione dell'importo a carico del sistema di  garanzia
dei depositanti e' effettuata in conformita' della valutazione di cui
al Titolo IV, Capo I, Sezione II. 
  4. In  ogni  caso,  quanto  dovuto  dal  sistema  di  garanzia  dei
depositanti non puo' eccedere  l'ammontare  delle  perdite  che  esso
avrebbe sostenuto se la banca fosse stata sottoposta  a  liquidazione
coatta amministrativa. 
  5. Se una valutazione a norma dell'articolo 88  stabilisce  che  il
contributo versato dal sistema di garanzia  dei  depositanti  per  la
risoluzione e' superiore alle perdite che avrebbe sostenuto  in  caso
di liquidazione coatta amministrativa  della  banca,  il  sistema  di
garanzia dei depositanti ha diritto  a  ricevere  la  differenza  dal
fondo di risoluzione conformemente all'articolo 89. 
  6. Quando i depositi ammissibili al rimborso  detenuti  presso  una
banca soggetta a risoluzione sono trasferiti solo parzialmente  a  un
ente-ponte  o  a  un'altra   banca   per   effetto   della   cessione
dell'attivita' d'impresa, i depositanti non vantano alcun diritto nei
confronti del sistema di garanzia dei depositanti in  relazione  alla
porzione non trasferita, purche' l'importo  dei  depositi  trasferiti
sia pari o superiore a quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 5,
del Testo Unico Bancario. 
  7. Se la dotazione  finanziaria  di  un  sistema  di  garanzia  dei
depositanti si riduce a meno di due terzi dell'importo previsto dalla
legge per effetto di interventi effettuati ai sensi dei commi 1 e  2,
la Banca  d'Italia  provvede  affinche'  l'importo  sia  ripristinato
mediante il versamento di contributi ordinari entro sei anni. 
  8. In ogni caso, quanto corrisposto dai  sistemi  di  garanzia  dei
depositanti ai sensi del presente articolo nell'ambito di una singola
risoluzione non supera il 50 per cento  della  dotazione  finanziaria
complessiva del sistema stabilita dalla legge o il  maggiore  importo
stabilito dalla Banca d'Italia. 

                              Titolo VI 

                 SALVAGUARDIE E TUTELA GIURISDIZIONALE

                               Art. 87 
 
                Trattamento di azionisti e creditori 
     in caso di applicazione del bail-in e di cessioni parziali 
 
  1. In caso di applicazione del bail-in, gli azionisti e i creditori
i cui crediti sono stati ridotti o convertiti in azioni  non  possono
subire perdite maggiori di quelle  che  avrebbero  subito  se  l'ente
sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento in cui  e'
stata accertata la sussistenza  dei  presupposti  per  l'avvio  della
risoluzione,   secondo   la   liquidazione   coatta    amministrativa
disciplinata  dal  TUB  o   altra   analoga   procedura   concorsuale
applicabile. 
  2. Nell'ipotesi  di  cessione  parziale  di  diritti,  attivita'  e
passivita' dell'ente sottoposto a  risoluzione,  gli  azionisti  e  i
creditori i cui crediti  non  sono  stati  ceduti  hanno  diritto  di
ricevere almeno quanto avrebbero  ottenuto  se  l'ente  sottoposto  a
risoluzione fosse stato  liquidato  secondo  la  liquidazione  coatta
amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra  analoga
procedura  concorsuale  applicabile  nel  momento  in  cui  e'  stata
accertata  la  sussistenza  dei   presupposti   per   l'avvio   della
risoluzione. 

                               Art. 88 
 
             Valutazione della differenza di trattamento 
 
  1. A seguito delle azioni di risoluzione, un  esperto  indipendente
incaricato  dalla  Banca  d'Italia   effettua   senza   indugio   una
valutazione per determinare: 
    a) il trattamento che gli azionisti e i creditori -  incluso,  se
del caso, il sistema di garanzia dei depositanti - avrebbero ricevuto
se, nel  momento  in  cui  e'  stata  accertata  la  sussistenza  dei
presupposti  per  l'avvio  della  risoluzione,  l'ente  sottoposto  a
risoluzione fosse stato  liquidato  secondo  la  liquidazione  coatta
amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra  analoga
procedura concorsuale applicabile e  le  azioni  di  risoluzione  non
fossero state poste in essere; 
    b) l'eventuale differenza rispetto  al  trattamento  ricevuto  da
costoro in concreto per effetto delle azioni di risoluzione. 
  2. La valutazione indicata al comma 1 e' distinta dalla valutazione
di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II; essa puo' essere svolta  dal
medesimo esperto. 
  3. La valutazione di cui al comma 1 non tiene conto  dell'eventuale
erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario  in  favore
dell'ente sottoposto a risoluzione. 

