Penale

Della estinzione del reato e della pena

Codice penale, Libro I, Titolo VI

Codice penale | Libro I - Dei reati in generale

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Codice Penale

TITOLO VI

Della estinzione del reato e della pena

Capo I

Della estinzione del reato

Art. 150.
Morte del reo prima della condanna.

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

Art. 151.
Amnistia.

L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.
Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.
L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.
L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, né ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

Art. 152.
Remissione della querela.

Nei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato (1).

La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

Vi è altresì remissione tacita:

1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;

2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati (2).

La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'articolo 90-quater del codice di procedura penale. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121 (2).

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.
(2) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199; a norma dell'art. 92, comma 2-bis del suddetto D.Lgs. n. 150/2022, come modificato dall'art. 5-novies, comma 1 del citato D.L. n. 162/2022 le disposizioni del presente comma si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data del 30 dicembre 2022.

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Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 18 luglio 2007, n. 28545 in Altalex Massimario.

Art. 153.
Esercizio del diritto di remissione. Incapaci.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante.
I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.
Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria.
Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.

Art. 154.
Più querelanti: remissione di uno solo.

Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.
Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.

Art. 155.
Accettazione della remissione.

La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.
La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.
Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'articolo 153.
Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.

Art. 156.
Estinzione del diritto di remissione.

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.

Art. 157.
Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. (1)

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma,449 e 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater. (2) (3)
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.
Il testo previgente disponeva: “Art. 157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.
La prescrizione estingue il reato:
1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa.
4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto;
6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo della pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell’articolo 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinar il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.”
(2) ) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett.c-bis), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 1° ottobre 2012, n. 172, dall’art. 1, comma 6, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015 e, successivamente, dall’art. 1, comma 3, lett. a), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016 e, successivamente, dall’art. 1, comma 4, L. 11 luglio 2016, n. 133.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 19-25 maggio 2014, n. 143 (Gazz. Uff. 4 giugno 2014, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423 C.P.).

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Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 18 gennaio 2008, n. 2, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 28 gennaio 2008, n. 4091 e Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 10 ottobre 2008, n. 38558 in Altalex Massimario.

Art. 158.
Decorrenza del termine della prescrizione.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2020)

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione (4).
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato (5).

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2019)

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente (1), dal giorno in cui è cessata la permanenza. (2)
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato. (3)

(1) Le parole: “o continuato” sono state soppresse dall’art. 6, co. 2, della L. 5 dicembre 2005, n. 251
(2) Le parole: “o la continuazione” sono state soppresse dall’art. 6, co. 2, della L. 5 dicembre 2005, n. 251
(3) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 10, L. 23 giugno 2017, n. 103.
(4) Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, della medesima legge n. 3/2019.
(3) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 10, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017.

Art. 159.
Sospensione del corso della prescrizione (1) (2)

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie (3);

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione (3)

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-bis) pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di procedura penale(4)(5);

3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria (6).

[Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna (7)(12).]

[I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale (8) (9).]

[Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente (8) (9).]

[Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta. (10)]

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

[Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice (11)(12).]

Quando è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157.(13)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251. L'art. 10 della stessa legge così dispone:«Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.
3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.».
(2) Vedi, anche, l'art. 23, L. 11 marzo 1953, n. 87, sul funzionamento della Corte Costituzionale, l'art. 16, L. 22 maggio 1975, n. 152, sulla tutela dell'ordine pubblico e l'art. 1, L. 20 giugno 2003, n. 140, in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato.
(3) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 11, lettera a), n. 1), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017., a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017.
(4) Numero aggiunto dall'art. 12, comma 1, L. 28 aprile 2014, n. 67; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 15-bis della medesima legge n. 67/2014, inserito dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 118. Successivamente, il presente numero è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199. I commi 4 e 5 dell'art. 89 dello stesso D.Lgs. n. 150/2022 così dispongono:
«4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis ), del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma, numero 3 -bis , del codice penale, si applica la disposizione dell'ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo.».
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio-25 marzo 2015, n. 45 (Gazz. Uff. 1° aprile 2015, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.
In precedenza, la stessa Corte, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 23 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.
(6) Numero aggiunto dall'art. 1, comma 11, lettera a), n. 2), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017., a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017.
(7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 11, lettera b), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017., a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, legge n. 103/2017. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 3/2019.
(8) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 11, lettera b), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017., a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017.
(9) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 3/2019.
(10) Comma abrogato dall'art. 1, comma 11, lettera c), L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017., a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017.
(11) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, L. 28 aprile 2014, n. 67; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 15-bis della medesima legge n. 67/2014, inserito dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 118.
(12) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), L. 27 settembre 2021, n. 134, a decorrere dal 19 ottobre 2021.
(13) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i), n.2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.


