Termine perentorio del rinnovo del procedimento disciplinare

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 28/06/2007 n° 3774

Il termine previsto dall'art. 119 D.P.R. 3 gennaio 1957 n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) di rinnovo del procedimento disciplinare, applicabile anche ai giudizi disciplinari a carico del personale della Polizia di Stato, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 10 D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 73, ha carattere perentorio e la sua violazione rende il provvedimento disciplinare illegittimo.

Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione sesta, nella sentenza 28 giugno 2007, n. 3774.

La vicenda ha riguardato un sovrintendente di Polizia destituito dal servizio per l’effetto di un procedimento disciplinare, rinnovato dopo l’annullamento giurisdizionale di una precedente sanzione disciplinare, a suo dire tardivamente in quanto era decorso il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, quale prescritto dall'art. 119 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.

Accolto il ricorso proposto dall’interessato in primo grado, il Ministero dell’Interno proponeva appello sostenendo che a seguito dell’annullamento giurisdizionale del primo provvedimento di destituzione, l’amministrazione non ha posto in essere una rinnovazione ma avrebbe promosso un nuovo procedimento disciplinare fondato su diversi presupposti e che comunque il termine sarebbe stato rispettato considerando come dies a quo la riassunzione in servizio dell’interessato.

Il Collegio, respingendo il ricorso, ha invece affermato che il termine previsto dall'art. 119 D.P.R. 3 gennaio 1957 n. 3, di rinnovo del procedimento disciplinare, si applica, anche se non vi è perfetta identità tra il primo e il secondo provvedimento di destituzione, quando l’annullamento giurisdizionale o per ricorso straordinario del provvedimento di destituzione avviene facendo implicitamente o espressamente “salvi gli ulteriori provvedimenti” dell’Amministrazione; inoltre esso ha carattere perentorio, e la sua brevità di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza di primo grado, è giustificata da esigenze di tutela della posizione del dipendente già sanzionato con provvedimento annullato dal giudice amministrativo.

Nella fattispecie in esame, continua l’Alto Consesso, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 119 D.P.R. n. 3/1957, aveva l’obbligo di iniziare il nuovo procedimento disciplinare entro trenta giorni dalla conoscenza dell’annullamento giurisdizionale della destituzione, che è pienamente avvenuta con la notifica della sentenza.

In ogni caso, conclude il Collegio, quand’anche non si applicasse il citato art. 119, il termine per l’inizio e la conclusione del nuovo procedimento disciplinare dovrebbe farsi decorrere da quando l’amministrazione è venuta a conoscenza dell’annullamento giurisdizionale, avendo da tale momento la possibilità di riesercitare il potere disciplinare, che anche in questa ulteriore ipotesi è risultato violato il termine di novanta giorni a disposizione del Ministero per l’avvio del procedimento disciplinare.

(Altalex, 21 agosto 2007. Nota di Gesuele Bellini)

Consiglio di Stato

Sezione VI

Decisione 28 giugno 2007, n. 3774

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