                               Art. 89 
 
               Salvaguardia per azionisti e creditori 
 
  1. Ciascun azionista o creditore, incluso il  sistema  di  garanzia
dei depositanti, che sulla base della valutazione di cui all'articolo
88 risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe  subito
in una liquidazione coatta amministrativa o altra  analoga  procedura
concorsuale  applicabile,  ha  diritto  a  ricevere,  a   titolo   di
indennizzo, esclusivamente  una  somma  equivalente  alla  differenza
determinata ai sensi dell'articolo 88. 
  2. La  somma  indicata  al  comma  1  e'  a  carico  del  fondo  di
risoluzione. 

                               Art. 90 
 
       Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali 
 
  1. Quando e' trasferita solo una parte dei diritti, delle attivita'
o delle passivita'  da  un  ente  sottoposto  a  risoluzione,  da  un
ente-ponte o da una societa' veicolo per la gestione delle attivita',
e quando sono esercitati i poteri previsti dall'articolo 61, comma 1,
lettera f), i rapporti di cui al comma 2 sono tutelati in conformita'
di quanto previsto dagli articoli 91, 92, 93 e 94, ferme restando  le
limitazioni previste dagli articoli 65, 66, 67 e 68. 
  2. La tutela di cui al comma 1 ha per oggetto i seguenti  rapporti,
indipendentemente  dal  numero  di  parti  coinvolte,   dalla   fonte
negoziale o legale e dalla circostanza che essi sono sorti in  virtu'
del diritto straniero o sono da esso disciplinati: 
    a) accordi di  garanzia  in  virtu'  dei  quali  un  soggetto  e'
garantito, anche in via condizionata, dai diritti o  dalle  attivita'
oggetto della cessione, indipendentemente dalla  circostanza  che  la
garanzia  abbia  a  oggetto  diritti  o   attivita'   individuati   o
individuabili sulla base di un patto di rotativita' o  di  meccanismi
analoghi; 
    b) contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo
in proprieta', in virtu' dei quali la  garanzia  dell'adempimento  di
obblighi  specifici  e'  costituita  dal  trasferimento  della  piena
proprieta' di attivita' dal debitore al beneficiario della  garanzia,
i quali prevedono che il beneficiario  della  garanzia  ritrasferisca
attivita' in caso di adempimento degli obblighi; 
    c) accordi di compensazione, in virtu' dei quali debiti e crediti
tra l'ente sottoposto a risoluzione e una controparte possono  essere
compensati; 
    d) accordi di netting; 
    e) obbligazioni garantite; 
    f)   contratti    di    finanza    strutturata,    comprese    le
cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati ai fini di copertura che
costituiscono parte integrante del cover pool e che sono garantiti in
modo analogo alle obbligazioni bancarie garantite, in base  ai  quali
la garanzia e' concessa e detenuta da una parte dell'accordo o da  un
fiduciario, mandatario o rappresentante. 

                               Art. 91 
 
            Tutela dei contratti di garanzia finanziaria, 
             degli accordi di compensazione e di netting 
 
  1. Salvo quanto previsto al comma 3, e'  vietato  il  trasferimento
che abbia a oggetto soltanto una parte dei diritti e delle passivita'
che sulla base di uno dei contratti di cui all'articolo 90, comma  2,
lettere b), c) e d), le parti possono sottoporre a compensazione o  a
netting. 
  2. Salvo quanto previsto al comma  3,  e'  vietata  la  modifica  o
l'estinzione che ha a oggetto soltanto una parte dei diritti e  delle
passivita' che sulla base di uno dei contratti  di  cui  all'articolo
90, comma 2, lettere b), c) e  d),  le  parti  possono  sottoporre  a
compensazione o a netting. 
  3. E' possibile, per  assicurare  la  disponibilita'  dei  depositi
protetti: 
    a) trasferire i depositi protetti soggetti a  uno  dei  contratti
menzionati al comma 1, senza trasferire altri  diritti,  attivita'  o
passivita' soggetti ai medesimi contratti; e 
    b) trasferire,  modificare  o  estinguere  diritti,  attivita'  o
passivita' soggetti a uno dei contratti di  cui  al  comma  1,  senza
trasferire i depositi protetti soggetti ai medesimi a contratti. 