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Sospensione della prescrizione: ammessa durante il rinvio dibattimentale con adesione della difesa, Cassazione penale, sez. III, sentenza 7 dicembre 2021, n. 45126

Prescrizione sospesa dalla normativa di emergenza: è legittima, Corte costituzionale, sentenza 23 dicembre 2020, n. 278

Norme anticovid, legittima la sospensione della prescrizione penale, Cassazione penale, sez. III, sentenza 9 settembre 2020, n. 25433

Cfr. Cassazione penale, sez. V, sentenza 24 aprile 2018 n° 18101

Art. 160.
Interruzione del corso della prescrizione.

[Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna (3).]
Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna (4).
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 12, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
(2) Periodo così sostituito dall’art. 6, comma 4, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.
(3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, della medesima legge n. 3/2019.
(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, della medesima legge n. 3/2019 dall’art. 2, comma 1, lett. b), L. 27 settembre 2021, n. 134, a decorrere dal 19 ottobre 2021.

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Cfr. Corte di Giustizia UE, Sezione Grande, sentenza 05 dicembre 2017 n° C-42/17, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 28 gennaio 2008, n. 4091 in Altalex Massimario.

Art. 161.
Effetti della sospensione e della interruzione.

L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo (1).
Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 (2).

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 13, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. 
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 14, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. 

Art. 161-bis.
Cessazione del corso della prescrizione (1)
Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. c), L. 27 settembre 2021, n. 134, a decorrere dal 19 ottobre 2021.
Art. 162.
Oblazione nelle contravvenzioni.

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato.

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Per approfondimenti vedi la voce "Oblazione" di AltalexPedia. 

Rito abbreviato: sì all'oblazione subordinata alla riqualificazione. Cassazione penale, sez. I, sentenza 24 maggio 2021, n. 20573. 

Cassazione Penale, sez. I, sentenza 10 ottobre 2007, n. 37354 in Altalex Massimario.

Art. 162-bis.
Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
[In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita] (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 2-quattuordecies, D.L. 7 aprile 2000, n. 82.

Art. 162-ter. 

Estinzione del reato per condotte riparatorie (1).

Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la succes siva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma.
Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positivo delle condotte riparatorie.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Art. 163.
Sospensione condizionale della pena (1) (2) (3)

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (4).

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto (5), la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (4).

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (4).

Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno (6).

(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 11, D.L. 11 aprile 1974, n. 99, e poi dall'art. 104, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 aprile 1976, n. 97 (Gazz. Uff. 5 maggio 1976, n. 118), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 164 ultimo comma, c.p. nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.), entrato in vigore dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163.Le disposizioni del presente articolo, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive previste dal Capo III, della L. 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi di quanto disposto dall'art 61-bis della citata L. n. 689/1981, inserito dall'art. 71, comma 1, lett. i), del suddetto D.Lgs. n. 150/2022.
(2) Per quanto riguarda il pagamento in misura ridotta in materia di sanzioni amministrative, vedi gli artt. 16, 102, 103, 107, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 4-9 giugno 1986, n. 131 (Gazz. Uff. 18 giugno 1986, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 79 e 104 Cost.
(4) Periodo aggiunto dall'art. 1, L. 11 giugno 2004, n. 145 (Gazz. Uff. 12 giugno 2004, n. 136), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(5) Vedi l'art. 20, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione del tribunale per i minorenni.
(6) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11 giugno 2004, n. 145, a decorrere dal 13 giugno 2004. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

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Cfr. Cassazione penale, sez. VII, sentenza 26 luglio 2007, n. 30408 e Cassazione penale, sez. I, sentenza 17 settembre 2009, n. 36071 in Altalex Massimario.

