Amministrativo

Le principali clausole contrattuali per gestire la sicurezza su lavoro negli appalti

Articolo, 15/11/2011

Le principali clausole contrattuali per gestire la sicurezza su lavoro negli appaltiTrattare della gestione della sicurezza sul lavoro tramite le clausole contrattuali dovrebbe avere un titolo ben diverso e più semplice, basterebbe dire scripta manent. E, infatti, il contenuto di questo intervento potrebbe efficacemente essere riassunto nella regola di vita pratica che vuole che sia preferibile mettere sempre le cose per iscritto, soprattutto quando si ha a che fare con eventi che non si esauriscono in una singola azione ma si dilatano nel tempo e, anzi, con il tempo tendono a complicarsi.

La sicurezza sul lavoro negli appalti o, rectius, nella esternalizzazione del lavoro è proprio uno di tali argomenti. Chiunque sia coinvolto nella sua gestione sa bene che la pianificazione e la definizione di attività e responsabilità degli operatori sono tutti aspetti che devono essere messi per iscritto e, preferibilmente, in anticipo.

La pianificazione, infatti, è richiesta non solo dalla legge, che impone agli operatori di valutare preventivamente i rischi che il lavorare insieme fa sorgere, ma dovrebbe essere necessitata da una sorta di bisogno di far chiarezza tra i ruoli dei soggetti coinvolti, per conoscere le probabili fonti di rischio, per adottare protezioni antinfortunistiche “su misura” e, non ultimo, per rispondere alla domanda di pratico buon senso “chi è responsabile di che cosa”.

E’ frequente, invece, durante la negoziazione del contratto, che le parti si preoccupino principalmente di definire obblighi e diritti che ritengono più importanti dal punto di vista economico, quali il prezzo, i termini di pagamento, le consegne ecc., mentre la gestione della sicurezza è lasciata a dopo la firma, a cosiddetti “tecnici”, i quali, in un quadro dai contorni già definiti, devono definire, in contraddittorio con altri tecnici, attività che, invece, incidono sensibilmente proprio su quell’aspetto economico da cui sono tagliati fuori. Si pensi alle spese per l’adozione di misure antinfortunistiche, agli adeguamenti a prescrizioni amministrative, alle responsabilità per il risarcimento del danno, all’acquisto di dispositivi di protezione specifici e da ultimo alle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Portare, al contrario, tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza negli appalti al tavolo delle trattative prima della firma di qualsiasi impegno, obbliga le parti a confrontarsi da subito con tutte le implicazioni che ha il lavorare insieme in sicurezza, e le costringe a risolvere i problemi della sua gestione secondo i criteri che sono il fondamento della materia: la prevenzione, la collaborazione e la cooperazione.

Lo strumento per mettere nero su bianco le soluzioni adottate e definire il coordinamento fra le differenti organizzazioni che interagiscono fra di loro sono proprio le clausole contrattuali o, meglio, il contratto nel suo complesso, inteso come contenitore di tutte le informazioni che le parti si sono scambiate per gestire la loro relazione, e, ancora meglio, come documento vivo, da consultare per la gestione pratica delle attività e non più relegato solo alla sede della lite per inadempimento.

Quali rapporti possono trovare la loro regolamentazione mediante il contratto, nell’ottica della sicurezza sul lavoro?

Senza scendere nel dettaglio delle varie interpretazioni tra giurisprudenza e dottrina, si può genericamente affermare che sono chiamati in causa tutti i rapporti che prevedano l’affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture, di durata superiore a due giorni, in cui lo scopo del contratto è realizzato mediante il coinvolgimento di due o più organizzazioni del lavoro che fanno capo a datori di lavoro diversi, Quindi contratti di appalto, contratti di collaborazione, contratti di conto lavoro, somministrazione, fornitura di servizi e fornitura di beni laddove le due imprese interferiscono, si pensi a una consegna di un impianto che va installato presso il committente. In altre parole, tutte quelle relazioni in cui l’organizzazione del lavoro (lavoratori e mezzi) di una impresa si inserisce nella organizzazione di un’altra impresa in maniera funzionale all’esecuzione del contratto e l’attività non si esaurisce in un tempo breve (due giorni)[1].