                               Art. 92 
 
                  Tutela degli accordi di garanzia 
 
  1. Con riferimento alle passivita' garantite per  contratto,  anche
con trasferimento del titolo in proprieta', e'  vietata  la  cessione
separata delle attivita' a garanzia della passivita',  del  beneficio
della garanzia o della  passivita'  garantita  e  la  modifica  o  lo
scioglimento dell'accordo di garanzia mediante l'esercizio dei poteri
accessori di cui all'articolo 61, se l'effetto della modifica o dello
scioglimento e' che la  passivita'  cessa  di  essere  garantita.  Si
applica la deroga di cui all'articolo 91, comma 3. 

                               Art. 93 
 
             Tutela dei contratti di finanza strutturata 
                    e delle passivita' garantite 
 
  1. E' vietata la cessione,  la  modifica  o  l'estinzione  mediante
l'esercizio dei poteri accessori di cui all'articolo  61,  di  alcune
soltanto dei diritti, delle attivita' o delle  passivita'  che  fanno
parte di un  unico  contratto  di  finanza  strutturata,  compresi  i
rapporti indicati all'articolo 90, comma 2, lettere e) ed f), di  cui
l'ente sottoposto a risoluzione e' parte. Si applica la deroga di cui
all'articolo 91, comma 3. 

                               Art. 94 
 
       Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, 
                     compensazione e regolamento 
 
  1. Non sono pregiudicati il funzionamento ne' le regole dei sistemi
di  pagamento  o  di  regolamento  titoli  disciplinati  dal  decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o, relativamente ad  altri  Stati
membri, dei sistemi designati  dai  rispettivi  atti  di  recepimento
della direttiva 98/26/CE, nel caso in cui: 
    a) e' disposta la cessione solo di una parte delle attivita', dei
diritti o delle passivita' di un ente sottoposto a risoluzione; o 
    b) sono esercitati i poteri accessori di cui all'articolo 61  per
eliminare o modificare le clausole di  un  contratto  di  cui  l'ente
soggetto a risoluzione e' parte o per sostituire una controparte. 
  2. La cessione, l'eliminazione o la modifica di cui al comma 1  non
comporta  la  revoca  di  un  ordine  di  trasferimento   in   deroga
all'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, ne' la
modifica o  l'inefficacia  degli  ordini  di  trasferimento  e  della
compensazione a norma degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 12
aprile  2001,  n.  210,  l'uso  di  fondi,  titoli  o   facilitazioni
creditizie a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 12  aprile
2001, n. 210, o la  tutela  dei  titoli  dati  in  garanzia  a  norma
dell'articolo 8 del medesimo decreto. 

                               Art. 95 
 
                       Tutela giurisdizionale 
 
  1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo  e'
disciplinata   dal   Codice   del   processo   amministrativo.   Alle
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi  del
presente decreto si applicano gli articoli 119, 128, 133  e  135  del
medesimo Codice. 
  2. Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi si presume
fino a prova contraria che la  sospensione  dei  provvedimenti  della
Banca d'Italia o del Ministro dell'economia e delle  finanze  sarebbe
contraria  all'interesse  pubblico;  nei  medesimi  giudizi  non   si
applicano gli articoli 19 e 63, comma  4,  del  Codice  del  processo
amministrativo. 
  3. Quando  il  giudice  lo  ritiene  necessario  per  tutelare  gli
interessi dei terzi in buona fede che hanno acquistato azioni,  altre
partecipazioni, diritti, attivita' o passivita' di un ente sottoposto
a risoluzione a seguito del ricorso agli strumenti di  risoluzione  o
dell'esercizio  dei  poteri  di   risoluzione,   l'annullamento   del
provvedimento lascia impregiudicati gli atti amministrativi  adottati
o i negozi posti in essere dalla  Banca  d'Italia  o  dai  commissari
speciali, sulla base del  provvedimento  annullato.  Resta  fermo  il
diritto al risarcimento  del  danno  subito  e  provato,  nei  limiti
stabiliti dalle norme vigenti. 
  4. Fermo restando il potere di  cui  all'articolo  67,  il  giudice
presso il quale pende un qualsiasi giudizio del quale  sia  parte  un
ente sottoposto a risoluzione ne dispone la  sospensione  su  istanza
della Banca d'Italia per un periodo congruo  al  perseguimento  degli
obiettivi di cui all'articolo 21. 