Art. 164.
Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena.

Art. 164. Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena (1)

La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (2).

La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:

1. a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2. allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163.

(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 24 aprile 1962, n. 191, e poi all'art. 12, D.L. 11 aprile 1974, n. 99. L'ultimo comma dell'art. 164 c.p. è stato poi sostituito dall'art. unico L. 7 giugno 1974, n. 220, di conversione del precedente decreto in materia di provvedimenti urgenti sulla giustizia penale. La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 aprile 1976, n. 95 (Gazz. Uff. 5 maggio 1976, n. 118), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 164 ultimo comma c.p. (come modificato dall'art. 12 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in L. 7 giugno 1974, n. 220), nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 8-20 maggio 1980, n. 74 (Gazz. Uff. 28 maggio 1980, n. 145), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La medesima Corte costituzionale, sentenza 18-30 luglio 1980, n. 133 (Gazz. Uff. 6 agosto 1980, n. 215), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del secondo comma, n. 1 e dell'ultimo comma del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.. La citata Corte costituzionale,con sentenza 11-18 luglio 1991, n. 361 (Gazz. Uff. 31 luglio 1991, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del quarto comma del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.), entrato in vigore dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163. Le disposizioni del presente articolo, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive previste dal Capo III, della L. 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi di quanto disposto dall'art 61-bis della citata L. n. 689/1981, inserito dall'art. 71, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
(2) Vedi l'art. 7, L. 29 maggio 1982, n. 304, per la difesa dell'ordinamento costituzionale (terroristi pentiti).

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Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 4 giugno 2009, n. 23061 in Altalex Massimario.

Art. 165.
Obblighi del condannato.

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (1).

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente (2).

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163 (3).

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno (4).

Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1) (6).

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa (5).

(1) Comma così modificato dall'art. 2, L. 11 giugno 2004, n. 145 (Gazz. Uff. 12 giugno 2004, n. 136), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.».
(2) Comma così modificato dall'art. 2, L. 11 giugno 2004, n. 145 (Gazz. Uff. 12 giugno 2004, n. 136), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedentemente in vigore era il seguente:
«La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile».
(3) Comma inserito dall'art. 2, L. 11 giugno 2004, n. 145 (Gazz. Uff. 12 giugno 2004, n. 136), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(4) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.
Il testo precedente la modifica disposta dalla citata L. n. 3/2019 era il seguente: «Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.».
(5) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, L. 26 aprile 2019, n. 36, a decorrere dal 18 maggio 2019.
(6) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019 e, modificato dall’art. 2, comma 13, L. 27 settembre 2021, n. 134, a decorrere dal 19 ottobre 2021, e, successivamente, così sostituito dall'art. 15, comma 1, L. 24 novembre 2023, n. 168, a decorrere dal 9 dicembre 2023.

Per approfondimenti vedi la voce "Sospensione condizionale della pena" di AltalexPedia. 

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Giurisprudenza

Art. 166.
Effetti della sospensione.

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. (1)
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificatamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.».

Art. 167.
Estinzione del reato.

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene.

Art. 168.
Revoca della sospensione.

Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
1. commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2. riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.
Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.
La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale. (1)

(1) Comma aggiunto dall’art. 1 della L. 26 marzo 2001, n. 128

Art. 168-bis
Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (1)

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova (4).

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali (2).

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore (2).

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta (3).

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 28 aprile 2014, n. 67.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-27 aprile 2018, n. 91 (Gazz. Uff. 2 maggio 2018, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno - 12 luglio 2022, n. 174 (Gazz. Uff. 13 luglio 2022, n. 28, 1ª Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.
(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

____________

Per approfondimenti vedi voce "Messa alla prova" di AltalexPedia. 