Che si tratti di appalti che si inseriscono nel ciclo produttivo dell’azienda o di subappalti nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile è assolutamente indifferente, quel che rileva, invece, è la commistione tra varie organizzazioni di lavoro. E, quindi, a partire da fattispecie di collaborazioni con lavoratori autonomi, ad esempio di verifica di un macchinario, esecuzione di test, audit, a piccoli interventi di riparazione in linea o di installazioni condotte da squadre di due tre persone, fino ad arrivare al cantiere vero e proprio e all’affidamento in outsourcing a terzi dell’esecuzione di una parte delle attività aziendali[2]. Sono tutti quei casi in cui il Testo Unico 81/08 impone la predisposizione del documento di valutazione dei rischi interferenti (redazione del DUVRI) e la predisposizione del POS.

Quali sono le principali clausole di cui tener conto nella stesura dei contratti di appalto per gestire la sicurezza sul lavoro? L’indicazione principale arriva dal D.Lgs. 81/2008 che all’art. 26 e agli artt. 88 e ss. pone a carico del datore di lavoro/committente una serie di obblighi che costituiscono il punto di partenza per la redazione di un contratto. A tale indicazione, tuttavia, se ne aggiungono altre ricavate dalle elaborazioni della giurisprudenza, dalle interpretazioni dottrinali nonché dai chiarimenti resi dal Ministero del Lavoro..

Trattando il contratto come una guida dell’attività che si sviluppa per fasi successive, il primo gruppo di clausole contrattuali riguarda l’instaurazione del rapporto e lo scambio di informazioni tra le parti.

LA FASE INIZIALE: le trattative e la valutazione

1) La verifica dell’idoneità tecnica e giuridica. Lo scambio di informazioni

La prima condizione da prevedere in contratto impegna le parti a eseguire una verifica della capacità e idoneità a eseguire i lavori e soddisfa l’obbligo previsto dall’art. 26, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008. Di fatto, l’obbligo impone di andare oltre la valutazione economica e fare una scelta consapevole, sul presupposto che spesso il prezzo più vantaggioso può nascondere incapacità gestionali o tecniche dell’appaltatore nonché vere carenze nell’affrontare le misure antinfortunistiche.

Al momento, tuttavia, stante la mancanza del decreto che definisca il sistema di qualificazione delle imprese, la norma si risolve nella semplice acquisizione del certificato della CCIAA e del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che quindi andranno allegati al contratto, e, per le imprese edili, la verifica della qualificazione mediante il sistema della c.d. patente a punti (art. 27 comma 1 bis). L’importanza della consegna del DURC è sancita anche dall’art. 90 del D.Lgs. 81 che prevede la sospensione di efficacia del titolo abilitativo (permesso a costruire) qualora manchi il DURC delle imprese appaltatrici.

Ma “conoscere” realmente il proprio fornitore, prima di affidargli i lavori, non può essere ridotto acquisizione di certificato di CCIAA e DURC e nell’ambito della Commissione consultiva permanente presso il Ministero del Lavoro sono stati già individuati alcuni criteri per la qualificazione delle imprese che dovranno essere a base del sistema[3]. Tuttavia, già in fin da adesso è ben possibile chiedere e ottenere numerosi documenti per identificare il proprio partner e proprio la fase delle trattative precontrattuali è il momento perfetto in cui il committente può chiedere e ottenere ogni documento per verificare la solidità patrimoniale, la capacità tecnico-professionale, l’organizzazione del lavoro e la situazione giuridica dell’appaltatore. Ecco che il contratto sul punto dovrebbe prevedere cosa è stato accertato, indicando tutti i riferimenti utili a inquadrare il fornitore e far acquisire copia dei documenti: certificazioni di qualità, adozione di modelli organizzativi o codici etici, licenze di know-how o brevetti, permessi amministrativi, stato dei rapporti con i lavoratori ai fini degli obblighi contributivi e retributivi e, infine, le coperture assicurative ai fini del risarcimento dei danni non indennizzati dall’INAIL.

