Lavoro e previdenza sociale

Sull'obbligo del datore di affiggere il codice disciplinare in luogo accessibile

Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 03/10/2007 n° 20733

In tema di sanzioni disciplinari, l’obbligo a carico del datore di lavoro di affiggere il codice disciplinare in luogo accessibile a tutti i lavoratori non può essere inteso restrittivamente in senso teorico, ossia limitato alla sola condizione che i locali dove sono esposte le norme disciplinari non siano chiusi e che tutti i dipendenti abbiano la possibilità di accedervi, ma in senso effettivo, rientrando nel concetto di libero accesso la comodità e la non sussistenza di particolari difficoltà.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza del 3 ottobre 2007, n. 20733.

Il caso ha riguardato alcuni dipendenti colpiti da sanzioni disciplinari per violazione di un obbligo contrattuale, i quali hanno impugnato i provvedimenti sanzionatori, lamentando, tra l’altro, la mancata esposizione del codice disciplinare.

Ottenuta una sentenza favorevole in primo e secondo grado, l’azienda interessata ha proposto ricorso per cassazione.

La corte, accogliendo il ricorso, ha premesso che, come disposto dall’art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la legittima irrogazione della sanzione disciplinare le relative devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, specificando che tale ultimo assunto, debba essere inteso in senso effettivo e non teorico, e perciò ammettendo un libero accesso, non impedito, non difficoltoso.

Ciò non vuol dire, ha ulteriormente precisato la Corte, che l’accesso debba essere necessitato, non evitabile, in un locale in cui i dipendenti debbano necessariamente passarvi e tanto meno che il luogo dell’affissione debba avvenire in una bacheca aziendale, che potrebbe mancare o essere destinata per altre comunicazioni.

Nella fattispecie in esame il codice disciplinare era stato esposto in un luogo in cui non era più necessario passaggio dei lavoratori, ma tali locali non erano chiusi ed i dipendenti avevano piena libertà di accedervi senza impedimenti di sorta e senza dover chiedere particolari permessi.

(Altalex, 2 gennaio 2008. Nota di Gesuele Bellini)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 3 ottobre 2007, n. 20733

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