                             Titolo VII 

                       SANZIONI AMMINISTRATIVE

                               Art. 96 
 
                 Sanzioni amministrative agli enti, 
                    agli esponenti o al personale 
 
  1. Nei confronti dei  soggetti  indicati  all'articolo  2  e  delle
succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie si  applica
la sanzione amministrativa  pecuniaria  prevista  dall'articolo  144,
comma 1, del Testo Unico Bancario, per l'inosservanza degli  articoli
9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere
a) e h), 70, commi 2 e 3, 80, comma 1,  82  e  83  o  delle  relative
disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia. 
  2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica
l'articolo 144-bis del  Testo  Unico  Bancario,  al  ricorrere  delle
condizioni e secondo le modalita'  da  esso  stabilite.  In  caso  di
inosservanza  dell'ordine  di  porre  termine  alle  violazioni   ivi
previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli  144-bis,
comma 2, e 144-ter, comma 2, del Testo Unico Bancario, nei  confronti
dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti. 
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  1   e   2,   per
l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano
le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144-ter  del  Testo
Unico Bancario nei confronti dei soggetti che  svolgono  funzioni  di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del  personale,
al  ricorrere  delle  condizioni  e  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 144-ter del Testo Unico Bancario. 
  4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente  articolo
si applicano gli articoli 144, comma 9, 144-quater,  145,  145-quater
del Testo Unico Bancario. 

                               Art. 97 
 
             Sanzioni per la violazione di disposizioni 
            dell'Unione europea direttamente applicabili 
 
  1. Nelle materie a cui si riferiscono  le  disposizioni  richiamate
all'art. 96, le sanzioni ivi previste si  applicano,  nella  medesima
misura e con le stesse modalita', anche in caso di inosservanza degli
atti delegati  o  delle  norme  tecniche  di  regolamentazione  e  di
attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva
2014/59/UE  o  degli  articoli  10  e  15  del  Regolamento  (UE)  n.
1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente
applicabili ai soggetti vigilati adottati ai  sensi  di  quest'ultimo
Regolamento. 

                               Art. 98
 
           Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate 
 
  1. La Banca d'Italia comunica all'ABE  le  sanzioni  amministrative
applicate  ai  sensi  del  presente  Titolo,  ivi   comprese   quelle
pubblicate in forma anonima, nonche'  le  informazioni  ricevute  dai
soggetti  interessati  sulle  azioni  da  essi  avviate   avverso   i
provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse. 

                            Titolo VIII 

                         DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 99 
 
                               Deroghe 
 
  1. Agli enti sottoposti a risoluzione, ai  soggetti  nei  confronti
dei quali e' disposta la riduzione o la conversione  degli  strumenti
di capitale, all'ente-ponte  e  al  veicolo  per  la  gestione  delle
attivita' non si applicano: 
    a) gli articoli 2343, commi primo, secondo e terzo,  2365,  2376,
2436, 2437-sexies, 2441, 2443, 2445, 2446, 2447, nonche'  le  Sezioni
II e III del Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile; 
    b) il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108. 
  2. Gli aumenti e le riduzioni del capitale degli enti sottoposti  a
risoluzione, dei soggetti nei confronti  dei  quali  e'  disposta  la
riduzione   o   la   conversione   degli   strumenti   di   capitale,
dell'ente-ponte  e  del  veicolo  per  la  gestione  delle  attivita'
avvengono ai sensi degli articoli 58 e 60, comma 1, lettera h). 
  3. In caso di fusioni o scissioni di enti sottoposti a risoluzione,
di soggetti nei confronti dei quali e' disposta  la  riduzione  o  la
conversione degli strumenti di capitale, di enti-ponte o  di  veicoli
per la gestione delle attivita': 
    a) l'operazione  e'  disposta  dalla  Banca  d'Italia  o,  previa
autorizzazione  di  quest'ultima,  dal  commissario  speciale.   Essa
produce gli effetti  previsti  dal  codice  civile  a  seguito  della
pubblicazione della decisione sul sito internet della Banca d'Italia,
anche in  assenza  degli  adempimenti  pubblicitari  richiesti  dalla
legge; 
    b) entro 180 giorni dalla pubblicazione di cui alla  lettera  a),
la Banca d'Italia o il commissario speciale  svolge  gli  adempimenti
pubblicitari richiesti dalla legge. 
  4. Alle  societa'  con  azioni  quotate  in  mercati  regolamentati
italiani o di un altro Stato membro sottoposte a  risoluzione  o  nei
confronti delle quali e' disposta la riduzione o la conversione degli
strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo  per  la  gestione
delle attivita' se hanno  azioni  quotate  in  mercati  regolamentati
italiani o di un altro Stato membro non si applicano: 
    a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile; 
    b) gli articoli 83-sexies,  125-bis,  125-ter,  125-quater,  126,
126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonche' le Sezioni II-ter e  III  del
Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza. 
  5. La comunicazione al pubblico  ai  sensi  dell'articolo  114  del
Testo Unico della Finanza in merito alla sussistenza dei  presupposti
per la riduzione e conversione o per  l'avvio  della  risoluzione  ai
sensi dell'articolo  20,  nonche'  in  merito  al  provvedimento  che
dispone la riduzione e la conversione ai  sensi  dell'articolo  29  o
l'avvio della risoluzione ai sensi  dell'articolo  32  e'  effettuata
contestualmente alla pubblicazione prevista all'articolo 32, comma 3,
anche se la sussistenza di tali circostanze, ancorche' non  divulgata
al pubblico, sia conosciuta dall'emittente o dai componenti dei  suoi
organi di amministrazione e controllo in data  anteriore.  La  Consob
puo' stabilire con proprio regolamento ulteriori ipotesi in cui detta
comunicazione puo' essere rinviata. 
  6. Se, a seguito della conversione degli strumenti  di  capitale  o
del  bail-in,  un  soggetto  detiene  una   partecipazione   indicata
all'articolo 106, commi 1, 1-bis  o  1-ter,  del  Testo  Unico  della
Finanza, l'obbligo di offerta ai sensi dell'articolo  106  del  Testo
Unico della Finanza non sussiste. 
  7. In caso di limitazioni all'escussione di garanzie finanziarie  o
all'efficacia di contratti di garanzia finanziaria  con  costituzione
di garanzia finanziaria reale oppure di disposizioni di  netting  per
close-out o di set-off disposte dall'autorita' di risoluzione, non si
applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e  8  del  decreto  legislativo  21
maggio 2004, n. 170. 