Il contratto dovrebbe anche portare le parti a fare mente locale anche sullo stato giuridico reciproco e consentire, in tal modo, da un lato di evitare il rischio di un comportamento colpevole nella scelta del fornitore (culpa in eligendo) dall’altro di evitare sorprese quanto alle responsabilità per contributi previdenziali o retribuzioni non pagate ai lavoratori.

Ma la valutazione non sarebbe completa se non si spingesse a comprendere anche chi materialmente eseguirà i lavori: i subappaltatori e il personale effettivamente utilizzato[4]. E’ importante quindi prevedere a contratto che, nel caso in cui sia consentito il subappalto, l’appaltatore principale deve garantire, verso il committente, che i medesimi requisiti e valutazioni di idoneità tecnico-professionale siano posseduti anche da tutti i subappaltatori con obbligo, da valutare caso per caso, di comunicare al committente tutti i nominativi dei subappaltatori. Rilevante sarà poi anche una dichiarazione dell’appaltatore con il quale egli si impegna a far eseguire le attività da personale addestrato e tecnicamente idoneo e una previsione di una riserva di ispezione e controllo ex art. 1662 cod.civ. con facoltà di far interrompere le attività in caso di discrepanza tra le dichiarazioni e quanto trovato effettivamente in concreto.

LA FASE CENTRALE: la gestione dinamica della sicurezza

1) La cooperazione e il coordinamento per la gestione di rischi e misure antinfortunistiche

Di seguito alla verifica della idoneità del fornitore, va poi l’organizzazione degli obblighi informativi. Il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro pone l’accento sulla forza propulsiva del committente che deve promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti ai fini dello scambio di informazioni e l’attuazione delle misure di sicurezza. E’ significativo sottolineare il ruolo propositivo del committente verso l’appaltatore o di quest’ultimo verso i subappaltatori[5]. Qualsiasi patto contrattuale che tenda a trasferire l’onere di coordinare lo scambio di informazioni è contrario alla legge e, secondo talune interpretazioni giurisprudenziali, nullo per contrasto con norme di ordine pubblico. L’interpretazione è da condividere proprio per il ruolo chiave che il committente ha nei lavori in appalto. Egli è l’attore principale in grado di raccogliere tutte le informazioni provenienti dai diversi fornitori, coordinarle in uno scambio proattivo e l’unico che ha il potere di fatto di far sospendere i lavori qualora le condizioni di sicurezza non siano idonee[6]. Consentire che tali attività siano delegabili a terzi sarebbe la prima fonte di rischio per la efficace gestione della sicurezza.

E’ importante, tuttavia, dal punto di vista contrattuale, formalizzare i momenti attraverso i quali il committente informa il fornitore/appaltatore e questi prende atto della situazione e dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Da questo punto di vista, infatti, spesso si assiste a una semplice dichiarazione riportata in contratto di generica verifica dei luoghi. Allegare invece al contratto i verbali di sopralluogo, l’estratto del piano di valutazione dei rischi, l’elenco delle attrezzature o macchinari presenti può costituire un modo per costringere le parti a eseguire un sopralluogo e una verifica concreti e non solo sulla carta.

Tra gli esiti della cooperazione tra le parti vi è la valutazione dei rischi interferenti e la predisposizione e aggiornamento di DUVRI e/o PSC. Il contratto su questi aspetti dovrebbe prevedere lo scambio effettivo delle informazioni e dei documenti con adeguata dichiarazione di presa visione. La firma per ricevuta sui documenti dovrebbe sensibilizzare l’attenzione dei firmatari e prevedere la comunicazione, mediante allegati appositi, circa la presenza di specifici rischi, di procedure di emergenza particolari nonché dell’adozione di misure antinfortunistiche su misura.