Messa alla prova: occorre accertare compatibilità del programma con condizioni del richiedente, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 30 marzo 2020, n. 10787. 

Cassazione penale, sez. V, sentenza 07 luglio 2017 n° 33277Cassazione penale, sez. II, sentenza 26 gennaio 2017 n° 3864. 

Art. 168-ter
Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova (1)

Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 11, L. 28 aprile 2014, n. 67.

Art. 168-quater
Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova (1)

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 11, L. 28 aprile 2014, n. 67.

Art. 169
Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto.

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a euro 5 anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Qualora si proceda al giudizio, il giudice, può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.
Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell'articolo 164.
Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta.

Art. 170.
Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato.

Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.
La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.
L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.

Capo II
Della estinzione della pena

Art. 171.
Morte del reo dopo la condanna.

La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.

Art. 172.
Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo.

La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.
La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.
Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.
Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena.
Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.
Nel caso di concorso di reati, si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.
L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.

Art. 173.
Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo.

Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.
Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente.

Art. 174.
Indulto e grazia.

L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.
Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151.

Per approfodimenti vedi la guida sull'indulto

Art. 175.
Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (1)

Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale (2).

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

La non menzione della condanna può essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma (4).

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

[Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie(3).]

(1) Vedi l'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 5-7 giugno 1984, n. 155 (Gazz. Uff. 13 giugno 1984, n. 162), ha dichiarato l'illegittimità del primo comma dell'art. 175 c.p., nel testo introdotto con l'art. 104, L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate non superino i limiti di applicabilità del beneficio. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 10-17 marzo 1988, n. 304 (Gazz. Uff. 23 marzo 1988, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del primo comma dell'art. 175 c.p., nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziché a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 c.p.
(3) Comma abrogato dall'art. 7, L. 7 febbraio 1990, n. 19, in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti.
L'intero articolo è stato sostituito prima dall'art. 2, L. 24 aprile 1962, n. 191 e poi dall'art. 104, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Art. 176.
Liberazione condizionale.

Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.
Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.
La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

Art. 177.
Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena.

Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.
Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

Art. 178.
Riabilitazione.

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

_______________

Cfr. Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 29 gennaio 2008, n. 1 in Altalex Massimario.

Art. 179.
Condizioni per la riabilitazione.

La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni (1) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Il termine è di almeno otto anni (2) se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.
Il termine è (3) di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. (4)
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.
La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (5).

(1) Le parole: “cinque anni” sono state così sostituite dalle attuali: “almeno tre anni” dall’art. 3, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n. 145
(2) Le parole. “dieci anni” sono state così sostituite dalle attuali: “almeno otto anni” dall’art. 3, comma 1, lett. b), della L. 11 giugno 2004, n. 145
(3) Le parole: “parimenti” sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. c), della L. 11 giugno 2004, n. 145
(4) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. d), della L. 11 giugno 2004, n. 145.
(5) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. i), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.

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Riabilitazione: va esclusa in caso di contatti occasionali con soggetti gravati da precedenti?, Cassazione penale, sez. I, sentenza 22 novembre 2021, n. 42697

Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 29 gennaio 2008, n. 1 in Altalex Massimario.

Art. 180.
Revoca della sentenza di riabilitazione.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni (1) un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni (1) od un'altra pena più grave. 

(1) Le parole: “cinque anni” e “tre anni” sono state rispettivamente così sostituite dalle parole: “sette anni” e “due anni” dall’art. 4, della L. 11 giugno 2004, n. 145

Art. 181.
Riabilitazione nel caso di condanna all'estero.

Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12.

Capo III
Disposizioni comuni

Art. 182.
Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena.

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.

Art. 183.
Concorso di cause estintive.

Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.
Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.
Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.
Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.

Art. 184.
Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati.

Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte (1) o dell'ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'art. 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.
Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell'articolo 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

(Segue>>)

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