                              Art. 100 
 
                  Modifiche alla legge fallimentare 
 
  1. Al quarto comma dell'articolo 195 della legge fallimentare, dopo
le parole «disponga la liquidazione», sono inserite le seguenti:  «o,
se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai
sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE». 
  2. All'articolo 237 della legge fallimentare e' aggiunto, in  fine,
il  seguente  comma:  «Nel  caso  di  risoluzione,  si  applicano  al
commissario  speciale  di  cui  all'articolo  37   del   decreto   di
recepimento  della  direttiva  2014/59/UE  e  alle  persone  che   lo
coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli
articoli 228, 229 e 230.». 
  3. L'articolo  240  della  legge  fallimentare  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 240. (Costituzione di parte civile).- 1.  Il  curatore,  il
commissario giudiziale, il commissario liquidatore e  il  commissario
speciale di cui all'articolo 37  del  decreto  di  recepimento  della
direttiva   2014/59/UE   possono   costituirsi   parte   civile   nel
procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo,  anche
contro il fallito. 
    2. I creditori possono costituirsi parte civile nel  procedimento
penale per bancarotta fraudolenta quando manca  la  costituzione  del
curatore, del commissario giudiziale, del commissario  liquidatore  o
del commissario speciale  di  cui  all'articolo  37  del  decreto  di
recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far  valere
un titolo di azione propria personale.». 

                              Art. 101 
 
                         Disposizioni penali 
 
  1. Nel codice civile,  dopo  il  comma  3  dell'articolo  2638,  e'
inserito il seguente comma: «3-bis. Agli effetti della legge  penale,
le autorita' e le funzioni  di  risoluzione  di  cui  al  decreto  di
recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorita'
e alle funzioni di vigilanza.». 
  2. La violazione dell'obbligo di segreto  di  cui  all'articolo  5,
commi 4 e 7, e' punita a norma dell'articolo 622 del  codice  penale,
ma si procede d'ufficio. 