Il quadro delle condizioni di contratto dovrebbe poi completarsi con l’obbligo di predisporre la segnaletica di cantiere o la segregazione delle aree affidate a terzi, definendo le competenze, i costi, e i tempi. Il punto potrebbe trovare efficace attuazione mediante definizione di uno schema con tempi e attività da svolgere da allegare al contratto, che potrebbe consentire un puntuale controllo da parte del committente e l’applicazione di eventuali penali per inadempimento.

In materia di costi, il contratto, a pena di nullità deve prevedere anche l’indicazione dei costi per l’eliminazione o la riduzione dei rischi dovuti alla interferenza tra le lavorazioni, che la norma prevede non possano essere oggetto di trattativa al ribasso.

2) L’organizzazione del lavoro. Mezzi e personale

L’esecuzione del lavoro presenta aspetti pratici spesso trattati superficialmente ma che sono fonte di responsabilità condivise tra committente e appaltatore.

Innanzitutto, è frequente l’utilizzo promiscuo di strumenti di lavoro connesso alle modalità di svolgimento dei lavori. Si pensi all’impiego di un carroponte per le attività di installazione di un macchinario complesso o all’uso di altri mezzi di sollevamento quali muletti e transpallet per la movimentazione merci. Su questo argomento, il testo contrattuale deve servire a fare chiarezza, individuando se e quali mezzi e attrezzature vengono messi a disposizione dell’appaltatore da parte del committente, e disciplinare, in caso positivo, le modalità. E’ opportuno quindi che il contratto preveda l’elenco delle attrezzature, i caratteri del comodato d’uso, e fotografi le condizioni di conservazione delle attrezzature concesse in uso, prevedendo una verifica in contraddittorio all’inizio e alla fine dei lavori. Il contratto dovrà altresì contenere l’indicazione di tutte le certificazioni e omologazioni necessarie per utilizzare le attrezzature in conformità alle norme di sicurezza. E’ ovvio, peraltro, che tale aspetto è diretta conseguenza della valutazione iniziale circa l’idoneità tecnica dell’appaltatore, il quale dovrebbe essere autonomamente dotato di mezzi adeguati a svolgere la proprio attività, e solo incidentalmente potrà aver bisogno di utilizzar emezzi del committente. Il rischio, infatti, è altrimenti quello di incorrere nella fattispecie di interposizione fittizia di manodopera[7].

In secondo luogo, tipica fonte di responsabilità condivisa è la gestione del personale. Abbiamo già detto che in sede di verifiche preliminari il committente avrà già accertato che l’appaltatore può svolgere i lavori e non ha pendenze contributive e retributive. Nella fase di esecuzione dei lavori, il contratto dovrà prevedere che i lavori siano svolti da personale regolarmente assunto, muniti di tesserino identificativo e di cui siano stati forniti i nominativi, con impegno a esibire il libro matricola a richiesta del Committente, e per i quali sia stato individuato un responsabile che sarà il referente dell’appaltatore nei rapporti con il committente. Dovrà altresì essere previsto l’obbligo di comunicare eventuali sostituzioni del personale utilizzato. Dovrà, infine, essere previsto l’impegno dell’Appaltatore a garantire ai collaboratori utilizzati un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi per i dipendenti delle aziende del medesimo settore.

3) Ispezione e controllo

In corso di esecuzione dei lavori il committente può intervenire per sospendere i lavori qualora accerti il verificarsi di inadempimenti. La facoltà è prevista dall’art. 1662 cod.civ. in forza del quale il committente può eseguire ispezioni e verifiche e ottenerne l’interruzione dei lavori. L’inserimento in contratto di tale facoltà dovrebbe essere automatica, stante il ruolo di promotore della sicurezza che il committente finisce per assumere. Tuttavia, è bene sottolineare che essa deve essere intesa come esercizio di un potere di verifica da parte del committente circa l’adempimento da parte dell’appaltatore di regole, accordi, norme che essi hanno condiviso prima di iniziare i lavori e non come una ingerenza nella esecuzione o organizzazione dei lavori. Ogni intromissione del committente, infatti, nella esecuzione delle opere diventa, in materia di sicurezza sul lavoro, assunzione di responsabilità diretta, assumendo in tali ipotesi, il committente il ruolo di garanzia del datore di lavoro[8].

