Lavoro e previdenza sociale

Il diritto del genitore di persona disabile di scegliere la sede lavorativa

Cassazione civile, SS.UU., sentenza 27/03/2008 n° 7945

Il diritto del genitore o del familiare convivente con una persona disabile di scegliere la sede lavorativa più vicina al suo domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non è un diritto assoluto ed incondizionato, in quanto non può essere esercitato ove finisca per comprimere in maniera irragionevole le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro.

Con questa decisione la Cassazione afferma la necessità di un bilanciamento tra l’interesse del familiare all’assistenza continua alla persona portatrice di handicap ed altri interessi di rilevanza costituzionale sicchè il riconoscimento del diritto del lavoratore familiare può, a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere, cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative e produttive dell’impresa.

Tale bilanciamento d’interessi era stato già affermato dalla Cassazione la decisione 29 settembre 2002, n. 12692 dove, in un passo della motivazione di questa sentenza, si sottolineava che la stessa lettera dell’art. 33 della legge 104/92 stabilisce che la scelta prioritaria della sede di lavoro non è assoluta ma solo “ove possibile”.

(Altalex, 25 giugno 2008. Nota di Francesco Barracca)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 27 marzo 2008, n. 7945

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