                              Art. 102 
 
       Contenuto dei piani di risoluzione: regime transitorio 
 
  1. Fino  all'emanazione  dei  provvedimenti  della  Banca  d'Italia
previsti  dall'articolo  7,  comma  2,  il  contenuto  dei  piani  di
risoluzione e' disciplinato dal presente articolo. 
  2. Il  piano  di  risoluzione  tiene  conto  di  diversi  possibili
scenari, tra cui l'ipotesi che il dissesto sia  idiosincratico  o  si
verifichi in un momento di instabilita' finanziaria piu' ampia  o  al
ricorrere di eventi a carattere sistemico. Il  piano  di  risoluzione
non presuppone alcuno dei seguenti interventi: 
    a) il sostegno finanziario pubblico  straordinario,  fatto  salvo
l'utilizzo dei fondi di risoluzione; 
    b) l'assistenza di liquidita' di emergenza  fornita  dalla  banca
centrale; o 
    c) l'assistenza di liquidita' fornita dalla  banca  centrale  che
preveda garanzie, durata e tasso di interesse non standard. 
  3. Il piano prevede una serie di opzioni per  l'applicazione  delle
misure e poteri di risoluzione. Esso comprende, laddove  possibile  e
opportuno, in forma quantificata: 
    a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano; 
    b) una sintesi  dei  cambiamenti  sostanziali  intervenuti  nella
banca rispetto all'ultima informazione fornita; 
    c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee  di
operativita' principali possano essere separate dalle altre funzioni,
sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da
garantirne la continuita' in caso di dissesto della banca; 
    d) una stima dei tempi  necessari  per  l'esecuzione  di  ciascun
aspetto sostanziale del piano; 
    e) una descrizione della valutazione della risolvibilita'; 
    f) una descrizione  delle  misure  necessarie  per  affrontare  o
rimuovere gli impedimenti alla risolvibilita'; 
    g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la
trasferibilita' delle  funzioni  essenziali,  linee  di  operativita'
principali e attivita' della banca; 
    h) una descrizione  dei  dispositivi  atti  a  garantire  che  le
informazioni richieste alla banca per la redazione  del  piano  siano
aggiornate  e  a  disposizione  della  Banca  d'Italia  in  qualsiasi
momento; 
    i) le modalita' che permettono il finanziamento delle opzioni  di
risoluzione senza presupporre alcuno degli interventi seguenti; 
      i)  sostegno   finanziario   pubblico   straordinario   diverso
dall'impiego dei fondi di risoluzione; 
      ii) assistenza di liquidita' di emergenza fornita da una  banca
centrale; o 
      iii) assistenza di liquidita' da parte di  una  banca  centrale
fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di  interesse
non standard. 
    l) una descrizione delle diverse strategie di risoluzione che  si
potrebbero applicare nei vari  scenari  possibili  e  le  tempistiche
applicabili; 
    m) una descrizione delle interdipendenze critiche; 
    n)  una  descrizione  delle  opzioni  praticabili  per  mantenere
l'accesso alle sedi di negoziazione e alle infrastrutture di  mercato
e una valutazione della portabilita' delle posizioni dei clienti; 
    o) un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti della  banca,
compresa una stima  dei  costi  associati  e  una  descrizione  delle
previste procedure di consultazione del personale durante il processo
di risoluzione, tenendo conto se del caso dei  sistemi  nazionali  di
dialogo con le parti sociali; 
    p) il piano di comunicazione con i media e con il pubblico; 
    q) il  requisito  minimo  di  passivita'  soggette  a  bail-in  e
l'eventuale termine entro il quale deve essere rispettato; 
    r) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali  per
assicurare la continuita' del funzionamento  dei  processi  operativi
della banca; 
    s) l'eventuale parere espresso dalla banca in merito al piano  di
risoluzione. 
  4. Il piano indica inoltre le modalita' e la  tempistica  con  cui,
nelle situazioni previste  dal  piano,  la  banca  puo'  chiedere  di
ricorrere a forme  di  assistenza  della  Banca  Centrale  Europea  e
identifica le attivita'  che  potrebbero  essere  considerate  idonee
quali garanzie. Contiene infine le ulteriori  informazioni  richieste
dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea. 
  5. Esso e' redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti. 

                              Art. 103 
 
                 Contenuto dei piani di risoluzione 
                    di gruppo: regime transitorio 
 