LA FASE CONCLUSIVA. Pagamenti e penali

1) Il principio della responsabilità solidale

Il contratto d’appalto si conclude normalmente o con il collaudo e pagamento del saldo o con la scadenza del termine di durata e pagamento degli ultimi compensi.

In entrambi i casi, questi sono gli ultimi momenti in cui è possibile accertare come le due organizzazioni del lavoro hanno interferito tra di loro e quanto la prevenzione e cooperazione ha funzionato. Tuttavia, rimangono a carico del committente verso l’appaltatore e dell’appaltatore verso i subappaltatori alcune responsabilità quanto all’adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e finanche per il risarcimento del danno da infortunio.

Le norme prevedono (comma 4, art. 26), infatti, che committente e appaltatore (e subappaltatori) siano responsabili in via solidale per i trattamenti retributivi e contributivi dovuti fino a due anni dalla cessazione dell’appalto, nonché per il risarcimento dei danni riportati dai lavoratori non indennizzati dall’INAIL. Ancora, l’appaltatore risponde in solido con i subappaltatori anche per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e per i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni e le malattie professionali.

Il contratto dovrà quindi prevedere, come norma di chiusura del sistema dell’organizzazione della sicurezza, una nuova verifica della posizione di appaltatore e subappaltatori, mediante acquisizione di documenti di regolarità contributiva e, laddove possibile, di quietanze di pagamento delle retribuzioni e di risarcimento di eventuali infortuni.

Prevedere che il saldo del contratto sia subordinato a queste ultime verifiche e all’acquisizione dei documenti può costituire ancora una volta il meccanismo per obbligare ciascuna parte ad agire consapevolmente nell’esecuzione del contratto e quindi nella gestione della sicurezza sul lavoro.

2) La valutazione finale dell’appaltatore e i sistemi di qualificazione dei fornitori

Elencare in contratto i diversi adempimenti sopra visti senza prevedere alcuna conseguenza in caso di mancanza potrebbe rendere inutile la definizione del contratto e privare di efficacia qualsiasi impegno. Nella pratica contrattuale, invece, è sicuramente efficace elaborare un meccanismo di applicazione di sanzioni, nella forma della penale, anche minima, all’accertamento di ogni infrazione, o di riconoscimento di incentivi al conseguimento di determinati risultati (obiettivo zero infortuni ad esempio). Tale meccanismi di verifica, tra l’altro, consentono di dare attuazione alle disposizioni dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 in materia di modelli di organizzazione e gestione laddove il committente abbia adottato tale modello. La previsione di un sistema di sanzioni costituisce la prima verifica cerca l’efficacia del modello di gestione anche per i collaboratori e fornitori dell’azienda[9].

Ma anche a non voler predisporre tali sistemi, sarebbe sufficiente introdurre in contratto meccanismi di verifica (audit) di quelle che nei sistemi qualità sono conosciute come non conformità, in maniera che per ogni appalto sia predisposta una pagella di valutazione che dovrebbe servire a qualificare o squalificare il fornitore per gli appalti futuri.

In conclusione, il contratto d’appalto ha tutte le caratteristiche per uscire dall’ambito del mero regolamento di interessi economici e diventare, per la sicurezza sul lavoro, vero strumento gestionale dell’azienda. Ma non solo, attraverso appositi meccanismi premianti, penalizzanti o di qualificazione del fornitore, il contratto può consentire a ciascun committente di attuare una efficace pretesa di sicurezza da parte dei propri appaltatori, e far sì che il lavorare in sicurezza sia trattato con il rango più elevato tra gli interessi perseguiti con il contratto. In altre parole, le clausole contrattuali, il contratto nel suo complesso, nella gestione della sicurezza sul lavoro sono strumenti che devono far parte integrante di qualsiasi modello organizzativo aziendale che voglia essere efficace e vivo e non soltanto documento scritto.