  1. Fino  all'emanazione  dei  provvedimenti  della  Banca  d'Italia
previsti  dall'articolo  8,  comma  2,  il  contenuto  dei  piani  di
risoluzione di gruppo e' disciplinato dal presente articolo. 
  2. Il piano di risoluzione di gruppo: 
    a) indica le azioni di risoluzione da avviarsi con riguardo  alle
singole componenti del gruppo, anche mediante  azioni  coordinate  di
risoluzione nei confronti di piu' componenti; 
    b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di  risoluzione
possono essere applicati ed  esercitati  in  maniera  coordinata  nei
confronti delle componenti del gruppo stabilite nell'Unione  europea,
ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di  un
terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o
di attivita' svolte da una  serie  di  componenti  del  gruppo  o  da
singole sue componenti, e  individua  i  potenziali  ostacoli  a  una
risoluzione coordinata; 
    c) nel caso di un gruppo che comprende  componenti  stabilite  in
Stati terzi, definisce opportune intese  per  la  cooperazione  e  il
coordinamento  con  le  autorita'  pertinenti  di  tali  Stati  e  le
implicazioni nell'Unione europea della risoluzione  delle  componenti
stabilite in Stati terzi; 
    d)  indica  le  misure,  tra  cui  la  separazione  giuridica  ed
economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per
agevolare la risoluzione del gruppo  quando  di  questa  ricorrono  i
presupposti; 
    e)  indica  le  modalita'  di  finanziamento  delle   azioni   di
risoluzione del gruppo  e,  qualora  siano  necessari  interventi  di
finanziamento, espone i criteri per la  ripartizione  dell'onere  del
finanziamento tra  le  varie  fonti  di  finanziamento  presenti  nei
diversi Stati membri. Il piano non  presuppone  alcuno  dei  seguenti
interventi: 
      i) sostegno  finanziario  pubblico  straordinario  diverso  dai
fondi di risoluzione; 
      ii) assistenza di liquidita' di emergenza della banca centrale;
oppure 
      iii) assistenza di liquidita' da parte di  una  banca  centrale
fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di  interesse
non standard. 
  3. Il piano contiene inoltre le  ulteriori  informazioni  richieste
dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea. 
  4. Esso e' redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti; tiene
conto,  tra  l'altro,  dell'articolo  85,  comma  4,  e  dell'impatto
potenziale della risoluzione sulla stabilita'  finanziaria  in  tutti
gli Stati membri interessati.
 
                              Art. 104 
 
Elementi   da   considerare   nell'ambito   della   valutazione    di
  risolvibilita' di una banca o di un gruppo: regime transitorio. 
 
  1. Fino  all'emanazione  dei  provvedimenti  della  Banca  d'Italia
previsti dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 13, comma 3,  per
valutare la  risolvibilita'  di  una  banca  o  di  un  gruppo,  sono
esaminati: 
    a) l'organizzazione della banca/gruppo, in modo da assicurare che
le linee di  operativita'  principali  e  funzioni  essenziali  siano
allocate a soggetti chiaramente identificabili e in modo coerente; 
    b)  i  dispositivi  adottati  dalla  banca/gruppo   per   fornire
personale essenziale,  infrastrutture,  finanziamenti,  liquidita'  e
capitali per sostenere e mantenere in essere le linee di operativita'
principali e le funzioni essenziali; 
    c) l'efficacia, anche in caso di risoluzione della  banca/gruppo,
dei contratti di  servizio,  l'adeguatezza  dei  presidi  di  governo
adottati dalla banca/gruppo per assicurare che tali  contratti  siano
adempiuti nella misura e secondo la qualita' concordata,  nonche'  la
presenza di procedure per trasferire a terzi  i  servizi  forniti  in
virtu' di  tali  accordi,  in  caso  di  separazione  delle  funzioni
essenziali o delle linee di operativita' principali; 
    d) i piani e le misure di emergenza per assicurare la continuita'
dell'accesso alle infrastrutture di mercato; 
    e) l'adeguatezza dei  sistemi  informatici  per  permettere  alla
Banca d'Italia di raccogliere informazioni accurate e complete  sulle
linee di operativita' principali e sulle funzioni essenziali, al fine
di agevolare decisioni rapide; 
    f)  la  capacita'  dei  sistemi   informatici   di   fornire   le
informazioni  essenziali   per   una   risoluzione   efficace   della
banca/gruppo in qualsiasi momento,  anche  in  situazioni  in  rapida
evoluzione; 
    g) la misura in cui la banca/gruppo ha testato i  propri  sistemi
informatici in scenari di stress definiti dalla Banca d'Italia; 
    h) la continuita' dei sistemi informatici sia per la banca/gruppo
interessata, sia per il cessionario  nel  caso  in  cui  le  funzioni
essenziali e le linee di operativita'  principali  siano  oggetto  di
cessione; 
    i) le procedure adottate della banca/gruppo per  permettere  alla
Banca  d'Italia  di  disporre  delle  informazioni   necessarie   per
individuare i depositanti  e  gli  importi  coperti  dai  sistemi  di
garanzia dei depositi; 
    l)  l'ammontare  e  la  tipologia   delle   passivita'   soggette
ammissibili della banca/gruppo; 
    m) se sono previste garanzie infragruppo  o  operazioni  back  to
back, la misura in  cui:  i)  queste  operazioni  sono  effettuate  a
condizioni di mercato e la solidita' dei relativi sistemi di gestione
del rischio; ii) il ricorso a queste operazioni aumenta il rischio di
contagio nel gruppo 
    n) la misura in cui la struttura giuridica  del  gruppo  ostacola
l'applicazione degli strumenti  di  risoluzione  in  conseguenza  del
numero di societa', della complessita' della struttura del  gruppo  o
della difficolta' di associare le linee di business  alle  componenti
del gruppo; 
    o)  quando  la  valutazione  coinvolge  una   societa'   di   cui
all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Testo  Unico  Bancario,  la
misura in cui la risoluzione di entita' del gruppo che sono banche  o
societa' finanziarie controllate puo' esercitare un impatto  negativo
sul ramo non finanziario del gruppo; 
    p) la disponibilita', presso  le  autorita'  degli  Stati  terzi,
delle misure di risoluzione necessarie per sostenere le autorita'  di
risoluzione dell'Unione Europea  nelle  azioni  di  risoluzione  e  i
margini per un'azione coordinata fra autorita' dell'Unione Europea  e
autorita' degli Stati terzi; 
    q) la possibilita' di applicare le misure di risoluzione in  modo
da conseguire gli obiettivi di risoluzione; 
    r) la misura in cui la struttura del gruppo permette  alla  Banca
d'Italia di procedere alla risoluzione del gruppo nel suo complesso o
di una o piu' delle sue componenti senza  provocare,  direttamente  o
indirettamente,  un  effetto  negativo  significativo   sul   sistema
finanziario, sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale, e
al fine di massimizzare il valore del gruppo nel suo complesso; 
    s) gli accordi e i mezzi che potrebbero agevolare la  risoluzione
in caso di gruppi con societa' controllate stabilite in giurisdizioni
diverse; 
    t) la credibilita' dell'uso delle misure di risoluzione  in  modo
da conseguire  gli  obiettivi  di  risoluzione,  tenuto  conto  delle
possibili  ripercussioni  su  creditori,  controparti,  clientela   e
dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorita' di Stati
terzi; 
    u) la possibilita' di valutare l'impatto della risoluzione  della
banca/gruppo sul  sistema  finanziario,  infrastrutture  di  mercato,
sulla fiducia dei mercati finanziari  o  sull'economia  in  generale;
l'impatto stesso, nonche' il grado di idoneita' delle  misure  o  dei
poteri di risoluzione a contenerlo. 
  2. Il livello di dettaglio della valutazione dipende, tra  l'altro,
dalle  possibili  conseguenze  del  dissesto  della  banca/gruppo  in
relazione alle loro caratteristiche, ivi inclusi  le  dimensioni,  la
complessita'   operativa,   la   struttura   societaria,   lo   scopo
mutualistico e l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.

                              Art. 105 
 
          Contenuto del piano di riorganizzazione aziendale 
              a seguito del bail-in: regime transitorio 
 
  1. Fino  all'emanazione  dei  provvedimenti  della  Banca  d'Italia
previsti dall'articolo 56, comma  2,  il  piano  di  riorganizzazione
aziendale comprende almeno gli elementi seguenti: 
    a) la diagnosi dei fattori e dei problemi che  hanno  portato  al
dissesto o al rischio di  dissesto  e  delle  circostanze  che  hanno
determinato le difficolta' incontrate; 
    b)  la  descrizione  delle  misure  volte   a   ripristinare   la
sostenibilita' economica a lungo termine che si intende adottare; 
    c) il calendario di attuazione di tali misure. 
  2. Le misure volte a ripristinare  la  sostenibilita'  economica  a
lungo termine possono comprendere: 
    a) la riorganizzazione delle attivita'; 
    b) modifiche dei sistemi operativi e dell'infrastruttura interna; 
    c) la dismissione delle attivita' in perdita; 
    d) la ristrutturazione  delle  attivita'  esistenti  che  possono
diventare eccessivamente esposte alla concorrenza; 
    e) la vendita di attivita' o di linee di business. 

                              Art. 106 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Le disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo IV, Sezione III si
applicano a partire dal 1° gennaio 2016. 

                              Art. 107 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 16 novembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Guidi,  Ministro   dello   sviluppo
                                  economico 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

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