(Altalex, 15 novembre 2011. Articolo di Relmi Rizzato)

________________

[1] Cfr. A PERULLI, Diritto del Lavoro e decentramento produttivo in una prospettiva comparata: problemi e prospettive, in Riv. It. Dir. Lav., 2007, I. P. SOPRANI, Il sistema degli appalti tra Testo Unico e decreto correttivo, in ISL, 2009. Vedasi anche Cass. n. 45/2009 e 12111/2009, Sezione tributaria 7828/2010.

[2] Circ. MINISTERO DEL LAVORO 14 novembre 2007, n. 24 e, per una panoramica del fenomeno della esternalizzazione, Circ. MINISTERO DEL LAVORO 11 febbraio 2011, n. 5.

[3] Commissione Consultiva permanente presso il Ministero del Lavoro, Comitato III, documento provvisorio, gennaio 2011.

[4] Cass. Pen. 5 dicembre 1998, Per escludere la responsabilità civile, da culpa in eligendo, ex art. 2049 c.c., addebitata al committente, non è sufficiente verificare che non esistevano elementi oggettivi preesistenti ostativi alla scelta della persona cui venne affidata l'esecuzione dell'opera …., qualora non si tengano in conto circostanze di segno diverso, idonee a valutare se l'assuntore fosse da ritenersi un imprenditore in possesso dei requisiti necessari per accollarsi tutti i rischi connessi al contratto di appalto per l'esecuzione dell'opera, quali quelle che trattavasi di un artigiano, già disoccupato, con unico dipendente e con un solo attrezzo di lavoro, privo delle consuete iscrizioni presso la Ccia e gli istituti previdenziali.

[5] Vedasi in tal senso Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 21 dicembre 2010, n. 44846.

[6] Vedasi Cass. Cass. civ., Sez. lavoro, sentenza 18 maggio 2007, n. 11622 per cui “Il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell'art. 2087 cod. civ.,(è) assolto con l'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso ed anche con l'adozione di misure relative all’organizzazione del lavoro”.

[7] Cass. 4 maggio 2010 n. 10685, “il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: 1) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; 2) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”. Vedasi anche Trib. Milano 5/5/2010, Giud. Pattumelli, in Lav. nella giur. 2010, 735, per cui “l'applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 agli appalti c.d. labour intensive, vale a dire caratterizzati dalla prevalenza delle prestazioni lavorative, consente di ravvisare una fattispecie di appalto genuino anche in presenza del solo potere direttivo nei confronti dei lavoratori, unito all'effettiva assunzione del rischio di impresa, mentre l'utilizzo di strumenti di proprietà del committente non può considerarsi elemento decisivo per la qualificazione del rapporto. Solo in caso di insussistenza degli elementi propri dell'appalto genuino, si integra la fattispecie di somministrazione irregolare di manodopera”.

[8] Cassazione penale, sez. IV, sentenza 19 aprile 2010, n. 15081": "il contratto d’appalto determina il trasferimento dal committente all’appaltatore della responsabilità nell’esecuzione dei lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell’opera, nel qual caso anch’egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall’appaltatore. Solo nel caso di omissione da parte dell’appaltatore delle misure di sicurezza, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, in grado di accorgersi senza particolari indagini dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch’egli delle conseguenze dell’infortunio”. Cass. pen., Sez. IV, 26 marzo 2003, n. 49462, “Il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell’organizzazione del lavoro”.

[9] Vedasi in tal senso la circolare del Ministero del Lavoro dell’11/7/2011, “L’azienda dovrà definire idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori, e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l’azienda stessa. Perché tali modalità siano applicabili l’azienda deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e ai comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso.”

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